CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei
Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere istruttore- relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1684/2022 con OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 elettiva iata in Firenze, Via Pellicceria n. 8, presso lo studio dell'Avv. BARCALI SANDRO
APPELLANTE contro pagina 1 di 19 (C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._1
NDRE
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze depositata in data 2 settembre 2022 nella causa iscritta al N.3130/2022
CONCLUSIONI
In data 12.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
- in via principale: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze rep. n.
5126/2022 pubblicata il 2 settembre 2022, rigettando le domande dell'odierno Appellato;
- in via estremamente subordinata: riformare l'ordinanza del
Tribunale di Firenze rep. n. 5126/2022 pubblicata il 2 settembre 2022 nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di parziale inammissibilità della azione di nullità per sopravvenuta prescrizione decennale della eventuale azione di ripetizione di indebito per tutte le pretese precedenti alla data del 10.01.2012.
Il tutto con condanna del sig. : CP_1
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite per il presente grado giudizio;
nonché alla
- restituzione della somma di Euro 4.280,34 ed altri oneri di legge oltre interessi legali decorrenti dal giorno 12.9.2022, data dell'avvenuto
pagina 2 di 19 pagamento da parte da in favore del procuratore Parte_1 antistatario.
Salvis iuribus.
Per la parte appellata : Controparte_1
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c. e decreto di fissazione udienza conveniva davanti al Tribunale di Firenze la Controparte_1
esponendo che: Parte_1
- in data 16 maggio 2005, in occasione dell'acquisto di beni di consumo, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito (n. 10034100517892) utilizzabile con carta di tipo revolving;
- aveva finalizzato l'apertura di detta linea, concessa per un importo di Euro 1.600,00, all'acquisto di un elettrodomestico presso un esercente convenzionato con la Banca, ovvero UniEuro S.p.A, il cui prezzo era di Euro 1.187,00;
- il contratto era stato concluso in violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per pagina 3 di 19 la promozione e per la conclusione del contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziarie, disciplinate dal D. Lgs. 347/1999;
- in conseguenza della nullità del contratto di finanziamento,
l'intermediario avrebbe dovuto restituire al cliente tutte le spese e gli interessi dovevano essere computati al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva di “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, opponendosi alla domanda e chiedendo “in via principale, nel merito, il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto;
in via meramente subordinata, ove dovesse essere ravvisata una qualche nullità contrattuale, dichiarare inammissibile l'azione di ripetizione di indebito per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
in estremo subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea di nullità e di ripetizione di indebito dovessero essere ritenute ammissibili e fondate, dichiarare la sopravvenuta prescrizione decennale di ogni diritto restitutorio fatto valere dall'attore in relazione alle rimesse solutorie effettuate in data antecedente al 20.01.2012”.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex 702 bis c.p.c. così statuiva:
- DICHIARA la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato da;
Controparte_1
- ACCERTA il diritto del ricorrente a restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale tempo per tempo vigente;
- CONDANNA la resistente al pagamento Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre 15%
pagina 4 di 19 spese generali, Iva e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Ruocco
Andrea che si dichiara antistatario”.
L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione:
1) erroneità dell'ordinanza per carenza di motivazione, anche in relazione al rigetto delle tesi della Banca;
2) erroneità dell'ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della
Linea di Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2,
D.M. 485/2001, in relazione alla presunta violazione della riserva di attività;
3) errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo
4) erronea applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/99 e D.M.
485/2001 in relazione al rapporto tra Banca e Impresa Convenzionata;
nonché alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento;
5) erronea applicazione della Comunicazione di Banca d'Italia del
20.04.2010;
6) erroneità nella qualificazione dell'operazione di concessione di
Linea di Credito;
7) la parziale sopravvenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito. Conseguente parziale inammissibilità della domanda di nullità.
Si costituiva in giudizio parte appellata, la quale contestava le censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato, del quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 5 di 19 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352 c.p.c. in data 12 giugno 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
I. Preliminarmente deve essere esaminata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla parte appellante nella comparsa conclusionale.
infatti, denuncia l'illegittimità costituzionale per eccesso di Parte_1 delega dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, per violazione degli artt.76 e 77
Cost., nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria.
Sostiene l'appellante che la delega, così come esercitata nel d.lgs. n.
374/1999, configura una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata.
L'art. 3 D.lgs. n. 374/1999, in forza della delega contenuta nell'art. 15 comma 1 lett. c) della l. n. 52/1996 che disponeva “la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese” a mezzo di decreti legislativi, si limita a prevedere – osserva l'appellante – solo la costituzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'UIC senza circoscrivere, peraltro in un panorama normativo all'epoca vigente che non conosceva la definizione di agente in attività finanziaria, il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività demandando tale attività, con apposita subdelega, al Ministero del
Tesoro.
pagina 6 di 19 Pertanto, secondo l'appellante “si può quindi ravvisare l'abusivo esercizio dello strumento della subdelega di cui all'art. 3 D.lgs. n.
374/1999 in quanto il Legislatore Delegato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legislativo) il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti rimettendo all'amministrazione esclusivamente le disposizioni tecniche di attuazione. L'esponente chiede quindi che, alla luce di tale eccezione,
l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia pregiudizialmente rimettere gli atti alla
Corte Costituzionale ai fini della valutazione della legittimità costituzionale del predetto art. 3 D.lgs. n. 374/1999”.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o
l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli pagina 7 di 19 eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n.
143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n.
197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli
3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…] n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività pagina 8 di 19 indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, palese essendo che la definizione delle attività cui estendere, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), pagina 9 di 19 essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la definizione della normativa secondaria, di dettaglio.
È l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
Passando all'esame dei motivi di appello si osserva quanto segue.
II. Con il primo motivo denuncia la carenza di Parte_1 motivazione dell'ordinanza di prime cure, affermando che essa omette
“di dare conto del percorso logico-argomentativo posto a fondamento della sua statuizione e, in particolare, non conduce alcun esame rispetto pagina 10 di 19 alle difese della recependo acriticamente – e peraltro senza Pt_1 approfondire le questioni trattate – le difese del Cliente, ivi incluse anche talune pronunce totalmente inconferenti rispetto alla materia del contendere”.
Tale doglianza è infondata.
Come ribadito dalla Suprema Corte, un provvedimento deve considerarsi
“meramente apparente” quando è afflitto nella sua motivazione da un irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili, ovvero quando la medesima risulti “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass.
17/05/2021, n. 13170). Nel caso in esame tale caratteristica non ricorre, essendo chiaramente evincibile dalla motivazione il percorso logico seguito del giudice.
Il Tribunale ha poi esaminato le difese di entrambe le parti, e non determina un vizio di omessa motivazione il fatto che abbia aderito alla posizione dell'una piuttosto che dell'altra, attenendo al merito della decisione.
III. Il secondo il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamene connessi.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità dell'Ordinanza Parte_1 nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001, contestando che l'attività prestata dalla stessa tramite l'Impresa Convenzionata (Unieuro
Spa) rientri nel regime di riserva. Con il terzo motivo viene criticata l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2 del D.M.
485/2001 alla fattispecie in esame, mentre con il quarto si denuncia l'errata qualificazione giuridica dell'operazione compiuta.
Tali problematiche giuridiche sono state sottoposte da questa Corte all'attenzione della Corte di Cassazione attraverso uno specifico rinvio pagina 11 di 19 pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in una causa del tutto sovrapponibile alla presente.
La Suprema Corte, quindi, intervenendo sulla questione con la pronuncia del 13/5/2025, n.12838, ha affermato che: “nella vigenza del d.gs. n.
374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso
l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex CP_2 art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838, che in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento
- ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' La deroga ivi CP_2 prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione
e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' CP_2
e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di pagina 12 di 19 finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento CP_2 dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista
[…] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, CP_2 sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con
l'intermediario finanziario”).
La pronunzia della Suprema Corte, seguendo un percorso argomentativo che viene interamente condiviso, ha quindi chiarito che: pagina 13 di 19 a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n.
485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tutte le problematiche oggi oggetto dei tre motivi di gravame, quindi, sono state espressamente affrontate dalla Suprema Corte, la quale ha affermato principi ai quali, in quanto interamente condivisibili, non può che rinviarsi.
L'ordinanza di primo grado, che nella sostanza si era già conformata a tali principi, quindi, deve essere confermata.
