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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/10/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CARRARO C.F._2
ATTORI contro
C.F. ), difeso dall'avv. MIRKO ARENA Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), difeso dall'avv. LUISA PIZZUTI Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
e Parte_1 Parte_2
- in via principale: Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa e, per l'effetto,
1 condannarli in solido fra loro, ciascuno per il suo titolo come per legge, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali di qualsivoglia natura patiti da nel sinistro per cui è Parte_1 causa, per i motivi e titoli indicati in premessa, che ammontano a € 82.642,29 (da cui detrarre l'acconto già ricevuto di € 21.750,00 o quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo e con la dovuta rivalutazione monetaria a favore di o quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di Parte_2 causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo e con la dovuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si insiste per tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse, in particolare per la prova orale con i testimoni indicati e i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2
c.p.c. e in opposizione a tutte le avverse istanze istruttorie, in particolare riportandosi alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A.
e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore.
Controparte_3 previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, limitarsi il risarcimento in favore delle parti in causa, in ragione delle statuizioni in punto responsabilità e degli esiti dell'istruttoria, nonché tenuto conto delle offerte reali ante causam variamente corrisposte.
Controparte_2 il rigetto delle infondate pretese attoree e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento diretto ex art. 149 e ss Dlgs 209/2005 nei confronti di spa già Controparte_4
a favore di a titolo di risarcimento dei danni Controparte_3 Controparte_2 materiali, fisici e del rimborso spese sostenute, nella misura sopra indicata (€ 7.860,25 a titolo di danno materiale oltre interessi di legge e totale danno biologico e spese mediche € 3.888,20 oltre rimborso spese di CTU medico legale dott. € 977,00 e di CTP € 1050,00) Per_1 Controparte_5 accertando che l'incidente stradale di cui è causa è avvenuto per causa e colpa esclusive o in subordine
2 quanto più prossimo alla totale responsabilità del sig. conducente del motociclo di Parte_1 proprietà della sig.ra Parte_2
Ciò oltre interessi compensativi ed integrale refusione delle spese di lite.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e , rispettivamente conducente e proprietaria del motociclo Parte_1 Parte_2
Aprilia Dorsoduro 750, hanno convenuto in giudizio , proprietario e conducente Controparte_2 del veicolo Toyota Auris, e la sua assicurazione chiedendone la condanna in Controparte_1 solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale avvenuto il
14.6.2021 alle ore 7.52 circa e attribuibile in via esclusiva al conducente dell'auto che, uscendo da una strada privata e usufruendo di una precedenza di fatto, si immetteva con svolta a sinistra, senza soluzione di continuità, sulla strada principale, omettendo così la precedenza all'attore che viaggiava in sella alla moto;
danni quantificati, per , in complessivi euro 126.953,80 – di cui euro Parte_1
9.000,00 per il biologico temporaneo;
euro 110.000,00 per il biologico permanente (19-20% con personalizzazione al 39% e danno morale ed esistenziale, calcolato come aumento del biologico in ragione delle gravi sofferenze patite) ed euro 7.953,00 per spese mediche, valutazione medica legale stragiudiziale, oggetti e indumenti danneggiati nel sinistro, mancata percezione dello stipendio per due mensilità, competenze stragiudiziali – oltre al mancato guadagno per redditi futuri dovuto al ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, da quantificarsi in corso di causa e, per , in euro Parte_2
4.560,00 per i danni materiali al motociclo, ovvero le diverse somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
1.1 Si è costituita (di seguito per brevità , contestando sia la Controparte_1 CP_1 ricostruzione del sinistro, sostenendo l'esclusiva, o comunque assorbente, responsabilità dell'attore che, in sella alla moto, sorpassava i veicoli che lo procedevano a una velocità eccessiva e pericolosa e tamponava violentemente il convenuto , sia in ogni caso la quantificazione del danno, eccessiva CP_2
e indimostrata, ritenendo satisfattivo l'importo di euro 21.750,00 già corrisposto all'attore ante causam.
1.2 All'esito della prima udienza, con ordinanza del 13.5.2023, rilevato che la notifica della citazione nei confronti di non si era perfezionata, ne è stata disposta la rinnovazione per Controparte_2
l'udienza del 14.12.2023.
4 1.3 Si è quindi tempestivamente costituito , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2 attoree, invocando la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, come accertato dalla sentenza del Giudice di Pace n. 581 del 20.5.2022 di annullamento della contravvenzione originariamente notificatagli ai sensi dell'art. 154 c.c., e comunque contestando an e quantum dei danni pretesi;
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di ex art. 149 d.lgs. 209/2005 al CP_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti nell'occorso sinistro, quantificati in complessivi euro 16.620,25, già dedotto l'acconto di euro 7.700,00 per i danni patrimoniali ed euro 400,00 per i danni non patrimoniali percepiti da CP_1
1.4 La causa, ritenute in parte superflue e in parte inammissibili le istanze di prova orale, è stata istruita con ctu dinamico-ricostruttiva e con ctu medico-legale e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
L'attore agisce ex art 2054 c.c. e 144 Cod. Ass. nei confronti del conducente e della sua impresa di assicurazione, invocando la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_2 sinistro del 14.06.2021.
In particolare, parte attrice sostiene che il conducente il veicolo, uscendo da un passo carraio, si sia immesso con svolta sinistrorsa e senza soluzione di continuità sulla via principale omettendo di concedergli la dovuta precedenza;
il convenuto, al contrario, imputa alla manovra di sorpasso dell'attore e alla sua eccessiva velocità lo scontro, concretizzatosi sostanzialmente in un tamponamento quando già l'auto aveva terminato la manovra di immissione.
2.1 L'esame del rapporto di incidente stradale n. 46/2021 redatto dal Comando di Polizia Municipale di
VA OV (doc. 1 parte attrice), la riproduzione video dimessa agli atti (doc. 14 parte attrice) e la consulenza tecnica dinamico-ricostruttiva dell'ausiliario ing. , depositata in data 14.11.2024, Per_2 logica e congruamente motivata anche nelle repliche ai rilievi dei ctp e che la scrivente fa propria, fanno concludere per la concorrente responsabilità delle parti, con prevalenza di quella del conducente l'auto.
Questi i fatti.
5 L'incidente si è verificato il 14.6.2021 alle ore 7.51 circa nel centro abitato del Comune di Mestrino, in
Via IV Novembre (denominazione della SR n. 11) all'altezza del civico n. 13, con fondo stradale asciutto, rettilineo e pianeggiante;
la visibilità era buona, il tempo sereno, la luce diurna e le condizioni di traffico intense.
Il limite di velocità vigente era di 50 km/h.
La strada, nel tratto interessato dall'incidente, era costituita da un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione;
la suddivisione delle corsie per i due sensi di marcia era costituita da linea continua di mezzeria che diventava discontinua in corrispondenza delle laterali e degli accessi carrai. Sul lato sinistro della strada rispetto al senso di marcia del motociclista (Vicenza-VA), formante angolo col sagrato dell'antistante Chiesa di San Bartolomeo, s'innestava ortogonalmente la stradina d'accesso a un interno complesso scolastico.
proveniva da detto accesso. Controparte_2
, in avviata manovra di soprasso dei veicoli incolonnati che lo precedevano e che Parte_1 avevano appena ripreso la marcia all'accensione della luce verde del semaforo posto più a monte della zona d'urto, circolava al centro della careggiata;
giunto all'altezza della Chiesa di San Bartolomeo, spostandosi sulla destra in fase di rientro, collideva contro la parte posteriore dell'automobile del convenuto il quale, proveniente dalla laterale di sinistra, sfruttando la precedenza di cortesia concessagli da un automobilista alla sua sinistra e usufruendo dello spazio creatosi alla sua destra in ragione della lenta ripartenza dei veicoli al semaforo, aveva avviato una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella stessa corsia del motociclista.
