Rigetto
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03466/2025REG.PROV.COLL.
N. 03532/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3532 del 2023, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Dalila Satullo;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 21 aprile 2006 -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, è stato destituito dal servizio a decorrere dal 28 aprile 2006, all’esito di un procedimento disciplinare cui era stato sottoposto in relazione al comportamento tenuto fuori dall’orario di lavoro, consistente nell’indossare abiti femminili.
In data 2 agosto 2012, l’interessato ha presentato istanza di riapertura del procedimento disciplinare sostenendo che, a seguito di accertamenti medici, gli era stato diagnosticato un disturbo d’-OMISSIS-.
L’amministrazione ha rigettato l’istanza con provvedimento del 6 maggio 2013, annullato dal Tar Veneto con sentenza n. -OMISSIS-/2014.
A seguito della riapertura del procedimento disciplinare, l’amministrazione ha confermato la sanzione disciplinare con provvedimento del 5 febbraio 2015, annullato dal Tar Venezia in quanto elusivo del precedente giudicato.
All’esito di quest’ultimo giudizio, l’amministrazione ha effettuato l’accertamento medico legale dal quale è risultato che l’interessato è affetto da disturbo dell’-OMISSIS-, con conseguente inidoneità permanente e assoluta al servizio nella Polizia di Stato, ma idoneità al servizio nei ruoli civili del Ministero dell’Interno e nelle altre amministrazioni dello Stato, in mansioni compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa e la natura delle infermità sofferte (v. verbale della CMO di Padova del 23 gennaio 2018).
Con decreto del 9 marzo 2018 l’amministrazione ha quindi disposto il proscioglimento dagli addebiti con conseguente archiviazione del procedimento disciplinare e, in luogo della destituzione inflitta con il provvedimento del 21 aprile 2006, ha disposto la dispensa del servizio per inabilità fisica ai sensi dell’art. 129 d.P.R. n. 339/1982 a decorrere dal 28 aprile 2006, con riserva di disciplinare lo stato giuridico dell’interessato nell’ipotesi di richiesta di transito.
In data 5 aprile 2018 l’interessato ha presentato domanda di transito nei ruoli civili e con provvedimento del 28 giugno 2018 è stato riammesso in servizio a decorrere dal 5 aprile 2018 in posizione di aspettativa speciale ai sensi dell’art. 8, ultimo comma, d.P.R. n. 339/1982, con il trattamento economico corrispondente alla qualifica rivestita all’atto della cessazione, sino alla conclusione della procedura di passaggio.
Con provvedimento del 5 novembre 2018 l’amministrazione ha accolto l’istanza di transito rideterminando la posizione in ruolo dell’interessato.
Con istanza del 28 luglio 2020 l’interessato ha chiesto la corresponsione degli assegni non percepiti, ai sensi dell’art. 122, comma 3, d.P.R. 3/1957.
L’amministrazione ha rigettato l’istanza precisando che “il periodo dal 28 aprile 2006, decorrenza della dispensa, al 4 aprile 2018, giorno antecedente il collocamento nella posizione di speciale aspettativa di cui all’art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, è escluso dalla restitutio in integrum , stante gli effetti novativi del rapporto di pubblico impiego, prodotti a decorrere dal 5 aprile 2018, dalla richiesta di transito nelle altre Amministrazioni dello Stato, come espressamente indicato nei provvedimenti datati 9 marzo 2018 e 28 giugno 2018, ritualmente notificati all’interessato”.
