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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N.400 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.2.2025
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell' in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D, Pt_1
rappresentato e difeso anche dagli avv.ti Riccardo Salvo e Antonio
Andriulli, in virtù di mandato alle liti, conferita con atto a rogito del Dott.
Notaio in Roma;
Per_1
-APPELLANTE-
E
(C.F.: , rappresentato Parte_2 C.F._1
e difeso, in virtù di procura ad litem resa nel giudizio iscritto al n. R.G.
3409/2019 del Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro (dott. G. De Palma), dall'avv. Maria Pastore, con studio in Mottola alla via Salvo D'Acquisto n.
66 ov'è elettivamente domiciliato.
-APPELLATO-
1
All' udienza del 26.02.2025 la causa veniva decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n2074/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da volta ad Parte_2
ottenere la condanna dell' , quale gestore del “ Fondo di Garanzia per il Pt_1
trattamento di fine rapporto e dei crediti di Lavoro” al pagamento delle ultime 3 mensilità pari ad € 3.106,43 per aver lavorato alle dipendenze della “ De RL
IN SP ” e per l'effetto condannava l' quale Fondo di Garanzia, al Pt_1
pagamento della somma di € 1.901,64 oltre interessi e rivalutazione con la decorrenza e nei termini di cui all'art.16 co.sesto della L.412\1991 e fino al soddisfo.
Condannava l' al pagamento delle spese processuali Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. Parte_2
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata, per violazione ed erronea applicazione della normativa di cui al D.Lgv.N.80\1992.
L'appello è infondato.
Ebbene, il ricorrente già dipendente della DE RL SS S.P.A. in concordato preventivo successivamente dichiarata fallita con Sentenza n. 4/2017
2 ha presentato all' di Taranto istanza di accesso al Fondo di Garanzia di cui alla Pt_1
legge n. 80/1992 per ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di lavoro insolvente.Non avendo ricevuto riscontro positivo dall' nei Pt_1
60 gg. previsti dalla Circolare n. 74/2008, ha inoltrato ricorso Pt_1 Pt_2
amministrativo al Comitato Provinciale. L' non ha tuttavia inteso riscontrare la Pt_1
domanda.
Il credito del dipendente , veniva insinuato allo stato passivo. Pt_2
L'accertamento del credito del lavoratore a titolo di TFR ed ultime mensilità che poi viene pagato dal Fondo di garanzia è stata effettuato,quindi, in sede di ammissione al passivo del Fallimento della ditta datrice di lavoro, come risultante dallo stato passivo depositato.
Tale accertamento vincola l' che non è parte del rapporto di lavoro, né obbligato Pt_1
solidale rispetto al datore di lavoro, ma debitore in relazione ad una distinta obbligazione previdenziale che scaturisce dalla legge. Come tale esso non può
sindacare l'accertamento del credito che è stata compiuta innanzi al giudice delegato del fallimento, né opporre eccezioni che sarebbero spettate al datore di lavoro inerenti l'esistenza e l'ammontare del credito per TFR. Per giurisprudenza consolidata sull'argomento, già richiamata dal giudice di primo grado – “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la Pt_1
corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982,
art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò,
distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali
3 presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, Pt_1
non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia" (cfr. in termini Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675
del 2013; 12971 del 2014); - il Fondo di garanzia svolge una funzione esclusivamente assicurativa e previdenziale di protezione dei lavoratori dal rischio dell'insolvenza di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il t.f.r.
diviene esigibile ed è svincolata, quanto all'operatività del meccanismo di garanzia,
dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa dell'insolvenza che, dunque, diventano l'oggetto della diversa ed autonoma prestazione previdenziale;
l' , quale gestore del Fondo di garanzia, Pt_1
può contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio
1982, n. 297”1.
Nelle ultime sentenze in particolare nella sentenza Cass. Sez. L –
n. 4897 del 23/02/2021 la Cassazione non si è discostata da tale orientamento,
avendo solo precisato che anche quando il credito del lavoratore sia stato accertato al passivo del fallimento, l' può rifiutare di pagarlo contestando l'esistenza dei Pt_1
presupposti per il sorgere della garanzia, come per esempio la cessazione del rapporto di lavoro(nel caso in esame la lavoratrice era transitata ad una azienda cessionaria senza soluzione di continuità, per cui la cessionaria era subentrata nell'obbligo di versare il TFR, liberando così l' . Pt_1
Nel caso di specie, invece, l' vorrebbe contestare in luogo del datore di lavoro, Pt_1
che i crediti fossero in parte prescritti e che dunque l'ammontare del credito da ammettere al passivo fosse diverso da quello concretamente iscritto e reso esecutivo.
Ciò per quanto detto non è possibile, perché la legge rimette la concreta determinazione del credito del datore di lavoro alla fase della formazione del passivo. L'appello deve essere rigettato.
Le spese di giudizio del presente grado, seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il rigetto comporta il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore
di che si liquidano in € 1500,00 oltre accessori con distrazione Parte_2
in favore dell'avv. Maria Pastore anticipante;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Taranto, 26.2.2025
Il Consiglire Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N.400 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.2.2025
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell' in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D, Pt_1
rappresentato e difeso anche dagli avv.ti Riccardo Salvo e Antonio
Andriulli, in virtù di mandato alle liti, conferita con atto a rogito del Dott.
