CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente e Relatore CIANCIULLI TERESA, Giudice SILVESTRI ENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 826/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240125706370801 IVA-ALTRO 2023 1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1206/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge;
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale;
accogliere il ricorso e quindi dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, e per l'effetto: a) annullare la summenzionata cartella di pagamento n.06820240125706370801 con il quale
Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava di procedere a riscossione per conto dell9ente creditore Agenzia Entrate per la somma di euro 11.676,91 per imposte, interessi e sanzioni dovuti a seguito di Liquidazioni periodiche IVA anno 2023 (I, II, III trimestre 2023) per somme dovute a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell9art 54 bis
D.P.R. 633/72, comunicazioni elaborate e asseritamente consegnate;
b) con vittoria di spese ed onorari del giudizio, come per legge.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate Riscossione In conclusione, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, si insta per la declaratoria di validità ed efficacia dell'atto opposto e per il fermo rigetto di ogni censura avversaria sul punto.
Voglia pertanto l'adita Corte, sulla base delle esposte argomentazioni, disattendendo ogni avversa argomentazione, accogliere le seguenti
Conclusioni in via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario, per i summenzionati motivi;
in ogni caso:
- rigettare il ricorso di parte avversa nei confronti dell'Agente della Riscossione in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento delle domande avversarie, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
2 Con vittoria di spese e competenze.
Ufficio resistente AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO Per i motivi esposti, l'Ufficio chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria preliminarmente:
Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice della CGT di Avellino a favore della CGT di Milano, ex art. 4 cpt, conseguentemente Estinguere il giudizio, eventualmente con concessione di termine alla ricorrente per la riassunzione innanzi al giudice territorialmente competente, ex art. 5 cpt;
nel merito: rigettare il ricorso e condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e della AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO TERRITORIALE DI LEGNANO la cartella di pagamento n.06820240125706370801 con il quale Agenzia delle Entrate
Riscossione comunicava di procedere a riscossione per conto dell9ente creditore Agenzia
Entrate per la somma di euro 11.676,91 per imposte, interessi e sanzioni dovuti a seguito di Liquidazioni periodiche IVA anno 2023 (I, II, III trimestre 2023) per somme dovute a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell9art 54 bis D.P.R. 633/72, comunicazioni elaborate e asseritamente consegnate.
La ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti prima degli atti impugnati e, quindi, che tali atti stato formati in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e precisamente eccepiva la nullità dei titoli posti alla base della relativa cartella esattoriale senza che sia stato notificato alcun atto prodromico, eccependo la prescrizione e decadenza
3 del tributo, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa come in atti, si costituiva ritualmente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo in via preliminare, previo accertamento e declaratoria di carenza di legittimazione passiva della comparente Agenzia Entrate Riscossione, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e improponibile;
in subordine, nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO 3 si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Giudice della CGT di Avellino a favore della CGT di Milano, ex art. 4 cpt, conseguentemente e di estinguere il giudizio, eventualmente con concessione di termine alla ricorrente per la riassunzione innanzi al giudice territorialmente competente, ex art. 5 Cpt;
nel merito di rigettare il ricorso e condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato quanto alla eccepita competenza territoriale che l'art. 4 del D.
Lgs. Vo 546/92 dispone che le Corti di Giustizia Tributarie di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
La Corte Costituzionale dichiarato l'incostituzionalità del suddetto art. 4 nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di 4 riscossione era competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
La parte ricorrente, che instaura il presente giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, eccepisce la incompetenza territoriale dell'Ufficio e in particolare dell'ente Agenzia delle Entrate e Riscossione - notificante la cartella impugnata – tenuto conto che il ricorrente
Indirizzo_2sarebbe residente a .
Il luogo di residenza del ricorrente, nel caso di specie, è del tutto irrilevante in quanto la
Ricorrente_1sig.ra è coobbligata nel pagamento delle somme oggetto del presente Società_1ricorso con una persona giuridica – appunto la società SAS, Partita IVA P.IVA_1, la cui competenza territoriale, riferita all'anno di imposta 2023 è quella della SOCIETA 2 atteso che la sede legale della società è stata fino al 13.2.2024 Indirizzo_3presso l'intermediario in – per cui il presente Ufficio e la connessa Agenzia entrate e Riscossione, risultano essere competenti territorialmente.
L'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973, dispone che "L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano" e che "in ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce". 5
Quindi, in base del domicilio fiscale del contribuente, il ruolo è posto in carico all'Agente della riscossione territorialmente competente, e, sulla scorta dell'unicità della coobbligazione sussistente tra il ricorrente (coobbligato) e il debitore principale (primo intestatario), domiciliato per il periodo di imposta in Indirizzo_3, il ruolo
è stato posto in carico a Agenzia Entrate e Riscossione, territorialmente competente in base al domicilio di quest'ultimo.
Le eccezioni di parte appaiono infondate e non meritevoli di accoglimento.
5 Nel caso in esame l'Ente impositore è la AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO 3 e pertanto la Corte di Giustizia competente rimane quella di primo grado di Milano.
Conseguentemente questa Corte, rilevata fondata l'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali della presente fase tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Milano, con riassunzione nel termine di 90 giorni.
Spese della fase integralmente compensate.
Così deciso in Avellino, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
6
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente e Relatore CIANCIULLI TERESA, Giudice SILVESTRI ENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 826/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240125706370801 IVA-ALTRO 2023 1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1206/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge;
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale;
accogliere il ricorso e quindi dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, e per l'effetto: a) annullare la summenzionata cartella di pagamento n.06820240125706370801 con il quale
Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava di procedere a riscossione per conto dell9ente creditore Agenzia Entrate per la somma di euro 11.676,91 per imposte, interessi e sanzioni dovuti a seguito di Liquidazioni periodiche IVA anno 2023 (I, II, III trimestre 2023) per somme dovute a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell9art 54 bis
D.P.R. 633/72, comunicazioni elaborate e asseritamente consegnate;
b) con vittoria di spese ed onorari del giudizio, come per legge.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate Riscossione In conclusione, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, si insta per la declaratoria di validità ed efficacia dell'atto opposto e per il fermo rigetto di ogni censura avversaria sul punto.
Voglia pertanto l'adita Corte, sulla base delle esposte argomentazioni, disattendendo ogni avversa argomentazione, accogliere le seguenti
Conclusioni in via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario, per i summenzionati motivi;
in ogni caso:
- rigettare il ricorso di parte avversa nei confronti dell'Agente della Riscossione in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento delle domande avversarie, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
2 Con vittoria di spese e competenze.
Ufficio resistente AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO Per i motivi esposti, l'Ufficio chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria preliminarmente:
Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice della CGT di Avellino a favore della CGT di Milano, ex art. 4 cpt, conseguentemente Estinguere il giudizio, eventualmente con concessione di termine alla ricorrente per la riassunzione innanzi al giudice territorialmente competente, ex art. 5 cpt;
nel merito: rigettare il ricorso e condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e della AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO TERRITORIALE DI LEGNANO la cartella di pagamento n.06820240125706370801 con il quale Agenzia delle Entrate
Riscossione comunicava di procedere a riscossione per conto dell9ente creditore Agenzia
Entrate per la somma di euro 11.676,91 per imposte, interessi e sanzioni dovuti a seguito di Liquidazioni periodiche IVA anno 2023 (I, II, III trimestre 2023) per somme dovute a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell9art 54 bis D.P.R. 633/72, comunicazioni elaborate e asseritamente consegnate.
La ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti prima degli atti impugnati e, quindi, che tali atti stato formati in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e precisamente eccepiva la nullità dei titoli posti alla base della relativa cartella esattoriale senza che sia stato notificato alcun atto prodromico, eccependo la prescrizione e decadenza
3 del tributo, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa come in atti, si costituiva ritualmente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo in via preliminare, previo accertamento e declaratoria di carenza di legittimazione passiva della comparente Agenzia Entrate Riscossione, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e improponibile;
in subordine, nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO 3 si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Giudice della CGT di Avellino a favore della CGT di Milano, ex art. 4 cpt, conseguentemente e di estinguere il giudizio, eventualmente con concessione di termine alla ricorrente per la riassunzione innanzi al giudice territorialmente competente, ex art. 5 Cpt;
nel merito di rigettare il ricorso e condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato quanto alla eccepita competenza territoriale che l'art. 4 del D.
Lgs. Vo 546/92 dispone che le Corti di Giustizia Tributarie di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
La Corte Costituzionale dichiarato l'incostituzionalità del suddetto art. 4 nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di 4 riscossione era competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
La parte ricorrente, che instaura il presente giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, eccepisce la incompetenza territoriale dell'Ufficio e in particolare dell'ente Agenzia delle Entrate e Riscossione - notificante la cartella impugnata – tenuto conto che il ricorrente
Indirizzo_2sarebbe residente a .
Il luogo di residenza del ricorrente, nel caso di specie, è del tutto irrilevante in quanto la
Ricorrente_1sig.ra è coobbligata nel pagamento delle somme oggetto del presente Società_1ricorso con una persona giuridica – appunto la società SAS, Partita IVA P.IVA_1, la cui competenza territoriale, riferita all'anno di imposta 2023 è quella della SOCIETA 2 atteso che la sede legale della società è stata fino al 13.2.2024 Indirizzo_3presso l'intermediario in – per cui il presente Ufficio e la connessa Agenzia entrate e Riscossione, risultano essere competenti territorialmente.
L'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973, dispone che "L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano" e che "in ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce". 5
Quindi, in base del domicilio fiscale del contribuente, il ruolo è posto in carico all'Agente della riscossione territorialmente competente, e, sulla scorta dell'unicità della coobbligazione sussistente tra il ricorrente (coobbligato) e il debitore principale (primo intestatario), domiciliato per il periodo di imposta in Indirizzo_3, il ruolo
è stato posto in carico a Agenzia Entrate e Riscossione, territorialmente competente in base al domicilio di quest'ultimo.
Le eccezioni di parte appaiono infondate e non meritevoli di accoglimento.
5 Nel caso in esame l'Ente impositore è la AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO 3 e pertanto la Corte di Giustizia competente rimane quella di primo grado di Milano.
Conseguentemente questa Corte, rilevata fondata l'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali della presente fase tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Milano, con riassunzione nel termine di 90 giorni.
Spese della fase integralmente compensate.
Così deciso in Avellino, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
6