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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/10/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio ha emesso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3558/2021 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Fabbricatore presso il cui Parte_1 studio elett. domicilia come in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.6.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere medico di medicina generale in regime di convenzione per l'assistenza primaria con l' , deduceva di aver istituito, quale socio fondatore unitamente ad altri medici di CP_2 medicina generale della provincia di la società cooperativa Galeno a.r.l. ex art. 40 d.p.r. CP_1
484/1996, avente esclusivamente lo scopo mutualistico della gestione di un centro per la fornitura di servizi sanitari specialistici e attività funzionali alla medicina generale da erogarsi in regime libero professionale o in convenzione. Rappresentava che, in data 21.12.2000, l'Assemblea della predetta Cooperativa deliberava ex art. 40 D.P.R. 270/2000 e art. 8 d.lgs. 502/1992 la costituzione dell' che Parte_2 annoverava fra gli associati anche il ricorrente. Lamentava tuttavia che, nonostante l'erogazione di prestazioni sanitarie anche dal punto di vista associativo, non gli era stato riconosciuto il trattamento economico a lui spettante ex art. 45 d.p.r. 270/20000 nonché ex arrt. 54 e 59 ACN nel periodo dal 21.12.2000 al dicembre 2019. Tanto premesso, richiamata la disciplina degli artt. 40 e 45 d.p.r. 270/20000, l'istante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di:
“accertare e dichiarare che il ricorrente, dott. ha diritto al trattamento economico a lui Parte_1 spettante in ragione dell'art. 45 D.P.R. 270/2000, nonché ex artt. 54 e 59 A.C.N., per l'attività prestata come associato dell' nel periodo compreso tra il Parte_2
21.12.2000 ed il mese di dicembre 2019; II) per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, in favore del ricorrente, del trattamento economico a lui spettante in ragione
[...] dell'art. 45 D.P.R. 270/2000, nonché ex artt. 54 e 59 A.C.N., per l'attività prestata come associato dell' nel periodo compreso tra il 21.12.2000 ed il mese Parte_2
1 di dicembre 2019, per la complessiva somma di € 68.297,40 (euro sessantottomila duecento novanta sette/40), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero per la maggiore o minore somma che codesto Tribunale riterrà di giustizia”, con vittoria di spese di lite e attribuzione. Ritualmente citata in giudizio, non si costituiva l' preferendo restare contumace. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta, rinviata la causa per la discussione nonché per ragioni di carico di ruolo e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR, lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' la quale pur ritualmente citata CP_2 in giudizio, ha scelto di non costituirsi (cfr. ricorso notificato, in fasc. telem.). Venendo al merito, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione degli emolumenti previsti dall'art. 45 D.P.R. 270/2000, nonché dagli artt. 54 e 59 A.C.N., per l'attività prestata come associato dell' Parte_2 Parte_2 nel periodo dal 21.12.2000 al dicembre 2019.
[...]
Orbene, giova rammentare che incombe sulla parte che rivendica il riconoscimento e la soddisfazione di un diritto l'onere ex art. 2967 c.c. di dimostrare - e, prima ancora, di allegare - i fatti costitutivi della pretesa ossia, nel caso di specie, la ricorrenza degli elementi di fatto e di diritto necessari per il riconoscimento, in quanto spettanti, degli emolumenti previsti dalle norme sopra richiamate. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009). Tanto premesso, nel caso di specie, dalla ricostruzione del contenuto dell'atto introduttivo è dato comprendere che il ricorrente fonda le proprie pretese, in parte, sull'esercizio della professione di medico di medicina generale per l'assistenza primaria (con riferimento al compenso aggiuntivo al trattamento economico ex art. 45, co. 4 A2 d.p.r. 270/2000) e, in parte, sul presupposto della sua adesione, quale medico di medicina generale associato, all' (ex art. 40 d.p.r. 270/2000 e artt. Parte_2
54 e 59 A.C.N.), il tutto in relazioni a prestazioni sanitarie rese per tale tramite nel periodo dal 21.12.2000 al dicembre 2019.
2 Tuttavia, in disparte la sua adesione alla suddetta associazione in rete, il ricorrente non fornisce la prova dei reclamati diritti, mancando finanche la dimostrazione dell'esercizio in via continuativa, o comunque nel periodo per cui è causa, della professione di medico di medicina generale in convenzione per l'assistenza primaria. Occorre premettere che, ai sensi dell'art 48 della legge di riforma sanitaria n. 833/1978 (richiamato dalla legislazione successiva, ex art. 8 comma 1 d.lgs. n. 502/1992), la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale è riservata esclusivamente alla contrattazione collettiva, mediante accordi resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, la disciplina uniforme del trattamento economico e normativo del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 - con il quale è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 9 marzo 2000, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs., n. 502/1992 - quanto all'emolumento previsto dall'art. 45, regolante il trattamento economico dei medici per l'assistenza primaria che ha recepito le disposizioni contenute in accordi collettivi e già fatte proprie dal D.P.R. n. 484/1996, al comma 4 lett. A2 relativamente al compenso aggiuntivo (A2) statuisce: “1. Ai medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui alla lettera F dell'art. 41 d.P.R. 314/90. 2. Il compenso, nella misura corrisposta al 31 dicembre 1997, è incrementato dall'1.1.99 del 2,3%, dall'1.1.2000 dell'1,4% moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1500 scelte o della quota individuale. Le percentuali non vengono applicate sulla base dell'importo rivalutato con la percentuale precedente.
