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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/12/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2845/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2845/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Marina di Parte_1 C.F._1
Gioiosa Ionica (RC), via E. De Nicola n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Pugliese che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E (C.F. ), quale socio ed amministratore unico di CP_1 C.F._2
(cancellata in data 05.07.2022), con sede legale in Sciacca (AG), Controparte_2 alla Via Tommaso Campanella n. 23 (P. IVA n. P.IVA_1
Resistente contumace
Oggetto: mancato pagamento retribuzione e TFR.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.09.2022, deduceva: - di aver sottoscritto, in data Parte_1
24.05.2021, con la società ”, cessata in data 05.07.2022, un contratto Controparte_2 individuale di lavoro a tempo determinato part-time di tipo orizzontale al 75%, per la durata concordata dal 25.05.2021 al 30.06.2021; - che svolgeva la propria attività lavorativa presso il Centro
Commerciale “La Gru” di Siderno;
- che il rapporto di lavoro si concludeva in data 29.06.2021 con dimissioni volontarie, regolarmente ricevute dalla società; - che nonostante i vari solleciti nonché la diffida inviata alla ” e a quale socio e amministratore Controparte_2 CP_1 unico, non riceveva le spettanze retributive, contributive e il TFR, relativi ai giorni di lavoro prestato;
- che inoltre, il datore di lavoro non aveva versato i contributi previdenziali per il lasso di tempo in cui era stata prestata l'attività lavorativa;
- che le spettanze retributive risultanti dalle buste paga prodotte ammontavano ad € 1.071,79.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « 1) in via preliminare, emettere ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 423 comma secondo c.p.c. nei confronti del sig.
[...]
n.q., per il pagamento della somma di € 1.071,79, a titolo di retribuzione relativa ai mesi CP_1 di Maggio - Giugno 2021 e di TFR, con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla singola scadenza al saldo effettivo;
2) nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere la corresponsione delle seguenti voci: a) retribuzione relativa ai mesi di
Maggio - Giugno 2021 pari ad € 1.071,79, oltre interessi legali e da svalutazione monetaria;
b) indennità di fine rapporto;
c) contributi previdenziali e oneri fiscali connessi al rapporto di lavoro;
d) risarcimento danno non patrimoniale;
3) vittoria di spese e competenze di giudizio ex art. 93 c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio e della stessa veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 05.01.2024.
All'udienza del 13.06.2023 la ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, rinunciava alla domanda di condanna del datore di lavoro alla corresponsione dei contributi previdenziali.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale. Con provvedimento del 24.10.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente deve evidenziarsi che parte ricorrente, correttamente, ha agito nei confronti di
[...]
quale socio ed amministratore unico della unipersonale;
società che risulta CP_1 CP_2 cancellata dal registro delle imprese in data 05.07.2022 (v. doc. 1 ricorso).
Occorre infatti considerare che seppure si tratta di una società di capitali, e quindi di base con responsabilità patrimoniale limitata al capitale conferito, nel caso di S.r.l. unipersonale cancellata la responsabilità patrimoniale per i debiti sociali si trasmette al socio e amministratore unico, nel caso di specie al convenuto , in doppia veste dal mese di febbraio 2021, come si evince CP_1 dall'esame della visura storica allegata, dalla quale si apprende altresì che il capitale sociale deliberato e sottoscritto dal convenuto rimasto contumace, pari ad € 10.000,00, non è stato neppure interamente versato;
circostanze queste che comportano l'inoperatività delle limitazioni di cui agli artt. 2470 e
2495 c.c.
Ciò premesso occorre verificare se la domanda della ricorrente, volta a conseguire la condanna del convenuto al pagamento della retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2021, oltre che del TFR maturato e degli oneri accessori, sia fondata.
Sul punto merita peraltro precisare che detta domanda originariamente si estendeva anche alla richiesta di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi corrispondenti;
tale domanda
è stata però oggetto di rinuncia da parte della ricorrente, pertanto, non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.
Fermo quanto sopra, all'esito del giudizio, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali in atti, le allegazioni di parte ricorrente devono ritenersi riscontrate.