L’interessato ha quindi impugnato tale atto davanti al Tar deducendo i seguenti vizi: 1) violazione dell’art. 122 d.P.R. n. 3/1957; eccesso di potere per evidente illogicità, contraddittorietà, insufficiente motivazione, ingiustizia manifesta. Effetti del proscioglimento dal procedimento disciplinare; 2) violazione dell’art. 129, d.P.R. n. 3/1957; violazione degli artt. 1 e 8, d.P.R. n. 339/1982; eccesso di potere per evidente illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, insufficiente motivazione, ingiustizia manifesta. Errata attribuzione di efficacia retroattiva al provvedimento di dispensa; 3) violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990; violazione dell’art. 129, d.P.R. n. 3/1957; violazione degli artt. 1 e 8, d.P.R. n. 339/1982; eccesso di potere per evidente illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, insufficiente motivazione, ingiustizia manifesta. Errata attribuzione di efficacia retroattiva al provvedimento di dispensa; 4) violazione dell’art. 10, l. n. 241/1990; violazione degli artt. 71, 129 e 130, d.P.R. n. 3/1957; eccesso di potere per evidente illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, insufficiente motivazione, ingiustizia manifesta. Errata attribuzione di efficacia retroattiva al provvedimento di dispensa.
L’amministrazione si è costituita in giudizio evidenziando che il ricorrente, a causa dell’inidoneità al servizio, è stato dispensato con effetto retroattivo sin dal 28 aprile 2006 e tale provvedimento non è stato tempestivamente impugnato, con conseguente impossibilità per l’amministrazione di riconoscere le competenze relative al periodo oggetto di dispensa; ha inoltre aggiunto che il provvedimento datato 5 novembre 2018, di conferimento al ricorrente della qualifica di Sovrintendente della Polizia di Stato, non costituisce ricostruzione di carriera per il periodo per il quale viene chiesta la reintegrazione economica, in quanto il conferimento decorre dal 15 dicembre 2005, avendo l’ASTI maturato diritto all’avanzamento alla qualifica superiore in data antecedente alla cessazione per inabilità fisica, disposta a decorrere dal 28 aprile 2006.
Il Tribunale, dopo avere preliminarmente dichiarato ammissibile la domanda in quanto relativa ad un diritto soggettivo, la cui tutela non è subordinata al rispetto del termine decadenziale previsto per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, ha accolto il primo motivo di ricorso. In particolare, il Tribunale, dopo aver rilevato che il transito nei ruoli civili dell’amministrazione non determina una nuova assunzione con la conseguenza che restano inalterati gli sviluppi prodotti lungo il precedente segmento della carriera dell’interessato, ha affermato che il proscioglimento dell’interessato produce tutti gli effetti previsti dall’art. 122 d.P.R. 3/1957, senza che possano assumere rilievo a tal fine le conseguenze derivanti dalla contestuale dispensa dal servizio e dalla richiesta di transito nei ruoli civili dell’amministrazione.
Avverso la predetta sentenza l’amministrazione ha proposto appello deducendo: violazione di legge in relazione all’art. 29 d.lgs. n. 104/2010 - tardività del ricorso; violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 8, d.P.R. n. 339/1982; violazione di legge in relazione all’art. 122, comma 3, d.P.R. n. 3/1957. In particolare parte appellante ha evidenziato che l’interessato non ha impugnato tempestivamente i provvedimenti del 9 marzo 2018 e del 28 giugno 2018 e la nota impugnata nel presente giudizio non può valere quale riapertura dei termini, attesa la sua natura meramente confermativa. Ciò premesso, l’amministrazione ha contestato quanto affermato dal Tribunale al punto 5.1. della sentenza per superare l’eccezione di tardività in quanto, se è vero che la pretesa alla retribuzione costituisce oggetto di un diritto soggettivo, è parimenti vero che la stessa non può prescindere dal provvedimento che delimita i confini temporali del rapporto di lavoro, facendolo cessare dal 28 aprile 2006 fino al 4 aprile 2018. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la continuità del rapporto di lavoro, che costituisce presupposto per il riconoscimento delle differenze retributive al dipendente prosciolto, è esclusa anche dal carattere novativo del transito nei ruoli civili.
L’appellato si è costituito difendendo la correttezza della sentenza impugnata ed insistendo per la sua conferma.