3. Nulla è dovuto a titolo di compenso aggiuntivo per gli assistiti oltre il massimale individuale”. La disposizione de qua, con l'unica novità costituita dalla previsione di cui al n.3, è del tutto sovrapponibile alla disposizione dettata dall'art. 45 lettera C del D.P.R. n. 484/1996 che ha sostituito l'istituto delle "quote di caro-vita", di cui al D.P.R. n. 314 del 1990, con appunto quello del "compenso aggiuntivo", quale voce attratta nel novero dei compensi fissi dell'attività professionale e resa indipendente dalla variazione degli indici del costo della vita. L'art. 41, lett. F d.P.R. 314/1990, richiamato da entrambe le norme, prevede: «F) Compenso per variazione dell'indice del costo della vita. Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986 con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di carovita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
- 9 - b) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 289/1987; c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di carovita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/1986 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, è rappresentato dal valore iniziale dell'onorario professionale di cui alla lettera A) individuato in L. 23.683 per l'anno 1990 e L. 24.277 per l'anno 1991, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte;
d) ai medici con un numero di scelte inferiori a 447 unità spetta un incremento delle quote di carovita corrispondente a quello riferito a 477 scelte decurtato di un decimo
3 per ogni 50 scelte - o frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477. Le quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita. (Ai medici di medicina generale convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennità integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entità complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennità integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennità integrativa speciale, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1990.)». Quest'ultimo accordo è stato oggetto della dichiarazione a verbale n.9: «Le parti si danno reciprocamente atto che le quote di caro-vita dovute ai medici di medicina generale alla data del 1 novembre 1985 ammontavano a L. 610.310 mensili correlate al tetto massimo di n. 477 scelte». Alla luce dei suddetti dati normativi, il cd. compenso aggiuntivo è voce rientrante nella quota fissa del trattamento economico spettante ai medici convenzionati per l'assistenza primaria iscritti negli appositi elenchi e lo stesso deve calcolarsi in quote mensili, secondo i criteri previsti dal punto F del DPR 314/90 e non è altro che un meccanismo di adeguamento della retribuzione fissa al costo della vita, calcolato secondo i criteri previsti per la determinazione della cd. “indennità di contingenza” (che, introdotta dalla l. n. 38 del 26.2.1986 e strutturata secondo i criteri previsti dall'art.16 del DPR del 01.02.1986 n.13, ha sostituito la cd. “indennità integrativa speciale”, a sua volta introdotta dalla legge n. 324 del 27 maggio 1959). Sul tema si è espressa la Suprema Corte che, con le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2009 n. 26633), ha rilevato la compatibilità del regime giuridico già vigente per l'istituto delle quote di carovita con il nuovo compenso, stabilendo conseguentemente che il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale non può superare l'importo spettante al sanitario con unica convenzione, stante il divieto di cumulo dei compensi nel caso di titolarità di altri rapporti convenzionali, già previsto dall'art. 41 lett. f) del D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314 per l'istituto delle quote di carovita, e con la sentenza n. 27148/2009 ha escluso la spettanza di compensi nel caso in cui il ricorrente già godesse a qualsiasi titolo di un meccanismo automatico di adeguamento. Orbene - a tacere del fatto che il contenuto dell'odierno ricorso non chiarisce in maniera perspicua se tale emolumento sia richiesto per lo svolgimento tout court dell'attività di medico di medicina generale o per l'attività resa quale medico associato dell' Parte_2
, né a quale importo esso fa corrispondere la soglia di partenza per
[...] la quantificazione del compenso rivendicato - il diritto, come riconosciuto anche in ricorso (cfr. pag. 6 ricorso introduttivo), trova il proprio elemento costitutivo nel numero di assistiti da parte del medico convenzionato (si vedano gli artt. 45 d.p.r. 484/96 e 45 d.P.R. 270/2000 lett. A2, richiamati). Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto in primis allegare lo svolgimento dell'attività di medico dell'assistenza primaria in via continuativa nel periodo per cui è causa e, poi allegare il numero degli assistiti, circostanza nemmeno dedotta, e, poiché egli pare affermare di non aver mai percepito tale emolumento, quanto meno i cedolini paga del periodo in corso anche al fine di poter operare un congruo riscontro dei conteggi elaborati, sebbene non sviluppati, per
4 verificare, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza prima citata, se il ricorrente godesse di forme di adeguamento automatico nel periodo in esame e quale fosse la soglia di partenza. La carente deduzione e allegazione degli elementi costitutivi del diritto non possono che determinare il rigetto della domanda in parte qua. Le medesime carenze determinano il rigetto anche della domanda di condanna all'indennità pretesa quale medico “associato”, non potendosi infatti ritenere che l'appartenenza ad una
“associazione in rete” legittimi, per ciò solo, la corresponsione della stessa. Invero, parte attrice deduce in maniera del tutto generica di aver erogato prestazioni sanitarie nell'ambito di tale rete associativa nel periodo per cui è causa senza depositare alcuna documentazione a supporto e, soprattutto, senza provare la sussistenza dei requisiti di cui Contr all'art. 40 del d.p.r. 270/2000 e 54 e 59 con riferimento all' Parte_2 di cui non viene allegato alcun documento di riferimento
[...] produzione. Invero, la certificazione di cui all'all. 2 della produzione di parte ricorrente contiene la mera attestazione da parte del Presidente della che il dott. figura tra i Parte_3 Pt_1 soci della predetta Cooperativa e che l'Associazione di medicina in rete Galeno cooperativa Capodrise Recale è stata costituita da vari medici, tra i quali lo stesso limitandosi poi Pt_1
a dichiarare che l' medesima rispetta i requisiti di cui all'art. 40, risultando per tanto Parte_2 essa del tutto influente in assenza di ulteriori atti a supporto che dimostrino la sussistenza dei requisiti previsti per legge tra i quali l'atto costitutivo della stessa. Manca altresì l'indicazione degli assistiti a carico e dell'attività svolta e delle prestazioni erogate. Orbene, l'art. 40 D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 stabilisce che, al fine di realizzare una pluralità di obiettivi diretti alla piena realizzazione del Servizio sanitario, i medici di medicina generale possono concordare fra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo principi, tipologie e modalità indicati. Per quanto qui rileva, sono previste "forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi". Di tali forme associative di assistenza primaria al comma 4 sono dettagliatamente indicati i criteri generali di ispirazione ed i requisiti formali. Esso dispone: “1. Il presente articolo disciplina le attività dei medici di medicina generale convenzionati nell'ambito delle forme associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.
2. Al fine di: a) facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda;
b) garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza individuate concordemente a livello aziendale;
c) realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra i medici;
d) perseguire il coordinamento funzionale dell'attività dei medici di medicina generale con i servizi e le attività del Distretto in coerenza con il programma delle attività distrettuali e quale parte integrante delle equipes territoriali di cui all'art. 15, se costituite;
e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attività concordate;
f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attività professionale;
g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica;
i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo i principi, le tipologie e le modalità indicate ai successivi commi.
5 3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in: a) forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi;
b) forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della o dei comuni comprendenti più in cui esse operano e che CP_1 CP_1 garantiscono anche le modalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici.
