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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/12/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 11 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa AR LA, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi: per l'avv. PO NL e l'avv. GIORGINI Parte_1
AN
per 'avv. CICCHIELLO MASSIMO Controparte_1
Le parti discutono riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
AR LA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. AR LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
AN GIORGINI e NL PO ed elettivamente domiciliato a Firenze, viale
Lavagnini 13, presso lo studio del difensore GIORGINI
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCO BATTAGLIA e MASSIMO CICCHIELLO ed elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi p.e.c.:
[...]
e Email_1 Email_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il Tribunale di Prato affinché accerti la nullità del licenziamento Parte_1
irrogatogli, con condanna del datore di lavoro alla reintegra e al pagamento di un'indennità
risarcitoria, parametrata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino alla data della reintegrazione;
in ipotesi, chiede di dichiarare risolto il rapporto alla data del licenziamento con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità pari a trentasei
1 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR o la diversa ritenuta di giustizia,
tenuto conto del requisito dimensionale.
A sostegno della pretesa espone:
− che è una società impiegata nella trasformazione e distribuzione di isolanti CP_1
termoacustici e sistemi costruttivi;
− che fa parte di un gruppo societario (la cui composizione è Controparte_1
illustrata alla p. 3 del ricorso), è interamente posseduta dalla e ha Controparte_2
due sedi operative (Calenzano e Massa).
− di aver prestato la propria attività lavorativa per la presso la sede di Controparte_1
Calenzano dal 24 gennaio 2022, con qualifica di impiegato commerciale ed inquadramento livello 4 del CCNL Commercio Confcommercio;
− di aver svolto attività di commercializzazione e promozione dei prodotti della società nella zona di Firenze e provincia.
− di essere stato licenziato il 31 ottobre 2024 per giustificato motivo oggettivo, motivato con il bisogno di ridurre il personale conseguentemente a una contrazione del fatturato, alla soppressione della mansione e all'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre attività.
− di aver impugnato il licenziamento con raccomandata del 19 dicembre 2024.
Contesta il li licenziamento sotto il profilo della carenza di motivazione (non essendovi stato un calo di fatturato, o comunque una contrazione idonea a giustificare il recesso), dell'assenza di nesso causale e della violazione dell'obbligo di repêchage, non essendo stata valutata la possibilità di ricollocamento in posizioni equivalenti o inferiori, anche presso altra sede aziendale, nonché per la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare,
atteso che vi erano dipendenti con minore anzianità e carichi familiari.
Si è costituita contestando la ricostruzione dei fatti avversaria e chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso.
Preliminarmente, ribadisce la piena legittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, determinato da una effettiva riorganizzazione aziendale, resa necessaria dalla contrazione del fatturato nel settore di competenza del lavoratore.
2 Evidenzia che dai bilanci di esercizio 2023 e 2024 emerge una riduzione dei ricavi e un incremento delle perdite, che dimostrano la necessità di razionalizzare la struttura commerciale e la riduzione dei costi.
Nega che vi siano state nuove assunzioni dopo il licenziamento e che le mansioni del ricorrente siano state affidate ad altro dipendente.
Ribadisce che la scelta del lavoratore da licenziare è avvenuta nel rispetto di criteri oggettivi: il ricorrente, assunto nel gennaio 2022, era il dipendente con minore anzianità nel settore commerciale interessato dalla riorganizzazione e, quanto all'obbligo di repêchage, che è stata verificata l'impossibilità di collocare il lavoratore in altre posizioni compatibili, o presso altre società del gruppo.
Contesta inoltre la sussistenza del requisito dimensionale, occupando la società dodici dipendenti.
Fallito il tentativo di conciliazione promosso dal giudice, la causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti (ritenute le prove orali capitolate superflue ai fini del decidere) e calendarizzata per la discussione all'udienza odierna, all'esito della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, al termine, sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Come è noto, l'art. 3 L. 604/1966 prevede che il giustificato motivo oggettivo è determinato da
“ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso”.
