TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 112
TAR
Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
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TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    La cessazione dell'attività è stata attestata da documentazione ufficiale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e per difetto di istruttoria; sviamento di potere; irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; motivazione apparente ed insufficiente; violazione e falsa applicazione dell'art. 7, legge 241/90

    Il Comune ha fornito documentazione attestante la persistenza delle irregolarità anche a seguito di ulteriori sopralluoghi, inclusa la mancata corretta gestione degli ospiti, la qualifica inadeguata del personale e l'assenza di un coordinatore responsabile. Le violazioni relative al titolo autorizzativo e alle prescrizioni sul numero degli ospiti e sulle figure professionali qualificate sono considerate sufficienti a integrare un pericolo per la salute degli ospiti. L'istruttoria è stata ritenuta completa, basandosi su ispezioni dei NAS e successivi sopralluoghi comunali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 112
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 112
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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