4. - Le forme associative dell'attivita' di assistenza primaria di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generali: a) la forma associativa e libera, volontaria e paritaria fra i medici partecipanti;
b) l'accordo che costituisce la forma associativa, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, e' liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici di competenza;
i medici aderenti alla associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalita' organizzative dell'associazione anche al fine di facilitare l'utilizzazione dei servizi offerti;
c) della forma associativa possono far parte: - medici che svolgono l'attivita' di medico convenzionato ai sensi del presente Capo, esclusi quelli di cui all'art. 25, comma 8, e che operano all'interno del medesimo ambito territoriale di scelta di cui all'articolo 19 del presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e); - medici di continuita' assistenziali;
- medici pediatri di libera scelta;
d) La sede rappresentativa della forma associativa e' unica ed e' indicata dai suoi componenti;
e) la forma associativa e' costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8, e 9. Le forme associative composte da soli due medici e gia' in essere all'atto di pubblicazione del presente Accordo sono fatte salve, se previste dagli Accordi Regionali e fino a che le rispettive condizioni associative restino immutate. Gli Accordi regionali di cui al Capo VI disciplinano modalita' e tempi per l'adeguamento delle forme associative costituite da soli due medici ai criteri di cui al presente articolo;
f) ciascun medico puo' aderire ad una sola delle forme associative di cui al successivo comma 6; g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo l'accordo di cui alla lettera b) la propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma associativa medesima, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico;
h) nell'ambito della forma associativa devono prevedersi le modalita' di erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali;
i) ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia impegnato in altre attivita' previste dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulanti, partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza puo' essere limitata a quattro giorni la settimana;
j) fermi restando che per ciascun medico gli obblighi previsti all'art. 22, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in modo da garantire complessivamente una disponibilita' all'accesso per un arco di almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva accessibilita' degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche e secondo quanto stabilito all'art. 22, comma 5. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 33 e fatto salvo quanto previsto in materia di continuita' assistenziale dal Capo III del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno dei medici associati la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante la disponibilita' di mezzi e strumenti che consentano all'assistito una adeguata comunicazione con il medico;
k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della propria attivita' di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la continuita' di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o piu' medici della associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalita' previste dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate;
l) a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze di cui e' titolare;
m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario di tale scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilita' da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale;
n) all'interno della forma associativa puo' adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalita'; o) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa;
p) devono essere previste riunioni periodiche fra i medici costituenti la forma associativa per la verifica degli obbiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell'attivita' della forma associativa con gli obbiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito;
q) all'interno della forma associativa deve essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente per quanto previsto alla precedente lettera
6 p), con il direttore del Distretto e con la componente rappresentativa della medicina generale nell'Ufficio di Coordinamento delle attivita' Distrettuali, oltre che di rappresentanza organizzativa e deontologica rispettivamente nei confronti della Azienda e dell'Ordine dei medici;
r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono arbitri: - per le questioni deontologiche, l'Ordine provinciale dei medici;
- per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all'art. 12. s) l ricevuto l'atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validita' ed, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore CP_1 Generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell'atto costitutivo.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto delle norme in materia di libera professione previste dal presente Accordo, non possono far parte delle forme associative di cui al successivo comma 6 i medici di assistenza primaria che svolgano attivita' di libera professione strutturata per un orario superiore a quello previsto dall'art. 44, comma 5….
6. Le forme associative disciplinate dalla lettera a) del comma 3 sono: A. La medicina in associazione. B. La medicina in rete. C. La medicina di gruppo.
7. Oltre alle condizioni previste dal comma 4, la medicina in associazione si caratterizza per: a) distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale del distretto;
b) chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione non prima delle ore 19,00; c) numero dei medici associati non superiore a quelli del relativo ambito territoriale di scelta di cui all'art. 19 del presente Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed è elevato di 4 unità, quando nell'ambito di cui sopra, una volta costituita la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di costituirne una nuova;
d) la condivisione e implementazione di linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza;
e) la realizzazione di momenti di revisione della qualità delle attività e della appropriatezza prescrittiva interna all'associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obbiettivi dichiarati dall'associazione;
8. La medicina in rete, oltre al rispetto delle condizioni previste al comma 4, si caratterizza per: a) distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale del distretto. Possono essere presenti, inoltre, in uno o più studi nel quale i medici associati svolgano a rotazione attività concordate;
b) gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico mediante software tra loro compatibili;
c) collegamento reciproco degli studi dei medici con i sistemi informatici tali da consentire l'accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti l'associazione; d) utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda e l'eventuale trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonché per la realizzazione dei momenti di revisione della qualità e della appropriatezza prescrittiva interna alla associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obbiettivi dichiarati dalla associazione;
e) chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione non prima delle ore 19,00; f) numero dei medici associati non superiore a quelli del relativo ambito territoriale di scelta di cui all'art. 19 del presente Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed è elevato di 4 unità, quando nell'ambito di cui sopra, una volta costituita la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di costituirne una nuova;
9. Oltre alle condizioni previste al precedente comma 4, la medicina di gruppo si caratterizza per: a) sede unica del gruppo articolata in più studi medici, ferma restando la possibilità che singoli medici possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli previsti, nella sede principale, per l'istituto della medicina di gruppo;
b) presenza nella sede del gruppo di un numero di studi pari almeno alla metà dei medici componenti il gruppo stesso, con possibilità di un uso promiscuo degli stessi, sia pure in orari differenziati. Il numero degli studi di cui sopra viene arrotondato all'unità superiore in caso di coefficiente frazionale nel relativo calcolo;
c) utilizzo, per l'attività assistenziale, di supporti tecnologici e strumentali comuni, anche eventualmente in spazi predestinati comuni;
d) utilizzo da parte dei componenti il gruppo di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno;
e) gestione della scheda sanitaria su supporto informatico e collegamento in rete dei vari supporti;
f) utilizzo di software per la gestione della scheda sanitaria tra loro compatibili;
g) utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda e l'eventuale trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonché per la realizzazione dei momenti di revisione della qualità e della appropriatezza prescrittiva interna alla associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obbiettivi dichiarati dalla forma associativa;
h) numero dei medici non superiore a 8.
7 10. I medici di assistenza primaria convenzionati ai sensi del presente Accordo possono aderire a forme associative di cui al comma 3 lettera b), anche ove esse associno tutti i medici di assistenza primaria appartenenti alla stessa Azienda, ferma restando l'appartenenza funzionale per i compiti convenzionali ai rispettivi ambiti territoriali di scelta.
11. Per essere riconosciute quali forme associative di cui al comma 3, lettera b), della medicina generale convenzionata ai sensi del presente Accordo, le stesse debbono essere ispirate ai criteri generali previsti al comma 4, lettere a), b), d), g), h), k), l), n), p), q), r) e prevedere l'organizzazione dell'attività dei propri medici associati, secondo gruppi relativi ai rispettivi ambiti territoriale di scelta e mediante un adeguamento di tali gruppi alle condizioni normative previste dalle lettere c), e), o) ed alle condizioni previste dal comma 8.
12. Alle forme associative di cui al comma 3, lettera b), possono essere associati medici aderenti a forme associative tra quelle di cui alla lettera a), mantenendone i relativi obblighi organizzativi e diritti economici, fermo restando il disposto di cui alla f) del comma 4, e senza ulteriore incentivazione di associazionismo.
….
15. La semplice appartenenza ad una forma associativa di cui alla lettera b), del comma 3 non comporta per il medico il riconoscimento di alcun incentivo, fatto salvo quanto disposto in merito da Accordi regionali già esistenti alla data di pubblicazione del presente Accordo e stipulati ai sensi del D.P.R. n. 484/96.
16. Le forme associative di cui al precedente comma 3, pur non potendo assumere carattere di soggetto contrattuale rispetto alla definizione dei bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia, di qualità e di modalità dei servizi da disporre per gli assistiti e per i medici di medicina Cont generale, che rimane di esclusiva competenza dei sindacati firmatari dell , sono riconosciute quali soggetti qualificati a proporre e promuovere iniziative e progetti assistenziali da sottopone alla contrattazione tra le parti, nell'ambito degli Accordi regionali e aziendali di cui al presente Accordo.”
L'art. 54 A.C.N. riprende i dettami contenuti nell'art. 40 del D.P.R. n. 270/2000 disciplinando le attività dei medici di medicina generale convenzionati nell'ambito delle forme associative, dando attuazione all'art. 8 co. 1, lett. e) e f) d. lg. n. 502/1992. L'art. 59 A.C.N., che peraltro con decorrenza dal 23 marzo 2005, ha eliminato il compenso aggiuntivo spettante al medico di medicina generale demandandone l'attuazione alla Regione, alla lettera B) n. 4, prevede che ai medici che svolgono la loro attività in forma di medicina di gruppo sia corrisposto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di € 7,00 e di Euro 4,70; ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria attività sotto forma di medicina in associazione è dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Euro 2,58. La disposizione richiamata riconosce pertanto il diritto, al medico che prende parte dell'associazione, alla percezione di una indennità aggiuntiva rispetto al trattamento stipendiale di base per l'attività lavorativa svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Orbene, nella fattispecie in esame, la genericità del ricorso che si limita a richiamare le normative senza sussumerle al caso di specie non consente di valutare se l'associazione cui aderiva il ricorrente avesse tutti i requisiti richiesti dall'art. 40 D.P.R. cit. e dall'art. 54 dell' non è dato neppure sapere quale fosse l'ambito territoriale dei componenti CP_4 dell'associazione. La normativa in esame prevede che gli emolumenti economici siano subordinati alle specifiche prescrizioni dettate dalla norma (comma 4 del medesimo articolo e tassativamente elencati dalla lett. “a” alla lett. “r” ossia appartenenza dei partecipanti al medesimo ambito territoriale di scelta medesimo, garanzie minime di presenza oraria e settimanale del singolo associato, coordinamento degli studi in relazione alla loro accessibilità ed alle esigenze della popolazione assistita , garanzia di ricezione di visite domiciliari). Parte ricorrente non ha dato prova della ricorrenza dei requisiti previsti dalla norma per il conseguimento degli emolumenti previsti, ossia i requisiti costitutivi del diritto: l'atto costitutivo
8 dell'associazione tra medici, lo svolgimento dell'attività di medico di medicina generale per l'assistenza primaria nel periodo per cui è causa e l'iscrizione negli elenchi, il numero dei pazienti desumibili anche dalle buste paga dell'intero periodo di causa. Peraltro, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. ex multis C. app. Napoli sentt. nn. 9647/2016; 1279/2018, 5676/2018, 1581/2021 e C. app. Catania sent. n. 958/2019) la verifica di tali requisiti di validità è demandata dalla lett. “s” del citato comma 4 dell'art. 40 ad una “presa d'atto” da compiersi, però, con provvedimento espresso del Direttore Generale secondo cui l' ricevuto l'atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validita' ed, entro 15 giorni, ne CP_1 prende atto con provvedimento del Direttore Generale”. Ne consegue che l'adozione di un formale ed espresso provvedimento deliberativo aziendale di “presa atto” e definizione del procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dei “requisiti di validità” dell'associazione - integranti, pertanto, elementi costitutivi del diritto a percepire i relativi compensi - costituisce circostanza imprescindibile ai fini dell'esperimento dell'azione de qua. Nella specie, non v'è prova di tale cd. presa d'atto prevista dalla norma in esame alla lett. “s”, da cui decorrono gli effetti: se, come previsto dalla stessa norma, tali effetti decorrono dal ricevimento dell'atto costitutivo, affinché tale decorrenza abbia inizio, deve intervenire la presa d'atto del Direttore Generale ossia un formale provvedimento amministrativo. La presa d'atto, invero, deve considerarsi come una sorta di controllo esercitato dall'amministrazione allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti individuati dalla norma per la valida costituzione ed il riconoscimento dell'associazione. Del resto, secondo la giurisprudenza amministrativa, il cd. provvedimento di presa d'atto pur non costituendo una determinazione amministrativa impugnabile è da considerarsi una mera dichiarazione di scienza o un'attestazione circa l'esistenza di un provvedimento che rientra nella competenza di altri ma che rileva, tuttavia, ai fini degli emolumenti economici da corrispondere (cfr. così TAR Sicilia, Palermo 10 luglio 1985 n. 916; C.d.S. 613/1992; TAR Puglia, Lecce sez. I, 24.2.2010 n. 622). In assenza della presa d'atto prevista dalla norma, dunque, non può ritenersi riconosciuta dall'azienda l'associazione e quindi non possono considerarsi decorrenti (a partire dalla ricezione dell'atto costitutivo) gli effetti economici conseguenti. Infine, deve rilevarsi che a nulla rileva la circostanza che a seguito della diffida del 23.6.2020, Cont l' abbia riscontrato il ricorrente affermando di essersi attivata per il pagamento, atteso che Cont la nota n. prot.197013/A. PRIM. del 6.8.2020 (cfr. all. 5 parte ricorrente) alcun riferimento contiene riguardo al periodo oggetto del presente giudizio richiamando la sola mensilità di agosto 2020. Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda deve essere integralmente respinta, assorbita ogni ulteriore questione o considerazione. Nulla per le spese stante la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) nulla le spese. 9 Santa Maria Capua Vetere, 31.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Iorio
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, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Fabbricatore presso il cui Parte_1 studio elett. domicilia come in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.6.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere medico di medicina generale in regime di convenzione per l'assistenza primaria con l' , deduceva di aver istituito, quale socio fondatore unitamente ad altri medici di CP_2 medicina generale della provincia di la società cooperativa Galeno a.r.l. ex art. 40 d.p.r. CP_1
484/1996, avente esclusivamente lo scopo mutualistico della gestione di un centro per la fornitura di servizi sanitari specialistici e attività funzionali alla medicina generale da erogarsi in regime libero professionale o in convenzione. Rappresentava che, in data 21.12.2000, l'Assemblea della predetta Cooperativa deliberava ex art. 40 D.P.R. 270/2000 e art. 8 d.lgs. 502/1992 la costituzione dell' che Parte_2 annoverava fra gli associati anche il ricorrente. Lamentava tuttavia che, nonostante l'erogazione di prestazioni sanitarie anche dal punto di vista associativo, non gli era stato riconosciuto il trattamento economico a lui spettante ex art. 45 d.p.r. 270/20000 nonché ex arrt. 54 e 59 ACN nel periodo dal 21.12.2000 al dicembre 2019. Tanto premesso, richiamata la disciplina degli artt. 40 e 45 d.p.r. 270/20000, l'istante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di:
“accertare e dichiarare che il ricorrente, dott. ha diritto al trattamento economico a lui Parte_1 spettante in ragione dell'art. 45 D.P.R. 270/2000, nonché ex artt. 54 e 59 A.C.N., per l'attività prestata come associato dell' nel periodo compreso tra il Parte_2
21.12.2000 ed il mese di dicembre 2019; II) per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, in favore del ricorrente, del trattamento economico a lui spettante in ragione
[...] dell'art. 45 D.P.R. 270/2000, nonché ex artt. 54 e 59 A.C.N., per l'attività prestata come associato dell' nel periodo compreso tra il 21.12.2000 ed il mese Parte_2
1 di dicembre 2019, per la complessiva somma di € 68.297,40 (euro sessantottomila duecento novanta sette/40), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero per la maggiore o minore somma che codesto Tribunale riterrà di giustizia”, con vittoria di spese di lite e attribuzione. Ritualmente citata in giudizio, non si costituiva l' preferendo restare contumace. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta, rinviata la causa per la discussione nonché per ragioni di carico di ruolo e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR, lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' la quale pur ritualmente citata CP_2 in giudizio, ha scelto di non costituirsi (cfr. ricorso notificato, in fasc. telem.). Venendo al merito, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione degli emolumenti previsti dall'art. 45 D.P.R. 270/2000, nonché dagli artt. 54 e 59 A.C.N., per l'attività prestata come associato dell' Parte_2 Parte_2 nel periodo dal 21.12.2000 al dicembre 2019.
[...]
Orbene, giova rammentare che incombe sulla parte che rivendica il riconoscimento e la soddisfazione di un diritto l'onere ex art. 2967 c.c. di dimostrare - e, prima ancora, di allegare - i fatti costitutivi della pretesa ossia, nel caso di specie, la ricorrenza degli elementi di fatto e di diritto necessari per il riconoscimento, in quanto spettanti, degli emolumenti previsti dalle norme sopra richiamate. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009). Tanto premesso, nel caso di specie, dalla ricostruzione del contenuto dell'atto introduttivo è dato comprendere che il ricorrente fonda le proprie pretese, in parte, sull'esercizio della professione di medico di medicina generale per l'assistenza primaria (con riferimento al compenso aggiuntivo al trattamento economico ex art. 45, co. 4 A2 d.p.r. 270/2000) e, in parte, sul presupposto della sua adesione, quale medico di medicina generale associato, all' (ex art. 40 d.p.r. 270/2000 e artt. Parte_2
54 e 59 A.C.N.), il tutto in relazioni a prestazioni sanitarie rese per tale tramite nel periodo dal 21.12.2000 al dicembre 2019.
2 Tuttavia, in disparte la sua adesione alla suddetta associazione in rete, il ricorrente non fornisce la prova dei reclamati diritti, mancando finanche la dimostrazione dell'esercizio in via continuativa, o comunque nel periodo per cui è causa, della professione di medico di medicina generale in convenzione per l'assistenza primaria. Occorre premettere che, ai sensi dell'art 48 della legge di riforma sanitaria n. 833/1978 (richiamato dalla legislazione successiva, ex art. 8 comma 1 d.lgs. n. 502/1992), la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale è riservata esclusivamente alla contrattazione collettiva, mediante accordi resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, la disciplina uniforme del trattamento economico e normativo del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 - con il quale è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 9 marzo 2000, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs., n. 502/1992 - quanto all'emolumento previsto dall'art. 45, regolante il trattamento economico dei medici per l'assistenza primaria che ha recepito le disposizioni contenute in accordi collettivi e già fatte proprie dal D.P.R. n. 484/1996, al comma 4 lett. A2 relativamente al compenso aggiuntivo (A2) statuisce: “1. Ai medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui alla lettera F dell'art. 41 d.P.R. 314/90. 2. Il compenso, nella misura corrisposta al 31 dicembre 1997, è incrementato dall'1.1.99 del 2,3%, dall'1.1.2000 dell'1,4% moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1500 scelte o della quota individuale. Le percentuali non vengono applicate sulla base dell'importo rivalutato con la percentuale precedente.
