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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3653/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3653/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
(CF. ) nata in data [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Ferrelli del Foro di Velletri (CF: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, cod. fisc. Controparte_1
, con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente legale P.IVA_1 rappresentante e difeso tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Samuela Pischedda (c.f.
e dall'avv. Angelo Bellaroba (c.f. in virtù di C.F._3 C.F._4 allegata procura generale alle liti a rogito notaio in Fiumicino (Roma) Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313 del 23.1.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 19/6/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accesso al Fondo Parte_1 di Garanzia per le somme dovute dalla a titolo di TFR pari ad € CP_1 Controparte_2
304,00, mensilità lavorate e non retribuite pari ad € 3.489,97 e così complessivamente €
3.793,97 o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
- conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante, al pagamento CP_1 delle somme di cui al punto precedente, oltre interessi e quant'altro di legge, alle diverse somme che verranno accertate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela
Ferrelli che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 6/2/2025 per chiedere di: CP_1
“dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 20/2/2025, differita d'ufficio al
21/2/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
2 4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente presentava domanda al Fondo di Garanzia dell' in data 18/3/2024 per ottenere il pagamento del saldo del TFR pari a 304,00 € e le CP_1 retribuzioni impagate pari ad € 3489,97, dovute da fallita;
poiché Controparte_2
l'Istituto non forniva risposta nel termine di legge, la ricorrente esperiva l'odierno ricorso giurisdizionale.
5. In data 29/7/2024 l' provvedeva alla liquidazione e al pagamento in favore della CP_1
ricorrente delle spettanze richieste al Fondo di Garanzia (v. doc. nn. 1 e 2 allegati alla memoria).
6. L'avvenuto pagamento del credito, richiesto con l'odierno ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
7. In ordine alle spese di lite, atteso che il pagamento di quanto richiesto in domanda è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso effettuata il 4/7/2024, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il CP_1
lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso del 4/7/2024, condanna l' al pagamento delle spese CP_1
di lite in favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore pari a € 3793,97 compreso nel II scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 € per un totale di € 884,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di € 884,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 21 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3653/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
(CF. ) nata in data [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Ferrelli del Foro di Velletri (CF: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, cod. fisc. Controparte_1
, con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente legale P.IVA_1 rappresentante e difeso tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Samuela Pischedda (c.f.
e dall'avv. Angelo Bellaroba (c.f. in virtù di C.F._3 C.F._4 allegata procura generale alle liti a rogito notaio in Fiumicino (Roma) Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313 del 23.1.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 19/6/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accesso al Fondo Parte_1 di Garanzia per le somme dovute dalla a titolo di TFR pari ad € CP_1 Controparte_2
304,00, mensilità lavorate e non retribuite pari ad € 3.489,97 e così complessivamente €
3.793,97 o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
- conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante, al pagamento CP_1 delle somme di cui al punto precedente, oltre interessi e quant'altro di legge, alle diverse somme che verranno accertate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela
Ferrelli che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 6/2/2025 per chiedere di: CP_1
“dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 20/2/2025, differita d'ufficio al
21/2/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
2 4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente presentava domanda al Fondo di Garanzia dell' in data 18/3/2024 per ottenere il pagamento del saldo del TFR pari a 304,00 € e le CP_1 retribuzioni impagate pari ad € 3489,97, dovute da fallita;
poiché Controparte_2
l'Istituto non forniva risposta nel termine di legge, la ricorrente esperiva l'odierno ricorso giurisdizionale.
5. In data 29/7/2024 l' provvedeva alla liquidazione e al pagamento in favore della CP_1
ricorrente delle spettanze richieste al Fondo di Garanzia (v. doc. nn. 1 e 2 allegati alla memoria).
6. L'avvenuto pagamento del credito, richiesto con l'odierno ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
7. In ordine alle spese di lite, atteso che il pagamento di quanto richiesto in domanda è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso effettuata il 4/7/2024, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il CP_1
lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso del 4/7/2024, condanna l' al pagamento delle spese CP_1
di lite in favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore pari a € 3793,97 compreso nel II scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 € per un totale di € 884,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di € 884,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 21 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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