Notaio in Roma;
Per_1
-APPELLANTE-
E
(C.F.: , rappresentato Parte_2 C.F._1
e difeso, in virtù di procura ad litem resa nel giudizio iscritto al n. R.G.
3409/2019 del Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro (dott. G. De Palma), dall'avv. Maria Pastore, con studio in Mottola alla via Salvo D'Acquisto n.
66 ov'è elettivamente domiciliato.
-APPELLATO-
1
All' udienza del 26.02.2025 la causa veniva decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n2074/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da volta ad Parte_2
ottenere la condanna dell' , quale gestore del “ Fondo di Garanzia per il Pt_1
trattamento di fine rapporto e dei crediti di Lavoro” al pagamento delle ultime 3 mensilità pari ad € 3.106,43 per aver lavorato alle dipendenze della “ De RL
IN SP ” e per l'effetto condannava l' quale Fondo di Garanzia, al Pt_1
pagamento della somma di € 1.901,64 oltre interessi e rivalutazione con la decorrenza e nei termini di cui all'art.16 co.sesto della L.412\1991 e fino al soddisfo.
Condannava l' al pagamento delle spese processuali Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. Parte_2
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata, per violazione ed erronea applicazione della normativa di cui al D.Lgv.N.80\1992.
L'appello è infondato.
Ebbene, il ricorrente già dipendente della DE RL SS S.P.A. in concordato preventivo successivamente dichiarata fallita con Sentenza n. 4/2017
2 ha presentato all' di Taranto istanza di accesso al Fondo di Garanzia di cui alla Pt_1
legge n. 80/1992 per ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di lavoro insolvente.Non avendo ricevuto riscontro positivo dall' nei Pt_1
60 gg. previsti dalla Circolare n. 74/2008, ha inoltrato ricorso Pt_1 Pt_2
amministrativo al Comitato Provinciale. L' non ha tuttavia inteso riscontrare la Pt_1
domanda.
Il credito del dipendente , veniva insinuato allo stato passivo. Pt_2
L'accertamento del credito del lavoratore a titolo di TFR ed ultime mensilità che poi viene pagato dal Fondo di garanzia è stata effettuato,quindi, in sede di ammissione al passivo del Fallimento della ditta datrice di lavoro, come risultante dallo stato passivo depositato.
Tale accertamento vincola l' che non è parte del rapporto di lavoro, né obbligato Pt_1
solidale rispetto al datore di lavoro, ma debitore in relazione ad una distinta obbligazione previdenziale che scaturisce dalla legge. Come tale esso non può
sindacare l'accertamento del credito che è stata compiuta innanzi al giudice delegato del fallimento, né opporre eccezioni che sarebbero spettate al datore di lavoro inerenti l'esistenza e l'ammontare del credito per TFR. Per giurisprudenza consolidata sull'argomento, già richiamata dal giudice di primo grado – “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la Pt_1
corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982,
art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò,
distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali
3 presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, Pt_1
non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia" (cfr. in termini Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675
del 2013; 12971 del 2014); - il Fondo di garanzia svolge una funzione esclusivamente assicurativa e previdenziale di protezione dei lavoratori dal rischio dell'insolvenza di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il t.f.r.
diviene esigibile ed è svincolata, quanto all'operatività del meccanismo di garanzia,
dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa dell'insolvenza che, dunque, diventano l'oggetto della diversa ed autonoma prestazione previdenziale;
l' , quale gestore del Fondo di garanzia, Pt_1
può contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio
1982, n. 297”1.
Nelle ultime sentenze in particolare nella sentenza Cass. Sez. L –
n. 4897 del 23/02/2021 la Cassazione non si è discostata da tale orientamento,
avendo solo precisato che anche quando il credito del lavoratore sia stato accertato al passivo del fallimento, l' può rifiutare di pagarlo contestando l'esistenza dei Pt_1
presupposti per il sorgere della garanzia, come per esempio la cessazione del rapporto di lavoro(nel caso in esame la lavoratrice era transitata ad una azienda cessionaria senza soluzione di continuità, per cui la cessionaria era subentrata nell'obbligo di versare il TFR, liberando così l' . Pt_1
Nel caso di specie, invece, l' vorrebbe contestare in luogo del datore di lavoro, Pt_1
che i crediti fossero in parte prescritti e che dunque l'ammontare del credito da ammettere al passivo fosse diverso da quello concretamente iscritto e reso esecutivo.
Ciò per quanto detto non è possibile, perché la legge rimette la concreta determinazione del credito del datore di lavoro alla fase della formazione del passivo. L'appello deve essere rigettato.
Le spese di giudizio del presente grado, seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il rigetto comporta il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore
di che si liquidano in € 1500,00 oltre accessori con distrazione Parte_2
in favore dell'avv. Maria Pastore anticipante;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Taranto, 26.2.2025
Il Consiglire Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020
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