La dinamica del sinistro appena descritta trova conferma nel video e nel rapporto di incidente redatto dal Comando di Polizia nell'immediatezza dei fatti (doc. 1 parte attrice) e nelle concordi dichiarazioni rese dal convenuto e dai testimoni oculari sentiti dalla Polizia: in particolare, il teste CP_2 Tes_1 dichiarava di aver “visto una moto sopraggiungere a sinistra da Vicenza a fortissima velocità, circolando al centro della strada ed in sorpasso a sinistra dei due autocarri che si erano fermati: la moto, superati i due camion, si spostava alla propria destra rientrando e colpendo violentemente la parte posteriore della Toyota che era già regolarmente sulla sua corsia, diversi metri più avanti della laterale dalla quale si era immessa e si era incolonnata ad altri veicoli”, mentre il teste alla Tes_2
6 guida dell'autocarro in testa alla colonna sorpassata da , così dichiarava: “ho potuto vedere Parte_1 che un'auto incolonnata nella corsia verso Vicenza si fermava poco prima della predetta laterale, lasciando quindi uno spazio davanti a sé in maniera da permettere alla Toyota di immettersi e, di fatti, questa ripartiva sfruttando tale spazio e lo spazio sulla mia corsia in quanto in quel momento io ero ancora fermo al semaforo rosso. La Toyota si immetteva verso VA ed il semaforo passava al verde quindi ripartivo lentamente. A questo punto ho visto sopraggiungere una moto ad una velocità che posso definire particolarmente elevata la quale stava sorpassando a sinistra la colonna di veicoli dietro di me, circolando al centro della strada. Seguivo con lo sguardo la moto ed ho visto che nel frattempo la Toyota aveva completato la manovra di immissione portandosi sulla semicarreggiata alla propria destra per poi avvicinarsi alla colonna di veicoli esistente poco più avanti verso VA, a questo punto la moto, dopo aver superato il mio camion, si spostava alla propria destra impattando violentemente contro la parte posteriore della Toyota” (doc. 1 . Controparte_6
2.2 Venendo alla valutazione delle rispettive condotte, cominciando dall'attore, il ctu, ing. , ha Per_2 accertato che l'attore procedeva a una velocità di circa 89 km/h in una zona con limite massimo di velocità di 50 km/h, “tenendosi spostato sul centro carreggiata, internamente allo spartitraffico zebrato a raso tracciato sulla pavimentazione, avviando un'imprudente quanto irregolare manovra di sorpasso sui mezzi incolonnati che lo precedevano lungo la prima corsia”. Atteso che
[...]
si trovava a circa 39 m di distanza dal punto d'impatto nel momento in cui poté percepire la Parte_1 situazione di immediato pericolo generata dall'immissione del sulla propria corsia, a causa CP_2 dell'eccessiva velocità il motociclista mise in atto un'azione frenante che ridusse lievemente la velocità del proprio mezzo, portandolo a 85 km/h, ma che non gli consentì di evitare l'impatto.
Se invece lo stesso avesse proceduto a 50 km/h – velocità pari al limite massimo consentito sulla strada
– avrebbe certamente evitato lo scontro, essendo sufficienti 30 m per arrestare tempestivamente la moto e disponendo di 39 m. A ciò si aggiunga, inoltre, come correttamente evidenziato dal ctu, che l'automobile, nel maggior tempo che avrebbe impiegato la moto, ove avesse viaggiato nei limiti, per raggiungere il punto di collisione, sarebbe avanzata ulteriormente, spostando in avanti il punto d'urto, aumentando la distanza tra i mezzi e in questo modo agevolando la frenata del motociclista. A fronte di
7 quanto emerso, il consulente, nel proprio elaborato, ha ravvisato in capo ad la Parte_1 violazione degli artt. 142 co. 1 e 148 co. 2 a del Codice della Strada.
In ordine alla condotta del convenuto , il ctu ha ravvisato la violazione dell'art. Controparte_2
154 co. 1 a – 3 c del Codice della Strada e ha ritenuto che, se lo stesso avesse intrapreso la manovra di svolta a sinistra in piena sicurezza, avrebbe potuto avvistare tempestivamente il motociclista che sopraggiungeva, arrestarsi e quindi evitare l'impatto.
Dallo studio effettuato dal ctu tramite software ricostruttivo e dalla riproduzione del video dimessa agli atti, emerge chiaramente come abbia intrapreso la manovra di svolta a sinistra – Controparte_2 usufruendo della precedenza di cortesia concessagli e di quella di fatto data dalla distanza del proprio veicolo con l'autocarro del – senza essere nelle condizioni di poter avvistare il motociclista, a Tes_2 causa dei veicoli incolonnati che gli coprivano la visuale.
Il convenuto ha svoltato a sinistra senza soluzione di continuità, mentre avrebbe dovuto, una volta immessosi nella prima corsia, arrestarsi prima di oltrepassare la linea di mezzeria e attendere che i veicoli incolonnati nella corsia impiegata (da VA a Vicenza) avanzassero a un punto tale da garantirgli una visuale libera sul lato destro della strada.
La circostanza che, in un centro abitato e in condizioni di traffico intenso, vi siano veicoli che intraprendano manovre di sorpasso, seppur irregolari, è generalmente nota e doveva essere certamente tenuta in considerazione dal convenuto, il quale pertanto doveva porsi nelle condizioni di poter arrestare la propria marcia a fronte di un potenziale pericolo, nel rispetto del dovere di prudenza e diligenza, soprattutto laddove la visibilità non era completa.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 2864 del 2020, ha stabilito che “in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli”. Più recentemente, poi, con sentenza n.
1992 del 2024, si è pronunciata statuendo che “l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da
8 parte di altri veicoli che possano sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione”.
A nulla poi rileva la difesa di parte convenuta che – in replica all'allegazione di parte attrice inerente al decreto penale di condanna a carico di per violazione degli artt. 590 c.p. e 145 Codice della CP_2
Strada – dà atto della sentenza di non luogo a procedere nei suoi confronti (doc. 17 parte convenuta), dal momento che una statuizione fondata sulla mancanza delle condizioni di procedibilità (difetto di querela) non può spiegare alcuna rilevanza ai fini della decisione sulla responsabilità.
Anche la sentenza del Giudice di Pace del 12.05.2022 – con cui è stato annullato il verbale di contestazione dell'infrazione ex art. 154 co. 3 lett. c) e 8 del codice della strada – non può spiegare effetto alcuno nel giudizio odierno, fondandosi la stessa sulla convinzione che il abbia “avuto il CP_2 tempo di verificare la visuale, che si presentava libera da ostacoli e svoltare a sinistra”, circostanza ampiamente disattesa nel presente giudizio dalle risultanze della ctu (doc. 4 parte convenuta).
Pertanto, nel caso di specie, come riscontrato in sede di ctu, se è pur vero che l'attore viaggiava all'eccessiva velocità di 89 km/h sul limite imposto di 50 km/h e che stava rientrando da una manovra di sorpasso vietata, imprudente, imperita e negligente è stata anche e in primis la condotta del convenuto.
Nella valutazione comparativa delle rispettive condotte, appare prevalente la responsabilità di
[...]
, che nell'eseguire la manovra di svolta senza soluzione di continuità ha creato la Controparte_2 turbativa che ha dato causa al sinistro, laddove l'imprudente manovra di sorpasso e la velocità eccessiva del motociclista hanno invece impedito a questi di evitare l'impatto.
Nella graduazione delle colpe si ritiene quindi di attribuire il 70% della colpa al conducente l'auto che ha dato origine alla turbativa e il 30% al motociclista.
9 3. Venendo quindi alle pretese risarcitorie, partendo da quelle non patrimoniali dell'attore,
[...]
nell'atto introduttivo ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di invalidità Parte_1 permanente del 19-20%, chiedendo altresì una personalizzazione del 39% per la compromissione del suo futuro calcistico, e un'invalidità temporanea di 70 giorni complessivi, di cui 10 al 100%, 10 al
75%, 20 al 50% e 30 al 25%; nelle note conclusive l'attore si è adeguato alla minor quantificazione del ctu, insistendo comunque, a verbale, per la personalizzazione.
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. 7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso1.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. 1 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”. 10 Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr.
Cass. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. 28988 del
2019, 21939 del 2017) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).
