Art. 153. (Data di entrata in vigore)
Oltre le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto, devono intendersi abrogate quelle con esso incompatibili.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.
Ferma restando alla predetta data del 1 luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di piu' qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1 gennaio 1971.
Le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno effetto dal 1 gennaio 1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come modificato dal citato art. 38.
Oltre le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto, devono intendersi abrogate quelle con esso incompatibili.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.
Ferma restando alla predetta data del 1 luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di piu' qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1 gennaio 1971.
Le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno effetto dal 1 gennaio 1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come modificato dal citato art. 38.