All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’appello è infondato, condividendo il collegio la ricostruzione operata dal giudice di primo grado.
2.1. Va al riguardo rilevato che l’odierno appellante, a seguito del suo definitivo proscioglimento avvenuto con atto del 9 marzo 2018, ha presentato all’amministrazione, ai sensi dell’art. 122, comma 3, d.P.R. n. 3/1957, istanza diretta ad ottenere gli assegni non percepiti in ragione della sanzione disciplinare applicata in data 21 aprile 2006 e successivamente revocata, dopo un lungo contenzioso, a seguito dell’istanza di riapertura presentata a norma dell’art. 121 d.P.R. 3/1957 per sopravvenienza di nuove prove (accertamenti medici in ordine al disturbo di -OMISSIS-).
In particolare ai sensi del citato art. 122 “ Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 121 la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta. All'impiegato già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata. Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni ”.
Come ammesso anche dalla amministrazione appellante, il diritto ad ottenere gli assegni percepiti costituisce un diritto soggettivo di natura meramente patrimoniale che va incondizionatamente riconosciuto, per volontà del legislatore, in presenza dei presupposti specificamente indicati dall’art. 122 e cioè il proscioglimento dall’addebito disciplinare a seguito della riapertura del procedimento per nuove prove.
Tali presupposti ricorrono nel caso in esame atteso che, a fronte della sanzione disciplinare della destituzione irrogata nel 2006, l’interessato ha presentato domanda di riapertura del procedimento che si è concluso definitivamente con il suo proscioglimento.
In questo quadro, non osta al riconoscimento del diritto agli assegni non percepiti l’atto mediante il quale l’amministrazione contestualmente all’archiviazione dal procedimento sanzionatorio ha disposto la dispensa, con effetto retroattivo al 28 aprile 2006, dal servizio per inidoneità al servizio presso la Polizia di Stato.
Ed infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale atto non incide negativamente sulla pretesa patrimoniale riconosciuta dal legislatore in ragione del proscioglimento dall’accusa disciplinare. In quanto impedisce il riconoscimento degli assegni previsti per legge, esso viene in rilievo nel presente giudizio come mero fatto lesivo del diritto e pertanto non è sottoposto ad onere di impugnazione nel termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a.
D’altronde è da tempo acquisito (v. Cons. Stato, sez. V, 1 dicembre 1939, n. 795, nota come “sentenza Fagiolari” dal nome del suo estensore) che nelle controversie su diritti soggettivi in materie di giurisdizione esclusiva, l’accertamento del diritto deve essere operato dal giudice in base ai presupposti previsti dalla legge, prescindendo dalla tempestiva impugnazione di eventuali atti lesivi di tale diritto.
2.2. Altresì infondato è il profilo di censura articolato dall’amministrazione appellante, secondo la quale, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il diritto in esame è escluso dalla natura novativa del transito nei ruoli civili dell’amministrazione, ostativa alla continuità del rapporto di lavoro.
Al riguardo, va rilevato che la continuità del rapporto tra il momento precedente al transito e quello successivo è affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio ed è desumibile da plurimi indici normativi.
Sotto il primo profilo, sia l’adunanza plenaria n. 12/2023 sia il parere n. 587/2024, sez. I (in particolare punto 7.) evidenziano in più passaggi il dato della continuazione del rapporto di lavoro, ancorché nella diversità dell’oggetto della prestazione.
Anche il d.P.R. n. 339/1982 contiene numerosi elementi testuali che inducono ad aderire alla tesi della continuità: il legislatore impiega il termine trasferimento e prevede che il soggetto trasferito conserva l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita (v. art. 10).
Alla luce di tali elementi va quindi condivisa l’affermazione del giudice di primo grado in ordine alla non inidoneità del transito nei ruoli civili a determinare l’interruzione del rapporto di lavoro.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell’amministrazione appellante e in favore dell’appellato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore della parte appellata, della somma di euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.