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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/07/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova - Sez. I^ Civile, composto dai Signori Magistrati:
1) Dott.ssa Caterina Santinello Presidente
2) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice
3) Dott.ssa Paola Rossi Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza nel procedimento unitario n. 257-3/2024 promosso da
MINISTERO Pt_1 nei confronti di
Controparte_1
Vista l'istanza per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di formulata dal Controparte_1
Pubblico Ministero dott.ssa Emma Ferrero, subordinata alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato svolta dalla società ed iscritta sub RG n. 257-2/2024;
considerato che
è stato emesso decreto di inammissibilità del ricorso per concordato e che va quindi esaminata l'istanza del
PM; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
1
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
versi effettivamente in Controparte_1 stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: la società ha rappresentato nel ricorso per concordato “in bianco” del 30.8.2024 che “ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera b CCII in capo alla ricorrente deve ritenersi integrato lo stato d'insolvenza, poiché essa non è più in grado di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni” (pagina
7) ed ha altresì precisato di aver ricevuto, nel 2024, la notifica di numerosi decreti ingiuntivi per crediti superiori complessivamente a 3.400.000 euro. Lo stato di insolvenza appare confermato anche da quanto riferito nel ricorso per concordato “pieno” del 6.2.2025, ove la società riferisce di avere flussi di cassa prospettivi inadeguati a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi e di avere un capitale
“completamente eroso”; va inoltre osservato che dai bilanci depositati risulta nell'esercizio 2023 una perdita di esercizio per euro 6.699.879 ed un patrimonio netto negativo per euro
434.630, che pure confermando l'insolvenza; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in Arre (PD) via Controparte_1
2 Solchiello nr. 20, cod. fisc. , avente ad oggetto P.IVA_1
l'attività di macellazione, lavorazione e conservazione in proprio e per conto terzi di animali da cortile e di qualsiasi specie;
legalmente rappresentata dall'amministratore unico
Sig. nato a [...] il [...], CP_2 residente a[...]; nomina la dott.ssa Paola Rossi Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Claudia Carlassare Curatore, cod. fisc.
, con studio in Padova, Galleria Berchet nr. C.F._1
4, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18.11.2025 alle ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle
4 predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del
05/06/2025
La Presidente
Dott.ssa Caterina Santinello
Il Giudice estensore
Dott.ssa Paola Rossi
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