IV. Con il quinto motivo di appello contesta la Parte_1 decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie la Comunicazione di Banca di Italia del 20.04.2010, sottolineando che il contratto di linea di credito è stato sottoscritto dalle parti il 16.05.2005 e, dunque, prima della sua adozione;
inoltre, il giudice avrebbe errato nel ritenere che la comunicazione abbia natura imperativa, nonché persino di disposizione a tutela dell'ordine pubblico.
Al contrario, la avrebbe lo scopo solo di indirizzare pro CP_3 futuro l'agire delle banche in vista della successiva entrata in vigore, dal
19.09.2010, del d.lgs. 141/2010. pagina 14 di 19 La questione prospettata non risulta decisiva, visto che la
Comunicazione, a prescindere dal valore che le si voglia attribuire, contiene argomentazioni giuridiche che sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle riportate al precedente punto 4, che sono da sole sufficienti ad evidenziare la nullità del contratto.
V. Con il sesto motivo si lamenta della qualificazione del Parte_1 rapporto in termini di apertura di linea di credito, evidenziando che la somma era stata messa a disposizione del cliente per l'acquisto di un elettrodomestico.
Anche tale censura è priva di pregio.
Esaminando il contratto oggetto del giudizio, infatti, risulta evidente che l'emissione della carta revolving non è stata puramente strumentale all'acquisto del bene di consumo, visto che veniva messa a disposizione una linea di credito anche per acquisti futuri, tanto che la stessa appellante ammette che il rapporto è proseguito per oltre quindici anni.
L'acquisto dell'elettrodomestico, quindi, ha costituito esclusivamente l'occasione in vista della quale è stato instaurato un rapporto ben più ampio, in forza del quale si è impegnata a mettere a Parte_1 disposizione una somma di denaro predeterminata, che sarebbe stata utilizzata dal cliente secondo le sue necessità, salvo poi restituirla maggiorata degli interessi.
Tale rapporto è evidentemente qualificabile in termini di apertura di credito.
Se quindi poteva essere consentito delegare al soggetto convenzionato la stipula del contratto di finanziamento, altrettanto non poteva avvenire per la concessione di linee di credito, trattandosi di una attività riservata agli operatori specializzati.
VI. Infine, con il settimo e ultimo motivo la chiede Parte_1 all'odierna Corte di riformare l'ordinanza di primo grado nella parte in pagina 15 di 19 cui respinge l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione, affermando che “il Giudice ha travisato l'eccezione svolta dalla Pt_1 che ha chiesto dichiararsi la parziale inammissibilità della domanda di nullità in relazione al periodo di esecuzione del contratto per cui un'eventuale azione di ripetizione di indebito – susseguente all'eventuale pronuncia di nullità – sarebbe prescritta”.
Viene a tal proposito richiamata una non meglio precisata giurisprudenza di Legittimità secondo la quale, in materia contrattuale, sarebbe inammissibile la proposizione della azione di accertamento della nullità ove la conseguente azione di ripetizione di indebito sia prescritta.
Tali generiche deduzioni sono state approfondite nella comparsa conclusionale, ove l'appellante ha precisato che, sul presupposto l'utilizzo della linea di credito rotativo comporti la formazione di uno specifico piano di ammortamento per ogni singolo utilizzo della carta revolving, per cui il termine di prescrizione decorrerebbe dalla scadenza del singolo ammortamento, le richieste restitutorie connesse a tutti i singoli finanziamenti estinti in data precedente al 30.9.2012 (dieci anni prima della data di proposizione del ricorso) dovrebbero essere considerate prescritte. Da ciò viene fatta derivare la parziale inammissibilità dell'azione di nullità per carenza di interesse con riferimento alle rimesse per le quale non sarebbe più possibile proporre una domanda restitutoria.
Nella premessa del medesimo atto, però, tale concetto viene ulteriormente esteso, affermando che la carenza di interesse sarebbe assoluta, in quanto l'attore non potrebbe esercitare l'azione restitutoria per nessuna rimessa, in quanto il conto sarebbe “inattivo” dal 2021, ed essendo comunque ostativo il divieto di frazionamento del credito.
Orbene, anche prescindendo dalla contraddittorietà delle difese, il motivo è infondato. pagina 16 di 19 Va innanzitutto evidenziato che la giurisprudenza, anche di questo ufficio, afferma costantemente che dall'imprescrittibilità di azione di nullità deriva che la parte ha sempre interesse ad avanzare la relativa azione, quanto meno per rimuovere la situazione di incertezza circa l'applicazione futura del contratto. Del resto, la circostanza che il conto possa essere “inattivo” dal 2021, oltre ad essere stata tardivamente allegata, non implica che il rapporto sia stato chiuso e che quindi non possano essere effettuate in futuro altre operazioni.
Nel caso in esame, peraltro, dalla stessa stesura del motivo di impugnazione si desume che il avrebbe comunque CP_1
l'interesse ad esercitare l'azione per poter in futuro ripetere le somme indebitamente addebitate e non prescritte.
Né appare pertinente il riferimento al divieto di frazionamento del credito, che non si estende al caso in cui il creditore suddivida in due diversi giudizi l'accertamento dell'an e del quantum debeatur.
Pertanto, la decisione di primo grado può essere confermata con questa correzione della motivazione. Il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, senza tuttavia promuovere azione di ripetizione di indebito oggettivo. In altre parole, ha chiesto accertarsi che, in conseguenza della declaratoria di nullità del contratto in atti, gli interessi avrebbero dovuto essere restituiti al tasso legale e non invece a quello convenzionale, come in effetti avvenuto. Simile domanda, non concretandosi in una richiesta di condanna al pagamento dell'indebito oggettivo, non pone in termini attuali la questione di prescrizione, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo.
VII. L'appello va quindi respinto.
pagina 17 di 19 La novità e complessità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità, sino alla richiamata Cass. 12838/2025), la proposizione
“seriale” da parte del medesimo difensore di numerose controversie, la
(pur processualmente legittima) scelta di limitare l'oggetto del giudizio alla sola declaratoria di nullità ed accertamento del diritto alla rideterminazione degli interessi senza quantificazione e condanna giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello nella misura della metà e la loro quantificazione in valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento.
Parte appellante deve essere condannata a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese del presente giudizio, da liquidare nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso l'ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale Controparte_1 di Firenze n.r.g. 3130/2022 del 2.9.2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza di prime cure.
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di appello;
- condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata la quota residua delle spese di lite, che liquida in € 2.498,00, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge), da distrarsi a favore del difensore, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
pagina 18 di 19 - dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Nicoletti Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei
Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere istruttore- relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1684/2022 con OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 elettiva iata in Firenze, Via Pellicceria n. 8, presso lo studio dell'Avv. BARCALI SANDRO
APPELLANTE contro pagina 1 di 19 (C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._1
NDRE
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze depositata in data 2 settembre 2022 nella causa iscritta al N.3130/2022
CONCLUSIONI
In data 12.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
- in via principale: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze rep. n.
5126/2022 pubblicata il 2 settembre 2022, rigettando le domande dell'odierno Appellato;
- in via estremamente subordinata: riformare l'ordinanza del
Tribunale di Firenze rep. n. 5126/2022 pubblicata il 2 settembre 2022 nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di parziale inammissibilità della azione di nullità per sopravvenuta prescrizione decennale della eventuale azione di ripetizione di indebito per tutte le pretese precedenti alla data del 10.01.2012.
Il tutto con condanna del sig. : CP_1
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite per il presente grado giudizio;
nonché alla
- restituzione della somma di Euro 4.280,34 ed altri oneri di legge oltre interessi legali decorrenti dal giorno 12.9.2022, data dell'avvenuto
pagina 2 di 19 pagamento da parte da in favore del procuratore Parte_1 antistatario.
Salvis iuribus.
Per la parte appellata : Controparte_1
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c. e decreto di fissazione udienza conveniva davanti al Tribunale di Firenze la Controparte_1
esponendo che: Parte_1
- in data 16 maggio 2005, in occasione dell'acquisto di beni di consumo, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito (n. 10034100517892) utilizzabile con carta di tipo revolving;
- aveva finalizzato l'apertura di detta linea, concessa per un importo di Euro 1.600,00, all'acquisto di un elettrodomestico presso un esercente convenzionato con la Banca, ovvero UniEuro S.p.A, il cui prezzo era di Euro 1.187,00;
- il contratto era stato concluso in violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per pagina 3 di 19 la promozione e per la conclusione del contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziarie, disciplinate dal D. Lgs. 347/1999;
- in conseguenza della nullità del contratto di finanziamento,
l'intermediario avrebbe dovuto restituire al cliente tutte le spese e gli interessi dovevano essere computati al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva di “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, opponendosi alla domanda e chiedendo “in via principale, nel merito, il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto;
in via meramente subordinata, ove dovesse essere ravvisata una qualche nullità contrattuale, dichiarare inammissibile l'azione di ripetizione di indebito per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
in estremo subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea di nullità e di ripetizione di indebito dovessero essere ritenute ammissibili e fondate, dichiarare la sopravvenuta prescrizione decennale di ogni diritto restitutorio fatto valere dall'attore in relazione alle rimesse solutorie effettuate in data antecedente al 20.01.2012”.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex 702 bis c.p.c. così statuiva:
- DICHIARA la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato da;
Controparte_1
- ACCERTA il diritto del ricorrente a restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale tempo per tempo vigente;
- CONDANNA la resistente al pagamento Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre 15%
pagina 4 di 19 spese generali, Iva e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Ruocco
Andrea che si dichiara antistatario”.
L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione:
1) erroneità dell'ordinanza per carenza di motivazione, anche in relazione al rigetto delle tesi della Banca;
2) erroneità dell'ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della
Linea di Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2,
D.M. 485/2001, in relazione alla presunta violazione della riserva di attività;
3) errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo
4) erronea applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/99 e D.M.
485/2001 in relazione al rapporto tra Banca e Impresa Convenzionata;
nonché alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento;
5) erronea applicazione della Comunicazione di Banca d'Italia del
20.04.2010;
6) erroneità nella qualificazione dell'operazione di concessione di
Linea di Credito;
7) la parziale sopravvenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito. Conseguente parziale inammissibilità della domanda di nullità.
Si costituiva in giudizio parte appellata, la quale contestava le censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato, del quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 5 di 19 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352 c.p.c. in data 12 giugno 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
I. Preliminarmente deve essere esaminata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla parte appellante nella comparsa conclusionale.
infatti, denuncia l'illegittimità costituzionale per eccesso di Parte_1 delega dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, per violazione degli artt.76 e 77
Cost., nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria.
Sostiene l'appellante che la delega, così come esercitata nel d.lgs. n.
374/1999, configura una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata.
L'art. 3 D.lgs. n. 374/1999, in forza della delega contenuta nell'art. 15 comma 1 lett. c) della l. n. 52/1996 che disponeva “la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese” a mezzo di decreti legislativi, si limita a prevedere – osserva l'appellante – solo la costituzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'UIC senza circoscrivere, peraltro in un panorama normativo all'epoca vigente che non conosceva la definizione di agente in attività finanziaria, il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività demandando tale attività, con apposita subdelega, al Ministero del
Tesoro.
pagina 6 di 19 Pertanto, secondo l'appellante “si può quindi ravvisare l'abusivo esercizio dello strumento della subdelega di cui all'art. 3 D.lgs. n.
374/1999 in quanto il Legislatore Delegato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legislativo) il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti rimettendo all'amministrazione esclusivamente le disposizioni tecniche di attuazione. L'esponente chiede quindi che, alla luce di tale eccezione,
l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia pregiudizialmente rimettere gli atti alla
Corte Costituzionale ai fini della valutazione della legittimità costituzionale del predetto art. 3 D.lgs. n. 374/1999”.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o
l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli pagina 7 di 19 eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n.
143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n.
197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli
3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…] n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività pagina 8 di 19 indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, palese essendo che la definizione delle attività cui estendere, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), pagina 9 di 19 essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la definizione della normativa secondaria, di dettaglio.
È l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
Passando all'esame dei motivi di appello si osserva quanto segue.
II. Con il primo motivo denuncia la carenza di Parte_1 motivazione dell'ordinanza di prime cure, affermando che essa omette
“di dare conto del percorso logico-argomentativo posto a fondamento della sua statuizione e, in particolare, non conduce alcun esame rispetto pagina 10 di 19 alle difese della recependo acriticamente – e peraltro senza Pt_1 approfondire le questioni trattate – le difese del Cliente, ivi incluse anche talune pronunce totalmente inconferenti rispetto alla materia del contendere”.
Tale doglianza è infondata.
Come ribadito dalla Suprema Corte, un provvedimento deve considerarsi
“meramente apparente” quando è afflitto nella sua motivazione da un irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili, ovvero quando la medesima risulti “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass.
17/05/2021, n. 13170). Nel caso in esame tale caratteristica non ricorre, essendo chiaramente evincibile dalla motivazione il percorso logico seguito del giudice.
Il Tribunale ha poi esaminato le difese di entrambe le parti, e non determina un vizio di omessa motivazione il fatto che abbia aderito alla posizione dell'una piuttosto che dell'altra, attenendo al merito della decisione.
III. Il secondo il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamene connessi.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità dell'Ordinanza Parte_1 nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001, contestando che l'attività prestata dalla stessa tramite l'Impresa Convenzionata (Unieuro
Spa) rientri nel regime di riserva. Con il terzo motivo viene criticata l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2 del D.M.
485/2001 alla fattispecie in esame, mentre con il quarto si denuncia l'errata qualificazione giuridica dell'operazione compiuta.
Tali problematiche giuridiche sono state sottoposte da questa Corte all'attenzione della Corte di Cassazione attraverso uno specifico rinvio pagina 11 di 19 pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in una causa del tutto sovrapponibile alla presente.
La Suprema Corte, quindi, intervenendo sulla questione con la pronuncia del 13/5/2025, n.12838, ha affermato che: “nella vigenza del d.gs. n.
374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso
l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex CP_2 art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838, che in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento
- ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' La deroga ivi CP_2 prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione
e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' CP_2
e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di pagina 12 di 19 finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento CP_2 dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista
[…] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, CP_2 sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con
l'intermediario finanziario”).
La pronunzia della Suprema Corte, seguendo un percorso argomentativo che viene interamente condiviso, ha quindi chiarito che: pagina 13 di 19 a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n.
485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tutte le problematiche oggi oggetto dei tre motivi di gravame, quindi, sono state espressamente affrontate dalla Suprema Corte, la quale ha affermato principi ai quali, in quanto interamente condivisibili, non può che rinviarsi.
L'ordinanza di primo grado, che nella sostanza si era già conformata a tali principi, quindi, deve essere confermata.
IV. Con il quinto motivo di appello contesta la Parte_1 decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie la Comunicazione di Banca di Italia del 20.04.2010, sottolineando che il contratto di linea di credito è stato sottoscritto dalle parti il 16.05.2005 e, dunque, prima della sua adozione;
inoltre, il giudice avrebbe errato nel ritenere che la comunicazione abbia natura imperativa, nonché persino di disposizione a tutela dell'ordine pubblico.
Al contrario, la avrebbe lo scopo solo di indirizzare pro CP_3 futuro l'agire delle banche in vista della successiva entrata in vigore, dal
19.09.2010, del d.lgs. 141/2010. pagina 14 di 19 La questione prospettata non risulta decisiva, visto che la
Comunicazione, a prescindere dal valore che le si voglia attribuire, contiene argomentazioni giuridiche che sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle riportate al precedente punto 4, che sono da sole sufficienti ad evidenziare la nullità del contratto.
V. Con il sesto motivo si lamenta della qualificazione del Parte_1 rapporto in termini di apertura di linea di credito, evidenziando che la somma era stata messa a disposizione del cliente per l'acquisto di un elettrodomestico.
Anche tale censura è priva di pregio.
Esaminando il contratto oggetto del giudizio, infatti, risulta evidente che l'emissione della carta revolving non è stata puramente strumentale all'acquisto del bene di consumo, visto che veniva messa a disposizione una linea di credito anche per acquisti futuri, tanto che la stessa appellante ammette che il rapporto è proseguito per oltre quindici anni.
L'acquisto dell'elettrodomestico, quindi, ha costituito esclusivamente l'occasione in vista della quale è stato instaurato un rapporto ben più ampio, in forza del quale si è impegnata a mettere a Parte_1 disposizione una somma di denaro predeterminata, che sarebbe stata utilizzata dal cliente secondo le sue necessità, salvo poi restituirla maggiorata degli interessi.
Tale rapporto è evidentemente qualificabile in termini di apertura di credito.
Se quindi poteva essere consentito delegare al soggetto convenzionato la stipula del contratto di finanziamento, altrettanto non poteva avvenire per la concessione di linee di credito, trattandosi di una attività riservata agli operatori specializzati.
