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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9815/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9815 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021 - cui è stato riunito il giudizio iscritto con RG. n. 8558/2022 - avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.”, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata, difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Luigi Gaudiano, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Altavilla
Silentina (SA) alla via del Dopolavoro n. 160;
Opponente
E
, (P. Iva , in persona del dr. Controparte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto Controparte_2 notarile, rappresentata, difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Romano, unitamente al quale domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla via Garibaldi n. 23;
Opposto
Nonché
, (P. Iva ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t.;
Terzo chiamato contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente conveniva in giudizio
[...]
proponendo opposizione all'esecuzione ex art 615 comma I c.p.c. avverso Controparte_4 cartella di pagamento n. 100 2021 00154293 87 000, con cui era intimato il pagamento della somma complessiva di € 15.837,66 a titolo di "prelievo latte" per campagne lattifere relative all'anno 1997.
L'attrice instava l'adito Tribunale affinché provvedesse a: “
1. In via pregiudiziale, concorrendo gravi motivi, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento ex art.615, comma 1 c.p.c.; 2. Accertare e dichiarare che i diritti di credito vantati dall , in ragione della cartella di pagamento n. 100 2021 00154293 Controparte_1
87 000, notificata alla sig.ra sono inesistenti per inesistenza delle Parte_1 obbligazioni poste a base della cartella stessa.
3. Accertare e dichiarare che i diritti di credito vantati dall , in ragione della cartella di pagamento n. 100 2021 00154293 Controparte_1
87 000 estinti per decorso del termine di prescrizione quadriennale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento CE 2988/1995. 4. In via subordinata accertare e dichiarare che i diritti di credito vantati dall , in ragione della cartella di pagamento n. 100 2021 Controparte_4
00154293 87 000, sono estinti per decorso del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.
2948 c.c., ovvero dell'art. 28 L 24/11/1981, n. 689. 5. In via estremamente gradata accertare e dichiarare che i diritti di credito vantati dall , in ragione della Controparte_4 cartella di pagamento n. 100 2021 00154293 87 000, sono estinti per decorso del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.
6. Condannare parte opposta al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
A sostegno della propria pretesa, assumeva l'inesistenza della esposizione debitoria, giacché nell'anno di insorgenza era dedita esclusivamente all'allevamento bufalino. Lamentava, altresì, la sopravvenuta prescrizione del diritto, invocando l'applicazione dell'art. 3, comma 1 del Regolamento
CE 2988/1995, che reca la estinzione quadriennale per crediti della specie di quello controverso.
Soggiungeva come anche nell'ipotesi di ritenuta applicabilità dei diversi termini estintivi di legge, risultasse, in ogni caso, maturata la prescrizione.
1.1 Con propria tempestiva comparsa, si costituiva l'opposta Controparte_4 che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della spiegata opposizione, rilevando come non fosse possibile accertarne la tempestiva proposizione. Inoltre, sosteneva la carenza di interesse ad agire della controparte per non aver proposto istanza in autotutela all'amministrazione. Deduceva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni afferenti al merito della controversia, ribadendo la propria funzione meramente esecutiva nell'attività esattiva. Chiedeva, pertanto, preliminarmente di integrare il contraddittorio verso l'ente impositore –
[...]
e concludeva, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle Controparte_3 spese di giudizio.
1.2 Con provvedimento del 23.04.2022, veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, il quale, benché ritualmente evocato alla lite, sceglieva di non comparire in giudizio. Delibata e sommariamente accolta l'istanza di sospensione cautelare della cartella impugnata con ordinanza del 23.11.2022, la causa era trattenuta per la decisione all'udienza celebrata in data 21.03.2025.
In pari data, al giudizio de quo veniva riunito, attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, quello successivamente iscritto presso l'Intestato Tribunale, recante RG. n. 8558/2022, instaurato dalla parte opponente avverso intimazione di pagamento n. 100 2022 90063458 90/000, ricevuta in data 11.10.2022, per i medesimi motivi di doglianza sopra esposti e per le medesime conclusioni.