Spetta al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa,
espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - la verifica dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva, nonché quella dell'incidenza, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, così da escludere la pretestuosità del recesso (sul punto, Cass., sez. L.,
sent. n. 8661 del 28/03/2019, Rv. 653449 - 02), oltre che l'impossibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore mediante l'adibizione a mansioni equivalenti (cd. obbligo di repêchage).
3 Il successivo art. 5 fa gravare l'onere probatorio sul datore di lavoro, il quale è chiamato a dimostrare che il licenziamento individuale risponde a effettive ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo e che non è altrimenti possibile utilizzare il dipendente estromesso in mansioni compatibili con la qualifica rivestita.
Ciò premesso in punto di disciplina rilevante, occorre adesso richiamare la lettera di licenziamento, che indica, quale ragione del recesso datoriale: “riduzione di personale dovuta ad una contrazione di fatturato e conseguente soppressione della sua mansione, ed impossibilità di adibirla ad altre mansioni all'interno dell'azienda” (doc. 4 ricorso).
Già da una prima analisi, emerge la genericità della motivazione addotta, sia sotto il profilo del periodo e della quantificazione del calo di fatturato, sia rispetto al nesso causale tra l'evenienza indicata dalla società e la necessità della soppressione proprio della mansione del ricorrente.
A tale ultimo riguardo deve infatti rilevarsi che, quando la soppressione interessa un unico posto di lavoro (come nella specie) “ai fini del controllo sul giustificato motivo oggettivo, la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi dev'essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata “a valle” con la soppressione
del posto” (così, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31660 del 14/11/2023, Rv. 669547 - 01).
Ebbene, non solo nella lettera di licenziamento non vi è traccia delle ragioni che hanno portato alla scelta poi effettuata e della sua necessità causale, ma tale dimostrazione neppure è stata offerta in sede di giudizio.
Invero, la contrazione dei ricavi quantificata in questa sede nella misura dell'11,6% non spiega da sola né la riduzione della “base economica” sostenuta dalla società, né tanto meno perché la scelta sia ricaduta sul ricorrente, mancando una compiuta indicazione dei criteri di scelta e una comparazione con le altre posizioni.
A p. 10 della memoria la società afferma che il ricorrente era il dipendente con minore anzianità di servizio “nel settore commerciale interessato dalla riorganizzazione” e giustifica così la scelta di in luogo di impiegata amministrativa indicata dal ricorrente come Pt_1 Persona_1
dipendente assunta successivamente rispetto a lui.
4 Sennonché, la società omette qualsiasi spiegazione sul perché la riorganizzazione, nell'ottica di una riduzione dei costi, dovesse ricadere proprio nel settore del ricorrente e non su altri, cosa che rende la scelta poi effettuata del tutto arbitraria.
Oltretutto, nelle difese articolate, la società adduce a sostegno del suo operato motivazioni non del tutto coincidenti con quelle poste a sostegno del licenziamento: infatti, dopo aver richiamato genericamente i bilanci allegati a dimostrazione della “drastica riduzione del fatturato”, richiama le perdite di esercizio e la necessità di una “riorganizzazione aziendale”.
Tuttavia, quanto alle perdite, nella nota esplicativa al bilancio chiuso al 31.12. 2024 le stesse vengono collegate alla “decisione assunta dagli amministratori di procedere alla svalutazione integrale di un rilevante ammontare di crediti, classificati come incagliati o deteriorati. L'importo complessivo oggetto di svalutazione è pari a euro 455.649,20, e tale operazione, pur penalizzando il risultato economico dell'esercizio in corso, è stata ritenuta necessaria in un'ottica di prudenza e di rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società”; dunque, a una scelta degli amministratori e non alla contrazione dei ricavi menzionata nella lettera di licenziamento.
Quanto alla riorganizzazione, la sua effettiva esecuzione non è stata in alcun modo dimostrata.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di illegittimità del licenziamento.
Per quanto riguarda la tutela applicabile, deve rilevarsi che la società ha assolto l'onere, su di lei gravante, dell'insussistenza del requisito dimensionale.
Quanto precede emerge dalla lettura complessiva dei documenti allegati alla memoria: non solo il
LUL di novembre 2024 (di per sé insufficiente, essendo a tal fine necessario avere riguardo al momento in cui è stato intimato il licenziamento, ossia, a ottobre 2024), ma anche la visura prodotta dallo stesso ricorrente (che indica la media dei dipendenti nell'anno in cui è avvenuto il licenziamento), nonché le note integrative dei bilanci chiusi al 31.12.2023 e 31.12.2024 (doc. 1 e doc. 2 memoria).
A fronte di tali risultanze, il ricorrente si è limitato a contestare l'attendibilità dei LUL che, come si
è detto, non sono l'unico elemento che conferma la tesi prospettata dalla resistente, non potendosi valorizzare, ai fini dell'individuazione della tutela applicabile, l'assetto societario descritto nella parte introduttiva del ricorso, in assenza di domanda sul punto.
Pertanto, devono trovare applicazione gli artt. 3 e 9 del D. Lgs. 23/2015.
5 Ai fini della quantificazione dell'indennità, deve tenersi conto della gravità del contegno datoriale
(che ha intimato il licenziamento del dipendente con motivazione che si è rivelata del tutto pretestuosa), nonché delle dimensioni della società (che, pur non soddisfacendo il requisito dimensionale, comunque ha sempre avuto una media di dodici dipendenti), elementi da valutare unitamente alla durata del rapporto di lavoro (di poco inferiore ai due anni).
Pertanto, in conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale 118/2025 (che, come è noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui limitava la misura massima dell'indennità), la società deve essere condannata al pagamento di una indennità che,
avuto riguardo alle circostanze sopra indicate, deve essere quantificata nella misura di sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto delle somme per le quali vi è condanna
(scaglione di riferimento: da 5.201 a 26.000 euro, materia lavoro) e dell'assenza di istruttoria orale
(che giustifica la quantificazione della relativa fase nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
2) condanna altresì la resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in 4.802 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 11 dicembre 2025 Il Giudice
AR LA
6
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 11 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa AR LA, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi: per l'avv. PO NL e l'avv. GIORGINI Parte_1
AN
per 'avv. CICCHIELLO MASSIMO Controparte_1
Le parti discutono riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
AR LA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. AR LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
AN GIORGINI e NL PO ed elettivamente domiciliato a Firenze, viale
Lavagnini 13, presso lo studio del difensore GIORGINI
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCO BATTAGLIA e MASSIMO CICCHIELLO ed elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi p.e.c.:
[...]
e Email_1 Email_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il Tribunale di Prato affinché accerti la nullità del licenziamento Parte_1
irrogatogli, con condanna del datore di lavoro alla reintegra e al pagamento di un'indennità
risarcitoria, parametrata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino alla data della reintegrazione;
in ipotesi, chiede di dichiarare risolto il rapporto alla data del licenziamento con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità pari a trentasei
1 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR o la diversa ritenuta di giustizia,
tenuto conto del requisito dimensionale.
A sostegno della pretesa espone:
− che è una società impiegata nella trasformazione e distribuzione di isolanti CP_1
termoacustici e sistemi costruttivi;
− che fa parte di un gruppo societario (la cui composizione è Controparte_1
illustrata alla p. 3 del ricorso), è interamente posseduta dalla e ha Controparte_2
due sedi operative (Calenzano e Massa).
− di aver prestato la propria attività lavorativa per la presso la sede di Controparte_1
Calenzano dal 24 gennaio 2022, con qualifica di impiegato commerciale ed inquadramento livello 4 del CCNL Commercio Confcommercio;
− di aver svolto attività di commercializzazione e promozione dei prodotti della società nella zona di Firenze e provincia.
− di essere stato licenziato il 31 ottobre 2024 per giustificato motivo oggettivo, motivato con il bisogno di ridurre il personale conseguentemente a una contrazione del fatturato, alla soppressione della mansione e all'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre attività.
− di aver impugnato il licenziamento con raccomandata del 19 dicembre 2024.