VI. Infine, con il settimo e ultimo motivo la chiede Parte_1 all'odierna Corte di riformare l'ordinanza di primo grado nella parte in pagina 15 di 19 cui respinge l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione, affermando che “il Giudice ha travisato l'eccezione svolta dalla Pt_1 che ha chiesto dichiararsi la parziale inammissibilità della domanda di nullità in relazione al periodo di esecuzione del contratto per cui un'eventuale azione di ripetizione di indebito – susseguente all'eventuale pronuncia di nullità – sarebbe prescritta”.
Viene a tal proposito richiamata una non meglio precisata giurisprudenza di Legittimità secondo la quale, in materia contrattuale, sarebbe inammissibile la proposizione della azione di accertamento della nullità ove la conseguente azione di ripetizione di indebito sia prescritta.
Tali generiche deduzioni sono state approfondite nella comparsa conclusionale, ove l'appellante ha precisato che, sul presupposto l'utilizzo della linea di credito rotativo comporti la formazione di uno specifico piano di ammortamento per ogni singolo utilizzo della carta revolving, per cui il termine di prescrizione decorrerebbe dalla scadenza del singolo ammortamento, le richieste restitutorie connesse a tutti i singoli finanziamenti estinti in data precedente al 30.9.2012 (dieci anni prima della data di proposizione del ricorso) dovrebbero essere considerate prescritte. Da ciò viene fatta derivare la parziale inammissibilità dell'azione di nullità per carenza di interesse con riferimento alle rimesse per le quale non sarebbe più possibile proporre una domanda restitutoria.
Nella premessa del medesimo atto, però, tale concetto viene ulteriormente esteso, affermando che la carenza di interesse sarebbe assoluta, in quanto l'attore non potrebbe esercitare l'azione restitutoria per nessuna rimessa, in quanto il conto sarebbe “inattivo” dal 2021, ed essendo comunque ostativo il divieto di frazionamento del credito.
Orbene, anche prescindendo dalla contraddittorietà delle difese, il motivo è infondato. pagina 16 di 19 Va innanzitutto evidenziato che la giurisprudenza, anche di questo ufficio, afferma costantemente che dall'imprescrittibilità di azione di nullità deriva che la parte ha sempre interesse ad avanzare la relativa azione, quanto meno per rimuovere la situazione di incertezza circa l'applicazione futura del contratto. Del resto, la circostanza che il conto possa essere “inattivo” dal 2021, oltre ad essere stata tardivamente allegata, non implica che il rapporto sia stato chiuso e che quindi non possano essere effettuate in futuro altre operazioni.
Nel caso in esame, peraltro, dalla stessa stesura del motivo di impugnazione si desume che il avrebbe comunque CP_1
l'interesse ad esercitare l'azione per poter in futuro ripetere le somme indebitamente addebitate e non prescritte.
Né appare pertinente il riferimento al divieto di frazionamento del credito, che non si estende al caso in cui il creditore suddivida in due diversi giudizi l'accertamento dell'an e del quantum debeatur.
Pertanto, la decisione di primo grado può essere confermata con questa correzione della motivazione. Il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, senza tuttavia promuovere azione di ripetizione di indebito oggettivo. In altre parole, ha chiesto accertarsi che, in conseguenza della declaratoria di nullità del contratto in atti, gli interessi avrebbero dovuto essere restituiti al tasso legale e non invece a quello convenzionale, come in effetti avvenuto. Simile domanda, non concretandosi in una richiesta di condanna al pagamento dell'indebito oggettivo, non pone in termini attuali la questione di prescrizione, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo.
VII. L'appello va quindi respinto.
pagina 17 di 19 La novità e complessità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità, sino alla richiamata Cass. 12838/2025), la proposizione
“seriale” da parte del medesimo difensore di numerose controversie, la
(pur processualmente legittima) scelta di limitare l'oggetto del giudizio alla sola declaratoria di nullità ed accertamento del diritto alla rideterminazione degli interessi senza quantificazione e condanna giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello nella misura della metà e la loro quantificazione in valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento.
Parte appellante deve essere condannata a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese del presente giudizio, da liquidare nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso l'ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale Controparte_1 di Firenze n.r.g. 3130/2022 del 2.9.2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza di prime cure.
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di appello;
- condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata la quota residua delle spese di lite, che liquida in € 2.498,00, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge), da distrarsi a favore del difensore, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
pagina 18 di 19 - dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Nicoletti Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19