3. Nulla è dovuto a titolo di compenso aggiuntivo per gli assistiti oltre il massimale individuale”. La disposizione de qua, con l'unica novità costituita dalla previsione di cui al n.3, è del tutto sovrapponibile alla disposizione dettata dall'art. 45 lettera C del D.P.R. n. 484/1996 che ha sostituito l'istituto delle "quote di caro-vita", di cui al D.P.R. n. 314 del 1990, con appunto quello del "compenso aggiuntivo", quale voce attratta nel novero dei compensi fissi dell'attività professionale e resa indipendente dalla variazione degli indici del costo della vita. L'art. 41, lett. F d.P.R. 314/1990, richiamato da entrambe le norme, prevede: «F) Compenso per variazione dell'indice del costo della vita. Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986 con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di carovita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
- 9 - b) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 289/1987; c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di carovita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/1986 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, è rappresentato dal valore iniziale dell'onorario professionale di cui alla lettera A) individuato in L. 23.683 per l'anno 1990 e L. 24.277 per l'anno 1991, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte;
d) ai medici con un numero di scelte inferiori a 447 unità spetta un incremento delle quote di carovita corrispondente a quello riferito a 477 scelte decurtato di un decimo
3 per ogni 50 scelte - o frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477. Le quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita. (Ai medici di medicina generale convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennità integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entità complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennità integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennità integrativa speciale, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1990.)». Quest'ultimo accordo è stato oggetto della dichiarazione a verbale n.9: «Le parti si danno reciprocamente atto che le quote di caro-vita dovute ai medici di medicina generale alla data del 1 novembre 1985 ammontavano a L. 610.310 mensili correlate al tetto massimo di n. 477 scelte». Alla luce dei suddetti dati normativi, il cd. compenso aggiuntivo è voce rientrante nella quota fissa del trattamento economico spettante ai medici convenzionati per l'assistenza primaria iscritti negli appositi elenchi e lo stesso deve calcolarsi in quote mensili, secondo i criteri previsti dal punto F del DPR 314/90 e non è altro che un meccanismo di adeguamento della retribuzione fissa al costo della vita, calcolato secondo i criteri previsti per la determinazione della cd. “indennità di contingenza” (che, introdotta dalla l. n. 38 del 26.2.1986 e strutturata secondo i criteri previsti dall'art.16 del DPR del 01.02.1986 n.13, ha sostituito la cd. “indennità integrativa speciale”, a sua volta introdotta dalla legge n. 324 del 27 maggio 1959). Sul tema si è espressa la Suprema Corte che, con le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2009 n. 26633), ha rilevato la compatibilità del regime giuridico già vigente per l'istituto delle quote di carovita con il nuovo compenso, stabilendo conseguentemente che il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale non può superare l'importo spettante al sanitario con unica convenzione, stante il divieto di cumulo dei compensi nel caso di titolarità di altri rapporti convenzionali, già previsto dall'art. 41 lett. f) del D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314 per l'istituto delle quote di carovita, e con la sentenza n. 27148/2009 ha escluso la spettanza di compensi nel caso in cui il ricorrente già godesse a qualsiasi titolo di un meccanismo automatico di adeguamento. Orbene - a tacere del fatto che il contenuto dell'odierno ricorso non chiarisce in maniera perspicua se tale emolumento sia richiesto per lo svolgimento tout court dell'attività di medico di medicina generale o per l'attività resa quale medico associato dell' Parte_2
, né a quale importo esso fa corrispondere la soglia di partenza per
[...] la quantificazione del compenso rivendicato - il diritto, come riconosciuto anche in ricorso (cfr. pag. 6 ricorso introduttivo), trova il proprio elemento costitutivo nel numero di assistiti da parte del medico convenzionato (si vedano gli artt. 45 d.p.r. 484/96 e 45 d.P.R. 270/2000 lett. A2, richiamati). Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto in primis allegare lo svolgimento dell'attività di medico dell'assistenza primaria in via continuativa nel periodo per cui è causa e, poi allegare il numero degli assistiti, circostanza nemmeno dedotta, e, poiché egli pare affermare di non aver mai percepito tale emolumento, quanto meno i cedolini paga del periodo in corso anche al fine di poter operare un congruo riscontro dei conteggi elaborati, sebbene non sviluppati, per
4 verificare, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza prima citata, se il ricorrente godesse di forme di adeguamento automatico nel periodo in esame e quale fosse la soglia di partenza. La carente deduzione e allegazione degli elementi costitutivi del diritto non possono che determinare il rigetto della domanda in parte qua. Le medesime carenze determinano il rigetto anche della domanda di condanna all'indennità pretesa quale medico “associato”, non potendosi infatti ritenere che l'appartenenza ad una
“associazione in rete” legittimi, per ciò solo, la corresponsione della stessa. Invero, parte attrice deduce in maniera del tutto generica di aver erogato prestazioni sanitarie nell'ambito di tale rete associativa nel periodo per cui è causa senza depositare alcuna documentazione a supporto e, soprattutto, senza provare la sussistenza dei requisiti di cui Contr all'art. 40 del d.p.r. 270/2000 e 54 e 59 con riferimento all' Parte_2 di cui non viene allegato alcun documento di riferimento
[...] produzione. Invero, la certificazione di cui all'all. 2 della produzione di parte ricorrente contiene la mera attestazione da parte del Presidente della che il dott. figura tra i Parte_3 Pt_1 soci della predetta Cooperativa e che l'Associazione di medicina in rete Galeno cooperativa Capodrise Recale è stata costituita da vari medici, tra i quali lo stesso limitandosi poi Pt_1
a dichiarare che l' medesima rispetta i requisiti di cui all'art. 40, risultando per tanto Parte_2 essa del tutto influente in assenza di ulteriori atti a supporto che dimostrino la sussistenza dei requisiti previsti per legge tra i quali l'atto costitutivo della stessa. Manca altresì l'indicazione degli assistiti a carico e dell'attività svolta e delle prestazioni erogate. Orbene, l'art. 40 D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 stabilisce che, al fine di realizzare una pluralità di obiettivi diretti alla piena realizzazione del Servizio sanitario, i medici di medicina generale possono concordare fra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo principi, tipologie e modalità indicati. Per quanto qui rileva, sono previste "forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi". Di tali forme associative di assistenza primaria al comma 4 sono dettagliatamente indicati i criteri generali di ispirazione ed i requisiti formali. Esso dispone: “1. Il presente articolo disciplina le attività dei medici di medicina generale convenzionati nell'ambito delle forme associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.
2. Al fine di: a) facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda;
b) garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza individuate concordemente a livello aziendale;
c) realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra i medici;
d) perseguire il coordinamento funzionale dell'attività dei medici di medicina generale con i servizi e le attività del Distretto in coerenza con il programma delle attività distrettuali e quale parte integrante delle equipes territoriali di cui all'art. 15, se costituite;
e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attività concordate;
f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attività professionale;
g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica;
i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo i principi, le tipologie e le modalità indicate ai successivi commi.
5 3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in: a) forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi;
b) forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della o dei comuni comprendenti più in cui esse operano e che CP_1 CP_1 garantiscono anche le modalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici.
4. - Le forme associative dell'attivita' di assistenza primaria di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generali: a) la forma associativa e libera, volontaria e paritaria fra i medici partecipanti;
b) l'accordo che costituisce la forma associativa, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, e' liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici di competenza;
i medici aderenti alla associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalita' organizzative dell'associazione anche al fine di facilitare l'utilizzazione dei servizi offerti;
c) della forma associativa possono far parte: - medici che svolgono l'attivita' di medico convenzionato ai sensi del presente Capo, esclusi quelli di cui all'art. 25, comma 8, e che operano all'interno del medesimo ambito territoriale di scelta di cui all'articolo 19 del presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e); - medici di continuita' assistenziali;
- medici pediatri di libera scelta;
d) La sede rappresentativa della forma associativa e' unica ed e' indicata dai suoi componenti;
e) la forma associativa e' costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8, e 9. Le forme associative composte da soli due medici e gia' in essere all'atto di pubblicazione del presente Accordo sono fatte salve, se previste dagli Accordi Regionali e fino a che le rispettive condizioni associative restino immutate. Gli Accordi regionali di cui al Capo VI disciplinano modalita' e tempi per l'adeguamento delle forme associative costituite da soli due medici ai criteri di cui al presente articolo;
f) ciascun medico puo' aderire ad una sola delle forme associative di cui al successivo comma 6; g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo l'accordo di cui alla lettera b) la propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma associativa medesima, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico;
h) nell'ambito della forma associativa devono prevedersi le modalita' di erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali;
i) ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia impegnato in altre attivita' previste dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulanti, partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza puo' essere limitata a quattro giorni la settimana;
j) fermi restando che per ciascun medico gli obblighi previsti all'art. 22, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in modo da garantire complessivamente una disponibilita' all'accesso per un arco di almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva accessibilita' degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche e secondo quanto stabilito all'art. 22, comma 5. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 33 e fatto salvo quanto previsto in materia di continuita' assistenziale dal Capo III del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno dei medici associati la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante la disponibilita' di mezzi e strumenti che consentano all'assistito una adeguata comunicazione con il medico;
k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della propria attivita' di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la continuita' di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o piu' medici della associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalita' previste dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate;
l) a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze di cui e' titolare;
m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario di tale scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilita' da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale;
n) all'interno della forma associativa puo' adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalita'; o) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa;
p) devono essere previste riunioni periodiche fra i medici costituenti la forma associativa per la verifica degli obbiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell'attivita' della forma associativa con gli obbiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito;
q) all'interno della forma associativa deve essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente per quanto previsto alla precedente lettera
6 p), con il direttore del Distretto e con la componente rappresentativa della medicina generale nell'Ufficio di Coordinamento delle attivita' Distrettuali, oltre che di rappresentanza organizzativa e deontologica rispettivamente nei confronti della Azienda e dell'Ordine dei medici;
r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono arbitri: - per le questioni deontologiche, l'Ordine provinciale dei medici;
- per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all'art. 12. s) l ricevuto l'atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validita' ed, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore CP_1 Generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell'atto costitutivo.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto delle norme in materia di libera professione previste dal presente Accordo, non possono far parte delle forme associative di cui al successivo comma 6 i medici di assistenza primaria che svolgano attivita' di libera professione strutturata per un orario superiore a quello previsto dall'art. 44, comma 5….
6. Le forme associative disciplinate dalla lettera a) del comma 3 sono: A. La medicina in associazione. B. La medicina in rete. C. La medicina di gruppo.
7. Oltre alle condizioni previste dal comma 4, la medicina in associazione si caratterizza per: a) distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale del distretto;
b) chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione non prima delle ore 19,00; c) numero dei medici associati non superiore a quelli del relativo ambito territoriale di scelta di cui all'art. 19 del presente Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed è elevato di 4 unità, quando nell'ambito di cui sopra, una volta costituita la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di costituirne una nuova;
d) la condivisione e implementazione di linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza;
e) la realizzazione di momenti di revisione della qualità delle attività e della appropriatezza prescrittiva interna all'associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obbiettivi dichiarati dall'associazione;
8. La medicina in rete, oltre al rispetto delle condizioni previste al comma 4, si caratterizza per: a) distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale del distretto. Possono essere presenti, inoltre, in uno o più studi nel quale i medici associati svolgano a rotazione attività concordate;
b) gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico mediante software tra loro compatibili;
c) collegamento reciproco degli studi dei medici con i sistemi informatici tali da consentire l'accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti l'associazione; d) utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda e l'eventuale trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonché per la realizzazione dei momenti di revisione della qualità e della appropriatezza prescrittiva interna alla associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obbiettivi dichiarati dalla associazione;
e) chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione non prima delle ore 19,00; f) numero dei medici associati non superiore a quelli del relativo ambito territoriale di scelta di cui all'art. 19 del presente Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed è elevato di 4 unità, quando nell'ambito di cui sopra, una volta costituita la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di costituirne una nuova;
9. Oltre alle condizioni previste al precedente comma 4, la medicina di gruppo si caratterizza per: a) sede unica del gruppo articolata in più studi medici, ferma restando la possibilità che singoli medici possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli previsti, nella sede principale, per l'istituto della medicina di gruppo;
b) presenza nella sede del gruppo di un numero di studi pari almeno alla metà dei medici componenti il gruppo stesso, con possibilità di un uso promiscuo degli stessi, sia pure in orari differenziati. Il numero degli studi di cui sopra viene arrotondato all'unità superiore in caso di coefficiente frazionale nel relativo calcolo;
c) utilizzo, per l'attività assistenziale, di supporti tecnologici e strumentali comuni, anche eventualmente in spazi predestinati comuni;
d) utilizzo da parte dei componenti il gruppo di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno;
e) gestione della scheda sanitaria su supporto informatico e collegamento in rete dei vari supporti;
f) utilizzo di software per la gestione della scheda sanitaria tra loro compatibili;
g) utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda e l'eventuale trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonché per la realizzazione dei momenti di revisione della qualità e della appropriatezza prescrittiva interna alla associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obbiettivi dichiarati dalla forma associativa;
h) numero dei medici non superiore a 8.
7 10. I medici di assistenza primaria convenzionati ai sensi del presente Accordo possono aderire a forme associative di cui al comma 3 lettera b), anche ove esse associno tutti i medici di assistenza primaria appartenenti alla stessa Azienda, ferma restando l'appartenenza funzionale per i compiti convenzionali ai rispettivi ambiti territoriali di scelta.
11. Per essere riconosciute quali forme associative di cui al comma 3, lettera b), della medicina generale convenzionata ai sensi del presente Accordo, le stesse debbono essere ispirate ai criteri generali previsti al comma 4, lettere a), b), d), g), h), k), l), n), p), q), r) e prevedere l'organizzazione dell'attività dei propri medici associati, secondo gruppi relativi ai rispettivi ambiti territoriale di scelta e mediante un adeguamento di tali gruppi alle condizioni normative previste dalle lettere c), e), o) ed alle condizioni previste dal comma 8.