2. Tanto premesso in fatto, deve in via preliminare indagarsi se sia demandato al giudice adito statuire nel merito della presente controversia, tenuto conto del tenore delle doglianze articolate dalle parti in lite. Ciò in quanto i motivi di opposizione proposti dall'opponente paiono relativi alla validità della cartella di pagamento in materia di prelievo supplementare del latte e prodotti caseari, avendo la parte lamentato l'inesistenza del credito (deducendo di essere proprietaria di un allevamento di bufali anziché bovini) e la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto azionato da controparte, a decorrere dall'insorgenza del medesimo e sino alla data di notifica degli atti ivi impugnati (id est cartella di pagamento e successiva intimazione di pagamento).
In proposito, è convincimento della scrivente, diversamente da quanto affermato da parte opponente sin dall'atto introduttivo del giudizio, che le censure proposte siano riconducibili alla sfera giurisdizionale del G.A., ai sensi dell'art. 133, comma I, lett. t), D. Lgs. n. 104 del 2010 e non già al giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c. La norma di riferimento è costituita dal D.lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t) secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. "le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari".
La questione relativa all'individuazione del giudice delle opposizioni alle cartelle notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di "prelievo latte" o di "prelievo supplementare per quote latte", ha invero formato oggetto di plurimi pronunciamenti da parte della giurisprudenza tanto di merito che di legittimità (cfr. Cass. sez. III, 26 giugno 2020 n 12926; Cass. Sez. III, 23 aprile 2020 n
8118; Cass. S.U. 5 dicembre 2018 n 31370 e n. 31371).
Come chiarito dai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U. 11/03/2019,
n. 6958 e in termini S.U. n. 31370 del 5/12/2018), la soluzione della questione relativa all'individuazione del giudice delle opposizioni alle cartelle di pagamento (e alle intimazioni) notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di "prelievo latte" o di "prelievo supplementare per quote latte", implica l'interpretazione della formula normativa di cui all'art. 133, comma 1, lett. t)
c.p.a. Sul punto, come noto, la prevalente giurisprudenza amministrativa riconosce al termine
"applicazione" portata ampia, comprensiva della potestà di riscossione che si completa con la notificazione delle cartelle di pagamento per fermarsi solo innanzi al pignoramento [in tal senso,
Consiglio di Stato n.2508 del 2016, che, richiamando Cass. S.U. ord.n.13897/2009, ha statuito che le controversie di cui al citato art. 133 lett. t) devono essere intese come quelle "direttamente inerenti al momento dell'applicazione (assegnazione, quantificazione, etc.) per cui in quest'ottica l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione delle cartelle esattoriali rientrano a pieno titolo nella fase di applicazione del "prelievo supplementare", integrando il momento conclusivo dell'accertamento e della quantificazione del credito, sicché non può affermarsi che la notifica delle precedenti intimazioni di pagamento abbiano definito e esaurito la fase di applicazione del prelievo"; in termini da ultimo T.. La. Ro. Sez. II ter, 30/01/2020, n. 1320].
Detta impostazione presta, tuttavia, il fianco all'obiezione secondo la quale, la individuazione del discrimen della giurisdizione sarebbe rimessa alla volontà della parte ( attesa la sovrapponibilità dei rimedi data dall'opposizione a precetto e opposizione a pignoramento), il quale potrebbe determinare la giurisdizione preferibile, attraverso la scelta di una opposizione immediata (contro la cartella o l'intimazione di pagamento) ovvero successiva al pignoramento. Peraltro, in tal modo è a frazionarsi la giurisdizione a cagione della fase del procedimento esecutivo, anziché a cagione dell'oggetto dell'impugnazione. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che il criterio di riparto debba fondarsi sulla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e la giurisdizione amministrativa debba ritenersi sussistente quando la "causa petendi" coinvolga l'esercizio del potere impositivo di
, essendo la domanda del produttore-venditore lattiero volta a contestare la legittimità del CP_3 credito dell'ente (cfr. Cass. S.U. 26249/2018).
Il criterio di riparto è stato ulteriormente declinato, precisandosi che: "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, la previsione contenuta nel D.lgs. comma 1, lett. t), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi" (cfr. Cass. S.U. 31370 del 5/12/18).
Alla luce di tali nodi critici, dunque, si è inteso valorizzare il “principio di concentrazione delle tutele", espresso già dalla giurisprudenza di legittimità in altri settori dell'ordinamento, in quanto canone superiore da privilegiare ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale (cfr. Cass., n. 22932/2017; Cass. 15482 del 22/6/2017;
Cass. S.U., Sentenza n. 15283/2016).
Pertanto, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, "è necessario verificare se le situazioni sottoposte dal ricorrente abbiano o meno comportato l'esaurimento dell'esercizio della potestà amministrativa, ovvero si chieda comunque un suo ulteriore esercizio e verifica per il necessario esame di situazioni di interesse legittimo" (cfr. Cass. 12926/2020). Tale conclusione trova conferma anche in diversa e recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass SU
6958/2019) che ha qualificato “a) la nullità delle cartelle per omessa indicazione delle possibili procedure di rateizzazione, per erronea indicazione degli interessi di mora, per omessa notificazione degli atti di accertamento presupposti nonché per omessa motivazione circa l'effettiva sussistenza di tali presupposti e circa l'iter logico seguito per la determinazione dell'ammontare dell'importo iscritto a ruolo;
b) la prescrizione del credito;
c) la illegittimità della applicazione di interessi alle imputazioni di prelievo supplementare e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi;
d) l'erronea quantificazione degli importi iscritti a ruolo, sia in riferimento al capitale sia in riferimento agli interessi;
e) la erronea rateizzazione;
f) la mancanza di esigibilità dei crediti indicati” quali doglianze che suppongono la valutazione in ordine al corretto esercizio dei poteri amministrativi, con conseguente emersione di posizioni di interesse legittimo. Ed infatti, “i motivi di opposizione sui quali il tribunale ha ritenuto sussista la giurisdizione del G.A. investono tutti (non già il quomodo della esecuzione intrapresa, bensì) l'avvenuto esercizio dei poteri amministrativi relativi alla determinazione del quantum debeatur, anche con riguardo al procedimento amministrativo che ha condotto a tale determinazione”, prevalendo esigenze di protezione degli interessi legittimi concernenti la procedura di accertamento del credito della P.A., che a sua volta involge l'esercizio di potestà pubbliche per la determinazione del quantum e la verifica della legittimità dei poteri esercitati da . CP_3
Calando i suesposti principi nel caso di specie, ad un attenta lettura delle singole doglianze attoree non sfugge che vengano in esame profili attinenti proprio al buon esercizio del potere amministrativo
(nella fase di accertamento del debito relativo alle “quote latte” portato dalla cartella in esame), rectius una decisiva contestazione della legittimità della pretesa accertata dall'Autorità amministrativa, attraverso l'esercizio delle sue potestà pubbliche.
Ed infatti, le deduzioni di inesistenza del credito per carenza dei presupposti di fatto e la questione di prescrizione, nei fatti, si risolvono in una generalizzata censura sulle modalità di esercizio della potestà impositiva della P.A. e della legittimità dell'atto autoritativo. Invero, la prescrizione del diritto non assume la connotazione di un'eccezione in senso proprio (con la quale la parte evocata in giudizio intende paralizzare la pretesa attorea), ma al contrario integra un possibile motivo di illegittimità del provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione. L'atto con il quale viene stabilito il prelievo supplementare e viene intimato al produttore il relativo pagamento entro un determinato termine ha, infatti, natura autoritativa, e come tale deve essere impugnato in sede di legittimità con l'azione di annullamento ex art. 29 c.p.a., nel termine decadenziale ivi previsto, da parte del destinatario del provvedimento. Tant'è che “l'eventuale prescrizione costituisce motivo di illegittimità dell'atto e, come tale, deve essere dedotta ritualmente in giudizio nel rispetto del termine decadenziale” (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, 19 dicembre 2019 n 8603).
A tanto si addiviene vieppiù prendendo in considerazione le più recenti pronunce del Giudice amministrativo, in particolar modo del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 12/03/2025,
n. 2046; Consiglio di Stato sez. VI, 26/04/2024, n.3796), il quale ha statuito, in grado di appello, su questioni di prescrizione spiegate avverso cartelle di pagamento notificate dall' Controparte_5
, proposte in termini sostanzialmente analoghi a quelli sollevati nella fattispecie in
[...] scrutinio. Segnatamente, nelle pronunce richiamate, il Giudice amministrativo ha verificato il decorso della prescrizione per i crediti oggetto di impugnazione, sulla scorta del quadro normativo di riferimento relativo al termine estintivo applicabile, prendendo in considerazione anche i termini di cui invocavano l'applicazione gli intimati (rectius ricorrenti), e provvedendo a dare seguito agli arresti interpretativi consolidati in seno alla giurisdizione speciale per la materia de qua. Ha concluso, infine, la propria indagine interpretativa vagliando il decorso della prescrizione dall'insorgenza del credito e sino alla proposizione della domanda giudiziale. Per tale via, ha riconosciuto implicitamente la propria competenza sulla questione di prescrizione, così dimostrando di privilegiare il summenzionato “principio di concentrazione delle tutele”, con la conseguenza che “l'intera controversia confluisca nella giurisdizione amministrativa pur se caratterizzata da un intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritto soggettivo (ex multis, da ultimo, S.U. ord. 5 dicembre 2018
n. 31370, pienamente conforme a S.U. ord. 9 ottobre 2018 n. 33682, non massimata, alla cui accurata
e del tutto condivisibile motivazione si rimanda)” (cfr. Cassazione civile sez. un., 12/11/2021, n.
33850).
In conclusione, l'esame delle questioni proposte va demandato al giudice amministrativo.
3. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, attesi il valore meramente processuale della questione definitoria ed il rilievo ex officio della giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo, nonché egli oscillanti orientamenti interpretativi sulla materia trattata, si ritiene vi siano fondati motivi per disporne l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia del terzo chiamato in giudizio
[...]
; Controparte_6
2- Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo, assegnando alle parti il termine di tre mesi ex art 59 L. 69/2009, per la riassunzione del processo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente;
3- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 24.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9815 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021 - cui è stato riunito il giudizio iscritto con RG. n. 8558/2022 - avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.”, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata, difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Luigi Gaudiano, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Altavilla
Silentina (SA) alla via del Dopolavoro n. 160;
Opponente
E
, (P. Iva , in persona del dr. Controparte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto Controparte_2 notarile, rappresentata, difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Romano, unitamente al quale domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla via Garibaldi n. 23;
Opposto
Nonché
, (P. Iva ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t.;
Terzo chiamato contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente conveniva in giudizio
[...]
proponendo opposizione all'esecuzione ex art 615 comma I c.p.c. avverso Controparte_4 cartella di pagamento n. 100 2021 00154293 87 000, con cui era intimato il pagamento della somma complessiva di € 15.837,66 a titolo di "prelievo latte" per campagne lattifere relative all'anno 1997.
L'attrice instava l'adito Tribunale affinché provvedesse a: “
1. In via pregiudiziale, concorrendo gravi motivi, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento ex art.615, comma 1 c.p.c.; 2. Accertare e dichiarare che i diritti di credito vantati dall , in ragione della cartella di pagamento n. 100 2021 00154293 Controparte_1
87 000, notificata alla sig.ra sono inesistenti per inesistenza delle Parte_1 obbligazioni poste a base della cartella stessa.
3. Accertare e dichiarare che i diritti di credito vantati dall , in ragione della cartella di pagamento n. 100 2021 00154293 Controparte_1
87 000 estinti per decorso del termine di prescrizione quadriennale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento CE 2988/1995. 4. In via subordinata accertare e dichiarare che i diritti di credito vantati dall , in ragione della cartella di pagamento n. 100 2021 Controparte_4
00154293 87 000, sono estinti per decorso del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.
2948 c.c., ovvero dell'art. 28 L 24/11/1981, n. 689. 5. In via estremamente gradata accertare e dichiarare che i diritti di credito vantati dall , in ragione della Controparte_4 cartella di pagamento n. 100 2021 00154293 87 000, sono estinti per decorso del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.
6. Condannare parte opposta al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
A sostegno della propria pretesa, assumeva l'inesistenza della esposizione debitoria, giacché nell'anno di insorgenza era dedita esclusivamente all'allevamento bufalino. Lamentava, altresì, la sopravvenuta prescrizione del diritto, invocando l'applicazione dell'art. 3, comma 1 del Regolamento
CE 2988/1995, che reca la estinzione quadriennale per crediti della specie di quello controverso.
Soggiungeva come anche nell'ipotesi di ritenuta applicabilità dei diversi termini estintivi di legge, risultasse, in ogni caso, maturata la prescrizione.
1.1 Con propria tempestiva comparsa, si costituiva l'opposta Controparte_4 che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della spiegata opposizione, rilevando come non fosse possibile accertarne la tempestiva proposizione. Inoltre, sosteneva la carenza di interesse ad agire della controparte per non aver proposto istanza in autotutela all'amministrazione. Deduceva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni afferenti al merito della controversia, ribadendo la propria funzione meramente esecutiva nell'attività esattiva. Chiedeva, pertanto, preliminarmente di integrare il contraddittorio verso l'ente impositore –
[...]
e concludeva, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle Controparte_3 spese di giudizio.
1.2 Con provvedimento del 23.04.2022, veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, il quale, benché ritualmente evocato alla lite, sceglieva di non comparire in giudizio. Delibata e sommariamente accolta l'istanza di sospensione cautelare della cartella impugnata con ordinanza del 23.11.2022, la causa era trattenuta per la decisione all'udienza celebrata in data 21.03.2025.
In pari data, al giudizio de quo veniva riunito, attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, quello successivamente iscritto presso l'Intestato Tribunale, recante RG. n. 8558/2022, instaurato dalla parte opponente avverso intimazione di pagamento n. 100 2022 90063458 90/000, ricevuta in data 11.10.2022, per i medesimi motivi di doglianza sopra esposti e per le medesime conclusioni.
2. Tanto premesso in fatto, deve in via preliminare indagarsi se sia demandato al giudice adito statuire nel merito della presente controversia, tenuto conto del tenore delle doglianze articolate dalle parti in lite. Ciò in quanto i motivi di opposizione proposti dall'opponente paiono relativi alla validità della cartella di pagamento in materia di prelievo supplementare del latte e prodotti caseari, avendo la parte lamentato l'inesistenza del credito (deducendo di essere proprietaria di un allevamento di bufali anziché bovini) e la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto azionato da controparte, a decorrere dall'insorgenza del medesimo e sino alla data di notifica degli atti ivi impugnati (id est cartella di pagamento e successiva intimazione di pagamento).
In proposito, è convincimento della scrivente, diversamente da quanto affermato da parte opponente sin dall'atto introduttivo del giudizio, che le censure proposte siano riconducibili alla sfera giurisdizionale del G.A., ai sensi dell'art. 133, comma I, lett. t), D. Lgs. n. 104 del 2010 e non già al giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c. La norma di riferimento è costituita dal D.lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t) secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. "le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari".
La questione relativa all'individuazione del giudice delle opposizioni alle cartelle notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di "prelievo latte" o di "prelievo supplementare per quote latte", ha invero formato oggetto di plurimi pronunciamenti da parte della giurisprudenza tanto di merito che di legittimità (cfr. Cass. sez. III, 26 giugno 2020 n 12926; Cass. Sez. III, 23 aprile 2020 n
8118; Cass. S.U. 5 dicembre 2018 n 31370 e n. 31371).
Come chiarito dai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U. 11/03/2019,
n. 6958 e in termini S.U. n. 31370 del 5/12/2018), la soluzione della questione relativa all'individuazione del giudice delle opposizioni alle cartelle di pagamento (e alle intimazioni) notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di "prelievo latte" o di "prelievo supplementare per quote latte", implica l'interpretazione della formula normativa di cui all'art. 133, comma 1, lett. t)
c.p.a. Sul punto, come noto, la prevalente giurisprudenza amministrativa riconosce al termine
"applicazione" portata ampia, comprensiva della potestà di riscossione che si completa con la notificazione delle cartelle di pagamento per fermarsi solo innanzi al pignoramento [in tal senso,
Consiglio di Stato n.2508 del 2016, che, richiamando Cass. S.U. ord.n.13897/2009, ha statuito che le controversie di cui al citato art. 133 lett. t) devono essere intese come quelle "direttamente inerenti al momento dell'applicazione (assegnazione, quantificazione, etc.) per cui in quest'ottica l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione delle cartelle esattoriali rientrano a pieno titolo nella fase di applicazione del "prelievo supplementare", integrando il momento conclusivo dell'accertamento e della quantificazione del credito, sicché non può affermarsi che la notifica delle precedenti intimazioni di pagamento abbiano definito e esaurito la fase di applicazione del prelievo"; in termini da ultimo T.. La. Ro. Sez. II ter, 30/01/2020, n. 1320].
Detta impostazione presta, tuttavia, il fianco all'obiezione secondo la quale, la individuazione del discrimen della giurisdizione sarebbe rimessa alla volontà della parte ( attesa la sovrapponibilità dei rimedi data dall'opposizione a precetto e opposizione a pignoramento), il quale potrebbe determinare la giurisdizione preferibile, attraverso la scelta di una opposizione immediata (contro la cartella o l'intimazione di pagamento) ovvero successiva al pignoramento. Peraltro, in tal modo è a frazionarsi la giurisdizione a cagione della fase del procedimento esecutivo, anziché a cagione dell'oggetto dell'impugnazione. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che il criterio di riparto debba fondarsi sulla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e la giurisdizione amministrativa debba ritenersi sussistente quando la "causa petendi" coinvolga l'esercizio del potere impositivo di
, essendo la domanda del produttore-venditore lattiero volta a contestare la legittimità del CP_3 credito dell'ente (cfr. Cass. S.U. 26249/2018).
Il criterio di riparto è stato ulteriormente declinato, precisandosi che: "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, la previsione contenuta nel D.lgs. comma 1, lett. t), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi" (cfr. Cass. S.U. 31370 del 5/12/18).
Alla luce di tali nodi critici, dunque, si è inteso valorizzare il “principio di concentrazione delle tutele", espresso già dalla giurisprudenza di legittimità in altri settori dell'ordinamento, in quanto canone superiore da privilegiare ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale (cfr. Cass., n. 22932/2017; Cass. 15482 del 22/6/2017;
Cass. S.U., Sentenza n. 15283/2016).
Pertanto, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, "è necessario verificare se le situazioni sottoposte dal ricorrente abbiano o meno comportato l'esaurimento dell'esercizio della potestà amministrativa, ovvero si chieda comunque un suo ulteriore esercizio e verifica per il necessario esame di situazioni di interesse legittimo" (cfr. Cass. 12926/2020). Tale conclusione trova conferma anche in diversa e recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass SU
6958/2019) che ha qualificato “a) la nullità delle cartelle per omessa indicazione delle possibili procedure di rateizzazione, per erronea indicazione degli interessi di mora, per omessa notificazione degli atti di accertamento presupposti nonché per omessa motivazione circa l'effettiva sussistenza di tali presupposti e circa l'iter logico seguito per la determinazione dell'ammontare dell'importo iscritto a ruolo;
b) la prescrizione del credito;
c) la illegittimità della applicazione di interessi alle imputazioni di prelievo supplementare e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi;
d) l'erronea quantificazione degli importi iscritti a ruolo, sia in riferimento al capitale sia in riferimento agli interessi;
e) la erronea rateizzazione;
f) la mancanza di esigibilità dei crediti indicati” quali doglianze che suppongono la valutazione in ordine al corretto esercizio dei poteri amministrativi, con conseguente emersione di posizioni di interesse legittimo. Ed infatti, “i motivi di opposizione sui quali il tribunale ha ritenuto sussista la giurisdizione del G.A. investono tutti (non già il quomodo della esecuzione intrapresa, bensì) l'avvenuto esercizio dei poteri amministrativi relativi alla determinazione del quantum debeatur, anche con riguardo al procedimento amministrativo che ha condotto a tale determinazione”, prevalendo esigenze di protezione degli interessi legittimi concernenti la procedura di accertamento del credito della P.A., che a sua volta involge l'esercizio di potestà pubbliche per la determinazione del quantum e la verifica della legittimità dei poteri esercitati da . CP_3
Calando i suesposti principi nel caso di specie, ad un attenta lettura delle singole doglianze attoree non sfugge che vengano in esame profili attinenti proprio al buon esercizio del potere amministrativo
(nella fase di accertamento del debito relativo alle “quote latte” portato dalla cartella in esame), rectius una decisiva contestazione della legittimità della pretesa accertata dall'Autorità amministrativa, attraverso l'esercizio delle sue potestà pubbliche.
Ed infatti, le deduzioni di inesistenza del credito per carenza dei presupposti di fatto e la questione di prescrizione, nei fatti, si risolvono in una generalizzata censura sulle modalità di esercizio della potestà impositiva della P.A. e della legittimità dell'atto autoritativo. Invero, la prescrizione del diritto non assume la connotazione di un'eccezione in senso proprio (con la quale la parte evocata in giudizio intende paralizzare la pretesa attorea), ma al contrario integra un possibile motivo di illegittimità del provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione. L'atto con il quale viene stabilito il prelievo supplementare e viene intimato al produttore il relativo pagamento entro un determinato termine ha, infatti, natura autoritativa, e come tale deve essere impugnato in sede di legittimità con l'azione di annullamento ex art. 29 c.p.a., nel termine decadenziale ivi previsto, da parte del destinatario del provvedimento. Tant'è che “l'eventuale prescrizione costituisce motivo di illegittimità dell'atto e, come tale, deve essere dedotta ritualmente in giudizio nel rispetto del termine decadenziale” (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, 19 dicembre 2019 n 8603).
A tanto si addiviene vieppiù prendendo in considerazione le più recenti pronunce del Giudice amministrativo, in particolar modo del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 12/03/2025,
n. 2046; Consiglio di Stato sez. VI, 26/04/2024, n.3796), il quale ha statuito, in grado di appello, su questioni di prescrizione spiegate avverso cartelle di pagamento notificate dall' Controparte_5
, proposte in termini sostanzialmente analoghi a quelli sollevati nella fattispecie in
[...] scrutinio. Segnatamente, nelle pronunce richiamate, il Giudice amministrativo ha verificato il decorso della prescrizione per i crediti oggetto di impugnazione, sulla scorta del quadro normativo di riferimento relativo al termine estintivo applicabile, prendendo in considerazione anche i termini di cui invocavano l'applicazione gli intimati (rectius ricorrenti), e provvedendo a dare seguito agli arresti interpretativi consolidati in seno alla giurisdizione speciale per la materia de qua. Ha concluso, infine, la propria indagine interpretativa vagliando il decorso della prescrizione dall'insorgenza del credito e sino alla proposizione della domanda giudiziale. Per tale via, ha riconosciuto implicitamente la propria competenza sulla questione di prescrizione, così dimostrando di privilegiare il summenzionato “principio di concentrazione delle tutele”, con la conseguenza che “l'intera controversia confluisca nella giurisdizione amministrativa pur se caratterizzata da un intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritto soggettivo (ex multis, da ultimo, S.U. ord. 5 dicembre 2018
n. 31370, pienamente conforme a S.U. ord. 9 ottobre 2018 n. 33682, non massimata, alla cui accurata
e del tutto condivisibile motivazione si rimanda)” (cfr. Cassazione civile sez. un., 12/11/2021, n.
33850).
In conclusione, l'esame delle questioni proposte va demandato al giudice amministrativo.
3. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, attesi il valore meramente processuale della questione definitoria ed il rilievo ex officio della giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo, nonché egli oscillanti orientamenti interpretativi sulla materia trattata, si ritiene vi siano fondati motivi per disporne l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia del terzo chiamato in giudizio
[...]
; Controparte_6
2- Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo, assegnando alle parti il termine di tre mesi ex art 59 L. 69/2009, per la riassunzione del processo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente;
3- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 24.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)