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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/11/2025, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3456/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra avv.ti Corrado DE Cesare e Gianluca De Parte_1 Cesare);
e
(avv. Margherita De Pasquale); CP_1
all'udienza del 26.11.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere rigettata. Nel caso di specie, l'espletata istruttoria ha asseverato la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla caratterizzazione morbigena delle mansioni svolte e dell'ambiente di lavoro frequentato dalla parte ricorrente nell'arco temporale allegato in ricorso. Tuttavia –sotto il profilo medico-sanitario- la consulenza tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha valutato il danno biologico nella misura del 4%. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata. Le spese processuali sono interamente compensate, mentre le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico della parte resistente in presenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della parte resistente. Bari, 26.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra avv.ti Corrado DE Cesare e Gianluca De Parte_1 Cesare);
e
(avv. Margherita De Pasquale); CP_1
all'udienza del 26.11.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere rigettata. Nel caso di specie, l'espletata istruttoria ha asseverato la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla caratterizzazione morbigena delle mansioni svolte e dell'ambiente di lavoro frequentato dalla parte ricorrente nell'arco temporale allegato in ricorso. Tuttavia –sotto il profilo medico-sanitario- la consulenza tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha valutato il danno biologico nella misura del 4%. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata. Le spese processuali sono interamente compensate, mentre le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico della parte resistente in presenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della parte resistente. Bari, 26.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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