12. Alle forme associative di cui al comma 3, lettera b), possono essere associati medici aderenti a forme associative tra quelle di cui alla lettera a), mantenendone i relativi obblighi organizzativi e diritti economici, fermo restando il disposto di cui alla f) del comma 4, e senza ulteriore incentivazione di associazionismo.
….
15. La semplice appartenenza ad una forma associativa di cui alla lettera b), del comma 3 non comporta per il medico il riconoscimento di alcun incentivo, fatto salvo quanto disposto in merito da Accordi regionali già esistenti alla data di pubblicazione del presente Accordo e stipulati ai sensi del D.P.R. n. 484/96.
16. Le forme associative di cui al precedente comma 3, pur non potendo assumere carattere di soggetto contrattuale rispetto alla definizione dei bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia, di qualità e di modalità dei servizi da disporre per gli assistiti e per i medici di medicina Cont generale, che rimane di esclusiva competenza dei sindacati firmatari dell , sono riconosciute quali soggetti qualificati a proporre e promuovere iniziative e progetti assistenziali da sottopone alla contrattazione tra le parti, nell'ambito degli Accordi regionali e aziendali di cui al presente Accordo.”
L'art. 54 A.C.N. riprende i dettami contenuti nell'art. 40 del D.P.R. n. 270/2000 disciplinando le attività dei medici di medicina generale convenzionati nell'ambito delle forme associative, dando attuazione all'art. 8 co. 1, lett. e) e f) d. lg. n. 502/1992. L'art. 59 A.C.N., che peraltro con decorrenza dal 23 marzo 2005, ha eliminato il compenso aggiuntivo spettante al medico di medicina generale demandandone l'attuazione alla Regione, alla lettera B) n. 4, prevede che ai medici che svolgono la loro attività in forma di medicina di gruppo sia corrisposto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di € 7,00 e di Euro 4,70; ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria attività sotto forma di medicina in associazione è dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Euro 2,58. La disposizione richiamata riconosce pertanto il diritto, al medico che prende parte dell'associazione, alla percezione di una indennità aggiuntiva rispetto al trattamento stipendiale di base per l'attività lavorativa svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Orbene, nella fattispecie in esame, la genericità del ricorso che si limita a richiamare le normative senza sussumerle al caso di specie non consente di valutare se l'associazione cui aderiva il ricorrente avesse tutti i requisiti richiesti dall'art. 40 D.P.R. cit. e dall'art. 54 dell' non è dato neppure sapere quale fosse l'ambito territoriale dei componenti CP_4 dell'associazione. La normativa in esame prevede che gli emolumenti economici siano subordinati alle specifiche prescrizioni dettate dalla norma (comma 4 del medesimo articolo e tassativamente elencati dalla lett. “a” alla lett. “r” ossia appartenenza dei partecipanti al medesimo ambito territoriale di scelta medesimo, garanzie minime di presenza oraria e settimanale del singolo associato, coordinamento degli studi in relazione alla loro accessibilità ed alle esigenze della popolazione assistita , garanzia di ricezione di visite domiciliari). Parte ricorrente non ha dato prova della ricorrenza dei requisiti previsti dalla norma per il conseguimento degli emolumenti previsti, ossia i requisiti costitutivi del diritto: l'atto costitutivo
8 dell'associazione tra medici, lo svolgimento dell'attività di medico di medicina generale per l'assistenza primaria nel periodo per cui è causa e l'iscrizione negli elenchi, il numero dei pazienti desumibili anche dalle buste paga dell'intero periodo di causa. Peraltro, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. ex multis C. app. Napoli sentt. nn. 9647/2016; 1279/2018, 5676/2018, 1581/2021 e C. app. Catania sent. n. 958/2019) la verifica di tali requisiti di validità è demandata dalla lett. “s” del citato comma 4 dell'art. 40 ad una “presa d'atto” da compiersi, però, con provvedimento espresso del Direttore Generale secondo cui l' ricevuto l'atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validita' ed, entro 15 giorni, ne CP_1 prende atto con provvedimento del Direttore Generale”. Ne consegue che l'adozione di un formale ed espresso provvedimento deliberativo aziendale di “presa atto” e definizione del procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dei “requisiti di validità” dell'associazione - integranti, pertanto, elementi costitutivi del diritto a percepire i relativi compensi - costituisce circostanza imprescindibile ai fini dell'esperimento dell'azione de qua. Nella specie, non v'è prova di tale cd. presa d'atto prevista dalla norma in esame alla lett. “s”, da cui decorrono gli effetti: se, come previsto dalla stessa norma, tali effetti decorrono dal ricevimento dell'atto costitutivo, affinché tale decorrenza abbia inizio, deve intervenire la presa d'atto del Direttore Generale ossia un formale provvedimento amministrativo. La presa d'atto, invero, deve considerarsi come una sorta di controllo esercitato dall'amministrazione allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti individuati dalla norma per la valida costituzione ed il riconoscimento dell'associazione. Del resto, secondo la giurisprudenza amministrativa, il cd. provvedimento di presa d'atto pur non costituendo una determinazione amministrativa impugnabile è da considerarsi una mera dichiarazione di scienza o un'attestazione circa l'esistenza di un provvedimento che rientra nella competenza di altri ma che rileva, tuttavia, ai fini degli emolumenti economici da corrispondere (cfr. così TAR Sicilia, Palermo 10 luglio 1985 n. 916; C.d.S. 613/1992; TAR Puglia, Lecce sez. I, 24.2.2010 n. 622). In assenza della presa d'atto prevista dalla norma, dunque, non può ritenersi riconosciuta dall'azienda l'associazione e quindi non possono considerarsi decorrenti (a partire dalla ricezione dell'atto costitutivo) gli effetti economici conseguenti. Infine, deve rilevarsi che a nulla rileva la circostanza che a seguito della diffida del 23.6.2020, Cont l' abbia riscontrato il ricorrente affermando di essersi attivata per il pagamento, atteso che Cont la nota n. prot.197013/A. PRIM. del 6.8.2020 (cfr. all. 5 parte ricorrente) alcun riferimento contiene riguardo al periodo oggetto del presente giudizio richiamando la sola mensilità di agosto 2020. Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda deve essere integralmente respinta, assorbita ogni ulteriore questione o considerazione. Nulla per le spese stante la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) nulla le spese. 9 Santa Maria Capua Vetere, 31.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Iorio
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