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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 385/2022 R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 [...]
, , E , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
rappresentati difesi dall'avvocato Antonella Leone
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Niccoli
-RESISTENTE -
oggetto: Servizio di pronta disponibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 25.02.2022 e contestuale istanza cautelare, i ricorrenti in epigrafe, sulla premessa di essere dipendenti dell con la qualifica di dirigenti CP_1
medici nefrologi, in servizio presso l'ambulatorio di emodialisi dell'ospedale di
Paola/Cetraro, hanno agito in giudizio contestando il provvedimento di ripristino
1 dell'istituto di Pronta Disponibilità (nota n. 16514 del 24.1.2022) a firma del coordinatore della rete emodialitica del distretto Esaro/Pollino, Dr. chiedendo di Persona_1
dichiarare nullo, inefficace e inesistente tale provvedimento. Deducevano, in particolare, che il ripristino della pronta disponibilità era illegittimo in quanto il servizio di emodialisi non afferiva al dipartimento dell'Area Medica con attività continuativa, requisito necessario per l'istituzione del servizio di pronta disponibilità secondo il CCNL del comparto sanità. Lamentavano, ulteriormente, la violazione del contratto di categoria,
l'assenza del servizio nel piano aziendale annuale, nonché la carenza dei presupposti necessari, quali risorse umane sufficienti e afferenza a reparti con attività continuativa.
Cont Si è costituita in giudizio l' resistente contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
È stata acquisita la documentazione offerta dalle parti.
La fase cautelare si è conclusa con il rigetto dell'istanza attorea per carenza del requisito del periculum in mora.
Nelle more del giudizio, con note di trattazione scritta in data 18.01.2024, l'avvocato di parte ricorrente ha dedotto che "con provvedimento del 16.07.2022 l' Controparte_1
di ha accolto la richiesta dei ricorrenti, revocando il provvedimento
[...] CP_1
di ripristino della pronta disponibilità".
La causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
È opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
2 Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti
(giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nel caso di specie, in ragione della revoca del provvedimento di ripristino di pronta reperibilità - per come dedotto dalla parte ricorrente nelle proprie note di
Cont trattazione scritta del 18.01.2024 e non contestato dall convenuta - deve rilevarsi che non sussiste più interesse ad una pronuncia giudiziale e che la materia del contendere
è cessata.
3. L'andamento processuale della lite e le oggettive complessità delle questioni giuridiche trattate, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, anche della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 31.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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