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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. . F. De Pietro Presidente CP_1
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 15.4.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1292/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentati/a/o e difesi/a/o come da mandato in atti dall' Avv. SIRIO Parte_1
SOLIDORO;
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_2 CP_3 l , rappresentato e difeso come per Controparte_4 legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale domicilia;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n° 6748/2023, in atti, con la quale è stata rigettata la sua domanda volta a “ “Nel merito: ove occorra previa disapplicazione nei limiti dell'interesse del decreto di ricostruzione carriera del giorno 08/03/2021 (doc. 1), nonché accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla medesima anzianità di servizio, retributiva, economica, contributiva, di livello e stipendiale, riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato e, dunque, il diritto del ricorrente al riconoscimento del periodo di preruolo ai fini della progressione professionale, scatti di anzianità e differenze retributive, economiche, contributive, stipendiali e di livello, da computarsi sia in relazione al periodo di precariato svolto su pubblico e sia in relazione a quello svolto su privato ed in ambito accademico. Fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire per il periodo di precariato la cd carta del docente nella misura pari a cinque cento euro per ogni anno di precariato. Fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
Condannare: il e ove occorra le altre parti resistenti, ove occorra in solido Controparte_2 tra loro, al pagamento delle differenze retributive e anzianità di servizio, agli scatti, alla progressione professionale, contributiva, economica, retributiva, stipendiale e di livello, in relazione al precariato svolto dal ricorrente durante l'assunzione pre ruolo nel settore pubblico e privato ed accademico. Fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Condannare altresì le parti di cui sopra a corrispondere al ricorrente per il periodo di precariato prestato la cd carta del docente nella misura pari a cinque cento euro per ogni anno di precariato. Condannare: le resistenti al pagamento delle spese processuali, di lite, diritti ed onorari oltre Iva e Cpa come per legge””.
Il ricorrente in particolare si era doluto del fatto che, all'atto della ricostruzione di carriera, non gli era stato computato il servizio nelle scuole paritarie e il servizio prestato presso l'Università di Napoli;
nonché di non aver beneficiato, in quanto precario, della carta docente.
Il primo giudice, previa ampia trattazione in diritto, ha ritenuto non valutabile il servizio presso le scuole paritarie in ragione della normativa applicabile e della intrinseca non equiparabilità; non valutabile quello presso l'università in quanto prestato in concomitanza con quello presso la scuola e già computato;
prescritto ogni diritto alla carta docente. Quanto al servizio presso la scuola pubblica ha ritenuto che lo stesso gli fosse stato valutato già prima del deposito del ricorso.
L'appellante ha censurato la sentenza rimarcando il proprio diritto ed evidenziando: che, quanto al servizio presso le scuole paritarie, si era in attesa di provvedimento della Corte di Giustizia Europea cui la questione era stata rimessa dal Tribunale del Lavoro di Padova nel giudizio di cui al Nrg. 508/2019 ed, in ogni caso, che l'equiparabilità era evidente in ragione delle funzioni svolte da dette scuole;
che andava valutata, comunque, l'anzianità e la progressione con riguardo al servizio prestato presso le scuole pubbliche;
e, quanto al mancato riconoscimento della carta docente, che non era stata eccepita la prescrizione in primo grado e che, nel merito, il primo giudice non aveva tenuto conto dell'atto interruttivo allegato al n. 6 della produzione di primo grado.
Ha concluso chiedendo: “accogliere il presente appello ed annullare e/o dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza, ove occorra attraverso la rimessione al primo giudice. Per lo effetto: ove occorra previa disapplicazione nei limiti dell'interesse del decreto di ricostruzione carriera del giorno 08/03/2021 (doc. 1 fascicolo di primo grado), nonché accertarsi e dichiararsi il diritto dell'appellante alla medesima anzianità di servizio, retributiva, economica, contributiva, di livello e stipendiale, riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato e, dunque, il diritto dell'appellante al riconoscimento del periodo di preruolo ai fini della progressione professionale, scatti di anzianità e differenze retributive, economiche, contributive, stipendiali e di livello, da computarsi sia in relazione al periodo di precariato svolto su pubblico e sia in relazione a quello svolto su privato ed in ambito accademico. Fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a percepire per il periodo di precariato la cd carta del docente nella misura pari a cinque cento euro per ogni anno di precariato. Fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Condannare: il e ove Controparte_2 occorra le altre parti resistenti, ove occorra in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive e anzianità di servizio, agli scatti, alla progressione professionale, contributiva, economica, retributiva, stipendiale e di livello, in relazione al precariato svolto dall'odierno appellante durante l'assunzione pre ruolo nel settore pubblico e privato ed accademico. Fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Condannare altresì le parti di cui sopra a corrispondere alla parte appellante per il periodo di precariato prestato la cd carta del docente nella misura pari a cinque cento euro per ogni anno di precariato. Condannare: le resistenti al pagamento delle spese processuali, di lite, diritti ed onorari oltre Iva e Cpa come per legge”. Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del gravame. CP_2
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
L'appello non può trovare accoglimento.
In via del tutto preliminare va detto che in nessun caso la sentenza di primo grado potrebbe essere dichiarata nulla per una duplice ragione: perché in generale i vizi della motivazione devono esser fatti valere come motivi di gravame e sussiste il potere /dovere della corte, ove necessario, di integrare/ emendare la motivazione;
e perché nel caso che ci occupa la sentenza è ampiamente motivata in coerenza con tutte le deduzioni di cui al ricorso.
Va rammentato che per costante orientamento della Suprema Corte, “il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. Ili Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di
"comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione e solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017,
Cass., Sez. 6ª-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5ª, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021)..” ( cfr. Cassazione civile sez. trib., 25/01/2024 n.2434).
La sentenza di primo grado non può dunque essere ritenuta nulla.
Né è fondata la doglianza relativa alla necessità di attendere il pronunciamento della Corte di giustizia in ordine al preruolo presso le scuole paritarie, motivo in relazione al quale l'appello non è comunque fondato.
Invero la questione è stata esaminata e risolta dalla Suprema Corte con orientamento ormai costante che è frutto dell'esame di ogni profilo qui portato i rilevo, compresa la compatibilità con i principi eurocomunitari.
Così si è espresso la Suprema Corte – in accoglimento del ricorso del in caso CP_2 sovrapponibile a quello in esame: “…1. con un unico motivo il ricorrente denuncia, ex art. CP_2
360 n. 3 cod. proc. civ., "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485 e 490 D.Lgs. 297/1994, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, D.L. 255/2001 conv. in L. n. 153/2001 nonché violazione della nota 4) della tabella allegata al CCNL 8 aprile 2016, in relazione agli artt. 1362 e seguenti c.c."; premette che la materia della mobilità del personale è stata oggetto di contrattazione collettiva, la quale ha con chiarezza escluso che il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie possa essere equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, all'insegnamento presso la scuola statale, in quanto non valutabile per la ricostruzione della carriera;
aggiunge che la disposizione in parola non contrasta con alcuna norma di legge, non potendo essere esteso alla fattispecie l'art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001 che ha carattere eccezionale e si riferisce alla sola ipotesi dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;
2. il ricorso è fondato;
la sentenza impugnata contrasta, infatti, con l'orientamento costantemente espresso da questa Corte, quanto alla ricostruzione della carriera, a partire da Cass. 32386/2019 (cui hanno dato continuità Cass. n. 33137/2019, Cass. n. 33134/2019, Cass. n. 25226/2020, Cass. n. 7583/2022; Cass. n. 10460/2024), sulla base del quale si è anche esclusa l'asserita equiparabilità del servizio prestato presso la scuola paritaria a quello svolto negli istituti statali ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per le operazioni di mobilità, in difetto di una disposizione speciale che in tal senso si esprima (cfr. in particolare Cass. 32576/2023, Cass. n. 6514/2024, Cass. n. 6280/2024); le pronunce citate, nel pervenire alle medesime conclusioni della giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante C.d.S. n.
2717/2020 e C.d.S. n. 4806/2021), hanno sottolineato che il legislatore, con la Legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata;
ai sensi dell'art. 356, D.Lgs. n. 297/1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: "a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti"; il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l'assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l'insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch'esse oggetto della valutazione prescritta dall'art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall'art. 356; anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485, D.Lgs. n. 297/1994; al contrario, per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, "(...) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore" e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l'assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall'art. 1, Legge n. 62/2000 sono quelli "di settore" e non quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 165/2001; il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all'enucleazione di un'unica categoria di scuola paritaria, ma a quest'ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l'insegnamento presso gli istituti pareggiati;
questa tesi è smentita in radice dall'art.
1-bis, D. L. n.
250/2005 (conv. con Legge n. 27/2006), che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l'art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti la ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell'art. 360, comma 6, del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo
"personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti.
3. la Corte
Costituzionale con sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni
(ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che "l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria";
4. non è ravvisabile, poi, alcun contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato deve essere esclusa nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti medesimi;
è utile rammentare al riguardo che, ai sensi della clausola 3 del citato Accordo Quadro, "il termine
"lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze"; si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell'ambito di strutture aziendali distinte;
va ancora aggiunto che, allegando l'equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest'ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo; questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l'art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro, giacché è consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia l'orientamento secondo cui "poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, , C-177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e Testimone_1 giurisprudenza ivi citata)" (Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42);
5. il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento già espresso, sicché, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con il rigetto dell'originaria domanda;
..” ( così Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16708. Nello stesso senso anche Cassazione civile sez. lav., 16/05/2024, n.13689 in cui si rinvengono ulterori profili di diritto).
Alla motivazione delle richiamate sentenze questa Corte di merito si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc.
E' infondato anche il motivo di gravame che ha riguardo al servzio prestato presso l'
[...]
Parte_2 La motivazione di merito resa dal primo giudice in ordine al fatto che detto servizio era stato prestato in concomitanza con quello presso le scuole pubbliche, e quindi già computato con esso, non è attinta da alcun valido motivo di gravame. L'appellante non spiega minimamente per quale motivo la decisione del primo giudice sul punto non sarebbe condivisibile. Nè nega la concomitanza.
Alle medesime conclusioni deve giungersi per quanto attiene allo stesso servzio prestato presso le scuole pubbliche.
Sul punto il primo giudice ha affermato che, appunto, il servizio è stato valutato sia sotto il profilo dell'anzianità che in relazione ai diritti ad essa correlati.
Il Tribunale ha ritenuto che: “…risulta che in sede di ricostruzione di carriera al ricorrente sono stati riconosciuti, ai fini della anzianità di servizio e dei diritti ad essa correlati, tutti i periodi di lavoro precario espletati presso istituti scolastici pubblici, per cui rispetto a tale domanda difetta nella specie l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in ragione dell'avvenuto conseguimento, da parte del ricorrente, dei diritti correlati all'anzianità pre ruolo già in data antecedente alla proposizione della presente azione giudiziaria”.
Con il gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia che aveva escluso il suo interesse ad agire affermando, tra l'altro, che pure la convenuta sul punto si era difesa nel merito.
In realtà il primo giudice ha dato conto di aver effettuato un accertamento in fatto ove afferma che in sede di ricostruzione di carriera al ricorrente sono stati riconosciuti, ai fini della anzianità di servizio e dei diritti ad essa correlati, tutti i periodi di lavoro precario espletati presso istituti scolastici pubblici.
A fronte del predetto accertamento in questa sede l'appellante non ha dedotto, né in assoluto nè con adeguata specificità, i termini della lesione rispetto a quanto contenuto nel decreto di ricostruzione di carriera. Per il vero non ha mai specificato quanti anni gli siano stati riconosciuti, quale sia il suo trattamento retributivo, se lo stesso tenga luogo o meno dell'anzianità spettante o se ne discosti ed in che termini. Circostanze queste neppure dedotte con il ricorso
In sostanza non ha censurato l'accertamento in fatto di cui ha dato conto il primo giudice.
L'atto di appello – ed allo stesso modo il ricorso di primo grado- sembrano più finalizzati alla censura dell'atto amministrativo ed della legittimità teorica dell'operato dell'amministrazione; mentre mancano delle deduzioni in fatto assolutamente necessarie nel processo del lavoro ove il giudice è giudice del rapporto e non, invece, dell'atto.
Il motivo di gravame in ordine al preruolo prestato presso istituiti pubblici deve quindi essere ritenuto non adeguatamente censorio e va rigettato.
Parimenti deve essere rigattato il motivo di gravame che attiene alla pronuncia sulla prescrizione dei diritti relativi alla carta docente.
L'appellante deduce che non vi sarebbe stata in primo grado eccezione di prescrizione e che comunque la prescrizione sarebbe stata interrotta con l'atto di messa in mora al n. 6 della produzione di primo grado.
Ebbene, con la memoria di primo grado il ha eccepito l'estinzione del diritto della CP_2 ricorrente per decorso del termine prescrizionale.
Ciò basta non essendo necessario l'utilizzo di formule sacramentali e dovendo la convenuta solo eccepire un fatto ( il decorso del tempo) mentre spetta al giudice verificare e individuare quale prescrizione si applichi.
Neppure può ritenersi fondato il motivo attinente alla presenza di un atto interruttivo. L'appellante deduce che detto atto sarebbe rinvenibile nel documento all'allegato 6 della produzione di primo grado.
La lettura di detto documento evidenzia con chiarezza che la messa in mora in esso contenuta riguarda soltanto la ricostruzione di carriera per il periodo pre ruolo. Non fa il minimo riferimento alla carta docente.
Dunque anche questo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
In definitiva, sulla scorta di tutto quanto sinora detto, l'appello va rigettato.
Possono essere compensate le spese di lite del grado in ragione della complessità della materia trattata con particolare riguardo al servizio pre ruolo nelle scuole paritarie e dei contrasti nelle pronunce prioncipalmente di merito.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Compensa le spese;
• dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così è deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 15.4.25
Il Consigliere est. Il Presidente