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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/10/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 373/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione con ordinanza del 23.09.2025, vertente tra
, nata a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in Crotone, alla Via Bologna n. C.F._1
42, presso lo studio dell'avv. NICOTERA GIUSEPPE (cod. fisc.
– pec: , C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Bologna, n. C.F._3
1 42, presso lo studio dell'avv. FALCONE SALVATORE ANDREA (cod. fisc.
– pec: che lo rappresenta e difende per C.F._4 Email_2
mandato in calce alla comparsa di risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.03.2025 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con il resistente, sig. CP_1
in Crotone (KR), il giorno 13.05.2023, trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Crotone al n. 14, parte II, serie A, anno 2023; che avevano avuto un figlio, , nato a [...] [...] (minorenne); Per_1
che il Tribunale di Crotone aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate con sentenza dell'11.01.2024
(R.G. n. 1134/2023); che da allora non si erano riconciliati ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale;
tanto premesso, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione consensuale.
Con comparsa depositata in data 21.07.2025, si costituiva CP_1
, deducendo che non si opponeva alla pronuncia in merito alla
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva la conferma delle condizioni di cui all'omologa della separazione.
2 Con decreto dell'8.04.2025, il Presidente assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione delle parti;
all'udienza dell'01.07.2025, su istanza di parte ricorrente la quale segnalava un ritardo nella notifica dell'atto introduttivo, il giudice autorizzava la rinotifica del ricorso con conseguente rinvio della causa ad altra data.
Con istanza congiunta depositata in data 22.07.2025, i difensori delle parti domandavano la trattazione scritta della causa con rinuncia da parte dei coniugi alla comparizione personale e con richiesta di trasformazione del rito in divorzio congiunto, depositando un accordo di divorzio a firma congiunta.
Pertanto, con ordinanza del 23.09.2025, resa in sostituzione d'udienza, il giudice del., letta l'istanza depositata dai difensori insieme alle note scritte, dato atto che il P.M. era intervenuto con regolare parere in data 06.05.2025, autorizzava la trattazione scritta della causa, disponeva la conversione del rito in divorzio congiunto e rimetteva la decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio, ritenuta la congruità ex lege nell'interesse del figlio minore delle condizioni stabilite, provvede a recepire pertanto gli accordi tra i Per_1
coniugi.
Avendo le parti concordato le condizioni, sussistono ragioni di opportunità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
, nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...] C.F._1
e , nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, il giorno 13.05.2023 in Crotone (KR), trascritto nei registri C.F._3
dello stato civile del Comune di Crotone al n. 14, parte II, serie A, anno 2023
(certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, nella Camera di
Consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 373/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione con ordinanza del 23.09.2025, vertente tra
, nata a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in Crotone, alla Via Bologna n. C.F._1
42, presso lo studio dell'avv. NICOTERA GIUSEPPE (cod. fisc.
– pec: , C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Bologna, n. C.F._3
1 42, presso lo studio dell'avv. FALCONE SALVATORE ANDREA (cod. fisc.
– pec: che lo rappresenta e difende per C.F._4 Email_2
mandato in calce alla comparsa di risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.03.2025 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con il resistente, sig. CP_1
in Crotone (KR), il giorno 13.05.2023, trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Crotone al n. 14, parte II, serie A, anno 2023; che avevano avuto un figlio, , nato a [...] [...] (minorenne); Per_1
che il Tribunale di Crotone aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate con sentenza dell'11.01.2024
(R.G. n. 1134/2023); che da allora non si erano riconciliati ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale;
tanto premesso, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione consensuale.
Con comparsa depositata in data 21.07.2025, si costituiva CP_1
, deducendo che non si opponeva alla pronuncia in merito alla
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva la conferma delle condizioni di cui all'omologa della separazione.
2 Con decreto dell'8.04.2025, il Presidente assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione delle parti;
all'udienza dell'01.07.2025, su istanza di parte ricorrente la quale segnalava un ritardo nella notifica dell'atto introduttivo, il giudice autorizzava la rinotifica del ricorso con conseguente rinvio della causa ad altra data.
Con istanza congiunta depositata in data 22.07.2025, i difensori delle parti domandavano la trattazione scritta della causa con rinuncia da parte dei coniugi alla comparizione personale e con richiesta di trasformazione del rito in divorzio congiunto, depositando un accordo di divorzio a firma congiunta.
Pertanto, con ordinanza del 23.09.2025, resa in sostituzione d'udienza, il giudice del., letta l'istanza depositata dai difensori insieme alle note scritte, dato atto che il P.M. era intervenuto con regolare parere in data 06.05.2025, autorizzava la trattazione scritta della causa, disponeva la conversione del rito in divorzio congiunto e rimetteva la decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio, ritenuta la congruità ex lege nell'interesse del figlio minore delle condizioni stabilite, provvede a recepire pertanto gli accordi tra i Per_1
coniugi.
Avendo le parti concordato le condizioni, sussistono ragioni di opportunità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
, nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...] C.F._1
e , nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, il giorno 13.05.2023 in Crotone (KR), trascritto nei registri C.F._3
dello stato civile del Comune di Crotone al n. 14, parte II, serie A, anno 2023
(certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, nella Camera di
Consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
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