3.2 Venendo al merito delle richieste, l'ausiliario dott. nella relazione depositata in data Per_1
15.4.2025, ha accertato che, per effetto del sinistro l'attore ha riportato “trauma cranio-facciale commotivo con frattura scomposta della parete laterale dell'orbita e del seno mascellare di destra con emoseno. Frattura composta meta-epifisaria distale del radio di sinistra. Frattura alla base del II° metacarpale di sinistra. Trauma toracico con frattura composta della quinta e della sesta costa, frattura dell'apicale della scapola e pneumotorace (apice a base) a destra”. Non sono emersi precedenti morbosi influenti sullo stato di salute di al momento dell'incidente. Parte_1
Ne è conseguito un danno biologico temporaneo protrattosi complessivamente per 99 giorni, suddivisi in 9 giorni in forma totale, 30 giorni in forma parziale al 75%, 30 giorni in forma parziale al 50% ed ulteriori 30 giorni in forma minima al 25%.
Quanto ai postumi permanenti residuati, essi configurano una riduzione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura del 13-14%.
Il grado di sofferenza dell'attore è stato ritenuto, nel periodo di malattia, di grado medio e modesto- medio a postumi stabilizzati, escludendo compromissioni delle attività svolte dal in Parte_1 conseguenza delle menomazioni riportate.
11 Infine, quanto alle spese mediche sostenute, il ctu le ha ritenute tutte congrue e pertinenti, ad eccezione di quelle relative alle visite fisiatriche, in quanto sovradimensionate rispetto alla media regionale e pertanto da contenersi congrue nella misura complessiva di euro 430,00.
È stata altresì ritenuta congrua la spesa richiesta per la consulenza medico legale di parte (pari a euro
1.5000 + iva), trattandosi di prestazione specialistica con onorario in conformità alle attuali indicazioni tariffarie nazionali SISMLA.
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliario relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, sia temporanea sia permanente.
Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, la stessa non può essere accolta per il permanente, mentre va riconosciuta rispetto al temporaneo.
Quanto al primo, in sede di ctu l'attore, interrogato sull'incidenza delle lesioni sulle attività ludiche, artistiche, sportive o di altro genere, ha dichiarato, in aperto contrasto con quanto rappresentato in atti, di non aver subito alcuna ripercussione.
Premesso che “alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice”
(Cass. ord. 24468 del 2020), alla valenza di tali dichiarazioni si somma la genericità delle allegazioni e l'insufficiente prova della dedotta compromissione del proprio futuro calcistico.
Risulta, infatti, prodotta a sostegno solo una foto della sesta giornata di campionato (peraltro senza indicazione dell'anno di riferimento) in cui risulta che lo stesso aveva partecipato e realizzato un goal
(doc. 25 parte attrice) e il capitolo di prova orale formulato a riprova di tale circostanza nulla aggiunge a tale dato generico;
nulla poi sulla definitiva cessazione dell'attività sportiva.
Quanto al temporaneo, considerati il politrauma, la durata del recupero e le conseguenze anche neuropsicologiche, appare giustificato riconoscere un valore superiore al medio.
Quanto al danno morale, l'entità delle lesioni riscontrate e il grado di sofferenza, medio nell'acuto e modesto-medio nel permanente, ritenuto dal ctu, portano a ritenere fornita la prova presuntiva delle
12 sofferenze interiori patite dall'attore, tanto più considerati i persistenti disturbi della memoria e anche le evidenze documentali di un supporto psicologico.
3.4 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema
Corte.
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent.
n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del 2015).
Non si ritiene invece di far luogo all'applicazione della tabella unica nazionale di recente adozione,
DPR 12/2025.
Depone in tal senso, innanzitutto, la previsione di cui all'art. 5 del D.P.R., disciplinante il regime transitorio, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
13 Trattasi di dato normativo chiaro e inequivoco, finalizzato anche a consentire alle compagnie l'adeguamento dei premi alle nuove tabelle.
A fronte di tale dato sostenere, come si legge in Cass. 11319/2025 invocata dalla compagnia, un
“utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)” appare alla scrivente scelta che va proprio in senso contrario alla finalità che intende perseguire.
Se equità significa valutazione uniforme di condizioni simili, rimettere ai singoli Tribunali la scelta di adottare o meno le tabelle anche al di fuori del loro ambito normativo di applicazione diretta non farebbe altro che determinare ingiustificate disparità di trattamento.
Si tratterebbe altresì di scelta contraria a quelle esigenze di prevedibilità dei risarcimenti che è alla base della possibilità di definizioni transattive e quindi di finalità deflattive del contenzioso.
Esclusa pertanto l'applicazione della tabella, stante la condivisione delle risultanze della ctu si liquidano, per il danno biologico permanente – considerati l'invalidità del 13,5%, l'età di 23 anni dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi e la componente del danno morale – euro
47.216,50.
Per il danno biologico temporaneo va riconosciuto un risarcimento pari a euro 7.560,00 (euro 140,00 al giorno).
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a valori attuali a euro
54.777,00 arrotondati.
4. Passando ai danni patrimoniali patiti dall'attore, sono state riconosciute congrue dal dott. le Per_1 spese mediche nella misura di euro 1.451,00.
4.1 Spettano altresì le spese per la consulenza medico-legale stragiudiziale pari a euro 1.830,00 (doc. 2 relazione e doc. 4 fattura parte attrice).
Le spese di assistenza peritale stragiudiziale rappresentano infatti un'attività giustificata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, necessaria a consentire, tanto al soggetto danneggiato quanto alla controparte, la formulazione di una richiesta risarcitoria
14 oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in concreto patite. In quanto tali rappresentano una voce di danno emergente risarcibile (cfr. Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017).
Appare arduo affermare che siffatta attività stragiudiziale risulti in linea di massima ridondante o superflua – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato;
tale circostanza non ricorre nel caso in esame, essendo gli importi in linea con il tariffario SISMLA.
4.2 Devono altresì essere riconosciuti all'attore euro 700,00, corrispondenti a due mensilità di retribuzione non percepite, atteso che lo stesso dovette assentarsi dal lavoro per un periodo di due mesi
(cfr. doc 11 e doc. 12 parte attrice).
4.3 Quanto alle spese sostenute per l'acquisto degli oggetti e degli indumenti rimasti danneggiati nell'incidente, le foto in atti comprovano il danneggiamento, che peraltro ben può ritenersi provato in via presuntivo, visto l'impatto.
Ricorrono altresì gli estremi per una liquidazione equitativa, non potendosi pretendere che la parte abbia conservato scontrini o prove di pagamento relative a tutti gli indumenti e gli oggetti che portava il giorno del sinistro.
Si liquidano a tal fine euro 1.500,00.
4.4 Va invece rigettata la domanda relativa al mancato guadagno per redditi futuri, dovuto al ritardo nel conseguimento della laurea in Economia e Commercio e quindi all'inserimento nel mondo lavorativo.
Appare assorbente a tale riguardo la mancata allegazione e prova dei guadagni poi conseguiti, nulla avendo dedotto e provato l'attore circa l'attività poi concretamente svolta.
4.5 Quanto, infine, alle competenze stragiudiziali dell'avv. Carraro (doc. 6 fattura e doc. 5 diffida), richiamati i principi di cui al punto 4.1 in ordine alla ristorabilità di tali spese, l'importo richiesto, di euro 1.000,00 omnia, appare del tutto congruo, considerata anche la corresponsione di un acconto a seguito dell'attività del legale.
4.6 Per quanto riguarda i danni subiti dall'attrice , in qualità di proprietaria del Parte_2 motociclo Aprilia Dorsoduro 750 ABS, il ctu ha constatato l'antieconomicità della riparazione del veicolo, immatricolato nel 2014, e ha individuato la valutazione del danno per “differenza di valori”.
15 Secondo la stima dell'ausiliario, il mezzo, all'epoca del sinistro, aveva un valore commerciale pari a euro 4.900,00, cui vanno odiernamente sottratti euro 200,00, che l'attrice ha conseguito per la vendita dello stesso (doc. 21 parte attrice).
Sul punto le parti non hanno svolto contestazioni.
Va pertanto riconosciuta, quale danno emergente, la somma di euro 4.700,00.
