Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 13.02.2025 sono presenti l'Avv. La Rocca per parte attrice, l'Avv. D'Angelo per e l'avv. Cammalleri, in sostituzione dell'avv. Spagnolo, per la i quali Controparte_1 CP_2
precisano le conclusioni e discutono la causa limitatamente alla rinuncia alla domanda dell'attrice nei
CP_ confronti della convenuta IP (già , chiedendo la decisione sul punto. CP_3
L'avv. La Rocca e l'Avv. Cammalleri insistono nelle richieste istruttorie di cui ai rispettivi atti.
L'avv. D'Angelo insiste nella chiesta estromissione e, in subordine, nelle prove dedotte.
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore13.40.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024
TRA
, n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore , (Avv. Lucia Parte_1 Persona_1
La Rocca)
attrice
E
già n.q. di Impresa Designata per la Liquidazione dei Sinistri Controparte_4 Controparte_5
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
(Avv. Gioacchino D'Angelo)
convenuta
E
Controparte_6
convenuto contumace
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Santo Spagnolo) Controparte_7
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e non definitivamente
pronunziando:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_6
- Dichiara cessata la materia del contendere tra e la in Parte_1 Controparte_8
persona del legale rappresentante pro-tempore, e dispone l'estromissione dal giudizio di quest'ultima;
- Dichiara compensate tra le dette parti le spese del giudizio;
- Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , citato e non costituitosi, non essendosi Controparte_6
ancora provveduto al detto incombente.
Con atto di citazione dell'01.02.2024 e 04.02.2024 , n.q. di genitore esercente la potestà sul Parte_1
figlio minore , ha instato per la condanna al risarcimento dei danni patiti da quest'ultimo a Persona_1
seguito di un sinistro stradale asseritamente verificatosi il 24.09.2021, allorquando, mentre viaggiava, in qualità
di terzo trasportato, a bordo del ciclomotore Piaggio Zip, privo di targa e condotto da , sulla Controparte_9
cittadina via Messina Montagne, detto ciclomotore entrava in collisione con l'autovettura Nissan Note, condotta da ed assicurata per la Rca con la . Controparte_6 Controparte_7
Parte attrice ha, dunque, citato in giudizio – proprietario del mezzo asserito responsabile – e Controparte_6
la n.q. di FGVS – ritenuto obbligato per il vettore, essendo detto mezzo privo di targa. CP_3
Costituitasi in giudizio, la n.q. ha, preliminarmente, eccepito la disintegrità del contraddittorio: a detta CP_3
della convenuta, invero, l'attrice ha promosso il giudizio, invocando sia la specifica tutela prevista in favore del terzo trasportato ex art. 141 CdA – decidendo di convenire la n.q. (ritenuta obbligata per il vettore) – CP_3
sia quella ordinaria prevista dall'art. 144 CdA, convenendo l'asserito responsabile civile - il , appunto. CP_6
Nell'un caso, non sarebbe stato coinvolto - quale litisconsorte necessario - il proprietario del vettore;
nell'altro,
sarebbe stata esclusa la società assicuratrice del mezzo asserito responsabile, la . Controparte_10
Sulla scorta dell'eccezione della convenuta, parte attrice ha, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., chiesto l'autorizzazione a citare in giudizio la e, all'udienza di prima comparizione del Controparte_10 09.07.2024, rinunciato alla domanda diretta ex art. 141 CdA spiegata nei confronti della n.q., che ha, CP_3
conseguentemente, chiesto l'estromissione dal giudizio.
La causa è stata, dunque, rinviata alla presente udienza al fine di statuire in ordine alla rinuncia formalizzata dall'attrice nei confronti del FGVS.
Svolte le superiori premesse in fatto, deve ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti in parola.
In proposito, è bene ricordare che la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e che, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, si realizza in tutte quelle ipotesi, non tassativamente enunciabili in ragione del loro possibile vario atteggiarsi, in cui sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale
(es.: sopravvenire di una norma che fa venir meno l'oggetto del giudizio;
morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio) o di atti volontari delle parti (es.: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) e a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
Secondo il Supremo Consesso, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. Civ., sez. III, n. 472/07; sez. I, n. 4714/06).
Siffatta conclusione, peraltro, non significa che il processo si estingue automaticamente ma, constatata la cessazione della materia del contendere, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa dal ruolo seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, il processo deve essere definito con sentenza.
Nella vicenda che ci occupa, parte attrice ha espressamente dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti della che, dal canto suo, ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto l'estromissione CP_11
dal processo.
Quindi, così definito tra dette parti l'oggetto della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse, essendo venuto meno il loro interesse alla naturale conclusione del giudizio. Alla luce delle superiori argomentazioni, va, altresì, dichiarata l'estromissione dal giudizio della Controparte_12
(ora , con compensazione delle spese di lite, in considerazione della ragione che ne ha
[...] Controparte_4
determinato l'esito e della modesta attività processuale compiuta.
Dispone la prosecuzione del giudizio tra l'attrice, e la . Controparte_6 Controparte_7
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 13 febbraio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina