Articolo 1 della Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
Articolo 2
Versione
5 novembre 2020
Art. 1. Numero dei deputati 1. All' articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» e' sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «otto»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» e' sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 56 della Costituzione , come modificato dalla presente legge:
«Art. 56.
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati e' di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.»
Entrata in vigore il 5 novembre 2020
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