5. La domanda riconvenzionale, avanzata ex art. 149 ss. d.lgs. 209/2005 dal convenuto Controparte_2
nei confronti di , non può essere accolta, risultando gli acconti corrisposti
[...] Controparte_1 satisfattivi dei danni conseguiti.
5.1 Richiamato, in ordine alla dinamica, quanto già esposto ai punti 2 e 2.1. della presente motivazione, partendo dai danni non patrimoniali, il convenuto ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di invalidità permanente del 4-5% con una personalizzazione del 20% e un'invalidità temporanea di complessivi 75 giorni, di cui 15 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%.
L'ausiliario dott. nella relazione depositata in data 15.04.2024, ha accertato che, per effetto Per_1 del sinistro il convenuto ha riportato “un trauma distorsivo del rachide cervico-dorsale”.
L'inabilità biologica si è protratta per 7 giorni in forma parziale al 75%, 15 giorni in forma parziale al
50% e ulteriori 25 giorni in forma parziale al 25%. Gli esiti della lesione riportata configurano un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 1-2%.
Le sofferenze correlate alla lesione e al relativo periodo di inabilità biologica temporanea sono state di grado modesto, sia nel periodo di convalescenza che nel postumo;
non è stata riscontrata alcuna ripercussione sul precedente stile di vita.
Quanto alle spese mediche, sono state tutte riconosciute congrue e pertinenti, per la somma di euro
802,00; congrua e pertinente anche la spesa richiesta per la consulenza medico legale extragiudiziaria
(euro 350,00 + iva).
5.2 Tali conclusioni, logiche e congruamente motivate e non contestate dai consulenti di parte, sono fatte proprie dalla scrivente.
Venendo ora alla traduzione in termini monetari dei pregiudizi sopra descritti, il risarcimento del danno biologico per lesione di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente) derivante da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti è quantificato secondo i criteri e le misure
16 indicati dall'art. 139 comma 1 lett. a) e b) Cod. Ass. e quindi secondo gli importi di cui al D.M.
18.07.2025.
Per il danno biologico permanente ai sensi della lett. a), considerata l'invalidità permanente riconosciuta nella misura dell'1-2% e l'età di 34 anni di alla data del sinistro, spettano euro CP_2
1.357,00 arrotondati.
Per il danno biologico temporaneo ai sensi della lett. b) spettano invece euro 1.068,00 arrotondati
(valore giornaliero applicato di euro 56,18).
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a euro 2.425,00.
5.3 Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, l'attore in via riconvenzionale ha chiesto il riconoscimento delle spese mediche sostenute, comprensive delle spese relative alla perizia medica stragiudiziale, le spese di riparazione e ripristino dell'automobile Toyota Auris per euro 14.645,25 e le spese per l'utilizzo dell'auto sostitutiva pari a euro 915,00.
Vanno riconosciute le spese mediche allegate per la somma di euro 802,00, così come ritenute pertinenti e congrue dal ctu, cui devono aggiungersi quelle della consulenza medico-legale stragiudiziale per euro 427 omnia, congrui rispetto al tariffario SISMLA.
Va altresì riconosciuta la somma di euro 14.645,25 per il ripristino e la riparazione del veicolo come da fattura n. 1182 del 19.08.2021 emessa da (doc. 14 parte convenuta ), dal Controparte_7 CP_2 momento che, seppur tale importo risulti parzialmente superiore al valore commerciale del veicolo alla data del sinistro, l'ausiliario ha ritenuto che la sua riparazione non sia stata comunque Per_2 antieconomica, considerata la limitata disponibilità nel mercato padovano di auto usate, la limitazione delle attività sociali e commerciali nel periodo pandemico e il fatto che la riparazione si prospettasse comunque non eccessivamente onerosa in rapporto alla quotazione di mercato del veicolo pari a euro
11.300,00.
Anche su tale importo non ha mosso rilievi. CP_1
Va infine riconosciuta la somma pari a euro 915,00 per il noleggio dell'auto sostitutiva – targata
GD794TL – avendo prodotto la fattura n. 1183, emessa, analogamente alla fattura n. 1182, CP_2 dalla stessa società cui si era affidato per la riparazione in data 19.08.2021 (doc. 15 parte convenuta
). CP_2
17 Al riguardo si rileva come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di affermare che, al fine di dare prova del c.d. danno da fermo tecnico, è sufficiente la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. ord. 27389 del 2022).
Complessivamente il danno patrimoniale del convenuto ammonta a euro 16.789,25. CP_2
6. In conclusione, i danni risarcibili ammontano, per , a euro 61.258,00, di cui euro Parte_1
54.777,00 per quelli non patrimoniali ed euro 6.481,00 per quelli patrimoniali;
per Parte_2 euro 4.700,00 per danni patrimoniali;
per euro 19.214,25, di cui euro 2.425,00 Controparte_2 per quelli non patrimoniali, euro 16.789,25 per quelli patrimoniali.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, ad spettano euro 42.880,60; a Parte_1 Pt_2
euro 3.290,00 e a euro 5.764,275.
[...] Controparte_2
Da tali importi vanno scomputati, per e , gli acconti corrisposti, previa loro Parte_1 CP_2 rivalutazione all'attualità.
Ad spettano ancora euro 19.499,35 (euro 42.880,60 – euro 23.381,25). Parte_1
Nulla invece è più dovuto a , risultando gli acconti corrisposti (euro 8.100,00 Controparte_2 complessivi) già satisfattivi del danno subito.
A detti importi capitali vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente decisione e gli interessi c.d. compensativi, al tasso legale, in difetto di allegazioni sul punto, sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e rivalutata poi anno per anno sino alla corresponsione dell'acconto e poi sul residuo sino alla data della presente decisione.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma
18 non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, sentenza n. 1712 del 1995).
Essendoci poi stato il pagamento di due acconti, la liquidazione deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito (ovvero rivalutandoli all'attualità come fatto dalla scrivente); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa (il legale nel caso in esame), ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva contenuta in sentenza (cfr. Cass. 20 aprile 2017,
n. 9950; conforme Cass. 19.marzo 2014, n. 6347, Cass. n. 16 marzo 2018, n. 6619).
7. Venendo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e i convenuti, mentre si ritiene di disporne la compensazione nei rapporti tra e il convenuto , CP_1 CP_2 considerata la posizione della compagnia, sostanzialmente adesiva alla prevalente responsabilità di e la sostanziale corrispondenza tra acconti corrisposti e danno riconosciuto. Parte_1
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
La liquidazione in favore dell'attore avviene in base ai valori medi, aumentati per la pluralità di parti, per le quattro fasi e con distrazione in favore dell'avv. Carraro, dichiaratosi antistatario.
Lo scaglione è quello della somma in concreto riconosciuta.
Spetta altresì la rifusione delle spese di assistenza dei ctp, allegate alla nota del 14.5.2025, per gli importi indicati per (euro 2.002,00) e nei limiti di euro 400,00 per il dott. , Parte_3 CP_8 considerato che conosceva già il caso e non ha svolto osservazioni o dimesso memorie.
La Suprema Corte ha infatti più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980; conf. Cass. n.
10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in
19 forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie parti obbligate sono e . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata e dichiarata la concorrente, non paritaria, responsabilità di e Parte_1 [...]
nella causazione del sinistro del 14.6.2021, condanna e Controparte_2 Controparte_2 in solido a pagare in favore di , a titolo di risarcimento danni, Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 19.499,35, oltre interessi come in parte motiva e in favore di , a Parte_2 titolo di risarcimento danni, la somma di euro 3.290,00, oltre interessi come in parte motiva.
Rigetta la domanda riconvenzionale di . Controparte_2
Condanna e in solido a rifondere ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
e le spese di lite, con distrazione in favore del difensore avv. Francesco Carraro, che Parte_2 liquida in euro 6.600,10 per compensi, euro 829,40 per spese vive, euro 2.402,00 per spese di ctp, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Compensa le spese di lite tra e Controparte_2 Controparte_1
Pone le spese delle ctu, così come già liquidate, definitivamente a carico solidale di Controparte_2
e
[...] Controparte_1
A norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 si precisa che nel caso di specie a risultare obbligati in proposito sono e Controparte_2 CP_1
VA, 28 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CARRARO C.F._2
ATTORI contro
C.F. ), difeso dall'avv. MIRKO ARENA Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), difeso dall'avv. LUISA PIZZUTI Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
e Parte_1 Parte_2
- in via principale: Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa e, per l'effetto,
1 condannarli in solido fra loro, ciascuno per il suo titolo come per legge, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali di qualsivoglia natura patiti da nel sinistro per cui è Parte_1 causa, per i motivi e titoli indicati in premessa, che ammontano a € 82.642,29 (da cui detrarre l'acconto già ricevuto di € 21.750,00 o quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo e con la dovuta rivalutazione monetaria a favore di o quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di Parte_2 causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo e con la dovuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si insiste per tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse, in particolare per la prova orale con i testimoni indicati e i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2
c.p.c. e in opposizione a tutte le avverse istanze istruttorie, in particolare riportandosi alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A.
e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore.
Controparte_3 previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, limitarsi il risarcimento in favore delle parti in causa, in ragione delle statuizioni in punto responsabilità e degli esiti dell'istruttoria, nonché tenuto conto delle offerte reali ante causam variamente corrisposte.
Controparte_2 il rigetto delle infondate pretese attoree e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento diretto ex art. 149 e ss Dlgs 209/2005 nei confronti di spa già Controparte_4
a favore di a titolo di risarcimento dei danni Controparte_3 Controparte_2 materiali, fisici e del rimborso spese sostenute, nella misura sopra indicata (€ 7.860,25 a titolo di danno materiale oltre interessi di legge e totale danno biologico e spese mediche € 3.888,20 oltre rimborso spese di CTU medico legale dott. € 977,00 e di CTP € 1050,00) Per_1 Controparte_5 accertando che l'incidente stradale di cui è causa è avvenuto per causa e colpa esclusive o in subordine
2 quanto più prossimo alla totale responsabilità del sig. conducente del motociclo di Parte_1 proprietà della sig.ra Parte_2
Ciò oltre interessi compensativi ed integrale refusione delle spese di lite.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e , rispettivamente conducente e proprietaria del motociclo Parte_1 Parte_2
Aprilia Dorsoduro 750, hanno convenuto in giudizio , proprietario e conducente Controparte_2 del veicolo Toyota Auris, e la sua assicurazione chiedendone la condanna in Controparte_1 solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale avvenuto il
14.6.2021 alle ore 7.52 circa e attribuibile in via esclusiva al conducente dell'auto che, uscendo da una strada privata e usufruendo di una precedenza di fatto, si immetteva con svolta a sinistra, senza soluzione di continuità, sulla strada principale, omettendo così la precedenza all'attore che viaggiava in sella alla moto;
danni quantificati, per , in complessivi euro 126.953,80 – di cui euro Parte_1
9.000,00 per il biologico temporaneo;
euro 110.000,00 per il biologico permanente (19-20% con personalizzazione al 39% e danno morale ed esistenziale, calcolato come aumento del biologico in ragione delle gravi sofferenze patite) ed euro 7.953,00 per spese mediche, valutazione medica legale stragiudiziale, oggetti e indumenti danneggiati nel sinistro, mancata percezione dello stipendio per due mensilità, competenze stragiudiziali – oltre al mancato guadagno per redditi futuri dovuto al ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, da quantificarsi in corso di causa e, per , in euro Parte_2
4.560,00 per i danni materiali al motociclo, ovvero le diverse somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
1.1 Si è costituita (di seguito per brevità , contestando sia la Controparte_1 CP_1 ricostruzione del sinistro, sostenendo l'esclusiva, o comunque assorbente, responsabilità dell'attore che, in sella alla moto, sorpassava i veicoli che lo procedevano a una velocità eccessiva e pericolosa e tamponava violentemente il convenuto , sia in ogni caso la quantificazione del danno, eccessiva CP_2
e indimostrata, ritenendo satisfattivo l'importo di euro 21.750,00 già corrisposto all'attore ante causam.
1.2 All'esito della prima udienza, con ordinanza del 13.5.2023, rilevato che la notifica della citazione nei confronti di non si era perfezionata, ne è stata disposta la rinnovazione per Controparte_2
l'udienza del 14.12.2023.
4 1.3 Si è quindi tempestivamente costituito , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2 attoree, invocando la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, come accertato dalla sentenza del Giudice di Pace n. 581 del 20.5.2022 di annullamento della contravvenzione originariamente notificatagli ai sensi dell'art. 154 c.c., e comunque contestando an e quantum dei danni pretesi;
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di ex art. 149 d.lgs. 209/2005 al CP_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti nell'occorso sinistro, quantificati in complessivi euro 16.620,25, già dedotto l'acconto di euro 7.700,00 per i danni patrimoniali ed euro 400,00 per i danni non patrimoniali percepiti da CP_1
1.4 La causa, ritenute in parte superflue e in parte inammissibili le istanze di prova orale, è stata istruita con ctu dinamico-ricostruttiva e con ctu medico-legale e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
L'attore agisce ex art 2054 c.c. e 144 Cod. Ass. nei confronti del conducente e della sua impresa di assicurazione, invocando la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_2 sinistro del 14.06.2021.
In particolare, parte attrice sostiene che il conducente il veicolo, uscendo da un passo carraio, si sia immesso con svolta sinistrorsa e senza soluzione di continuità sulla via principale omettendo di concedergli la dovuta precedenza;
il convenuto, al contrario, imputa alla manovra di sorpasso dell'attore e alla sua eccessiva velocità lo scontro, concretizzatosi sostanzialmente in un tamponamento quando già l'auto aveva terminato la manovra di immissione.
2.1 L'esame del rapporto di incidente stradale n. 46/2021 redatto dal Comando di Polizia Municipale di
VA OV (doc. 1 parte attrice), la riproduzione video dimessa agli atti (doc. 14 parte attrice) e la consulenza tecnica dinamico-ricostruttiva dell'ausiliario ing. , depositata in data 14.11.2024, Per_2 logica e congruamente motivata anche nelle repliche ai rilievi dei ctp e che la scrivente fa propria, fanno concludere per la concorrente responsabilità delle parti, con prevalenza di quella del conducente l'auto.
Questi i fatti.
5 L'incidente si è verificato il 14.6.2021 alle ore 7.51 circa nel centro abitato del Comune di Mestrino, in
Via IV Novembre (denominazione della SR n. 11) all'altezza del civico n. 13, con fondo stradale asciutto, rettilineo e pianeggiante;
la visibilità era buona, il tempo sereno, la luce diurna e le condizioni di traffico intense.
Il limite di velocità vigente era di 50 km/h.
La strada, nel tratto interessato dall'incidente, era costituita da un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione;
la suddivisione delle corsie per i due sensi di marcia era costituita da linea continua di mezzeria che diventava discontinua in corrispondenza delle laterali e degli accessi carrai. Sul lato sinistro della strada rispetto al senso di marcia del motociclista (Vicenza-VA), formante angolo col sagrato dell'antistante Chiesa di San Bartolomeo, s'innestava ortogonalmente la stradina d'accesso a un interno complesso scolastico.
proveniva da detto accesso. Controparte_2
, in avviata manovra di soprasso dei veicoli incolonnati che lo precedevano e che Parte_1 avevano appena ripreso la marcia all'accensione della luce verde del semaforo posto più a monte della zona d'urto, circolava al centro della careggiata;
giunto all'altezza della Chiesa di San Bartolomeo, spostandosi sulla destra in fase di rientro, collideva contro la parte posteriore dell'automobile del convenuto il quale, proveniente dalla laterale di sinistra, sfruttando la precedenza di cortesia concessagli da un automobilista alla sua sinistra e usufruendo dello spazio creatosi alla sua destra in ragione della lenta ripartenza dei veicoli al semaforo, aveva avviato una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella stessa corsia del motociclista.
