Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1859/2024 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1859/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, C.F. parte nata a NO (Cs) in [...] Parte_2 C.F._2
17/06/1973, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Costantino Scigliano, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 22/10/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in NO (Cs) in data 24/10/1999 (Atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO al n. 78, parte II, serie A, anno 1999), alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. L'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Pertanto, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle predette note, il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio . Pt_3
L'origine riferimento non è stata trovata.proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 4/02/2019 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di
separazione n. 2497/2018 RG definito con decreto di omologa di separazione di questo Tribunale del 4/02/2019, depositato il 5/02/2019 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso congiunto, di seguito riportate: “
1. I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano, reciprocamente, di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
3. Il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, continuerà Per_1 ad abitare presso la madre.
4. Il Sig. verserà alla ricorrente, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento del figlio la somma di € 250,00, che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda del deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.” In assenza di figli minori (il figlio nata il [...], è maggiorenne), il Per_1
Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO (Cs) in data 24/10/1999 tra e (Atto trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di NO al n. 78, anno 1999, parte 2, Serie A), come sopra generalizzati, alle condizioni di cui in parte motiva;
sulle spese del procedimento;
CP_1
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano- NO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
D. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 12 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone