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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17893 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25569/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25569/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACHILE Parte_1 C.F._1
SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA, 30 ROMA
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente, nato il [...], ha documentato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n.91 del 1992 e di avere inoltrato tempestivamente la relativa domanda all'autorità competente il 4.8.2021 ( vedi pec doc.
14 ), senza avere alcun riscontro, né la resistente si è costituita al fine di giustificare il silenzio.
Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo risulta che il ricorrente è nato e vissuto sempre a
Roma ed attualmente residente nel campo nomadi di Via Pontina dove ( vedi certificato di nascita, doc. 2 certificato di residenza doc 15 e;
), ha frequentato scuole italiane e ha documentazione sanitaria
(vaccinazioni) ( vedi dichiarazioni Commissione territoriale doc 13, certificazione scolastica doc. 7 e pagina 1 di 3 scheda vaccinale doc. 8) e sociale che attestano la presenza continuativa in Italia ( vedi doc. 6 dichiarazione sportello interculturale;
doc. 3, 4 e 5 in merito alla presenza nel campo Persona_1 nomadi).
Questi ha ottenuto codice fiscale e permesso di soggiorno per protezione speciale (2022), rinnovato nel
2024.
L'acquisto della cittadinanza disciplinato dalla norma in esame prevede : l'avvenuta nascita in Italia, il possesso ininterrotto fino al raggiungimento della maggiore età della residenza legale sul territorio nazionale e la dichiarazione di volontà di acquisire la cittadinanza entro un anno dal compimento dei diciotto anni, circostanza quest'ultima documentata con la pec del 4.8.2021 ( doc. 14 ).
L'art 43 del cc. definisce il concetto di residenza: "luogo in cui la persona ha la dimora abituale". La giurisprudenza ha chiarito come la residenza, in senso civilistico, possa essere provata dall'interessato, in quanto res facti, con ogni mezzo, mentre l'iscrizione nei registri comunali della popolazione residente costituisce una mera presunzione della residenza effettiva . Non sembra, invece, che l'iscrizione anagrafica possa coincidere con il requisito legislativo di "residenza legale" ai particolari fini dell'acquisto della cittadinanza, benché in tale senso sia stata intesa dall'art. 1 del regolamento di attuazione della legge 91/92 , finendo per imporre, quale contenuto di una nozione di diritto sostanziale, un mero strumento legale di presunzione della residenza civilisticamente intesa.
L'art. 1 del regolamento introduce una definizione restrittiva di residenza legale, richiedendo per la sua sussistenza il duplice requisito contestuale della residenza anagrafica ininterrotta e del possesso ininterrotto del titolo di soggiorno;
per quanto concerne quest'ultimo requisito, l'art. 4 L. .n. 91/92 stabilisce che il richiedente ne sia titolare al momento della domanda all'autorità amministrativa di riconoscimento della cittadinanza . Per costante giurisprudenza (ex multis v. sent. n. 25726/2011), residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, da intendere come permanenza sul territorio con la volontà di abitarvi stabilmente;
è consentito di provare con ogni mezzo l'effettiva residenza cioè l'abituale dimora non coincidente con quella anagrafica costituendo le risultanze anagrafiche una mera presunzione che può essere superata sulla base di elementi di convincimento idonei a dimostrare la dimora abituale del soggetto qualora si trovi in luogo diverso.
(Cass. n. 6101/06; Cass. 2814/00; Cass. 4518/98) .
Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, L. n. 91 del 1992 per il riconoscimento in favore di dello status di cittadino italiano, in ragione della Parte_1 descritta documentazione allegata al ricorso introduttivo.
pagina 2 di 3 Spese irripetibili per essere il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara la contumacia della parte resistente dichiara che , nato a [...], il [...] è cittadino italiano;
Parte_1
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata;
− spese irripetibili
Roma, 21 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25569/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACHILE Parte_1 C.F._1
SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA, 30 ROMA
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente, nato il [...], ha documentato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n.91 del 1992 e di avere inoltrato tempestivamente la relativa domanda all'autorità competente il 4.8.2021 ( vedi pec doc.
14 ), senza avere alcun riscontro, né la resistente si è costituita al fine di giustificare il silenzio.
Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo risulta che il ricorrente è nato e vissuto sempre a
Roma ed attualmente residente nel campo nomadi di Via Pontina dove ( vedi certificato di nascita, doc. 2 certificato di residenza doc 15 e;
), ha frequentato scuole italiane e ha documentazione sanitaria
(vaccinazioni) ( vedi dichiarazioni Commissione territoriale doc 13, certificazione scolastica doc. 7 e pagina 1 di 3 scheda vaccinale doc. 8) e sociale che attestano la presenza continuativa in Italia ( vedi doc. 6 dichiarazione sportello interculturale;
doc. 3, 4 e 5 in merito alla presenza nel campo Persona_1 nomadi).
Questi ha ottenuto codice fiscale e permesso di soggiorno per protezione speciale (2022), rinnovato nel
2024.
L'acquisto della cittadinanza disciplinato dalla norma in esame prevede : l'avvenuta nascita in Italia, il possesso ininterrotto fino al raggiungimento della maggiore età della residenza legale sul territorio nazionale e la dichiarazione di volontà di acquisire la cittadinanza entro un anno dal compimento dei diciotto anni, circostanza quest'ultima documentata con la pec del 4.8.2021 ( doc. 14 ).
L'art 43 del cc. definisce il concetto di residenza: "luogo in cui la persona ha la dimora abituale". La giurisprudenza ha chiarito come la residenza, in senso civilistico, possa essere provata dall'interessato, in quanto res facti, con ogni mezzo, mentre l'iscrizione nei registri comunali della popolazione residente costituisce una mera presunzione della residenza effettiva . Non sembra, invece, che l'iscrizione anagrafica possa coincidere con il requisito legislativo di "residenza legale" ai particolari fini dell'acquisto della cittadinanza, benché in tale senso sia stata intesa dall'art. 1 del regolamento di attuazione della legge 91/92 , finendo per imporre, quale contenuto di una nozione di diritto sostanziale, un mero strumento legale di presunzione della residenza civilisticamente intesa.
L'art. 1 del regolamento introduce una definizione restrittiva di residenza legale, richiedendo per la sua sussistenza il duplice requisito contestuale della residenza anagrafica ininterrotta e del possesso ininterrotto del titolo di soggiorno;
per quanto concerne quest'ultimo requisito, l'art. 4 L. .n. 91/92 stabilisce che il richiedente ne sia titolare al momento della domanda all'autorità amministrativa di riconoscimento della cittadinanza . Per costante giurisprudenza (ex multis v. sent. n. 25726/2011), residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, da intendere come permanenza sul territorio con la volontà di abitarvi stabilmente;
è consentito di provare con ogni mezzo l'effettiva residenza cioè l'abituale dimora non coincidente con quella anagrafica costituendo le risultanze anagrafiche una mera presunzione che può essere superata sulla base di elementi di convincimento idonei a dimostrare la dimora abituale del soggetto qualora si trovi in luogo diverso.
(Cass. n. 6101/06; Cass. 2814/00; Cass. 4518/98) .
Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, L. n. 91 del 1992 per il riconoscimento in favore di dello status di cittadino italiano, in ragione della Parte_1 descritta documentazione allegata al ricorso introduttivo.
pagina 2 di 3 Spese irripetibili per essere il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara la contumacia della parte resistente dichiara che , nato a [...], il [...] è cittadino italiano;
Parte_1
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata;
− spese irripetibili
Roma, 21 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3