La dinamica del sinistro appena descritta trova conferma nel video e nel rapporto di incidente redatto dal Comando di Polizia nell'immediatezza dei fatti (doc. 1 parte attrice) e nelle concordi dichiarazioni rese dal convenuto e dai testimoni oculari sentiti dalla Polizia: in particolare, il teste CP_2 Tes_1 dichiarava di aver “visto una moto sopraggiungere a sinistra da Vicenza a fortissima velocità, circolando al centro della strada ed in sorpasso a sinistra dei due autocarri che si erano fermati: la moto, superati i due camion, si spostava alla propria destra rientrando e colpendo violentemente la parte posteriore della Toyota che era già regolarmente sulla sua corsia, diversi metri più avanti della laterale dalla quale si era immessa e si era incolonnata ad altri veicoli”, mentre il teste alla Tes_2
6 guida dell'autocarro in testa alla colonna sorpassata da , così dichiarava: “ho potuto vedere Parte_1 che un'auto incolonnata nella corsia verso Vicenza si fermava poco prima della predetta laterale, lasciando quindi uno spazio davanti a sé in maniera da permettere alla Toyota di immettersi e, di fatti, questa ripartiva sfruttando tale spazio e lo spazio sulla mia corsia in quanto in quel momento io ero ancora fermo al semaforo rosso. La Toyota si immetteva verso VA ed il semaforo passava al verde quindi ripartivo lentamente. A questo punto ho visto sopraggiungere una moto ad una velocità che posso definire particolarmente elevata la quale stava sorpassando a sinistra la colonna di veicoli dietro di me, circolando al centro della strada. Seguivo con lo sguardo la moto ed ho visto che nel frattempo la Toyota aveva completato la manovra di immissione portandosi sulla semicarreggiata alla propria destra per poi avvicinarsi alla colonna di veicoli esistente poco più avanti verso VA, a questo punto la moto, dopo aver superato il mio camion, si spostava alla propria destra impattando violentemente contro la parte posteriore della Toyota” (doc. 1 . Controparte_6
2.2 Venendo alla valutazione delle rispettive condotte, cominciando dall'attore, il ctu, ing. , ha Per_2 accertato che l'attore procedeva a una velocità di circa 89 km/h in una zona con limite massimo di velocità di 50 km/h, “tenendosi spostato sul centro carreggiata, internamente allo spartitraffico zebrato a raso tracciato sulla pavimentazione, avviando un'imprudente quanto irregolare manovra di sorpasso sui mezzi incolonnati che lo precedevano lungo la prima corsia”. Atteso che
[...]
si trovava a circa 39 m di distanza dal punto d'impatto nel momento in cui poté percepire la Parte_1 situazione di immediato pericolo generata dall'immissione del sulla propria corsia, a causa CP_2 dell'eccessiva velocità il motociclista mise in atto un'azione frenante che ridusse lievemente la velocità del proprio mezzo, portandolo a 85 km/h, ma che non gli consentì di evitare l'impatto.
Se invece lo stesso avesse proceduto a 50 km/h – velocità pari al limite massimo consentito sulla strada
– avrebbe certamente evitato lo scontro, essendo sufficienti 30 m per arrestare tempestivamente la moto e disponendo di 39 m. A ciò si aggiunga, inoltre, come correttamente evidenziato dal ctu, che l'automobile, nel maggior tempo che avrebbe impiegato la moto, ove avesse viaggiato nei limiti, per raggiungere il punto di collisione, sarebbe avanzata ulteriormente, spostando in avanti il punto d'urto, aumentando la distanza tra i mezzi e in questo modo agevolando la frenata del motociclista. A fronte di
7 quanto emerso, il consulente, nel proprio elaborato, ha ravvisato in capo ad la Parte_1 violazione degli artt. 142 co. 1 e 148 co. 2 a del Codice della Strada.
In ordine alla condotta del convenuto , il ctu ha ravvisato la violazione dell'art. Controparte_2
154 co. 1 a – 3 c del Codice della Strada e ha ritenuto che, se lo stesso avesse intrapreso la manovra di svolta a sinistra in piena sicurezza, avrebbe potuto avvistare tempestivamente il motociclista che sopraggiungeva, arrestarsi e quindi evitare l'impatto.
Dallo studio effettuato dal ctu tramite software ricostruttivo e dalla riproduzione del video dimessa agli atti, emerge chiaramente come abbia intrapreso la manovra di svolta a sinistra – Controparte_2 usufruendo della precedenza di cortesia concessagli e di quella di fatto data dalla distanza del proprio veicolo con l'autocarro del – senza essere nelle condizioni di poter avvistare il motociclista, a Tes_2 causa dei veicoli incolonnati che gli coprivano la visuale.
Il convenuto ha svoltato a sinistra senza soluzione di continuità, mentre avrebbe dovuto, una volta immessosi nella prima corsia, arrestarsi prima di oltrepassare la linea di mezzeria e attendere che i veicoli incolonnati nella corsia impiegata (da VA a Vicenza) avanzassero a un punto tale da garantirgli una visuale libera sul lato destro della strada.
La circostanza che, in un centro abitato e in condizioni di traffico intenso, vi siano veicoli che intraprendano manovre di sorpasso, seppur irregolari, è generalmente nota e doveva essere certamente tenuta in considerazione dal convenuto, il quale pertanto doveva porsi nelle condizioni di poter arrestare la propria marcia a fronte di un potenziale pericolo, nel rispetto del dovere di prudenza e diligenza, soprattutto laddove la visibilità non era completa.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 2864 del 2020, ha stabilito che “in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli”. Più recentemente, poi, con sentenza n.
1992 del 2024, si è pronunciata statuendo che “l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da
8 parte di altri veicoli che possano sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione”.
A nulla poi rileva la difesa di parte convenuta che – in replica all'allegazione di parte attrice inerente al decreto penale di condanna a carico di per violazione degli artt. 590 c.p. e 145 Codice della CP_2
Strada – dà atto della sentenza di non luogo a procedere nei suoi confronti (doc. 17 parte convenuta), dal momento che una statuizione fondata sulla mancanza delle condizioni di procedibilità (difetto di querela) non può spiegare alcuna rilevanza ai fini della decisione sulla responsabilità.
Anche la sentenza del Giudice di Pace del 12.05.2022 – con cui è stato annullato il verbale di contestazione dell'infrazione ex art. 154 co. 3 lett. c) e 8 del codice della strada – non può spiegare effetto alcuno nel giudizio odierno, fondandosi la stessa sulla convinzione che il abbia “avuto il CP_2 tempo di verificare la visuale, che si presentava libera da ostacoli e svoltare a sinistra”, circostanza ampiamente disattesa nel presente giudizio dalle risultanze della ctu (doc. 4 parte convenuta).
Pertanto, nel caso di specie, come riscontrato in sede di ctu, se è pur vero che l'attore viaggiava all'eccessiva velocità di 89 km/h sul limite imposto di 50 km/h e che stava rientrando da una manovra di sorpasso vietata, imprudente, imperita e negligente è stata anche e in primis la condotta del convenuto.
Nella valutazione comparativa delle rispettive condotte, appare prevalente la responsabilità di
[...]
, che nell'eseguire la manovra di svolta senza soluzione di continuità ha creato la Controparte_2 turbativa che ha dato causa al sinistro, laddove l'imprudente manovra di sorpasso e la velocità eccessiva del motociclista hanno invece impedito a questi di evitare l'impatto.
Nella graduazione delle colpe si ritiene quindi di attribuire il 70% della colpa al conducente l'auto che ha dato origine alla turbativa e il 30% al motociclista.
9 3. Venendo quindi alle pretese risarcitorie, partendo da quelle non patrimoniali dell'attore,
[...]
nell'atto introduttivo ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di invalidità Parte_1 permanente del 19-20%, chiedendo altresì una personalizzazione del 39% per la compromissione del suo futuro calcistico, e un'invalidità temporanea di 70 giorni complessivi, di cui 10 al 100%, 10 al
75%, 20 al 50% e 30 al 25%; nelle note conclusive l'attore si è adeguato alla minor quantificazione del ctu, insistendo comunque, a verbale, per la personalizzazione.
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. 7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso1.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. 1 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”. 10 Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr.
Cass. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. 28988 del
2019, 21939 del 2017) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).
3.2 Venendo al merito delle richieste, l'ausiliario dott. nella relazione depositata in data Per_1
15.4.2025, ha accertato che, per effetto del sinistro l'attore ha riportato “trauma cranio-facciale commotivo con frattura scomposta della parete laterale dell'orbita e del seno mascellare di destra con emoseno. Frattura composta meta-epifisaria distale del radio di sinistra. Frattura alla base del II° metacarpale di sinistra. Trauma toracico con frattura composta della quinta e della sesta costa, frattura dell'apicale della scapola e pneumotorace (apice a base) a destra”. Non sono emersi precedenti morbosi influenti sullo stato di salute di al momento dell'incidente. Parte_1
Ne è conseguito un danno biologico temporaneo protrattosi complessivamente per 99 giorni, suddivisi in 9 giorni in forma totale, 30 giorni in forma parziale al 75%, 30 giorni in forma parziale al 50% ed ulteriori 30 giorni in forma minima al 25%.
Quanto ai postumi permanenti residuati, essi configurano una riduzione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura del 13-14%.
Il grado di sofferenza dell'attore è stato ritenuto, nel periodo di malattia, di grado medio e modesto- medio a postumi stabilizzati, escludendo compromissioni delle attività svolte dal in Parte_1 conseguenza delle menomazioni riportate.
11 Infine, quanto alle spese mediche sostenute, il ctu le ha ritenute tutte congrue e pertinenti, ad eccezione di quelle relative alle visite fisiatriche, in quanto sovradimensionate rispetto alla media regionale e pertanto da contenersi congrue nella misura complessiva di euro 430,00.
È stata altresì ritenuta congrua la spesa richiesta per la consulenza medico legale di parte (pari a euro
1.5000 + iva), trattandosi di prestazione specialistica con onorario in conformità alle attuali indicazioni tariffarie nazionali SISMLA.
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliario relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, sia temporanea sia permanente.
Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, la stessa non può essere accolta per il permanente, mentre va riconosciuta rispetto al temporaneo.
Quanto al primo, in sede di ctu l'attore, interrogato sull'incidenza delle lesioni sulle attività ludiche, artistiche, sportive o di altro genere, ha dichiarato, in aperto contrasto con quanto rappresentato in atti, di non aver subito alcuna ripercussione.
Premesso che “alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice”
(Cass. ord. 24468 del 2020), alla valenza di tali dichiarazioni si somma la genericità delle allegazioni e l'insufficiente prova della dedotta compromissione del proprio futuro calcistico.
Risulta, infatti, prodotta a sostegno solo una foto della sesta giornata di campionato (peraltro senza indicazione dell'anno di riferimento) in cui risulta che lo stesso aveva partecipato e realizzato un goal
(doc. 25 parte attrice) e il capitolo di prova orale formulato a riprova di tale circostanza nulla aggiunge a tale dato generico;
nulla poi sulla definitiva cessazione dell'attività sportiva.
Quanto al temporaneo, considerati il politrauma, la durata del recupero e le conseguenze anche neuropsicologiche, appare giustificato riconoscere un valore superiore al medio.
Quanto al danno morale, l'entità delle lesioni riscontrate e il grado di sofferenza, medio nell'acuto e modesto-medio nel permanente, ritenuto dal ctu, portano a ritenere fornita la prova presuntiva delle
12 sofferenze interiori patite dall'attore, tanto più considerati i persistenti disturbi della memoria e anche le evidenze documentali di un supporto psicologico.
3.4 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema
Corte.
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent.
n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del 2015).
Non si ritiene invece di far luogo all'applicazione della tabella unica nazionale di recente adozione,
DPR 12/2025.
Depone in tal senso, innanzitutto, la previsione di cui all'art. 5 del D.P.R., disciplinante il regime transitorio, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
13 Trattasi di dato normativo chiaro e inequivoco, finalizzato anche a consentire alle compagnie l'adeguamento dei premi alle nuove tabelle.
A fronte di tale dato sostenere, come si legge in Cass. 11319/2025 invocata dalla compagnia, un
“utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)” appare alla scrivente scelta che va proprio in senso contrario alla finalità che intende perseguire.
Se equità significa valutazione uniforme di condizioni simili, rimettere ai singoli Tribunali la scelta di adottare o meno le tabelle anche al di fuori del loro ambito normativo di applicazione diretta non farebbe altro che determinare ingiustificate disparità di trattamento.
Si tratterebbe altresì di scelta contraria a quelle esigenze di prevedibilità dei risarcimenti che è alla base della possibilità di definizioni transattive e quindi di finalità deflattive del contenzioso.
Esclusa pertanto l'applicazione della tabella, stante la condivisione delle risultanze della ctu si liquidano, per il danno biologico permanente – considerati l'invalidità del 13,5%, l'età di 23 anni dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi e la componente del danno morale – euro
47.216,50.
Per il danno biologico temporaneo va riconosciuto un risarcimento pari a euro 7.560,00 (euro 140,00 al giorno).
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a valori attuali a euro
54.777,00 arrotondati.
4. Passando ai danni patrimoniali patiti dall'attore, sono state riconosciute congrue dal dott. le Per_1 spese mediche nella misura di euro 1.451,00.
4.1 Spettano altresì le spese per la consulenza medico-legale stragiudiziale pari a euro 1.830,00 (doc. 2 relazione e doc. 4 fattura parte attrice).
Le spese di assistenza peritale stragiudiziale rappresentano infatti un'attività giustificata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, necessaria a consentire, tanto al soggetto danneggiato quanto alla controparte, la formulazione di una richiesta risarcitoria
14 oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in concreto patite. In quanto tali rappresentano una voce di danno emergente risarcibile (cfr. Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017).
Appare arduo affermare che siffatta attività stragiudiziale risulti in linea di massima ridondante o superflua – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato;
tale circostanza non ricorre nel caso in esame, essendo gli importi in linea con il tariffario SISMLA.
4.2 Devono altresì essere riconosciuti all'attore euro 700,00, corrispondenti a due mensilità di retribuzione non percepite, atteso che lo stesso dovette assentarsi dal lavoro per un periodo di due mesi
(cfr. doc 11 e doc. 12 parte attrice).
4.3 Quanto alle spese sostenute per l'acquisto degli oggetti e degli indumenti rimasti danneggiati nell'incidente, le foto in atti comprovano il danneggiamento, che peraltro ben può ritenersi provato in via presuntivo, visto l'impatto.
Ricorrono altresì gli estremi per una liquidazione equitativa, non potendosi pretendere che la parte abbia conservato scontrini o prove di pagamento relative a tutti gli indumenti e gli oggetti che portava il giorno del sinistro.
Si liquidano a tal fine euro 1.500,00.
4.4 Va invece rigettata la domanda relativa al mancato guadagno per redditi futuri, dovuto al ritardo nel conseguimento della laurea in Economia e Commercio e quindi all'inserimento nel mondo lavorativo.
Appare assorbente a tale riguardo la mancata allegazione e prova dei guadagni poi conseguiti, nulla avendo dedotto e provato l'attore circa l'attività poi concretamente svolta.
4.5 Quanto, infine, alle competenze stragiudiziali dell'avv. Carraro (doc. 6 fattura e doc. 5 diffida), richiamati i principi di cui al punto 4.1 in ordine alla ristorabilità di tali spese, l'importo richiesto, di euro 1.000,00 omnia, appare del tutto congruo, considerata anche la corresponsione di un acconto a seguito dell'attività del legale.
4.6 Per quanto riguarda i danni subiti dall'attrice , in qualità di proprietaria del Parte_2 motociclo Aprilia Dorsoduro 750 ABS, il ctu ha constatato l'antieconomicità della riparazione del veicolo, immatricolato nel 2014, e ha individuato la valutazione del danno per “differenza di valori”.
15 Secondo la stima dell'ausiliario, il mezzo, all'epoca del sinistro, aveva un valore commerciale pari a euro 4.900,00, cui vanno odiernamente sottratti euro 200,00, che l'attrice ha conseguito per la vendita dello stesso (doc. 21 parte attrice).
Sul punto le parti non hanno svolto contestazioni.
Va pertanto riconosciuta, quale danno emergente, la somma di euro 4.700,00.
