Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
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n. rg8342 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8342 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1
avv.ti DASCILLO AIDA GIULIANA e DASCILLO OSVALDO presso il quale elettivamente domicilia Napoli alla A. Via Scarlatti n.211/E
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. ADAMINI ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia in
Roma alla Via Monte Zebio n.28
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 13/05/2024, e Parte_1 [...]
Per_ chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi alla figlia minore ( CP_1
nata il [...]) come accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
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“1) affido condiviso ad entrambi i genitori, la minore vivrà stabilmente Persona_2
presso la casa paterna in Napoli alla Via Cardinale Baronio n.49;
2) la madre potrà tenere con sé la figlia 2 weekend alterni al mese, il primo dalle ore 10 del sabato e fino alle ore 19 della domenica ed il terzo dal venerdì sera e fino alle 18 della domenica. Nel primo caso sarà la sig.ra a prelevare la minore CP_1
direttamente a Napoli a casa del padre il sabato mattina e a riaccompagnarla la domenica sera sempre a Napoli;
nel secondo weekend sarà invece il ad Pt_1
accompagnare la minore a Roma nel domicilio materno il venerdì sera e a riprenderla la domenica pomeriggio per fare poi rientro insieme a Napoli;
3) durante le festività natalizie, la minore trascorrerà con la madre, ad anni alterni, dal
23 al 29 (incluso) dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio. In entrambi i casi il accompagnerà la minore a Roma (il 23 o il 30 dicembre) che sarà poi Pt_1
riaccompagnata a Napoli dalla madre (il 29 dicembre o il 6 gennaio) o viceversa;
eventuali richieste di modifica a tale calendario devono essere comunicate all'altro genitore con preavviso di almeno 7 giorni;
4) nelle festività pasquali la madre trascorrerà con la figlia ad anni alterni il giorno di
Pasqua e Pasquetta salvo diverso accordo e nel rispetto della volontà della minore.
Anche in questo caso la minore sarà accompagnata a Roma dal padre e sarà riaccompagnata a Napoli dalla madre o viceversa;
5) i genitori trascorreranno ad anni alterni il compleanno e l'onomastico della figlia salvo diversa volontà della minore;
6) durante le vacanze estive, la madre trascorrerà con la figlia fino a 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno scolastico. Anche in questi casi i genitori si alterneranno negli spostamenti quindi se il padre accompagnerà la figlia a Roma sarà poi la madre a riaccompagnarla a Napoli o viceversa, concordando sempre i vari spostamenti con un preavviso di almeno 7 giorni.
Tutti i periodi estivi di vacanza devono essere calendarizzati entro maggio di ogni anno onde garantire una serena organizzazione dei rispettivi periodi di ferie. I viaggi all'estero sono consentiti quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con 10 giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
7) ulteriori periodi di visita (Festa della Mamma, Festa del Papà, compleanno ed onomastico dei genitori, festa 1° Novembre, festa 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) potranno essere concordati dai genitori con un preavviso di almeno 7 giorni e nel
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rispetto dei reciproci impegni di lavoro e degli impegni di studio, sportivi e sociali e della volontà della figlia;
8) quanto al contributo economico, la sig.ra si impegna, con decorrenza dalla CP_1
sottoscrizione del presente accordo, a versare al sig. , entro il 5 di ogni Parte_1 mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di €
250,00 (duecentocinquanta//00); tale somma sarà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
resteranno, invece, interamente a carico del padre tutte le spese straordinarie relative al mantenimento della minore. Tale accordo potrà essere oggetto di modifica qualora le condizioni economiche di uno o di entrambi i genitori dovesse cambiare;
9) ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
10) ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
11) ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche e ha libera facoltà di conferire con gli insegnanti;
12) entrambi i genitori si dichiarano d'accordo al rilascio della carta d'identità valida Per_ per l'espatrio per la figlia .”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
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• Omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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