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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/09/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Caterina Genzano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3572/2021 del Ruolo Generale, con oggetto: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro strumento di diffusione, vertente
TRA elettivamente domiciliato in Potenza Via del Parte_1
Popolo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Napolitano che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
- ATTORE-
CONTRO
-CONVENUTA CONTUMACE- Controparte_1
NONCHE' in persona del l.r.p.t. e CP_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlotta Nannini e Valentina Ramella, ed elettivamente domiciliati c/o lo studio di quest'ultima in Milano al Corso Porta
Vittoria n. 28; -CONVENUTI-
CONCLUSIONI come da atti e da verbale di udienza del 21.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale: in persona del l.r.p.t. e CP_1 CP_2
, nelle rispettive qualità di: autrice dell'articolo contestato, Controparte_3 società editrice della testata giornalistica telematica e direttore responsabile, affinchè venisse accertato il carattere diffamatorio delle affermazioni e dichiarazioni riportate dalla giornalista nell'articolo pubblicato sul quotidiano on line CP_1 1 il 12.05.2020, con condanna dei convenuti in solido tra loro al Email_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e quantificati nella somma di euro 50.000,00 o in quella ritenuta di giustizia, unitamente al pagamento di una somma, a titolo di indennizzo, da liquidarsi ai sensi dell'art. 12 Legge n. 47/1948 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con pubblicazione della sentenza di condanna sui giornali ad interesse regionale e nazionale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Esponeva l'attore che nei mesi di marzo ed aprile 2020 a seguito del rischio epidemiologico da Covid 19 ed alla sua diffusione presso le carceri italiane, venivano scarcerati ed ammessi alla detenzione domiciliare alcuni detenuti, su segnalazione sanitaria, ovvero su istanza dell'interessato e del suo difensore. Tre dei detenuti appartenevano al regime detentivo c.d. 41 bis ed uno al regime c.d. ASI (alta sicurezza).
In data 21.03.2020 il Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento dr. Per_1
a mezzo della dirigente di turno dr.ssa , emanava la
[...] Persona_2 circolare prot. 95907 con cui veniva disposto che le Direzioni degli istituti penitenziari segnalassero alle autorità giudiziarie “per le eventuali determinazioni di competenza” i nominativi dei ristretti rispetto ai quali, in conseguenza dell'emergenza sanitaria, per patologie o condizioni era possibile ipotizzare un elevato rischio di complicanze. In virtù di tanto, diverse Autorità Giudiziarie adottavano provvedimenti di scarcerazione.
L'attore, in particolare, deduceva il carattere diffamatorio usato dalla giornalista nell'articolo del 12.05.2020 pubblicato sul periodico on line CP_1 dagospia.com. dal titolo: ha “fatto” un mazzo tanto alla linea CP_1
, la giornalista del “FATTO” scrive un lungo articolo che ricostruisce per Per_3 filo e per segno il gravissimo caso : “il deve Persona_4 Persona_5 dimettersi e dovrebbe fare nomi e cognomi in nome della verità”, esordisce poi con una citazione di ST LE “Lo minaccerò solo con un dito, disse poggiandolo sul grilletto”.
Nel caso specifico, la giornalista fa riferimento alla presunta trattativa intercorsa tra l'allora Ministro della Giustizia e il dr. per la Controparte_4 CP_5 nomina di quest'ultimo a Capo del DAP. Scrive ancora la giornalista che il Ministro comunicava al dr. che il DAP aveva già affidato l'incarico al dr. CP_5 Parte_1
e che mai questi si era occupato di inchieste sulla mafia o vantasse qualità
[...]
2 specifiche per ricoprire un ruolo strategico come la direzione del DAP. Dichiarazioni ritenute diffamatorie e non corrispondenti al vero. Continua la giornalista scrivendo che il dr. preferito al dr. , ha mentito laddove diceva che i Parte_1 CP_5 detenuti scarcerati erano una quarantina, invece erano 376 e poi arrivati a 496.
Locuzione impugnata dall'attore e ritenuta non veritiera.
Continua l'articolo: “E, come se non bastasse, sembrerebbe che, grazie ai suoi stretti rapporti amicali con vicecapo di Gabinetto del Ministro, Persona_6 Per_7 allievo di all'Università di Firenze, per sarebbe pronta una Persona_8 Parte_1 poltroncina in una delle tante task force. Di fronte tutto questo il Ministro cosa fa?”.
Conclude l'articolo citando quanto detto dal boss e riportato nel libro Persona_9
“Cose di Cosa Nostra” del giudice Giovanni Falcone ovvero:” Signor Giudice tre magistrati vorrebbero oggi diventare Presidenti della Repubblica”, afferma Per_9
”uno è intelligentissimo, il secondo gode dell'appoggio dei partiti di governo, il terzo
è cretino, ma proprio lui otterrà il posto”. Ritiene l'attore che la giornalista, indirettamente, ha affermato che il dr. fosse un cretino, paragonandolo al Parte_1 terzo magistrato citato dal boss e che nel suo articolo abbia inanellato Persona_9 una serie di notizie false ed imprecise denigrando l'immagine professionale e morale dell'attore ledendo e danneggiando la sua reputazione ed il suo diritto all'onore.
Con comparsa del 18.05.2022 si costituivano in giudizio in persona CP_2 del proprio l.r.p.t. e con cui impugnavano, contestavano e si Controparte_3 opponevano a quanto avverso dedotto chiedendo il rigetto integrale di ogni domanda attorea, tutte infondate e non provate, con vittoria delle spese del giudizio.
Evidenziava il convenuto la propria carenza di legittimazione Controparte_3 passiva. Presentavano istanza di riunione al presente procedimento di altro analogo iscritto a NRG 3575/2021, riunione mai disposta. Ritenevano i convenuti l'insussistenza di responsabilità a loro carico, l'infondatezza di ogni domanda avversa stante la verità dei fatti narrati.
La giornalista sebbene ritualmente citata, non si costituiva in CP_1 giudizio e all'udienza del 22.02.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Instauratosi il contraddittorio, ed istruita la causa, poiché ritenuta di natura strettamente documentale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii, all'udienza del 21.03.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con il presente giudizio l'attore chiede ai sensi degli artt. 185 cp e 2043 e 2059 cc il
3 risarcimento danni patrimoniali e non, a seguito del carattere diffamatorio dell'articolo giornalistico di cui in parte espositiva. Ai sensi dell'art. 2059 cc il danno non patrimoniale è risarcibile non solo in presenza di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato, ovvero nei casi in cui la risarcibilità sia espressamente disposta per legge, bensì anche qualora l'illecito abbia leso in modo serio diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale (Cass. SS.UU.
11/11/2008 nn. 26972,26973, 26974 e 26975).
L'attore lamenta la lesione di rilevanti diritti della personalità quali dell'onore e reputazione costituzionalmente garantiti dall'art. 2 Cost. Con l'onore si tutela il sentimento di ciascuno relativo alla propria dignità morale e alla somma delle qualità che ogni persona attribuisce a se stesso, mentre con la reputazione ci si riferisce alla stima che l'individuo gode nella comunità in cui vive ed opera, e alla sua considerazione sociale.
Occorre verificare se le frasi riportate nell'articolo giornalistico rientrano nel reato di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 terzo c. cp. e, se abbiano leso la reputazione dell'attore.
Ai sensi dell'art. 595 cp commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Per la configurabilità del reato è necessario che la persona offesa non sia presente, o almeno che non sia stato in grado di percepire l'offesa, diversamente si parla di ingiuria (reato abrogato dal d. lgs.
7/2016) e di tentativo di ingiuria aggravata. Tale reato è posto a tutela dell'onore inteso quale stima che il soggetto passivo riscuote nell'ambito della comunità in cui vive.
La diffamazione a mezzo stampa, ex art. 595 terzo c. cp cui è equiparata quella con altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere una pluralità di destinatari, costituisce un'ipotesi aggravata in quanto il mezzo di comunicazione usato comporta una maggiore divulgazione e quindi un maggior danno. Acclarata la portata diffamatoria di un articolo giornalistico la stessa può, in ogni caso, essere attratta all'area dell'indifferente penale e civile allorchè costituisca espressione legittima del diritto di cronaca o di critica. Secondo il consolidamento della dottrina e giurisprudenza,
l'esercizio in chiave scriminante di siffatti diritti è invocabile dall'autore della pubblicazione lesiva solo ove ricorrano congiuntamente: la verità oggettiva dei fatti narrati anche solo putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti siano dolosamente
4 o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti sino accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni, o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; l'interesse pubblico all'informazione, cioè la pertinenza;
la forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti ossia la continenza (Cass. Civ.