5. La domanda riconvenzionale, avanzata ex art. 149 ss. d.lgs. 209/2005 dal convenuto Controparte_2
nei confronti di , non può essere accolta, risultando gli acconti corrisposti
[...] Controparte_1 satisfattivi dei danni conseguiti.
5.1 Richiamato, in ordine alla dinamica, quanto già esposto ai punti 2 e 2.1. della presente motivazione, partendo dai danni non patrimoniali, il convenuto ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di invalidità permanente del 4-5% con una personalizzazione del 20% e un'invalidità temporanea di complessivi 75 giorni, di cui 15 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%.
L'ausiliario dott. nella relazione depositata in data 15.04.2024, ha accertato che, per effetto Per_1 del sinistro il convenuto ha riportato “un trauma distorsivo del rachide cervico-dorsale”.
L'inabilità biologica si è protratta per 7 giorni in forma parziale al 75%, 15 giorni in forma parziale al
50% e ulteriori 25 giorni in forma parziale al 25%. Gli esiti della lesione riportata configurano un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 1-2%.
Le sofferenze correlate alla lesione e al relativo periodo di inabilità biologica temporanea sono state di grado modesto, sia nel periodo di convalescenza che nel postumo;
non è stata riscontrata alcuna ripercussione sul precedente stile di vita.
Quanto alle spese mediche, sono state tutte riconosciute congrue e pertinenti, per la somma di euro
802,00; congrua e pertinente anche la spesa richiesta per la consulenza medico legale extragiudiziaria
(euro 350,00 + iva).
5.2 Tali conclusioni, logiche e congruamente motivate e non contestate dai consulenti di parte, sono fatte proprie dalla scrivente.
Venendo ora alla traduzione in termini monetari dei pregiudizi sopra descritti, il risarcimento del danno biologico per lesione di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente) derivante da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti è quantificato secondo i criteri e le misure
16 indicati dall'art. 139 comma 1 lett. a) e b) Cod. Ass. e quindi secondo gli importi di cui al D.M.
18.07.2025.
Per il danno biologico permanente ai sensi della lett. a), considerata l'invalidità permanente riconosciuta nella misura dell'1-2% e l'età di 34 anni di alla data del sinistro, spettano euro CP_2
1.357,00 arrotondati.
Per il danno biologico temporaneo ai sensi della lett. b) spettano invece euro 1.068,00 arrotondati
(valore giornaliero applicato di euro 56,18).
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a euro 2.425,00.
5.3 Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, l'attore in via riconvenzionale ha chiesto il riconoscimento delle spese mediche sostenute, comprensive delle spese relative alla perizia medica stragiudiziale, le spese di riparazione e ripristino dell'automobile Toyota Auris per euro 14.645,25 e le spese per l'utilizzo dell'auto sostitutiva pari a euro 915,00.
Vanno riconosciute le spese mediche allegate per la somma di euro 802,00, così come ritenute pertinenti e congrue dal ctu, cui devono aggiungersi quelle della consulenza medico-legale stragiudiziale per euro 427 omnia, congrui rispetto al tariffario SISMLA.
Va altresì riconosciuta la somma di euro 14.645,25 per il ripristino e la riparazione del veicolo come da fattura n. 1182 del 19.08.2021 emessa da (doc. 14 parte convenuta ), dal Controparte_7 CP_2 momento che, seppur tale importo risulti parzialmente superiore al valore commerciale del veicolo alla data del sinistro, l'ausiliario ha ritenuto che la sua riparazione non sia stata comunque Per_2 antieconomica, considerata la limitata disponibilità nel mercato padovano di auto usate, la limitazione delle attività sociali e commerciali nel periodo pandemico e il fatto che la riparazione si prospettasse comunque non eccessivamente onerosa in rapporto alla quotazione di mercato del veicolo pari a euro
11.300,00.
Anche su tale importo non ha mosso rilievi. CP_1
Va infine riconosciuta la somma pari a euro 915,00 per il noleggio dell'auto sostitutiva – targata
GD794TL – avendo prodotto la fattura n. 1183, emessa, analogamente alla fattura n. 1182, CP_2 dalla stessa società cui si era affidato per la riparazione in data 19.08.2021 (doc. 15 parte convenuta
). CP_2
17 Al riguardo si rileva come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di affermare che, al fine di dare prova del c.d. danno da fermo tecnico, è sufficiente la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. ord. 27389 del 2022).
Complessivamente il danno patrimoniale del convenuto ammonta a euro 16.789,25. CP_2
6. In conclusione, i danni risarcibili ammontano, per , a euro 61.258,00, di cui euro Parte_1
54.777,00 per quelli non patrimoniali ed euro 6.481,00 per quelli patrimoniali;
per Parte_2 euro 4.700,00 per danni patrimoniali;
per euro 19.214,25, di cui euro 2.425,00 Controparte_2 per quelli non patrimoniali, euro 16.789,25 per quelli patrimoniali.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, ad spettano euro 42.880,60; a Parte_1 Pt_2
euro 3.290,00 e a euro 5.764,275.
[...] Controparte_2
Da tali importi vanno scomputati, per e , gli acconti corrisposti, previa loro Parte_1 CP_2 rivalutazione all'attualità.
Ad spettano ancora euro 19.499,35 (euro 42.880,60 – euro 23.381,25). Parte_1
Nulla invece è più dovuto a , risultando gli acconti corrisposti (euro 8.100,00 Controparte_2 complessivi) già satisfattivi del danno subito.
A detti importi capitali vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente decisione e gli interessi c.d. compensativi, al tasso legale, in difetto di allegazioni sul punto, sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e rivalutata poi anno per anno sino alla corresponsione dell'acconto e poi sul residuo sino alla data della presente decisione.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma
18 non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, sentenza n. 1712 del 1995).
Essendoci poi stato il pagamento di due acconti, la liquidazione deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito (ovvero rivalutandoli all'attualità come fatto dalla scrivente); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa (il legale nel caso in esame), ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva contenuta in sentenza (cfr. Cass. 20 aprile 2017,
n. 9950; conforme Cass. 19.marzo 2014, n. 6347, Cass. n. 16 marzo 2018, n. 6619).
7. Venendo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e i convenuti, mentre si ritiene di disporne la compensazione nei rapporti tra e il convenuto , CP_1 CP_2 considerata la posizione della compagnia, sostanzialmente adesiva alla prevalente responsabilità di e la sostanziale corrispondenza tra acconti corrisposti e danno riconosciuto. Parte_1
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
La liquidazione in favore dell'attore avviene in base ai valori medi, aumentati per la pluralità di parti, per le quattro fasi e con distrazione in favore dell'avv. Carraro, dichiaratosi antistatario.
Lo scaglione è quello della somma in concreto riconosciuta.
Spetta altresì la rifusione delle spese di assistenza dei ctp, allegate alla nota del 14.5.2025, per gli importi indicati per (euro 2.002,00) e nei limiti di euro 400,00 per il dott. , Parte_3 CP_8 considerato che conosceva già il caso e non ha svolto osservazioni o dimesso memorie.
La Suprema Corte ha infatti più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980; conf. Cass. n.
10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in
19 forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie parti obbligate sono e . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata e dichiarata la concorrente, non paritaria, responsabilità di e Parte_1 [...]
nella causazione del sinistro del 14.6.2021, condanna e Controparte_2 Controparte_2 in solido a pagare in favore di , a titolo di risarcimento danni, Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 19.499,35, oltre interessi come in parte motiva e in favore di , a Parte_2 titolo di risarcimento danni, la somma di euro 3.290,00, oltre interessi come in parte motiva.
Rigetta la domanda riconvenzionale di . Controparte_2
Condanna e in solido a rifondere ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
e le spese di lite, con distrazione in favore del difensore avv. Francesco Carraro, che Parte_2 liquida in euro 6.600,10 per compensi, euro 829,40 per spese vive, euro 2.402,00 per spese di ctp, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Compensa le spese di lite tra e Controparte_2 Controparte_1
Pone le spese delle ctu, così come già liquidate, definitivamente a carico solidale di Controparte_2
e
[...] Controparte_1
A norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 si precisa che nel caso di specie a risultare obbligati in proposito sono e Controparte_2 CP_1
VA, 28 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
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