Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/06/2024, n. 15966
CASS
Sentenza 7 giugno 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 9 maggio 2024, con numero di registro generale 14624/2017. Le parti in causa, due società, contestavano un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile per l'anno 2009. Le ricorrenti sostenevano la deducibilità di erogazioni liberali a favore di un'associazione, nonché di costi per il trattamento di fine mandato, manutenzione di immobili in locazione, omaggi aziendali e presunti ricavi non dichiarati. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo infondate le censure relative alle erogazioni liberali e agli omaggi, ma ha accolto le doglianze riguardanti il trattamento di fine mandato e la deducibilità delle spese di ristrutturazione. Il giudice ha argomentato che la deducibilità delle erogazioni liberali richiede non solo il riconoscimento statutario dell'attività sociale, ma anche la dimostrazione dell'effettivo svolgimento di tale attività. Inoltre, ha chiarito che le spese di ristrutturazione su immobili in locazione possono essere dedotte se sussiste un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame.

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Massime1

In tema di determinazione dei redditi di impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, in favore dell'amministratore di una società, sono deducibili in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, quando la previsione di detto trattamento risulta da atto scritto, avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e con la specificazione anche dell'importo, in assenza del quale si applica il principio di cassa, previsto dall'art. 95, comma 5, del T.U.I.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Commentari2

  • 1induttivo Per Differenze Inventariali: Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 23 dicembre 2025

    L'accertamento analitico-induttivo basato su differenze inventariali è una delle contestazioni fiscali più frequenti e tecnicamente delicate. Quando l'Agenzia delle Entrate riscontra scostamenti tra rimanenze contabili, inventari fisici e movimenti di magazzino, tende spesso a presumere automaticamente ricavi non dichiarati o costi indeducibili, trasformando errori gestionali o contabili in presunte omissioni fiscali. È fondamentale chiarirlo subito: una differenza inventariale non è automaticamente un ricavo occulto. Molti accertamenti di questo tipo sono fondati su presunzioni fragili e possono essere annullati o ridimensionati se contestati con una difesa tecnica strutturata. Cosa si …

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  • 2Come Difendersi Da Contestazioni Per Differenze Inventariali
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 2 ottobre 2025

    Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate per differenze inventariali? In questi casi, l'Ufficio presume che gli scostamenti tra il magazzino contabile e quello fisico siano indice di vendite non registrate (se le giacenze sono inferiori) o di acquisti non contabilizzati (se le giacenze sono superiori). Si tratta di una delle verifiche più frequenti durante i controlli fiscali nelle imprese commerciali e industriali. Le conseguenze possono essere molto pesanti: recupero delle imposte, sanzioni elevate e, nei casi più gravi, contestazioni penali per dichiarazione infedele. Tuttavia, non sempre le contestazioni sono fondate: con una difesa ben organizzata è possibile …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/06/2024, n. 15966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15966
Data del deposito : 7 giugno 2024

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