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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7875/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DI RI Presidente relatrice
CO AL CE
AN RC CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7875/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Sarezzo (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. VENEZIANI MARIA LAURA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Parte_2 C.F._2
Sarezzo (BS), presso lo studio dell'Avv. VENEZIANI MARIA LAURA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 26.9.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1 – la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la figlia avrà residenza presso la madre in Lumezzane (BS) – Via Colle Aventino, 31;
2 - Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3 – il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vuole previo accordo con Parte_1 la madre e comunque a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
4 – Il Sig. potrà inoltre tenere con sé la figlia 15 gg anche non consecutivi durante l'estate, Pt_1 oltre ad 1 settimana durante il periodo natalizio alternando di anno in anno il periodo del S..Natale
(24-31 dicembre) con l'ultimo dell'anno (31 dicembre -6gennaio) e 3 gg durante il periodo pasquale alternando di anno in anno il giorno della S. Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
5 – il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 Parte_3
, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la
[...] somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, così come indicate nel Protocollo in uso presso codesto Tribunale da intendersi parte integrante del presente atto.
6 – Si dà atto che i ricorrenti non sono proprietari di beni immobili.
7 – spese legali compensate tra le parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Per_ Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dalla quale è nata la figlia in data
21.2.2020, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse della minore, che si è omesso di Per_ sentire in considerazione della tenera età di pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse. Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI RI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DI RI Presidente relatrice
CO AL CE
AN RC CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7875/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Sarezzo (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. VENEZIANI MARIA LAURA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Parte_2 C.F._2
Sarezzo (BS), presso lo studio dell'Avv. VENEZIANI MARIA LAURA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 26.9.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1 – la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la figlia avrà residenza presso la madre in Lumezzane (BS) – Via Colle Aventino, 31;
2 - Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3 – il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vuole previo accordo con Parte_1 la madre e comunque a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
4 – Il Sig. potrà inoltre tenere con sé la figlia 15 gg anche non consecutivi durante l'estate, Pt_1 oltre ad 1 settimana durante il periodo natalizio alternando di anno in anno il periodo del S..Natale
(24-31 dicembre) con l'ultimo dell'anno (31 dicembre -6gennaio) e 3 gg durante il periodo pasquale alternando di anno in anno il giorno della S. Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
5 – il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 Parte_3
, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la
[...] somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, così come indicate nel Protocollo in uso presso codesto Tribunale da intendersi parte integrante del presente atto.
6 – Si dà atto che i ricorrenti non sono proprietari di beni immobili.
7 – spese legali compensate tra le parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Per_ Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dalla quale è nata la figlia in data
21.2.2020, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse della minore, che si è omesso di Per_ sentire in considerazione della tenera età di pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse. Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI RI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209