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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/09/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I Sez. Volontaria Giurisdizione
N. R. G. 1963/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1963 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 21 luglio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
alla via Vallante n.7, CF.: , elettivamente C.F._1
domiciliata in Napoli alla via Piave n. 228, presso lo studio dell'Avv.
Fabiana Sansone che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
E
pagi na 1 di 4 nato a [...] il [...], residente in [...] CP_1
alla Via Peppino Impastato n.5, C.F.: , ivi C.F._2
elettivamente domiciliato al Corso Umberto n. 186 presso lo studio dell'avv. Salvatore Lizzi che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nella nota di deposito del 29/4/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 473bis. 49 e 51 c.p.c. depositato il
14/5/2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 4/6/2015
a Caivano dal quale è nata il [...], hanno chiesto la Persona_1
pronuncia della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva il Collegio ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (Sentenza n.416/2024, pubblicata il 25/9/2024) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e con separata ordinanza la causa
è stata rimessa sul ruolo della Giudice relatrice.
Con note scritte depositate il 29/4/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto il divorzio alle condizioni di cui all'allegata dichiarazione sottoscritta. pagi na 2 di 4 Depositata la certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 21/7/2025.
Il PM ha espresso parere favorevole con visto del 23/7/2025.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Giudice relato re (avvenuta il
10/9/2024) nel giudizio di separazione consensuale omologata con sentenza non definitiva n. 416/2024 di questo Tribunale, pubblicata il
25/9/2024 e passata in giudicato, ed essendo perdurata la separazione la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, i difensori hanno chiesto l'omologa delle condizioni indicate nella dichiarazione sottoscritta dalle parti e depositata il 29/4/2025 che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte (cfr. con specifico rif erimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv.
596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv.
623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv.
633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della figlia, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
pagi na 3 di 4 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciandosi in via definitiva, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Caivano il 4/6/2015 da , nata a [...] il Parte_1
30/9/1989 e nato a [...] il [...], alle CP_1
condizioni indicate nella dichiarazione sottoscritta dalle parti e depositata il 29/4/2025, qui da intendersi riportate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile. (Atto n. 34 P. II Serie A - Anno 2015);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 4/9/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 4 di 4