Contesta il li licenziamento sotto il profilo della carenza di motivazione (non essendovi stato un calo di fatturato, o comunque una contrazione idonea a giustificare il recesso), dell'assenza di nesso causale e della violazione dell'obbligo di repêchage, non essendo stata valutata la possibilità di ricollocamento in posizioni equivalenti o inferiori, anche presso altra sede aziendale, nonché per la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare,
atteso che vi erano dipendenti con minore anzianità e carichi familiari.
Si è costituita contestando la ricostruzione dei fatti avversaria e chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso.
Preliminarmente, ribadisce la piena legittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, determinato da una effettiva riorganizzazione aziendale, resa necessaria dalla contrazione del fatturato nel settore di competenza del lavoratore.
2 Evidenzia che dai bilanci di esercizio 2023 e 2024 emerge una riduzione dei ricavi e un incremento delle perdite, che dimostrano la necessità di razionalizzare la struttura commerciale e la riduzione dei costi.
Nega che vi siano state nuove assunzioni dopo il licenziamento e che le mansioni del ricorrente siano state affidate ad altro dipendente.
Ribadisce che la scelta del lavoratore da licenziare è avvenuta nel rispetto di criteri oggettivi: il ricorrente, assunto nel gennaio 2022, era il dipendente con minore anzianità nel settore commerciale interessato dalla riorganizzazione e, quanto all'obbligo di repêchage, che è stata verificata l'impossibilità di collocare il lavoratore in altre posizioni compatibili, o presso altre società del gruppo.
Contesta inoltre la sussistenza del requisito dimensionale, occupando la società dodici dipendenti.
Fallito il tentativo di conciliazione promosso dal giudice, la causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti (ritenute le prove orali capitolate superflue ai fini del decidere) e calendarizzata per la discussione all'udienza odierna, all'esito della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, al termine, sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Come è noto, l'art. 3 L. 604/1966 prevede che il giustificato motivo oggettivo è determinato da
“ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso”.
Spetta al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa,
espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - la verifica dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva, nonché quella dell'incidenza, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, così da escludere la pretestuosità del recesso (sul punto, Cass., sez. L.,
sent. n. 8661 del 28/03/2019, Rv. 653449 - 02), oltre che l'impossibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore mediante l'adibizione a mansioni equivalenti (cd. obbligo di repêchage).
3 Il successivo art. 5 fa gravare l'onere probatorio sul datore di lavoro, il quale è chiamato a dimostrare che il licenziamento individuale risponde a effettive ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo e che non è altrimenti possibile utilizzare il dipendente estromesso in mansioni compatibili con la qualifica rivestita.
Ciò premesso in punto di disciplina rilevante, occorre adesso richiamare la lettera di licenziamento, che indica, quale ragione del recesso datoriale: “riduzione di personale dovuta ad una contrazione di fatturato e conseguente soppressione della sua mansione, ed impossibilità di adibirla ad altre mansioni all'interno dell'azienda” (doc. 4 ricorso).
Già da una prima analisi, emerge la genericità della motivazione addotta, sia sotto il profilo del periodo e della quantificazione del calo di fatturato, sia rispetto al nesso causale tra l'evenienza indicata dalla società e la necessità della soppressione proprio della mansione del ricorrente.
A tale ultimo riguardo deve infatti rilevarsi che, quando la soppressione interessa un unico posto di lavoro (come nella specie) “ai fini del controllo sul giustificato motivo oggettivo, la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi dev'essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata “a valle” con la soppressione
del posto” (così, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31660 del 14/11/2023, Rv. 669547 - 01).
Ebbene, non solo nella lettera di licenziamento non vi è traccia delle ragioni che hanno portato alla scelta poi effettuata e della sua necessità causale, ma tale dimostrazione neppure è stata offerta in sede di giudizio.
Invero, la contrazione dei ricavi quantificata in questa sede nella misura dell'11,6% non spiega da sola né la riduzione della “base economica” sostenuta dalla società, né tanto meno perché la scelta sia ricaduta sul ricorrente, mancando una compiuta indicazione dei criteri di scelta e una comparazione con le altre posizioni.