In particolare, è stata fornita la prova del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra la ricorrente e la a socio unico, sono stati allegati infatti: - la copia del CP_2 contratto stipulato, - la comunicazione obbligatoria Unilav ed altresì le buste paga relative ai mesi di maggio e giugno 2021 che danno conto della data di assunzione, 25.05.2021, e di quella di cessazione del rapporto di lavoro, 29.06.2021 (v. docc. 2, 3 e 7 ricorso).
Sia il contratto di contratto di lavoro che le risultanze della prova testimoniale, inoltre, hanno provato lo svolgimento dell'attività di aiuto commessa da parte della ricorrente presso il centro commerciale “la Gru” di Siderno, per il periodo qui di interesse e per gli orari dedotti (v. testimonianze e Tes_1
- verbale di udienza del 12.06.2024). Tes_2
Parte ricorrente ha dato quindi riscontro ai presupposti della pretesa creditoria fatta valere in giudizio, provvedendo altresì ad allegare puntualmente l'inadempimento contrattuale della società datrice, nella persona del socio ed amministratore unico , non risultando da quanto in atti il CP_1 saldo degli importi dovuti alla ricorrente a titolo di retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2021, di TFR maturato, oltre accessori di legge.
Con riferimento alla quantificazione dei suddetti importi, occorre fare riferimento a quanto evincibile dalle buste paga allegate al ricorso, per un totale pari ad € 1.071,79.
Deve ritenersi invece non soddisfatto l'onere di puntuale allegazione e di prova in ordine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, rimasto solo genericamente dedotto in atti.
Considerato tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini sopra precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, a ciò non ostando la contumacia della parte resistente, venendo liquidate come da dispositivo secondo i valori tariffari minimi, stante l'assenza di questioni di particolare complessità di fatto e/o di diritto (v. D.M. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2845/2022, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione relativa ai mesi di maggio e giugno 2021 pari ad € 1.071,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e per l'effetto condanna quale socio ed amministratore unico della CP_1 CP_2
a socio unico, cancellata in data 05.07.2022, al pagamento della complessiva somma di € 1.071,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge in favore della ricorrente;
- condanna quale socio ed amministratore unico della a socio unico, CP_1 CP_2 cancellata in data 05.07.2022, alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compesni, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Locri, 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2845/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2845/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Marina di Parte_1 C.F._1
Gioiosa Ionica (RC), via E. De Nicola n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Pugliese che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E (C.F. ), quale socio ed amministratore unico di CP_1 C.F._2
(cancellata in data 05.07.2022), con sede legale in Sciacca (AG), Controparte_2 alla Via Tommaso Campanella n. 23 (P. IVA n. P.IVA_1
Resistente contumace
Oggetto: mancato pagamento retribuzione e TFR.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.09.2022, deduceva: - di aver sottoscritto, in data Parte_1
24.05.2021, con la società ”, cessata in data 05.07.2022, un contratto Controparte_2 individuale di lavoro a tempo determinato part-time di tipo orizzontale al 75%, per la durata concordata dal 25.05.2021 al 30.06.2021; - che svolgeva la propria attività lavorativa presso il Centro
Commerciale “La Gru” di Siderno;
- che il rapporto di lavoro si concludeva in data 29.06.2021 con dimissioni volontarie, regolarmente ricevute dalla società; - che nonostante i vari solleciti nonché la diffida inviata alla ” e a quale socio e amministratore Controparte_2 CP_1 unico, non riceveva le spettanze retributive, contributive e il TFR, relativi ai giorni di lavoro prestato;
- che inoltre, il datore di lavoro non aveva versato i contributi previdenziali per il lasso di tempo in cui era stata prestata l'attività lavorativa;
- che le spettanze retributive risultanti dalle buste paga prodotte ammontavano ad € 1.071,79.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « 1) in via preliminare, emettere ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 423 comma secondo c.p.c. nei confronti del sig.
[...]
n.q., per il pagamento della somma di € 1.071,79, a titolo di retribuzione relativa ai mesi CP_1 di Maggio - Giugno 2021 e di TFR, con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla singola scadenza al saldo effettivo;
2) nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere la corresponsione delle seguenti voci: a) retribuzione relativa ai mesi di
Maggio - Giugno 2021 pari ad € 1.071,79, oltre interessi legali e da svalutazione monetaria;
b) indennità di fine rapporto;
c) contributi previdenziali e oneri fiscali connessi al rapporto di lavoro;
d) risarcimento danno non patrimoniale;
3) vittoria di spese e competenze di giudizio ex art. 93 c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio e della stessa veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 05.01.2024.
All'udienza del 13.06.2023 la ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, rinunciava alla domanda di condanna del datore di lavoro alla corresponsione dei contributi previdenziali.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale. Con provvedimento del 24.10.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente deve evidenziarsi che parte ricorrente, correttamente, ha agito nei confronti di
[...]
quale socio ed amministratore unico della unipersonale;
società che risulta CP_1 CP_2 cancellata dal registro delle imprese in data 05.07.2022 (v. doc. 1 ricorso).
Occorre infatti considerare che seppure si tratta di una società di capitali, e quindi di base con responsabilità patrimoniale limitata al capitale conferito, nel caso di S.r.l. unipersonale cancellata la responsabilità patrimoniale per i debiti sociali si trasmette al socio e amministratore unico, nel caso di specie al convenuto , in doppia veste dal mese di febbraio 2021, come si evince CP_1 dall'esame della visura storica allegata, dalla quale si apprende altresì che il capitale sociale deliberato e sottoscritto dal convenuto rimasto contumace, pari ad € 10.000,00, non è stato neppure interamente versato;
circostanze queste che comportano l'inoperatività delle limitazioni di cui agli artt. 2470 e
2495 c.c.
Ciò premesso occorre verificare se la domanda della ricorrente, volta a conseguire la condanna del convenuto al pagamento della retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2021, oltre che del TFR maturato e degli oneri accessori, sia fondata.
Sul punto merita peraltro precisare che detta domanda originariamente si estendeva anche alla richiesta di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi corrispondenti;
tale domanda
è stata però oggetto di rinuncia da parte della ricorrente, pertanto, non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.
Fermo quanto sopra, all'esito del giudizio, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali in atti, le allegazioni di parte ricorrente devono ritenersi riscontrate.
In particolare, è stata fornita la prova del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra la ricorrente e la a socio unico, sono stati allegati infatti: - la copia del CP_2 contratto stipulato, - la comunicazione obbligatoria Unilav ed altresì le buste paga relative ai mesi di maggio e giugno 2021 che danno conto della data di assunzione, 25.05.2021, e di quella di cessazione del rapporto di lavoro, 29.06.2021 (v. docc. 2, 3 e 7 ricorso).
Sia il contratto di contratto di lavoro che le risultanze della prova testimoniale, inoltre, hanno provato lo svolgimento dell'attività di aiuto commessa da parte della ricorrente presso il centro commerciale “la Gru” di Siderno, per il periodo qui di interesse e per gli orari dedotti (v. testimonianze e Tes_1
- verbale di udienza del 12.06.2024). Tes_2
Parte ricorrente ha dato quindi riscontro ai presupposti della pretesa creditoria fatta valere in giudizio, provvedendo altresì ad allegare puntualmente l'inadempimento contrattuale della società datrice, nella persona del socio ed amministratore unico , non risultando da quanto in atti il CP_1 saldo degli importi dovuti alla ricorrente a titolo di retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2021, di TFR maturato, oltre accessori di legge.
Con riferimento alla quantificazione dei suddetti importi, occorre fare riferimento a quanto evincibile dalle buste paga allegate al ricorso, per un totale pari ad € 1.071,79.
Deve ritenersi invece non soddisfatto l'onere di puntuale allegazione e di prova in ordine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, rimasto solo genericamente dedotto in atti.
Considerato tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini sopra precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, a ciò non ostando la contumacia della parte resistente, venendo liquidate come da dispositivo secondo i valori tariffari minimi, stante l'assenza di questioni di particolare complessità di fatto e/o di diritto (v. D.M. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2845/2022, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione relativa ai mesi di maggio e giugno 2021 pari ad € 1.071,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e per l'effetto condanna quale socio ed amministratore unico della CP_1 CP_2
a socio unico, cancellata in data 05.07.2022, al pagamento della complessiva somma di € 1.071,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge in favore della ricorrente;
- condanna quale socio ed amministratore unico della a socio unico, CP_1 CP_2 cancellata in data 05.07.2022, alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compesni, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Locri, 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli