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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA AL Presidente
LA CC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3131/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata, difesa ed Parte_1 elett.te dom.ta da/presso avv. ANDREA CARMENATI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato, difeso ed Parte_2 elett.te dom.to da/presso avv. MILENA MAGGI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato, difeso ed Parte_3 elett.te dom.to da/presso avv. ANDREA CARMENATI;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
CONCLUSIONI
“prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e regolamentare nell'interesse del Sig. l'esercizio della responsabilità genitoriale dei Sig.ri e Parte_3 Parte_1 Parte_2 prevedendo le seguenti
[...]
CONDIZIONI:
1) finché non sarà economicamente autosufficiente avrà residenza presso Parte_3
l'abitazione della Sig.ra in RI (An) alla Frazione Marischio, Piazza Don Parte_1
Berrettini n. 11.
2) Vista la disponibilità della Sig.ra di farsi totalmente carico del Parte_1 mantenimento del figlio, i ricorrenti concordano che sarà posto a carico del Sig. a Parte_2 titolo di concorso al mantenimento del figlio, e solo fino a che il medesimo non te autosufficiente, un assegno mensile dell'importo di € 100,00, con decorrenza dal mese di maggio 2025, ed ogni tre mesi il predetto assegno sarà dell'importo di € 150,00, da rivalutarsi annualmente
- 1 - secondo gli indici ISTAT come per legge, purché l'indice sia positivo, da versarsi il giorno 25 di ogni mese, sul conto corrente acceso presso le intestato al Sig. Controparte_1 Parte_3 codice iban [...] tivo, il Sig. Parte_2 versare la somma di € 100,00 mensili a maggio e giugno, mentre a luglio la somma di € 150,00 e così via fino a che il Sig. non sarà economicamente e totalmente autosufficiente. Parte_3
3) Le parti concordano che tutte le spese straordinarie che dovrà affrontare Parte_3 sono ricomprese nell'importo di mantenimento previsto al punto 2 delle presenti condizioni”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , con Parte_1 Parte_2
l'intervento anche del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Pt_3 nato fuori dal matrimonio il 17/09/2003, si sono rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di quest'ultimo, secondo le condizioni tra gli stessi concordate;
invero, essendo il figlio divenuto ormai maggiorenne, la regolamentazione si limita alla previsione delle condizioni economiche (i.e., contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente).
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data
04/09/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, potendosi e dovendosi assumere statuizioni, come cennato, che riguardino esclusivamente gli aspetti più propriamente economici.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine al mantenimento del figlio sono condivisibili in quanto proporzionate alle condizioni economico-reddituali delle parti e comunque congrue rispetto ai bisogni del figlio.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA CC IA AL
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA AL Presidente
LA CC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3131/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata, difesa ed Parte_1 elett.te dom.ta da/presso avv. ANDREA CARMENATI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato, difeso ed Parte_2 elett.te dom.to da/presso avv. MILENA MAGGI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato, difeso ed Parte_3 elett.te dom.to da/presso avv. ANDREA CARMENATI;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
CONCLUSIONI
“prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e regolamentare nell'interesse del Sig. l'esercizio della responsabilità genitoriale dei Sig.ri e Parte_3 Parte_1 Parte_2 prevedendo le seguenti
[...]
CONDIZIONI:
1) finché non sarà economicamente autosufficiente avrà residenza presso Parte_3
l'abitazione della Sig.ra in RI (An) alla Frazione Marischio, Piazza Don Parte_1
Berrettini n. 11.
2) Vista la disponibilità della Sig.ra di farsi totalmente carico del Parte_1 mantenimento del figlio, i ricorrenti concordano che sarà posto a carico del Sig. a Parte_2 titolo di concorso al mantenimento del figlio, e solo fino a che il medesimo non te autosufficiente, un assegno mensile dell'importo di € 100,00, con decorrenza dal mese di maggio 2025, ed ogni tre mesi il predetto assegno sarà dell'importo di € 150,00, da rivalutarsi annualmente
- 1 - secondo gli indici ISTAT come per legge, purché l'indice sia positivo, da versarsi il giorno 25 di ogni mese, sul conto corrente acceso presso le intestato al Sig. Controparte_1 Parte_3 codice iban [...] tivo, il Sig. Parte_2 versare la somma di € 100,00 mensili a maggio e giugno, mentre a luglio la somma di € 150,00 e così via fino a che il Sig. non sarà economicamente e totalmente autosufficiente. Parte_3
3) Le parti concordano che tutte le spese straordinarie che dovrà affrontare Parte_3 sono ricomprese nell'importo di mantenimento previsto al punto 2 delle presenti condizioni”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , con Parte_1 Parte_2
l'intervento anche del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Pt_3 nato fuori dal matrimonio il 17/09/2003, si sono rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di quest'ultimo, secondo le condizioni tra gli stessi concordate;
invero, essendo il figlio divenuto ormai maggiorenne, la regolamentazione si limita alla previsione delle condizioni economiche (i.e., contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente).
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data
04/09/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, potendosi e dovendosi assumere statuizioni, come cennato, che riguardino esclusivamente gli aspetti più propriamente economici.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine al mantenimento del figlio sono condivisibili in quanto proporzionate alle condizioni economico-reddituali delle parti e comunque congrue rispetto ai bisogni del figlio.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA CC IA AL
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