Articolo 28 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
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15 gennaio 1870
Art. 28.

Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie; e le spese ordinarie in fisse e variabili.

Le entrate e le spese, cosi' ordinarie come straordinarie, sono ripartite in capitoli. Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere approvate con Legge speciale, perche' possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci.

Nel bilancio definitivo sono indicati i mezzi per provvedere al pareggio dell'entrata colla spesa.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870