Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7655/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7655/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 vamente domiciliata in Capaccio Paestum (SA), all
[...] hiesa n. 17, presso lo studio dell'avv. Mariangela Cassano dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...] ente domiciliato in Salerno, al Corso Garib C.F._2
o dell'avv. Assunta Mutalipassi dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
(19.11.2020), chiedeva pronunciarsi la separazione niuge. Per_2 colare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa dei comportamenti violenti del marito con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'affidamento esclusivo dei figli minori a se e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche con l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva Controparte_1 alla richiesta di separazione e chiedev ei rapporti personali e patrimoniali delle parti alle condizioni di cui alla memoria di costituzione, opponendosi in particolare alla richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente. In data 11 marzo 2025, i coniugi erano comparsi dinanzi al Giudice delegato che, su richiesta delle parti, rinviava la causa in attesa della formalizzazione dell'accordo. All'udienza del 24 aprile 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1)Affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre, alla via Barizzo Foce Sele Capaccio Paestum (SA);
2)Il padre potrà vedere i bambini tre volte a settimana previo accordo telefonico per tre ore, in caso di mancato accordo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00; 3) Inoltre, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro e che, poiché il GN CP_1 attualmente convive con altri connazionali, nell'interesse e per la tu minori, nell'accordo è stato escluso il pernotto. Inoltre, poiché il GN CP_1 parla poco la lingua italiana e si reca spesso in Marocco dove vi soggiorn settimane, nell'interesse dei bambini la GNa si occuperà in via Parte_1 esclusiva di mantenere i rapporti con la scuola non à in via esclusiva al rilascio delle autorizzazioni scolastiche eventualmente necessarie, con l'obbligo di informare l'altro genitore. Infine, entrambi i genitori parteciperanno alle visite pediatriche ed alle vaccinazioni, e si terranno reciprocamente informati sullo stato di salute dei minori collaborando tra di loro. Per le autorizzazioni scolastiche, le parti si accordano che sarà necessaria solo la firma della madre, essendo il padre spesso in Marocco;
4)Le parti si accordano che il padre versa a titolo di mantenimento dei figli la somma di euro 250,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese restando il 100% dell'assegno Unico a favore della madre;
Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Marocco) il 30.12.1997, C.F.: e CodiceFiscale_1 CP_1
nato a [...]
[...] C.F._2 hanno contratto matrimonio civile in data 2
[...]
o; b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6 maggio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi