Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione prima civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice di appello, nella persona del giudice designato, dott.ssa
Aurelia Cuomo ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1081/18 del R.G. vertente
T r a in persona del legale rapp.te p.t., P.IV , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Bruno de Ciccio in forza di procura in atti unitamente al quale è elettIVmente domiciliata in Cava de' Tirreni alla Via Diego Ferraioli n.10 presso lo studio dell'avv. Massimo Pagliara;
- Appellante -
e
(P.IVA in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Zarrella e presso lo studio elettIVmente domiciliata in Cava de' Tirreni (SA) alla via Diaz, 13;
- Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2193/17, depositata il 11.12.2017, del Giudice di Pace di
Cava de' Tirreni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 2193/17 resa dal Giudice di Cava de' Tirreni in data 11.12.2017 nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da essa proposta in primo grado.
Più nello specifico, l'appellante ha dedotto il cattivo governo da parte del Giudice di Pace dei principi in tema di valutazione delle prove nonché contraddittorietà ed erroneità della motIVzione.
Regolarmente si è costituita in giudizio l'appellata, contestando il gravame ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
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Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile) dal deposito della gravata sentenza.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Il principale motivo di gravame concerne, come già rilevato, la ritenuta erronea applicazione da parte del GdP, dei principi in tema di valutazione delle prove e dunque a monte, di corretto adempimento dell'onere probatorio da parte della di . Controparte_1 Controparte_1
Ebbene, parte appellante ha contestato la decisione nella parte in cui ha ritenuto dimostrato l'avvenuto adempimento della prestazione da parte della asserita creditrice nonostante le contestazioni mosse dalla in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, relative Parte_1 essenzialmente al disconoscimento di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti.
Dette censure sono state contestate dalla parte appellata evidenziando che sia la prova testimoniale che quella documentale dimostrano non solo la conclusione del contratto di prestazione d'opera ma altresì il suo adempimento in favore della controparte, consistito nella prestazione di servizi informatici.
Ciò posto, giova evidenziare in punto di diritto che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motIVzione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettIV si estende all'effettIV idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostratIV della fonte-mezzo di prova” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16467 del 4 luglio 2017).
Ciò detto, il Giudice di Pace ha ritenuto che all'esito della complessIV istruttoria (orale e documentale) espletata potesse considerarsi provato il rapporto contrattuale tra le parti, per come dedotto dalla di . Controparte_1 Controparte_1
2 In particolare il Giudice di prossimità ha valorizzato non soltanto le fatture ma altresì il carteggio e mail intercorso tra le parti e le dichiarazioni del teste escusso.
A fronte di tale quadro istruttorio l'appellante ha interposto gravame evidenziando che le e mail erano state contestate e che la prova testimoniale non avrebbe potuto essere ammessa stante la genericità dei relativi capi;
egli ha poi spigato eccezione di nullità del contratto prodotto in copia dalla controparte, rispetto alla quale la società ha lamentato omessa pronuncia da parte del GdP.
Ebbene, pare opportuno ricordare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali si qualificano alla stregua di ordinari giudizi di cognizione, seppur a parti formalmente invertite, è
l'opposto creditore a dover fornire prova del suo buon diritto, specie a fronte della negazione del rapporto contrattuale o del suo corretto adempimento ad opera della controparte.
Ciò precisato, a parere del Giudicante, il GdP ha fatto corretto uso del riferito principio di diritto.
La prova del credito vantato dalla di è stata tratta dal Controparte_1 Controparte_1
Giudicante non dalla sola produzione delle mere fatture ma da una serie convergente di elementi probatori, rispetto ai quali non è stata offerta idonea prova contraria.
In particolare, è stata valorizzata la corrispondenza e mail tra le parti, dal tenore della quale è agevole riscontrare l'esecuzione di un rapporto contrattuale della stessa natura dedotta dall'odierno appellato, così come la prova testimoniale espletata.
In proposito occorre rilevare che, a fronte del rigoroso onere probatorio gravante sul creditore- opposto, vige un altrettanto rigoroso onere di contestazione specifica in capo all'opponente; in altre parole: a fronte di produzioni documentali e prove orali non basta opporre una generica e sterile contestazione ma quantomeno circostanziare i motivi di inattendibilità dei testi, di contraddittorietà
o non veridicità delle loro dichiarazioni o inattendibilità della documentazione depositata.
Nel caso di specie, a fonte di un lungo carteggio e mail collocato temporalmente nel periodo in cui la creditrice ha dedotto aver eseguito la prestazione su di sé gravante, proveniente da indirizzi e mail non specificamente contestati, la si è limitata semplicemente a dedurre Parte_1
l'inattendibilità delle e-mail.
Quanto poi alla prova testimoniale, dalla lettura dei capi di prova, gli stessi paiono dotati di idonea specificità, mirando gli stessi a dimostrare la conclusione, il contenuto e l'esecuzione del contratto di prestazione d'opera che, si ricorda, è contratto a forma libera;
pertanto va sicuramente disatteso il motivo d'appello relativo alla inammissibilità della prova. Quanto poi alla sua valutazione, il teste ha riferito, seppur in maniera piuttosto scarna, in merito a tutte le circostanze confermandole.
Infine, con riguardo all'eccezione di nullità del contratto, la stessa è senz'altro ultronea atteso che il documento prodotto dalla di è un mero modulo, non Controparte_1 Controparte_1
3 sottoscritto da alcuna delle parti e dunque nemmeno considerabile alla stregua di un vero e proprio contratto;
e di fatto non valorizzato dal Giudice di prime cure nella sua decisione.
Insomma, a fronte del complesso quado istruttorio così descritto è ben possibile ritenere la decisione scevra da vizi logico-giuridici.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello.
Spese secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitIVmente pronunziando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario, IV e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, 11.02.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia Cuomo
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