1422/2012). Ne consegue che solo la sussistenza di tutti i predetti elementi consente l'applicazione, in concreto, dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica (Cass. N. 8284(1996 e Cass. N. 4871/1995). Il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi invece giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi come: l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell'articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione (Cass. N.
18769/2013).
Occorre nel caso che ci occupa verificare se le frasi riportate nell'articolo giornalistico integrano l'illecito della diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 cp pertanto lesive alla reputazione dell'attore ovvero rientrano nel diritto di cronaca e di critica e se sussistono i requisiti di verità, pertinenza e continenza. In merito al requisito della verità dei fatti riportati, per costante giurisprudenza, la responsabilità del giornalista per lesione all'altrui onore o reputazione è esclusa quando questi riferisca fatti veri ovvero quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (verità putativa). Al giornalista basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati ma anche solo la loro verosimiglianza;
è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui è tratta la notizia, al momento in cui venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile. La verità dell'informazione viene valutata con riferimento al momento in cui le notizie vengono divulgate, non avendo alcun rilievo le evoluzioni successive. In ordine al diritto di critica che non si concreta nella mera narrazione dei fatti ma nell'espressione di un giudizio rispetto ai fatti stessi (Cass. N. 4955/2024) il canone della verità si atteggia diversamente, in quanto, pur non essendo richiesta l'assoluta verità della narrazione, occorre che il
5 fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. Sez. 3 n. 21892/2023; Cass. Sez. 3 n. 7847/2011; Cass. Sez. 3 ordinanza n. 25420/2017; Cass. Sez. 3 n. 21892/2023). Circa il requisito della continenza, che investe il modo in cui la notizia viene divulgata, anche una notizia vera, se riportata in termini denigratori può avere carattere diffamatorio. Coincide con quella correttezza formale di linguaggio che consente di evitare che la divulgazione di un fatto storico si tramuti in uno strumento di lesione dei diritti altrui
(Cass. N. 17211/2015). Tale requisito risulta rispettato se le espressioni usate dal giornalista non sono dirette all'offesa altrui mediante l'uso di un linguaggio aggressivo diretto ad esprimere un giudizio sulla morale degli individui e non alla divulgazione di un fatto storico (Cass. N. 23798/2007). La Suprema Corte afferma:
”In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni” (Cass. Sentenza n. 27592/2019,
Cass. N. 14822/2012).
Il requisito della pertinenza può essere definito come la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica, inteso quale ago della bilancia circa la comparazione tra l'interesse alla tutela della reputazione e quello, opposto, alla manifestazione del pensiero (Cass. Sez. 3 n. 17122/2007). In tema di bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, il bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.). Tale bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non solo del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa,
e, quindi fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, con la correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente
6 dell'esercizio del diritto di critica (Cass. Sez. 3 n. 17172/2007).
Venendo al caso di specie, l'attore si duole, con riferimento all'articolo apparso in data 12.05.2020 sul periodico on line a firma della giornalista Parte_2 CP_1 come la stessa, facendo riferimento alla presunta trattativa tra l'allora
[...]
Ministro della Giustizia e il dr. laddove assume Controparte_4 CP_5 che il DAP aveva già affidato a il ruolo a Capo del DAP e che Parte_1 mai lo stesso si era occupato di inchieste sulla mafia o vantasse qualità specifiche per ricoprire un ruolo strategico come la direzione del DAP che non a caso viene remunerato al pari del Presidente della Repubblica. Contesta l'attore la non veridicità di tali affermazioni, evidenzia di aver conseguito la quinta valutazione di professionalità e poteva vantare un'esperienza professionale ampia e specifica, rivestendo la funzione di Procuratore Distrettuale Antimafia e che dal 2015 ha ricoperto le funzioni di Procuratore aggiunto presso la Procura di Potenza. Contesta, inoltre l'attore ogni altro assunto giornalistico oggetto di causa perchè falsa ed integrante illecito diffamatorio che nell'area civilistica rientra nell'alveo normativo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc.