A p. 10 della memoria la società afferma che il ricorrente era il dipendente con minore anzianità di servizio “nel settore commerciale interessato dalla riorganizzazione” e giustifica così la scelta di in luogo di impiegata amministrativa indicata dal ricorrente come Pt_1 Persona_1
dipendente assunta successivamente rispetto a lui.
4 Sennonché, la società omette qualsiasi spiegazione sul perché la riorganizzazione, nell'ottica di una riduzione dei costi, dovesse ricadere proprio nel settore del ricorrente e non su altri, cosa che rende la scelta poi effettuata del tutto arbitraria.
Oltretutto, nelle difese articolate, la società adduce a sostegno del suo operato motivazioni non del tutto coincidenti con quelle poste a sostegno del licenziamento: infatti, dopo aver richiamato genericamente i bilanci allegati a dimostrazione della “drastica riduzione del fatturato”, richiama le perdite di esercizio e la necessità di una “riorganizzazione aziendale”.
Tuttavia, quanto alle perdite, nella nota esplicativa al bilancio chiuso al 31.12. 2024 le stesse vengono collegate alla “decisione assunta dagli amministratori di procedere alla svalutazione integrale di un rilevante ammontare di crediti, classificati come incagliati o deteriorati. L'importo complessivo oggetto di svalutazione è pari a euro 455.649,20, e tale operazione, pur penalizzando il risultato economico dell'esercizio in corso, è stata ritenuta necessaria in un'ottica di prudenza e di rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società”; dunque, a una scelta degli amministratori e non alla contrazione dei ricavi menzionata nella lettera di licenziamento.
Quanto alla riorganizzazione, la sua effettiva esecuzione non è stata in alcun modo dimostrata.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di illegittimità del licenziamento.
Per quanto riguarda la tutela applicabile, deve rilevarsi che la società ha assolto l'onere, su di lei gravante, dell'insussistenza del requisito dimensionale.
Quanto precede emerge dalla lettura complessiva dei documenti allegati alla memoria: non solo il
LUL di novembre 2024 (di per sé insufficiente, essendo a tal fine necessario avere riguardo al momento in cui è stato intimato il licenziamento, ossia, a ottobre 2024), ma anche la visura prodotta dallo stesso ricorrente (che indica la media dei dipendenti nell'anno in cui è avvenuto il licenziamento), nonché le note integrative dei bilanci chiusi al 31.12.2023 e 31.12.2024 (doc. 1 e doc. 2 memoria).
A fronte di tali risultanze, il ricorrente si è limitato a contestare l'attendibilità dei LUL che, come si
è detto, non sono l'unico elemento che conferma la tesi prospettata dalla resistente, non potendosi valorizzare, ai fini dell'individuazione della tutela applicabile, l'assetto societario descritto nella parte introduttiva del ricorso, in assenza di domanda sul punto.
Pertanto, devono trovare applicazione gli artt. 3 e 9 del D. Lgs. 23/2015.
5 Ai fini della quantificazione dell'indennità, deve tenersi conto della gravità del contegno datoriale
(che ha intimato il licenziamento del dipendente con motivazione che si è rivelata del tutto pretestuosa), nonché delle dimensioni della società (che, pur non soddisfacendo il requisito dimensionale, comunque ha sempre avuto una media di dodici dipendenti), elementi da valutare unitamente alla durata del rapporto di lavoro (di poco inferiore ai due anni).
Pertanto, in conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale 118/2025 (che, come è noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui limitava la misura massima dell'indennità), la società deve essere condannata al pagamento di una indennità che,
avuto riguardo alle circostanze sopra indicate, deve essere quantificata nella misura di sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto delle somme per le quali vi è condanna
(scaglione di riferimento: da 5.201 a 26.000 euro, materia lavoro) e dell'assenza di istruttoria orale
(che giustifica la quantificazione della relativa fase nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
2) condanna altresì la resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in 4.802 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 11 dicembre 2025 Il Giudice
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