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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3884/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 3884 del ruolo generale dell'anno 2021 su ricorso proposto da:
, con l'avv. Galvan del foro di Venezia, Parte_1
ricorrente contro
, con le avv. Botton e Bertocco del foro di Padova, Controparte_1
resistente con la partecipazione del minore in persona della curatrice speciale avv. Persona_1
Pellizzato,
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione giudiziale e trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni: per il ricorrente: rigettata ogni diversa domanda, pronunciarsi la separazione personale delle parti, con addebito alla moglie come da ricorso introduttivo depositato il 17.5.2021 e memoria integrativa depositata il 4.1.2022 e richiamati i successivi atti difensivi;
in via subordinata,
1 pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, confermarsi l'ordinanza presidenziale
31.8.2021 in punto affidamento del minore e contributo al suo mantenimento;
confermarsi l'ordinanza 29.8.2024 in punto assegnazione casa familiare e contributo di mantenimento alla moglie;
con concessione dei termini per gli scritti conclusivi;
per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta del nuovo difensore, e cioè come dai precedenti scritti difensivi della resistente;
per il minore: conferma dell'ordinanza del 31.8.2021 e dell'ordinanza del 29.8.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.5.2021 ha proposto ricorso per la separazione Parte_1
giudiziale con domanda di addebito. Deduce di aver contratto matrimonio con
[...]
in regime di comunione legale dei beni in data 1.2.2019 e di aver generato Controparte_1
con lei , nato a [...] il [...]. Riferisce che la Persona_1
coniuge, madre di una figlia nata da precedente relazione, avrebbe subito un procedimento penale all'estero per sottrazione di minore in riferimento al quale avrebbe patito la carcerazione.
Riferisce inoltre che la coniuge subito dopo il matrimonio avrebbe manifestato una forma depressiva, con diagnosi di disturbo depressivo ricorrente;
in ragione di tale patologia sarebbe stata sottoposta a terapia farmacologica che però non avrebbe seguito con continuità; per effetto di tale quadro patologico non avrebbe accudito il figlio, di cui si sarebbero occupati il padre e la nonna paterna. Dal gennaio 2021 la famiglia si è stabilita a Murano in calle de le conterie n.
22, in un alloggio comunale. Deduce inoltre che a partire dal 2021 la convivenza sarebbe divenuta difficile in ragione di continui litigi, anche dovuti alla situazione economica precaria
(il ricorrente risultava da più di un anno in cassa integrazione), fino all'abbandono il 6.5.2021 della casa coniugale da parte della moglie, la quale ha portato via il figlio. Ne è derivata una denuncia sporta dal ricorrente contro la moglie;
da parte sua la moglie avrebbe segnalato il marito alle forze dell'ordine per asserite condotte violente. Il ricorrente esclude tuttavia di aver mai tenuto condotte violente contro la moglie. Allega di lavorare come comandante motorista presso una società con sede in Venezia. Il ricorrente chiede che venga dichiarata la separazione dei coniugi con addebito della stessa alla moglie;
che venga disposto l'affidamento del figlio in via esclusiva al padre o in subordine congiuntamente a entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso il padre;
chiede che venga disposta la regolazione dei tempi di frequentazione;
infine, che la madre venga condannata alla corresponsione di una somma periodica per il mantenimento del figlio.
È intervento il Pubblico Ministero con comparsa di intervento del 28.6.2021.
2 Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
del 12.7.2021 che ha aderito alla domanda di separazione giudiziale. La resistente contesta la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e chiede che la separazione venga addebitata al ricorrente. Al riguardo dichiara che il ricorrente avrebbe iniziato dalla nascita del figlio ad abusare di alcool e di conseguenza ad essere violento fisicamente, anche davanti al figlio;
egli inoltre sarebbe stato violento sia psicologicamente sia verbalmente e materialmente, attraverso minacce e condotte quali: un'aggressione a tavola nell'agosto 2019 con lancio di acqua da un bicchiere e lancio del telefono cellulare contro il muro in direzione della testa della ricorrente;
un'aggressione in un giorno non precisato in cui il ricorrente avrebbe trascinato la resistente per i capelli e l'avrebbe colpita con un pugno alla pancia;
percosse (schiaffi e tirate di capelli) in numero di circa dieci-quindici volte in arco di tempo non specificato;
minacce; aggressioni verbali;
pretesa di avere rapporti sessuali (per talune di queste condotte venne sporta denuncia dalla resistente). Il ricorrente avrebbe inoltre impedito alla resistente di frequentare un corso di formazione nell'intento di reperire un'occupazione lavorativa, arrivando a distruggere il computer della resistente. Durante il periodo pandemico il ricorrente avrebbe maggiormente abusato di alcool, con maggiore frequenza di minacce e ingiurie ai danni della resistente. Il giorno 6.5.2021 il ricorrente si sarebbe presentato in casa ubriaco e sporco dei suoi escrementi;
la resistente lo avrebbe soccorso ma egli si sarebbe alterato aggredendola verbalmente e sbattendo i pugni sulla porta della stanza da letto;
per tale motivo la ricorrente si sarebbe determinata a lasciare la casa familiare;
ella ha in seguito contattato il Centro anti-violenza del
Comune di Venezia, che ha provveduto a collocarla in una struttura protetta. In data 20.5.2021 la resistente ha sporto denuncia per i fatti di aggressione. La resistente contesta di non aver accudito il figlio;
nega che la suocera abbia partecipato alle cure del nipote e riconosce che il padre ha contribuito all'accudimento del figlio. Nega di aver scontato pene detentive. Allega di non aver mai lavorato per via del divieto impostole dal marito. La ricorrente chiede che la separazione venga addebitata al marito;
si oppone all'affido esclusivo del minore al padre e al collocamento presso costui;
chiede che il figlio le venga affidato in via esclusiva e venga presso di lei collocato, rimettendosi al giudice per un eventuale affidamento temporaneo ai servizi sociali;
in subordine, chiede l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre;
chiede l'assegnazione della casa coniugale sita in Murano;
chiede infine la condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio e della moglie.
A seguito dell'audizione delle parti nell'udienza presidenziale sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 708, co. III, c.p.c.: affido cd. super- esclusivo del minore ai servizi sociali del Comune di Venezia;
collocazione del minore presso
3 la madre con domicilio presso la residenza del Centro antiviolenza di Venezia, nulla disponendo sulla casa familiare;
presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del Comune, del consultorio familiare e del servizio di neuropsichiatria infantile, per l'accertamento delle capacità genitoriali delle parti, delle condizioni di vita del minore e del regime di affidamento migliore;
diritto di visita del padre da esercitarsi in spazio neutro secondo calendario disposto dal servizio sociale;
obbligo del padre di contribuire al mantenimento del minore in misura di euro 300 mensili e a quello della madre in misura di euro 200 mensili.
In adempimento delle disposizioni del Tribunale, in data 28.1.2022 il servizio sociale del
Comune ha depositato relazioni informative sulla condizione del nucleo familiare.
Le parti si sono costituite nella fase di merito mediante deposito di memorie ai sensi dell'art. 709, co. III, c.p.c. La resistente ha documentato la pendenza di procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e ha chiesto che venissero disposti accertamenti a mezzo del SerD circa l'allegata dipendenza da alcool del ricorrente. Le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 30.3.2022 il giudice istruttore a modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti ha disposto l'incremento degli incontri tra padre e figlio a due a settimane, nella modalità più tutelante per il minore;
in via istruttoria ha disposto la presa in carico del ricorrente da parte del SerD e della resistente da parte del CSM.
In data 1.6.2022 si è costituito in giudizio il nuovo difensore della resistente.
In adempimento delle richieste del giudice istruttore i servizi e gli uffici incaricati di relazionare sulle condizioni del nucleo familiare e sulla condizione personale sanitaria dei genitori hanno depositato relazioni informative.
All'udienza del 29.9.2022 il giudice istruttore ha nominato al minore una curatrice speciale, ha disposto che venissero effettuati incontri congiunti dei genitori e ha incrementato le ore degli incontri tra padre e figlio (due incontri a settimana della durata di almeno tre ore ciascuno); ha inoltre disposto che uno dei due incontri settimanali avvenisse in forma libera.
Altre relazioni di aggiornamento sono state depositate in data 12.10.2022 e 17.3.2023.
All'udienza del 16.5.2023 le parti e la curatrice speciale hanno dato atto che dal mese di aprile
2023 la resistente assieme al figlio avevano lasciato l'alloggio protetto, stabilendosi presso un
“appartamento di sgancio” alla Giudecca. La resistente ha dedotto di aver iniziato a lavorare come addetta alle pulizie e ha formulato richiesta di assegnazione della casa familiare a Murano.
Con ordinanza di pari data il giudice istruttore ha disposto la prosecuzione della fase di
“appartamento di sgancio” e l'affidamento del minore per tre giorni a settimana ad una famiglia di supporto;
la prosecuzione del progetto riabilitativo della NPI per sei mesi;
nonché il
4 monitoraggio del nucleo familiare da parte del servizio sociale;
ha inoltre disposto la continuazione del monitoraggio del SerD sulla persona del ricorrente. Quanto al diritto di visita del padre ha autorizzato il pernottamento del minore presso il padre, se ritenuta opportuna dal servizio sociale affidatario e previa verifica dell'idoneità dell'alloggio paterno.
Sono state depositate ulteriori relazioni da parte del servizio NPI in data 12.10.2023, del servizio sociale in data 29.9.2023 e poi in data 28.11.2023.
Con comparsa del 14.6.2024 si sono costituite in giudizio i nuovi difensori della resistente.
Sono state depositate ulteriori relazioni di aggiornamento da parte degli uffici incaricati: in data
4.4.2024 e 18.6.2024 da parte dei servizi sociali, in data 18.6.2024 da parte del servizio NPI e del SerD.
All'udienza del 2.7.2024 i difensori hanno chiesto la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Con ordinanza del 28.8.2024 la casa familiare sita in Murano è stata assegnata alla resistente;
inoltre, è stato previsto che il minore resti con il padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.
È stato inoltre stabilito che il contributo al mantenimento della resistente venisse corrisposto nella somma di euro 100 mensili. È stata inoltre disposta la presa in carico delle parti al
Consultorio familiare dell'ULSS di Venezia, ove vi fosse consenso delle parti.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 14.11.2024, la resistente ha chiesto con ricorso dell'11.11.2024 un'ulteriore modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, come da ultimo modificati. La richiesta è stata rigettata con ordinanza del 14.11.2024.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 1.2.2019 in Venezia.
Il matrimonio è stato trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Venezia al n.
5, p. 1, uff. 1 dell'anno 2019, come risulta dall'estratto prodotto dal ricorrente (doc. 1 fasc. ricorrente).
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità a dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
Alla sentenza seguono le annotazioni di legge.
*
2. Entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione al coniuge.
Il ricorrente motiva la richiesta in ragione dell'abbandono della casa coniugale della resistente il giorno 6.5.2021.
5 A sua volta, la resistente motiva la richiesta sulla base delle reiterate condotte di violenza che il ricorrente avrebbe tenuto in famiglia, anche alla presenza del figlio, dovute all'abuso di sostanze alcoliche e (sporadicamente) stupefacenti.
Come già rilevato nell'ordinanza del 16.5.2023, le parti non hanno chiesto i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.; pertanto, il compendio probatorio su cui è istruita la domanda si riduce ai documenti prodotti.
Il quadro che se ne desume non consente di ritenere raggiunta la prova della colpa della separazione in capo al ricorrente ovvero alla resistente.
Il ricorrente ha prodotto un telegramma del 7.5.2021 in cui la resistente lo informava dell'abbandono della casa coniugale con il figlio per condotte di violenza del ricorrente (doc. 7 fasc. ricorrente).
Egli all'udienza presidenziale ha parzialmente ammesso condotte di abuso di alcool («è vero solo in parte che in un paio di occasioni ho fatto abuso di sostanze alcoliche, nel senso che ho bevuto più del solito. Di norma bevo un paio di bicchieri a pasto. Il 6.5.2021 ho abusato di sostanze alcoliche, mi sono urinato addosso, lei si è adirata, non mi ha aiutato ed io mi sono trovato la polizia in casa. Posso dire che non si tratta di episodi di abusi alcolici poiché ero in grado di camminare»); ha poi confermato di aver pronunciato insulti e minacce all'indirizzo della moglie nel contesto di litigi ed in risposta ad atteggiamenti aggressivi della moglie (in particolare le seguenti affermazioni, trascritte nella comparsa di costituzione della resistente e riportate anche nel doc. 5, contenente registrazioni audio: «[…] stai bene attenta con chi hai a che fare, devi stare attenta […]»; «[…] non cagarme sulla testa perché io te cago sulla tomba[…]»; «[…] te lo dico, te l'ho già detto, Vir: guarda che dopo quando io arrivo ad un punto che non ce la faccio più io ti elimino, te elimino, eliminare sai cosa vuol dire? Che non esisti più, non esisti più […]»; «[…] fra due minuti sono a casa […] non voglio rompimenti di
Per coglioni, sennò io non lavoro più, te faccio far la fame, non ad di certo, ma a te sì e dopo faccio un casino che non lo immagini neanche, dunque stai tranquilla per favore, te conviene
[…]»).
La ricorrente ha depositato copia di querela dalla stessa sporta in data 20.5.2021 (doc. 6 fasc. resistente) nella quale sono riportate le seguenti condotte: la ricorrente avrebbe subito un rapporto sessuale quando era in stato di dormiveglia;
il ricorrente si sarebbe spesso ridotto in stato di ubriachezza;
avrebbe tenuto condotte genericamente violente;
non avrebbe adeguatamente aiutato la moglie al tempo della nascita del figlio, rifiutando sostegno economico e materiale, negli stessi giorni del parto;
l'avrebbe minacciata di sottrarle il figlio;
l'avrebbe percossa gettandole acqua in faccia da un bicchiere e inveendole
contro
; in varie
6 occasioni l'avrebbe percossa, minacciata e offesa. Per questi fatti risulta pendente un giudizio davanti a questo Tribunale, in cui la resistente è persona offesa e il ricorrente è indagato per il reato previsto dall'art. 572 c.p. (doc. 15 fasc. resistente, certificato ex art. 335-bis c.p.p., rilasciato alla resistente persona offesa).
Le domande reciproche di addebito vanno respinte.
Quanto alla domanda della resistente, va infatti ricordato che l'addebito della separazione – il quale ben può essere giustificato da vessazioni anche morali – richiede la prova del nesso di causa tra i comportamenti addebitati al coniuge ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass., sez. I, 20.12.2021 n. 40795).
Nel caso di specie le condotte allegate dalla resistente sono rimaste sprovviste di prova adeguata rispetto alla collocazione degli eventi in un contesto temporale specifico, necessaria a verificare la loro efficienza causale rispetto al fallimento del matrimonio.
In particolare, la denuncia-querela, in cui sono riportate nello specifico le condotte vessatorie del ricorrente, è atto unilaterale del denunciante e pertanto non può essere considerata quale mezzo di prova delle condotte nella stessa riportate. Dal documento 4 allegato all'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei dd. 11.11.2024 si desume peraltro che il Pubblico
Ministero ha formulato richiesta di archiviazione, sulla quale il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di disporre ulteriori indagini nel termine di sei mesi, attualmente non ancora decorso.
Anche i documenti audiovisivi prodotti (non formalmente disconosciuti dal ricorrente) pur documentando un contenuto verbalmente violento o riportante episodi violenti (PTT-
20190826-WA0011, PTT-20190826-WA0015, PTT-20190826-WA0021, PTT-20200102-
WA0122, doc. 5 fasc. resistente), sono privi di data e di riscontri esterni quanto alla loro formazione;
in ogni caso tali documenti riportano affermazioni avulse da un contesto che consenta di attribuire loro un significato inequivocabile.
Ne deriva che le condotte, per quanto parzialmente ammesse dal ricorrente (quantomeno con riferimento alle minacce e agli insulti), non risultano collocabili nel tempo con precisione, tanto da poterne stabilire il nesso di causa con la separazione.
Quanto alla domanda svolta dal ricorrente, dalla parziale ammissione di condotte contrarie ai doveri coniugali fatta dallo stesso si desume che la condotta di abbandono dell'abitazione da parte della resistente non è stata ingiustificata, come del resto è desumibile dalla circostanza – pacifica e documentata – che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale per riparare presso il centro antiviolenza di questa città, nelle cui residenze è rimasta per un biennio.
7 Va infatti ricordato che la condotta di abbandono dell'abitazione familiare, di per sé idonea a fondare l'addebito della separazione, è da ritenersi invece giustificata e non dà luogo all'addebito della separazione quando è dovuta alla condotta contraria ai doveri coniugali dell'altro coniuge (Cass., sez. VI, 15.1.2020 n. 648).
Le domande reciproche vanno pertanto respinte.
*
3. La domanda di condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della coniuge va respinta.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, quando il beneficiario non abbia adeguati redditi propri e l'obbligato abbia mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.
Il fondamento della corresponsione dell'assegno di mantenimento risiede nel permanere degli obblighi di solidarietà coniugale, nonostante la cessazione degli obblighi di coabitazione, collaborazione e fedeltà conseguente alla separazione (Cass., sez. I, 16.5.2017 n. 12196).
Dalla permanenza del vincolo matrimoniale discende che la misura del contributo al mantenimento del coniuge va anzitutto parametrata al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza (ex multis Cass., sez. I, 16.5.2017 n. 12196; Cass., sez. I, 24.6.20219 n.
16809).
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento assume rilievo anche l'attitudine dei coniugi allo svolgimento di una proficua attività lavorativa. A questo riguardo, va specificato che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di tutti i concreti fattori individuali e ambientali e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche. Questo principio non può però valere a giustificare l'inerzia del coniuge che beneficerebbe dell'assegno di mantenimento;
la stessa solidarietà familiare sopra menzionata non consente al coniuge economicamente “debole” di chiedere all'altro quanto secondo l'ordinaria diligenza potrebbe procurarsi da solo. Della prova del fallimento dei tentativi di mettere a frutto le proprie attitudini professionali attuali è gravato il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento (Cass., sez. I,
21.7.2021 n. 20866).
Nel caso di specie il matrimonio è stato contratto l'1.2.2019 e la convivenza risulta essersi interrotta il 7.5.2021; essa è pertanto durata due anni e tre mesi circa, un lasso di tempo ormai inferiore a quello decorso dal momento della separazione (tre anni e nove mesi).
Non sono state svolte allegazioni relative al tenore di vita della famiglia all'epoca della coabitazione né sono state svolte istanze istruttorie sul punto.
8 Non può pertanto ritenersi provata in giudizio una condizione di vita peculiare e superiore a quella corrispondente agli introiti del ricorrente come provati in atti.
La resistente, attualmente trentottenne, dopo essere stata disoccupata all'epoca della proposizione del giudizio ha documentato di essersi attivata sul mercato del lavoro (doc. 17 fasc. resistente) e di aver reperito da ultimo un'occupazione da aprile ad ottobre 2010 (doc. 2 allegato alla memoria della resistente dd. 27.6.2024); ella ha documentato la percezione in riferimento a questa occupazione di retribuzioni di circa 1.400 euro mensili (doc. 3 allegato alla memoria della resistente dd. 27.6.2024).
Ella ha pertanto provato di avere attitudine al lavoro, peraltro corrispondente alla sua ancora giovane età lavorativa, tale da procurarle redditi sufficienti alla sua indipendenza economica.
Non sono state dedotte in giudizio circostanze di salute o di altro genere che impediscano l'occupazione della resistente.
In applicazione dei principi sopra esposti è pertanto da escludersi il diritto della resistente alla percezione di un contributo al suo mantenimento.
In considerazione del fatto che la resistente ha acquisito autonomia patrimoniale solo nel corso del giudizio è opportuno stabilire il venir meno dell'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento alla resistente dal passaggio in giudicato di questa sentenza di separazione.
*
4. La prole va affidata congiuntamente alle parti, in applicazione del regime legale.
In forza dei provvedimenti presidenziali venne stabilito l'affidamento del minore ai Servizi sociali di questa città.
La scelta era determinata dal disturbo psicopatologico della resistente allegato, dall'elevata conflittualità delle parti, dalla violenza fisica e verbale sviluppatasi nella famiglia e dalle problematiche dei genitori.
Nella pendenza del giudizio le condizioni dei coniugi e del nucleo familiare disgregato sono mutate in senso positivo.
La resistente non presenta alcun quadro di psicopatologia (relazione del Dipartimento di salute mentale dell'ULSS Serenissima 3 dd. 12.9.2022).
Il ricorrente è stato preso in carico dal SerD dell'azienda sanitaria locale ed ha seguito il percorso con esito sostanzialmente positivo. È stata infatti più volte confermata dai sanitari la partecipazione al programma di controllo, pur registrandosi nell'ultimo periodo minore costanza. In definitiva, è stato escluso un problema di dipendenza dall'alcool e si è dato atto della consapevolezza da parte del ricorrente delle criticità del suo rapporto con l'alcool
(relazione del SerD del 16.9.2022). Il ricorrente, mai positivo per sostanze stupefacenti pesanti,
9 a partire dal settembre 2022 è stato trovato negativo anche con riguardo ai cannabinoidi
(relazione SerD del 23.1.2023). Gli esiti negativi dei controlli sono stati da ultimo confermati nelle relazioni del 18.3.2024 e 12.6.2024, tanto che il Tribunale ha già sospeso la presa in carico del ricorrente da parte del Servizio. Le allegazioni della resistente circa la non attendibilità degli esiti dei test non meritano accoglimento, in ragione della loro genericità e della delle modalità esecutive dei test, descritte dai sanitari nelle relazioni in atto, che escludono l'eventualità che il ricorrente possa aver sostituito i campioni di analisi.
Risulta inoltre che dopo la fine della convivenza le condotte violente sono cessate.
Le parti, pur mantenendo un atteggiamento conflittuale, risultano maggiormente adeguate nel proprio ruolo genitoriale, rispetto a quanto registrato all'inizio del giudizio, e in grado di garantire ciascuno la figura dell'altro genitore (relazione servizi sociali dd. 21.5.2022; dd.
1.9.2022; relazione servizi NPI dd. 14.6.2024). Esse hanno collaborato con il servizio di NPI per la cura del minore (relazione NPI dd. 11.10.2023). Le dichiarazioni della ricorrente circa ulteriori e nuove condotte prevaricatrici del ricorrente successive alla cessazione della coabitazione (relazione dei servizi sociali dd. 3.4.2024) sono rimaste sfornite di prova.
Il minore risulta aver recuperato i deficit di linguaggio che erano presenti all'inizio del giudizio e che avevano giustificato la presa in carico da parte del servizio di neuropsichiatria infantile
(NPI), mentre nessun problema comportamentale di rilievo o cognitivo è stato mai registrato
(relazioni NPI dd. 16.9.2022; dd. 16.1.2023; dd. 11.10.2023). La situazione del minore da ultimo rappresentata è positiva (relazione dd. 14.6.2024) e risultano superati taluni comportamenti problematici che il minore aveva adottato al tempo della collocazione presso il centro antiviolenza (relazione servizi sociali dd. 17.3.2023).
Il quadro è sostanzialmente positivo, pur nella perdurante conflittualità dei genitori.
Dalle relazioni raccolte non si desumono elementi per poter escludere la capacità dei genitori di provvedere alle esigenze del minore e per poter ritenere che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte loro sia nocivo per lo sviluppo psico-fisico del minore.
Non sussistono pertanto elementi per mantenere il regime di affido derogatorio a quello legale.
Il minore va dunque affidato congiuntamente ai genitori.
Nulla osta a che le parti, se consenzienti, partecipino a programmi di sostegno della genitorialità presso enti pubblici.
*
5. Va ribadita la collocazione prevalente del minore presso la madre congiuntamente all'assegnazione della casa familiare alla stessa.
10 Si tratta sotto questo profilo di ratificare il regime di vita che le parti si sono date autonomamente (relazione servizio sociale dd. 17.10.2023; 28.11.2023; dd. 3.4.2024).
*
6. Il diritto di visita paterno può essere regolato secondo l'accordo raggiunto dalle parti
(relazione servizi sociali dd.
3.4.2024 e dd. 16.6.2024) che prevede la permanenza del minore presso la madre nella casa familiare dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio e la permanenza presso il padre nella casa della nonna paterna del minore in dal venerdì pomeriggio Per_2
al lunedì mattina;
gli accompagnamenti da e per la casa familiare saranno a cura del padre.
Durante le vacanze invernali il minore starà con un genitore dal 24 al 31 dicembre e con l'altro dal 1° gennaio alla fine delle vacanze;
i ponti e le festività e le altre festività saranno trascorse alternativamente con i genitori.
Il minore starà con il padre per due settimane anche non consecutive in estate;
le parti si accorderanno circa i tempi esatti di permanenza del minore con il padre entro il mese di maggio di ciascun anno.
Sono salvi gli accordi diversi che le parti raggiungeranno autonomamente.
*
7. Il contributo al mantenimento del minore va regolato come segue.
Ai sensi dell'art. 337-ter, co. IV, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. La misura dell'assegno di mantenimento che un genitore
è tenuto a corrispondere all'altro per il mantenimento della prole è stabilita in base alle attuali esigenze di vita della prole, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
L'obbligo di contributo al mantenimento dei figli discende in via generale dall'art. 316-bis c.c. che parametra questo obbligo alle sostanze dei genitori e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Corrispondentemente tutti i figli – senza distinguere se nati nel matrimonio o fuori ovvero se in costanza o dopo la dissoluzione dell'unione fra chi li ha generati – hanno diritto di essere manutenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori ai sensi dell'art. 315-bis c.c.
Dalle disposizioni richiamate discende che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, l'una relativa al rapporto tra genitori e figlio e l'altro relativa ai rapporti tra i genitori obbligati.
Di conseguenza, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone anzitutto, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei
11 figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori
(art. 337-ter, co. IV, n. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme.
In secondo luogo, vengono invece in questione i rapporti interni tra genitori, in riferimento ai quali vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, secondo le disposizioni sopra richiamate.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, co. IV, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, co. IV, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
I criteri indicati valgono anche nella commisurazione del concorso dei genitori alle spese straordinarie;
non vige infatti alcuna preferenza per il concorso paritario, dovendosi pur sempre valutare la proporzione delle capacità reddituali dei genitori, delle loro risorse e dei compiti assunti nell'accudimento della prole (per i principi esposti: Cass., sez. I, 17.4.2024 n. 10359;
Cass., sez. I, 26.1.2024 n. 2536; Cass., sez. I, 27.5.2024 n. 14760).
Non sono state allegate peculiari esigenze di mantenimento del minore né sono state formulate specifiche richieste di prova relativamente al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di convivenza.
Deve pertanto ritenersi che le esigenze di mantenimento del minore non eccedano quelle ordinarie di un minore di sei anni.
Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti si osserva quanto segue.
Il ricorrente è occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso due differenti datori di lavoro (si rinvia alle certificazioni uniche relative ai redditi prodotti nell'anno 2023 – doc. 35 fasc. ricorrente). Dalle stesse dichiarazioni si ricava che egli risulta aver percepito nell'anno 2023 redditi netti pari a circa 25.900 euro, per introiti mensili di circa euro 2.100 euro. Gli importi sono confermati dalle buste paga dell'ultimo anno prodotte (doc. 36 ricorrente).
Il ricorrente non risulta avere immobili di proprietà né beni mobili registrati. Egli non sostiene costi per la sua attuale abitazione.
12 Il patrimonio liquido del ricorrente, come desumibile dagli estratti conto bancari acquisiti, ammonta a somme sostanzialmente ininfluenti sulla situazione del ricorrente (doc. 37 fasc. ricorrente).
La resistente ha documentato, come sopra illustrato, di aver concluso un contratto di lavoro a tempo determinato, cessato nell'ottobre 2024, in riferimento al quale ha documentato la percezione di retribuzioni nella misura di euro 1.400 circa (doc. 1 e 2 allegati alla memoria dd.
27.6.2024). Dalla lettura degli estratti conti bancari si ricava che nell'ultimo anno la ricorrente ha percepito entrate costituite dall'accredito dello stipendio, dal contributo al mantenimento corrisposto dal ricorrente e da alcuni emolumenti pubblici provenienti dal Comune di Venezia
e dall'INPS (doc. 4 allegato alla memoria dd. 27.6.2024).
La resistente non risulta essere proprietaria di beni immobili o mobili registrati.
Dalle circostanze illustrate si desume che tra le parti sussiste una disparità di condizioni economiche, in ragione della disponibilità da parte del ricorrente di redditi da lavoro dipendente.
In ragione della regolazione del diritto di visita paterno che la parti hanno raggiunto, il minore risulta essere collocato prevalentemente presso la madre;
va tuttavia tenuto conto che il minore rimane presso il padre ogni settimana per tre giorni e tre notti, con conseguente adempimento in via diretta degli obblighi di mantenimento e accudimento.
Alla luce delle circostanze illustrate e ricordato che non sono state provate in giudizio peculiari esigenze economiche del minore, si reputa equo quantificare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore nella somma di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile periodicamente secondo gli indici ISTAT.
In ragione della disparità delle condizioni reddituali e patrimoniali le spese straordinarie di mantenimento del minore, come definite dal protocollo in uso al Tribunale, andranno poste prevalentemente a carico del padre nella misura del 70%.
*
8. Le spese di lite vanno parzialmente compensate nella misura di tre quarti. Vi è infatti accordo delle parti sulla domanda di separazione e, sostanzialmente, sul regime di frequentazione delle parti con il minore;
inoltre, vi è stata soccombenza reciproca sulla domanda di affidamento del minore e sulla domanda di addebito.
Vi è invece soccombenza della resistente sulla domanda di condanna del ricorrente a corrisponderle un assegno a titolo di contributo al mantenimento della coniuge.
Vanno poi poste in capo alla resistente le spese per il sub-procedimento di modifica dei provvedimenti presidenziali dalla stessa proposto e rigettato.
13 Le spese vanno quantificate in applicazione dei parametri tabellari previsti dal d.m. 55/2014, con applicazione dei valori relativi alle cause di valore indeterminate di complessità bassa in ragione delle questioni affrontate nel corso del giudizio. Vanno liquidati i compensi per tutte le fasi di giudizio, meno la fase di trattazione in ragione del mancato scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
I compensi vanno determinati in applicazione dei valori medi, come di seguito: fase di studio, euro 426; fase introduttiva, euro 301; fase decisoria, euro 727.
Per il sub-procedimento vanno liquidati in applicazione analogica i compensi relativi ai procedimenti cautelari, con applicazione dei valori relativi alle cause di valore indeterminato di complessità bassa. Vanno liquidati i compensi per la sola fase di studio, in ragione del fatto che non è stato autorizzato il deposito di memorie di costituzione e che il sub-procedimento non ha richiesto istruttoria.
I compensi vanno determinati in applicazione dei valori minimi come di seguito: fase di studio: euro 588.
Sono poi dovuti gli accessori di legge e le spese vive.
p.q.m.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria per l'annotazione, al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Venezia in cui il matrimonio fu trascritto – Atti di matrimonio n. 5, p. 1, uff. 1 dell'anno 2019;
3. rigetta le domande di addebito reciproco;
4. rigetta la domanda di assegno di mantenimento della coniuge, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
5. affida il minore a entrambi i genitori;
Persona_1
6. colloca il minore prevalentemente presso la madre
7. assegna la casa familiare sita in Murano, calle de le conterie 22/4 alla madre perché vi abiti con il figlio;
8. dispone che il minore rimanga presso la madre nella casa familiare dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio e presso il padre nella casa della nonna paterna del minore in dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
gli accompagnamenti da e per la Per_2
casa familiare saranno a cura del padre;
durante le vacanze invernali il minore starà con un genitore dal 24 al 31 dicembre e con l'altro dal 1° gennaio alla fine delle vacanze;
i
14 ponti e le festività e le altre festività saranno trascorse alternativamente con i genitori;
il minore starà con il padre per due settimane anche non consecutive in estate;
le parti si accorderanno circa i tempi esatti di permanenza del minore con il padre entro il mese di maggio di ciascun anno;
sono salvi gli accordi diversi che le parti raggiungeranno autonomamente;
9. condanna il ricorrente a corrispondere alla resistente la somma di euro 300 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo alle spese di mantenimento ordinario del minore;
10. dispone che le spese straordinarie di mantenimento, come definite dal protocollo in uso al Tribunale di Venezia, siano a carico del padre in misura del 70% e per la restante parte a carico della madre;
11. dispone la cessazione della presa in carico del minore da parte del servizio di neuropsichiatria infantile;
conferma la cessazione degli incarichi conferiti al SerD relativamente al ricorrente e al C.S.M. relativamente alla resistente;
12. compensa le spese di lite del giudizio principale nella misura di tre quarti;
pone la restante frazione in capo alla resistente, liquidando le stesse in euro 1.454 per compensi del difensore, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e contributo per la previdenza forense nella misura di legge;
pone le spese di lite del sub-procedimento in capo alla resistente, che liquida in euro 588 per compensi del difensore, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e contributo per la previdenza forense nella misura di legge;
oltre a IVA se dovuta;
pone le spese vive (contributo unificato) in capo alla resistente nella misura di un quarto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 3884 del ruolo generale dell'anno 2021 su ricorso proposto da:
, con l'avv. Galvan del foro di Venezia, Parte_1
ricorrente contro
, con le avv. Botton e Bertocco del foro di Padova, Controparte_1
resistente con la partecipazione del minore in persona della curatrice speciale avv. Persona_1
Pellizzato,
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione giudiziale e trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni: per il ricorrente: rigettata ogni diversa domanda, pronunciarsi la separazione personale delle parti, con addebito alla moglie come da ricorso introduttivo depositato il 17.5.2021 e memoria integrativa depositata il 4.1.2022 e richiamati i successivi atti difensivi;
in via subordinata,
1 pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, confermarsi l'ordinanza presidenziale
31.8.2021 in punto affidamento del minore e contributo al suo mantenimento;
confermarsi l'ordinanza 29.8.2024 in punto assegnazione casa familiare e contributo di mantenimento alla moglie;
con concessione dei termini per gli scritti conclusivi;
per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta del nuovo difensore, e cioè come dai precedenti scritti difensivi della resistente;
per il minore: conferma dell'ordinanza del 31.8.2021 e dell'ordinanza del 29.8.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.5.2021 ha proposto ricorso per la separazione Parte_1
giudiziale con domanda di addebito. Deduce di aver contratto matrimonio con
[...]
in regime di comunione legale dei beni in data 1.2.2019 e di aver generato Controparte_1
con lei , nato a [...] il [...]. Riferisce che la Persona_1
coniuge, madre di una figlia nata da precedente relazione, avrebbe subito un procedimento penale all'estero per sottrazione di minore in riferimento al quale avrebbe patito la carcerazione.
Riferisce inoltre che la coniuge subito dopo il matrimonio avrebbe manifestato una forma depressiva, con diagnosi di disturbo depressivo ricorrente;
in ragione di tale patologia sarebbe stata sottoposta a terapia farmacologica che però non avrebbe seguito con continuità; per effetto di tale quadro patologico non avrebbe accudito il figlio, di cui si sarebbero occupati il padre e la nonna paterna. Dal gennaio 2021 la famiglia si è stabilita a Murano in calle de le conterie n.
22, in un alloggio comunale. Deduce inoltre che a partire dal 2021 la convivenza sarebbe divenuta difficile in ragione di continui litigi, anche dovuti alla situazione economica precaria
(il ricorrente risultava da più di un anno in cassa integrazione), fino all'abbandono il 6.5.2021 della casa coniugale da parte della moglie, la quale ha portato via il figlio. Ne è derivata una denuncia sporta dal ricorrente contro la moglie;
da parte sua la moglie avrebbe segnalato il marito alle forze dell'ordine per asserite condotte violente. Il ricorrente esclude tuttavia di aver mai tenuto condotte violente contro la moglie. Allega di lavorare come comandante motorista presso una società con sede in Venezia. Il ricorrente chiede che venga dichiarata la separazione dei coniugi con addebito della stessa alla moglie;
che venga disposto l'affidamento del figlio in via esclusiva al padre o in subordine congiuntamente a entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso il padre;
chiede che venga disposta la regolazione dei tempi di frequentazione;
infine, che la madre venga condannata alla corresponsione di una somma periodica per il mantenimento del figlio.
È intervento il Pubblico Ministero con comparsa di intervento del 28.6.2021.
2 Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
del 12.7.2021 che ha aderito alla domanda di separazione giudiziale. La resistente contesta la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e chiede che la separazione venga addebitata al ricorrente. Al riguardo dichiara che il ricorrente avrebbe iniziato dalla nascita del figlio ad abusare di alcool e di conseguenza ad essere violento fisicamente, anche davanti al figlio;
egli inoltre sarebbe stato violento sia psicologicamente sia verbalmente e materialmente, attraverso minacce e condotte quali: un'aggressione a tavola nell'agosto 2019 con lancio di acqua da un bicchiere e lancio del telefono cellulare contro il muro in direzione della testa della ricorrente;
un'aggressione in un giorno non precisato in cui il ricorrente avrebbe trascinato la resistente per i capelli e l'avrebbe colpita con un pugno alla pancia;
percosse (schiaffi e tirate di capelli) in numero di circa dieci-quindici volte in arco di tempo non specificato;
minacce; aggressioni verbali;
pretesa di avere rapporti sessuali (per talune di queste condotte venne sporta denuncia dalla resistente). Il ricorrente avrebbe inoltre impedito alla resistente di frequentare un corso di formazione nell'intento di reperire un'occupazione lavorativa, arrivando a distruggere il computer della resistente. Durante il periodo pandemico il ricorrente avrebbe maggiormente abusato di alcool, con maggiore frequenza di minacce e ingiurie ai danni della resistente. Il giorno 6.5.2021 il ricorrente si sarebbe presentato in casa ubriaco e sporco dei suoi escrementi;
la resistente lo avrebbe soccorso ma egli si sarebbe alterato aggredendola verbalmente e sbattendo i pugni sulla porta della stanza da letto;
per tale motivo la ricorrente si sarebbe determinata a lasciare la casa familiare;
ella ha in seguito contattato il Centro anti-violenza del
Comune di Venezia, che ha provveduto a collocarla in una struttura protetta. In data 20.5.2021 la resistente ha sporto denuncia per i fatti di aggressione. La resistente contesta di non aver accudito il figlio;
nega che la suocera abbia partecipato alle cure del nipote e riconosce che il padre ha contribuito all'accudimento del figlio. Nega di aver scontato pene detentive. Allega di non aver mai lavorato per via del divieto impostole dal marito. La ricorrente chiede che la separazione venga addebitata al marito;
si oppone all'affido esclusivo del minore al padre e al collocamento presso costui;
chiede che il figlio le venga affidato in via esclusiva e venga presso di lei collocato, rimettendosi al giudice per un eventuale affidamento temporaneo ai servizi sociali;
in subordine, chiede l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre;
chiede l'assegnazione della casa coniugale sita in Murano;
chiede infine la condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio e della moglie.
A seguito dell'audizione delle parti nell'udienza presidenziale sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 708, co. III, c.p.c.: affido cd. super- esclusivo del minore ai servizi sociali del Comune di Venezia;
collocazione del minore presso
3 la madre con domicilio presso la residenza del Centro antiviolenza di Venezia, nulla disponendo sulla casa familiare;
presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del Comune, del consultorio familiare e del servizio di neuropsichiatria infantile, per l'accertamento delle capacità genitoriali delle parti, delle condizioni di vita del minore e del regime di affidamento migliore;
diritto di visita del padre da esercitarsi in spazio neutro secondo calendario disposto dal servizio sociale;
obbligo del padre di contribuire al mantenimento del minore in misura di euro 300 mensili e a quello della madre in misura di euro 200 mensili.
In adempimento delle disposizioni del Tribunale, in data 28.1.2022 il servizio sociale del
Comune ha depositato relazioni informative sulla condizione del nucleo familiare.
Le parti si sono costituite nella fase di merito mediante deposito di memorie ai sensi dell'art. 709, co. III, c.p.c. La resistente ha documentato la pendenza di procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e ha chiesto che venissero disposti accertamenti a mezzo del SerD circa l'allegata dipendenza da alcool del ricorrente. Le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 30.3.2022 il giudice istruttore a modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti ha disposto l'incremento degli incontri tra padre e figlio a due a settimane, nella modalità più tutelante per il minore;
in via istruttoria ha disposto la presa in carico del ricorrente da parte del SerD e della resistente da parte del CSM.
In data 1.6.2022 si è costituito in giudizio il nuovo difensore della resistente.
In adempimento delle richieste del giudice istruttore i servizi e gli uffici incaricati di relazionare sulle condizioni del nucleo familiare e sulla condizione personale sanitaria dei genitori hanno depositato relazioni informative.
All'udienza del 29.9.2022 il giudice istruttore ha nominato al minore una curatrice speciale, ha disposto che venissero effettuati incontri congiunti dei genitori e ha incrementato le ore degli incontri tra padre e figlio (due incontri a settimana della durata di almeno tre ore ciascuno); ha inoltre disposto che uno dei due incontri settimanali avvenisse in forma libera.
Altre relazioni di aggiornamento sono state depositate in data 12.10.2022 e 17.3.2023.
All'udienza del 16.5.2023 le parti e la curatrice speciale hanno dato atto che dal mese di aprile
2023 la resistente assieme al figlio avevano lasciato l'alloggio protetto, stabilendosi presso un
“appartamento di sgancio” alla Giudecca. La resistente ha dedotto di aver iniziato a lavorare come addetta alle pulizie e ha formulato richiesta di assegnazione della casa familiare a Murano.
Con ordinanza di pari data il giudice istruttore ha disposto la prosecuzione della fase di
“appartamento di sgancio” e l'affidamento del minore per tre giorni a settimana ad una famiglia di supporto;
la prosecuzione del progetto riabilitativo della NPI per sei mesi;
nonché il
4 monitoraggio del nucleo familiare da parte del servizio sociale;
ha inoltre disposto la continuazione del monitoraggio del SerD sulla persona del ricorrente. Quanto al diritto di visita del padre ha autorizzato il pernottamento del minore presso il padre, se ritenuta opportuna dal servizio sociale affidatario e previa verifica dell'idoneità dell'alloggio paterno.
Sono state depositate ulteriori relazioni da parte del servizio NPI in data 12.10.2023, del servizio sociale in data 29.9.2023 e poi in data 28.11.2023.
Con comparsa del 14.6.2024 si sono costituite in giudizio i nuovi difensori della resistente.
Sono state depositate ulteriori relazioni di aggiornamento da parte degli uffici incaricati: in data
4.4.2024 e 18.6.2024 da parte dei servizi sociali, in data 18.6.2024 da parte del servizio NPI e del SerD.
All'udienza del 2.7.2024 i difensori hanno chiesto la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Con ordinanza del 28.8.2024 la casa familiare sita in Murano è stata assegnata alla resistente;
inoltre, è stato previsto che il minore resti con il padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.
È stato inoltre stabilito che il contributo al mantenimento della resistente venisse corrisposto nella somma di euro 100 mensili. È stata inoltre disposta la presa in carico delle parti al
Consultorio familiare dell'ULSS di Venezia, ove vi fosse consenso delle parti.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 14.11.2024, la resistente ha chiesto con ricorso dell'11.11.2024 un'ulteriore modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, come da ultimo modificati. La richiesta è stata rigettata con ordinanza del 14.11.2024.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 1.2.2019 in Venezia.
Il matrimonio è stato trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Venezia al n.
5, p. 1, uff. 1 dell'anno 2019, come risulta dall'estratto prodotto dal ricorrente (doc. 1 fasc. ricorrente).
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità a dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
Alla sentenza seguono le annotazioni di legge.
*
2. Entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione al coniuge.
Il ricorrente motiva la richiesta in ragione dell'abbandono della casa coniugale della resistente il giorno 6.5.2021.
5 A sua volta, la resistente motiva la richiesta sulla base delle reiterate condotte di violenza che il ricorrente avrebbe tenuto in famiglia, anche alla presenza del figlio, dovute all'abuso di sostanze alcoliche e (sporadicamente) stupefacenti.
Come già rilevato nell'ordinanza del 16.5.2023, le parti non hanno chiesto i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.; pertanto, il compendio probatorio su cui è istruita la domanda si riduce ai documenti prodotti.
Il quadro che se ne desume non consente di ritenere raggiunta la prova della colpa della separazione in capo al ricorrente ovvero alla resistente.
Il ricorrente ha prodotto un telegramma del 7.5.2021 in cui la resistente lo informava dell'abbandono della casa coniugale con il figlio per condotte di violenza del ricorrente (doc. 7 fasc. ricorrente).
Egli all'udienza presidenziale ha parzialmente ammesso condotte di abuso di alcool («è vero solo in parte che in un paio di occasioni ho fatto abuso di sostanze alcoliche, nel senso che ho bevuto più del solito. Di norma bevo un paio di bicchieri a pasto. Il 6.5.2021 ho abusato di sostanze alcoliche, mi sono urinato addosso, lei si è adirata, non mi ha aiutato ed io mi sono trovato la polizia in casa. Posso dire che non si tratta di episodi di abusi alcolici poiché ero in grado di camminare»); ha poi confermato di aver pronunciato insulti e minacce all'indirizzo della moglie nel contesto di litigi ed in risposta ad atteggiamenti aggressivi della moglie (in particolare le seguenti affermazioni, trascritte nella comparsa di costituzione della resistente e riportate anche nel doc. 5, contenente registrazioni audio: «[…] stai bene attenta con chi hai a che fare, devi stare attenta […]»; «[…] non cagarme sulla testa perché io te cago sulla tomba[…]»; «[…] te lo dico, te l'ho già detto, Vir: guarda che dopo quando io arrivo ad un punto che non ce la faccio più io ti elimino, te elimino, eliminare sai cosa vuol dire? Che non esisti più, non esisti più […]»; «[…] fra due minuti sono a casa […] non voglio rompimenti di
Per coglioni, sennò io non lavoro più, te faccio far la fame, non ad di certo, ma a te sì e dopo faccio un casino che non lo immagini neanche, dunque stai tranquilla per favore, te conviene
[…]»).
La ricorrente ha depositato copia di querela dalla stessa sporta in data 20.5.2021 (doc. 6 fasc. resistente) nella quale sono riportate le seguenti condotte: la ricorrente avrebbe subito un rapporto sessuale quando era in stato di dormiveglia;
il ricorrente si sarebbe spesso ridotto in stato di ubriachezza;
avrebbe tenuto condotte genericamente violente;
non avrebbe adeguatamente aiutato la moglie al tempo della nascita del figlio, rifiutando sostegno economico e materiale, negli stessi giorni del parto;
l'avrebbe minacciata di sottrarle il figlio;
l'avrebbe percossa gettandole acqua in faccia da un bicchiere e inveendole
contro
; in varie
6 occasioni l'avrebbe percossa, minacciata e offesa. Per questi fatti risulta pendente un giudizio davanti a questo Tribunale, in cui la resistente è persona offesa e il ricorrente è indagato per il reato previsto dall'art. 572 c.p. (doc. 15 fasc. resistente, certificato ex art. 335-bis c.p.p., rilasciato alla resistente persona offesa).
Le domande reciproche di addebito vanno respinte.
Quanto alla domanda della resistente, va infatti ricordato che l'addebito della separazione – il quale ben può essere giustificato da vessazioni anche morali – richiede la prova del nesso di causa tra i comportamenti addebitati al coniuge ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass., sez. I, 20.12.2021 n. 40795).
Nel caso di specie le condotte allegate dalla resistente sono rimaste sprovviste di prova adeguata rispetto alla collocazione degli eventi in un contesto temporale specifico, necessaria a verificare la loro efficienza causale rispetto al fallimento del matrimonio.
In particolare, la denuncia-querela, in cui sono riportate nello specifico le condotte vessatorie del ricorrente, è atto unilaterale del denunciante e pertanto non può essere considerata quale mezzo di prova delle condotte nella stessa riportate. Dal documento 4 allegato all'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei dd. 11.11.2024 si desume peraltro che il Pubblico
Ministero ha formulato richiesta di archiviazione, sulla quale il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di disporre ulteriori indagini nel termine di sei mesi, attualmente non ancora decorso.
Anche i documenti audiovisivi prodotti (non formalmente disconosciuti dal ricorrente) pur documentando un contenuto verbalmente violento o riportante episodi violenti (PTT-
20190826-WA0011, PTT-20190826-WA0015, PTT-20190826-WA0021, PTT-20200102-
WA0122, doc. 5 fasc. resistente), sono privi di data e di riscontri esterni quanto alla loro formazione;
in ogni caso tali documenti riportano affermazioni avulse da un contesto che consenta di attribuire loro un significato inequivocabile.
Ne deriva che le condotte, per quanto parzialmente ammesse dal ricorrente (quantomeno con riferimento alle minacce e agli insulti), non risultano collocabili nel tempo con precisione, tanto da poterne stabilire il nesso di causa con la separazione.
Quanto alla domanda svolta dal ricorrente, dalla parziale ammissione di condotte contrarie ai doveri coniugali fatta dallo stesso si desume che la condotta di abbandono dell'abitazione da parte della resistente non è stata ingiustificata, come del resto è desumibile dalla circostanza – pacifica e documentata – che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale per riparare presso il centro antiviolenza di questa città, nelle cui residenze è rimasta per un biennio.
7 Va infatti ricordato che la condotta di abbandono dell'abitazione familiare, di per sé idonea a fondare l'addebito della separazione, è da ritenersi invece giustificata e non dà luogo all'addebito della separazione quando è dovuta alla condotta contraria ai doveri coniugali dell'altro coniuge (Cass., sez. VI, 15.1.2020 n. 648).
Le domande reciproche vanno pertanto respinte.
*
3. La domanda di condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della coniuge va respinta.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, quando il beneficiario non abbia adeguati redditi propri e l'obbligato abbia mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.
Il fondamento della corresponsione dell'assegno di mantenimento risiede nel permanere degli obblighi di solidarietà coniugale, nonostante la cessazione degli obblighi di coabitazione, collaborazione e fedeltà conseguente alla separazione (Cass., sez. I, 16.5.2017 n. 12196).
Dalla permanenza del vincolo matrimoniale discende che la misura del contributo al mantenimento del coniuge va anzitutto parametrata al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza (ex multis Cass., sez. I, 16.5.2017 n. 12196; Cass., sez. I, 24.6.20219 n.
16809).
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento assume rilievo anche l'attitudine dei coniugi allo svolgimento di una proficua attività lavorativa. A questo riguardo, va specificato che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di tutti i concreti fattori individuali e ambientali e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche. Questo principio non può però valere a giustificare l'inerzia del coniuge che beneficerebbe dell'assegno di mantenimento;
la stessa solidarietà familiare sopra menzionata non consente al coniuge economicamente “debole” di chiedere all'altro quanto secondo l'ordinaria diligenza potrebbe procurarsi da solo. Della prova del fallimento dei tentativi di mettere a frutto le proprie attitudini professionali attuali è gravato il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento (Cass., sez. I,
21.7.2021 n. 20866).
Nel caso di specie il matrimonio è stato contratto l'1.2.2019 e la convivenza risulta essersi interrotta il 7.5.2021; essa è pertanto durata due anni e tre mesi circa, un lasso di tempo ormai inferiore a quello decorso dal momento della separazione (tre anni e nove mesi).
Non sono state svolte allegazioni relative al tenore di vita della famiglia all'epoca della coabitazione né sono state svolte istanze istruttorie sul punto.
8 Non può pertanto ritenersi provata in giudizio una condizione di vita peculiare e superiore a quella corrispondente agli introiti del ricorrente come provati in atti.
La resistente, attualmente trentottenne, dopo essere stata disoccupata all'epoca della proposizione del giudizio ha documentato di essersi attivata sul mercato del lavoro (doc. 17 fasc. resistente) e di aver reperito da ultimo un'occupazione da aprile ad ottobre 2010 (doc. 2 allegato alla memoria della resistente dd. 27.6.2024); ella ha documentato la percezione in riferimento a questa occupazione di retribuzioni di circa 1.400 euro mensili (doc. 3 allegato alla memoria della resistente dd. 27.6.2024).
Ella ha pertanto provato di avere attitudine al lavoro, peraltro corrispondente alla sua ancora giovane età lavorativa, tale da procurarle redditi sufficienti alla sua indipendenza economica.
Non sono state dedotte in giudizio circostanze di salute o di altro genere che impediscano l'occupazione della resistente.
In applicazione dei principi sopra esposti è pertanto da escludersi il diritto della resistente alla percezione di un contributo al suo mantenimento.
In considerazione del fatto che la resistente ha acquisito autonomia patrimoniale solo nel corso del giudizio è opportuno stabilire il venir meno dell'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento alla resistente dal passaggio in giudicato di questa sentenza di separazione.
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4. La prole va affidata congiuntamente alle parti, in applicazione del regime legale.
In forza dei provvedimenti presidenziali venne stabilito l'affidamento del minore ai Servizi sociali di questa città.
La scelta era determinata dal disturbo psicopatologico della resistente allegato, dall'elevata conflittualità delle parti, dalla violenza fisica e verbale sviluppatasi nella famiglia e dalle problematiche dei genitori.
Nella pendenza del giudizio le condizioni dei coniugi e del nucleo familiare disgregato sono mutate in senso positivo.
La resistente non presenta alcun quadro di psicopatologia (relazione del Dipartimento di salute mentale dell'ULSS Serenissima 3 dd. 12.9.2022).
Il ricorrente è stato preso in carico dal SerD dell'azienda sanitaria locale ed ha seguito il percorso con esito sostanzialmente positivo. È stata infatti più volte confermata dai sanitari la partecipazione al programma di controllo, pur registrandosi nell'ultimo periodo minore costanza. In definitiva, è stato escluso un problema di dipendenza dall'alcool e si è dato atto della consapevolezza da parte del ricorrente delle criticità del suo rapporto con l'alcool
(relazione del SerD del 16.9.2022). Il ricorrente, mai positivo per sostanze stupefacenti pesanti,
9 a partire dal settembre 2022 è stato trovato negativo anche con riguardo ai cannabinoidi
(relazione SerD del 23.1.2023). Gli esiti negativi dei controlli sono stati da ultimo confermati nelle relazioni del 18.3.2024 e 12.6.2024, tanto che il Tribunale ha già sospeso la presa in carico del ricorrente da parte del Servizio. Le allegazioni della resistente circa la non attendibilità degli esiti dei test non meritano accoglimento, in ragione della loro genericità e della delle modalità esecutive dei test, descritte dai sanitari nelle relazioni in atto, che escludono l'eventualità che il ricorrente possa aver sostituito i campioni di analisi.
Risulta inoltre che dopo la fine della convivenza le condotte violente sono cessate.
Le parti, pur mantenendo un atteggiamento conflittuale, risultano maggiormente adeguate nel proprio ruolo genitoriale, rispetto a quanto registrato all'inizio del giudizio, e in grado di garantire ciascuno la figura dell'altro genitore (relazione servizi sociali dd. 21.5.2022; dd.
1.9.2022; relazione servizi NPI dd. 14.6.2024). Esse hanno collaborato con il servizio di NPI per la cura del minore (relazione NPI dd. 11.10.2023). Le dichiarazioni della ricorrente circa ulteriori e nuove condotte prevaricatrici del ricorrente successive alla cessazione della coabitazione (relazione dei servizi sociali dd. 3.4.2024) sono rimaste sfornite di prova.
Il minore risulta aver recuperato i deficit di linguaggio che erano presenti all'inizio del giudizio e che avevano giustificato la presa in carico da parte del servizio di neuropsichiatria infantile
(NPI), mentre nessun problema comportamentale di rilievo o cognitivo è stato mai registrato
(relazioni NPI dd. 16.9.2022; dd. 16.1.2023; dd. 11.10.2023). La situazione del minore da ultimo rappresentata è positiva (relazione dd. 14.6.2024) e risultano superati taluni comportamenti problematici che il minore aveva adottato al tempo della collocazione presso il centro antiviolenza (relazione servizi sociali dd. 17.3.2023).
Il quadro è sostanzialmente positivo, pur nella perdurante conflittualità dei genitori.
Dalle relazioni raccolte non si desumono elementi per poter escludere la capacità dei genitori di provvedere alle esigenze del minore e per poter ritenere che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte loro sia nocivo per lo sviluppo psico-fisico del minore.
Non sussistono pertanto elementi per mantenere il regime di affido derogatorio a quello legale.
Il minore va dunque affidato congiuntamente ai genitori.
Nulla osta a che le parti, se consenzienti, partecipino a programmi di sostegno della genitorialità presso enti pubblici.
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5. Va ribadita la collocazione prevalente del minore presso la madre congiuntamente all'assegnazione della casa familiare alla stessa.
10 Si tratta sotto questo profilo di ratificare il regime di vita che le parti si sono date autonomamente (relazione servizio sociale dd. 17.10.2023; 28.11.2023; dd. 3.4.2024).
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6. Il diritto di visita paterno può essere regolato secondo l'accordo raggiunto dalle parti
(relazione servizi sociali dd.
3.4.2024 e dd. 16.6.2024) che prevede la permanenza del minore presso la madre nella casa familiare dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio e la permanenza presso il padre nella casa della nonna paterna del minore in dal venerdì pomeriggio Per_2
al lunedì mattina;
gli accompagnamenti da e per la casa familiare saranno a cura del padre.
Durante le vacanze invernali il minore starà con un genitore dal 24 al 31 dicembre e con l'altro dal 1° gennaio alla fine delle vacanze;
i ponti e le festività e le altre festività saranno trascorse alternativamente con i genitori.
Il minore starà con il padre per due settimane anche non consecutive in estate;
le parti si accorderanno circa i tempi esatti di permanenza del minore con il padre entro il mese di maggio di ciascun anno.
Sono salvi gli accordi diversi che le parti raggiungeranno autonomamente.
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7. Il contributo al mantenimento del minore va regolato come segue.
Ai sensi dell'art. 337-ter, co. IV, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. La misura dell'assegno di mantenimento che un genitore
è tenuto a corrispondere all'altro per il mantenimento della prole è stabilita in base alle attuali esigenze di vita della prole, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
L'obbligo di contributo al mantenimento dei figli discende in via generale dall'art. 316-bis c.c. che parametra questo obbligo alle sostanze dei genitori e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Corrispondentemente tutti i figli – senza distinguere se nati nel matrimonio o fuori ovvero se in costanza o dopo la dissoluzione dell'unione fra chi li ha generati – hanno diritto di essere manutenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori ai sensi dell'art. 315-bis c.c.
Dalle disposizioni richiamate discende che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, l'una relativa al rapporto tra genitori e figlio e l'altro relativa ai rapporti tra i genitori obbligati.
Di conseguenza, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone anzitutto, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei
11 figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori
(art. 337-ter, co. IV, n. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme.
In secondo luogo, vengono invece in questione i rapporti interni tra genitori, in riferimento ai quali vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, secondo le disposizioni sopra richiamate.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, co. IV, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, co. IV, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
I criteri indicati valgono anche nella commisurazione del concorso dei genitori alle spese straordinarie;
non vige infatti alcuna preferenza per il concorso paritario, dovendosi pur sempre valutare la proporzione delle capacità reddituali dei genitori, delle loro risorse e dei compiti assunti nell'accudimento della prole (per i principi esposti: Cass., sez. I, 17.4.2024 n. 10359;
Cass., sez. I, 26.1.2024 n. 2536; Cass., sez. I, 27.5.2024 n. 14760).
Non sono state allegate peculiari esigenze di mantenimento del minore né sono state formulate specifiche richieste di prova relativamente al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di convivenza.
Deve pertanto ritenersi che le esigenze di mantenimento del minore non eccedano quelle ordinarie di un minore di sei anni.
Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti si osserva quanto segue.
Il ricorrente è occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso due differenti datori di lavoro (si rinvia alle certificazioni uniche relative ai redditi prodotti nell'anno 2023 – doc. 35 fasc. ricorrente). Dalle stesse dichiarazioni si ricava che egli risulta aver percepito nell'anno 2023 redditi netti pari a circa 25.900 euro, per introiti mensili di circa euro 2.100 euro. Gli importi sono confermati dalle buste paga dell'ultimo anno prodotte (doc. 36 ricorrente).
Il ricorrente non risulta avere immobili di proprietà né beni mobili registrati. Egli non sostiene costi per la sua attuale abitazione.
12 Il patrimonio liquido del ricorrente, come desumibile dagli estratti conto bancari acquisiti, ammonta a somme sostanzialmente ininfluenti sulla situazione del ricorrente (doc. 37 fasc. ricorrente).
La resistente ha documentato, come sopra illustrato, di aver concluso un contratto di lavoro a tempo determinato, cessato nell'ottobre 2024, in riferimento al quale ha documentato la percezione di retribuzioni nella misura di euro 1.400 circa (doc. 1 e 2 allegati alla memoria dd.
27.6.2024). Dalla lettura degli estratti conti bancari si ricava che nell'ultimo anno la ricorrente ha percepito entrate costituite dall'accredito dello stipendio, dal contributo al mantenimento corrisposto dal ricorrente e da alcuni emolumenti pubblici provenienti dal Comune di Venezia
e dall'INPS (doc. 4 allegato alla memoria dd. 27.6.2024).
La resistente non risulta essere proprietaria di beni immobili o mobili registrati.
Dalle circostanze illustrate si desume che tra le parti sussiste una disparità di condizioni economiche, in ragione della disponibilità da parte del ricorrente di redditi da lavoro dipendente.
In ragione della regolazione del diritto di visita paterno che la parti hanno raggiunto, il minore risulta essere collocato prevalentemente presso la madre;
va tuttavia tenuto conto che il minore rimane presso il padre ogni settimana per tre giorni e tre notti, con conseguente adempimento in via diretta degli obblighi di mantenimento e accudimento.
Alla luce delle circostanze illustrate e ricordato che non sono state provate in giudizio peculiari esigenze economiche del minore, si reputa equo quantificare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore nella somma di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile periodicamente secondo gli indici ISTAT.
In ragione della disparità delle condizioni reddituali e patrimoniali le spese straordinarie di mantenimento del minore, come definite dal protocollo in uso al Tribunale, andranno poste prevalentemente a carico del padre nella misura del 70%.
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8. Le spese di lite vanno parzialmente compensate nella misura di tre quarti. Vi è infatti accordo delle parti sulla domanda di separazione e, sostanzialmente, sul regime di frequentazione delle parti con il minore;
inoltre, vi è stata soccombenza reciproca sulla domanda di affidamento del minore e sulla domanda di addebito.
Vi è invece soccombenza della resistente sulla domanda di condanna del ricorrente a corrisponderle un assegno a titolo di contributo al mantenimento della coniuge.
Vanno poi poste in capo alla resistente le spese per il sub-procedimento di modifica dei provvedimenti presidenziali dalla stessa proposto e rigettato.
13 Le spese vanno quantificate in applicazione dei parametri tabellari previsti dal d.m. 55/2014, con applicazione dei valori relativi alle cause di valore indeterminate di complessità bassa in ragione delle questioni affrontate nel corso del giudizio. Vanno liquidati i compensi per tutte le fasi di giudizio, meno la fase di trattazione in ragione del mancato scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
I compensi vanno determinati in applicazione dei valori medi, come di seguito: fase di studio, euro 426; fase introduttiva, euro 301; fase decisoria, euro 727.
Per il sub-procedimento vanno liquidati in applicazione analogica i compensi relativi ai procedimenti cautelari, con applicazione dei valori relativi alle cause di valore indeterminato di complessità bassa. Vanno liquidati i compensi per la sola fase di studio, in ragione del fatto che non è stato autorizzato il deposito di memorie di costituzione e che il sub-procedimento non ha richiesto istruttoria.
I compensi vanno determinati in applicazione dei valori minimi come di seguito: fase di studio: euro 588.
Sono poi dovuti gli accessori di legge e le spese vive.
p.q.m.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria per l'annotazione, al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Venezia in cui il matrimonio fu trascritto – Atti di matrimonio n. 5, p. 1, uff. 1 dell'anno 2019;
3. rigetta le domande di addebito reciproco;
4. rigetta la domanda di assegno di mantenimento della coniuge, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
5. affida il minore a entrambi i genitori;
Persona_1
6. colloca il minore prevalentemente presso la madre
7. assegna la casa familiare sita in Murano, calle de le conterie 22/4 alla madre perché vi abiti con il figlio;
8. dispone che il minore rimanga presso la madre nella casa familiare dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio e presso il padre nella casa della nonna paterna del minore in dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
gli accompagnamenti da e per la Per_2
casa familiare saranno a cura del padre;
durante le vacanze invernali il minore starà con un genitore dal 24 al 31 dicembre e con l'altro dal 1° gennaio alla fine delle vacanze;
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14 ponti e le festività e le altre festività saranno trascorse alternativamente con i genitori;
il minore starà con il padre per due settimane anche non consecutive in estate;
le parti si accorderanno circa i tempi esatti di permanenza del minore con il padre entro il mese di maggio di ciascun anno;
sono salvi gli accordi diversi che le parti raggiungeranno autonomamente;
9. condanna il ricorrente a corrispondere alla resistente la somma di euro 300 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo alle spese di mantenimento ordinario del minore;
10. dispone che le spese straordinarie di mantenimento, come definite dal protocollo in uso al Tribunale di Venezia, siano a carico del padre in misura del 70% e per la restante parte a carico della madre;
11. dispone la cessazione della presa in carico del minore da parte del servizio di neuropsichiatria infantile;
conferma la cessazione degli incarichi conferiti al SerD relativamente al ricorrente e al C.S.M. relativamente alla resistente;
12. compensa le spese di lite del giudizio principale nella misura di tre quarti;
pone la restante frazione in capo alla resistente, liquidando le stesse in euro 1.454 per compensi del difensore, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e contributo per la previdenza forense nella misura di legge;
pone le spese di lite del sub-procedimento in capo alla resistente, che liquida in euro 588 per compensi del difensore, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e contributo per la previdenza forense nella misura di legge;
oltre a IVA se dovuta;
pone le spese vive (contributo unificato) in capo alla resistente nella misura di un quarto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
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