In riferimento al profilo della verità risulta sussistente la circolare n. 95907 a firma di una dirigente del DAP con cui si invitavano i Direttori degli Istituti penitenziari a segnalare all'autorità giudiziaria i soggetti affetti da specifiche patologie nonché i detenuti con un'età superiore agli anni 70. Le scarcerazioni che si sono susseguite anche a favore di detenuti sottoposti al regime carcerario duro ex art. 41 bis ord. pen., hanno notoriamente suscitato l'interesse pubblico ed hanno attirato critiche tanto da indurre all'emanazione del decreto legge antiscarcerazioni n. 29/2020 e, tali circostanze hanno determinato critiche diverse sulla gestione dell'Amministrazione
Penitenziaria nonché critiche sulla nomina del dr. anche da parte di Parte_1 personalità di spicco. Trattasi di vicende afferenti personaggi politici posti alla gestione di affari di Stato e questo integra il requisito di pertinenza, del pubblico interesse all'informazione, anche in considerazione del contesto storico particolare.
Ne consegue l'assenza di falsità nelle affermazioni della giornalista CP_1 intervenuta a seguito di critiche mosse alla gestione delle carceri nel periodo del
Covid 19. La natura delle affermazioni rese, espressione del diritto di critica, rendono superfluo l'accertamento circa la verità della valutazione in merito al curriculum dell'attore, la cui inidoneità è stata espressa dalla giornalista in termini valutativi.
Non si ravvisa nelle espressioni usate dalla giornalista alcuna offesa alla persona ma
7 solo una valutazione critica dell'operato gestorio dell'attore. La critica consiste nell'interpretazione soggettiva dei fatti ed è pertanto manifestazione di una lettura individuale degli accadimenti da cui trae origine. Nell'esercizio di critica è logicamente inserita un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che può dar luogo ad una compressione del diritto alla reputazione della persona e che può articolarsi nell'espressione di valutazioni d'ordine eminentemente soggettivo (Cass. Penale sez V n. 45014/2012).
Contesta, inoltre, l'attore l'assunto della giornalista laddove scrive che avrebbe comunque avuto un presunto incarico per intermediazione del vicecapo di Gabinetto del Ministro dr. sottolineando che dopo le dimissioni da capo del Persona_10
DAP è rimasto in servizio come Procuratore Aggiunto presso la Procura di Roma.
La giornalista ha riferito con toni dubitativi ed ipotetici, usando il condizionale, che la segnalazione del vicecapo di Gabinetto del Ministro avrebbe potuto portare all'attore un nuovo incarico dopo le dimissioni, rimarcando la sussistenza di uno stretto legame con il vicecapo del Ministro, circostanza mai contestato o smentito dall'attore nel corso del giudizio.
Esclusa, altresì, la natura diffamatoria di ogni altra espressione utilizzata dalla giornalista laddove si limita a riportare quanto citato dal boss e riportato nel Per_9 libro “Cose di Cosa Nostra” del Giudice Giovanni Falcone. Tale espressione non volgare, non riferita all'attore, va inserita nel contesto oggetto di discussione ed è da considerarsi quale giudizio di valutazione soggettiva. Nel testo non vi sono espressioni esplicitamente o implicitamente offensive nei confronti dell'attore, né giudizi di disvalore indirizzati verso la sua persona, ovvero offese gratuite trascendenti il limite della legittima critica. Accertata per tabulas la sussistenza di verità, continenza e pertinenza di quanto impugnato e contestato si deve escludere la portata diffamatoria lesiva dell'onore e reputazione dell'articolo in questione e per l'effetto va disattesa ogni domanda risarcitoria vantata dall'attore, nonché l'ulteriore istanza di riparazione pecuniaria ex rt. 12 Legge n. 47/1948. Tale richiesta trova applicazione solo in presenza di tutti gli elementi integranti il delitto di diffamazione e nei soli riguardi del direttore responsabile della testata giornalistica che ha pubblicato l'articolo lesivo, sempre che la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione, viceversa, detta sanzione non può trovare applicazione in caso di domanda spiegata nei confronti della società editrice (Cass. N. 16054/2015).
8 Ritenuta assorbente ogni altra questione.
Le spese di lite vanno compensate tra l'attore e la convenuta rimasta CP_1 contumace;
seguono invece la soccombenza tra le altri parti e vanno poste a carico dell'attore, come da dispositivo, con applicazione dei valori medi tariffari D.M.
55/2014 per valore della causa (50.000,00), con esclusione della fase istruttoria poiché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Rigetta le domande attoree;
-Compensa le spese di lite tra l'attore e la convenuta contumace;
CP_1
-Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti costituiti in persona del l.r.p.t. e , che si liquidano in CP_2 Controparte_3 euro 5.810,00 oltre IVA, CAP e rimborso spese gen. come per legge;
Così deciso in Potenza, 19.09.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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