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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 768 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._2
Melfi alla via Bologna n. 15, presso e nello studio dell'avv. Pasquale Lopardi, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto;
Attori-Opponenti
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla Discesa San Gerardo n. 180 presso lo studio dell'avv. Ivana Enrica Pipponzi, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dagli avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Silvestri;
Convenuta-Opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16/05/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, gli attori opponenti, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2021, emesso dal Tribunale di Potenza in data 20/01/2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 5.963,17, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di Controparte_1 Gli opponenti chiedevano all'adito Tribunale “a) accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 43/2021 del Tribunale di Potenza per aver, parte ricorrente, omesso di produrre la documentazione relativa l'estratto conto con la firma del responsabile bancario in violazione all'art. 633 cpc e 50 Tubs. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge”.
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, è stata dedotta quale unico motivo la violazione dell'art. 633 cpc, per carenza di prova scritta poiché non è stata prodotta in atti l'estratto conto recante la certificazione di cui all'art. 50 d. lgs. 385/93; dagli atti si rileva, affermano gli opponenti, che nessuna certificazione necessaria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è stata prodotta e che lo stesso è stato emesso solo sul contratto sottoscritto tra le parti ed il piano di ammortamento.
2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/05/2021 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo “rigettare la domanda formulata Controparte_1
dagli opponenti, in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso da Codesto On.le Tribunale,
a danno del Sig. e della Sig.ra ; In via subordinata, - condannare Parte_1 Pt_2
gli opponenti al pagamento, in favore di del maggior o minor Controparte_1
importo del credito vantato da quest'ultima nei confronti del primo, che si determinerà in corso di causa;
In ogni caso - condannare gli opponenti al pagamento in favore di delle spese di lite”. Controparte_1
Preliminarmente la convenuta eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164, comma 4 cpc, per la carenza dei requisiti espressamente disciplinati al numero 3 e 4 dell'art. 163, comma 3, cpc.
Deduceva l'infondatezza delle doglianze relative alla carenza di prova scritta, in quanto il decreto ingiuntivo veniva richiesto oltre che sul contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento, anche sulla scorta della certificazione ex art. 50 TUB regolarmente allegato già in fase monitoria.
3) In corso di causa, il G.I. concedeva provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo poiché, si legge, “… la pretesa azionata in via monitoria risulta comprovata da sufficiente prova scritta e da elementi complessivamente idonei a corroborare l'esistenza della pretesa creditoria qui azionata, avendo la convenuta opposta e già ricorrente dedotto l'altrui inadempimento e allegato i titoli negoziali, i pertinenti documenti contabili, nonché lettera di d.b.t. [cfr. all.
2-5 fasc. monitorio poi versato anche in questa fase sub all. 2) fasc. opposta -]; … la prospettata “violazione dell'art. 633 c.p.c. … è exceptio in alcun modo corroborata per tabulas e, al contrario, confliggente con le allegazioni di cui si è già dato conto supra, sub (i) [anche in punto di documento contabile con certificazione ex art. 50 T.U.B. v. all. 4 fasc. monitorio – essendo in ogni caso dirimente l'allegazione dell'altrui inadempimento e l'esibizione, qui intervenuta, del testo contrattuale (v. Cass. civ., Sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533), atteso il carattere invece facoltativo del documento de quo, trattandosi di
“speciale prerogativa concessa” alle banche - v., in questi termini, Cass. civ., 3 dicembre 2019, n. 31577 - che non esclude che la prova scritta utile ai fini del d.i. possa sempre emergere aliunde - v., da ultimo, Trib. Lamezia, 29 novembre 2017, n.
1645, in Iusletter.com], nonché evidentemente inidonea a definire la lite …”.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma, cpc, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni non essendovi istanze istruttorie meritevoli di approfondimento.
Quindi, precisate le conclusioni, all'udienza del 16/05/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 cpc, per genericità del petitum e della causa petendi.
L'articolo sopra richiamato prevede la nullità dell'atto quando sono omessi o assolutamente incerti l'oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda.
A tal uopo si evidenzia quanto segue: "se nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, si verifica una nullità ma la valutazione che deve fare il giudice in merito, deve tenere conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati. La nullità si verifica solo se a seguito di tale esame l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto"
(Cass. Civ. S.U. del 22/05/2012 n. 8077).
La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese. Nella fattispecie la convenuta ha svolto compiutamente le proprie difese poiché dagli atti e dalla documentazione non vi è alcuna incertezza sull'oggetto della domanda e sul motivo posto a fondamento della stessa.
5) Innanzitutto, va evidenziata la legittimità del decreto ingiuntivo poiché lo stesso
è stato emesso sulla scorta di idonea documentazione rappresentata dal contratto di prestito personale n. 18805779 del 08/03/2018 sottoscritto dagli opponenti con dall'allegato piano di ammortamento dal quale si evincono le Controparte_1
rate mensili dovute con indicazione della quota capitale e degli interessi, nonché sulla certificazione ex art. 50 TUB debitamente sottoscritta da un Dirigente di
[...]
CP_1
In atti sono prodotte le raccomandate del 15/01/2020, con la quale CP_1 costituiva in mora gli opponenti e dichiarava l'intervenuta decadenza dal beneficio
[...]
del termine e richiedeva, a seguito del mancato pagamento delle rate scadute, il rimborso in un'unica soluzione del credito.
Quindi, il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Potenza legittimamente e sulla scorta di idonea documentazione attestante il credito.
6) Precisato quanto sopra, risulta dalla documentazione agli atti che sussiste idonea prova scritta ex art. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, quindi, è da ritenersi infondata la lamentata carenza di prova scritta.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421). Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nel caso di specie, la fonte negoziale, del diritto fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, risulta indiscussa e non contestata tra le parti.
Invero, parte opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di prestito personale sottoscritto con tale circostanza, oltre a risultare Controparte_1
documentalmente provata, è anche incontestato, ed ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". In proposito, si deve osservare che il principio di non contestazione consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo
2015 n. 3666; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498; Tribunale
Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in).
7) Parte attrice opponente ha di fatto lamentato con l'unico motivo di opposizione la carenza della certificazione ex art. 50 TUB.
Invero, com'è noto, la predetta norma prevede che la Banca d'Italia e le Banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione, previsto dall'articolo 633 del Codice di procedura civile, anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. Dunque, la produzione di un estratto conto certificato è una mera facoltà riconosciuta alle sole banche di poter chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo anche solo su certificazione di cui all'artt. 50 TUB.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, ha in più riprese, sancito il principio secondo il quale, qualora la ragione di credito azionata discende, come nella fattispecie, da un rapporto mutuo/prestito, l'onere probatorio del creditore viene soddisfatto, con deposito del contratto di mutuo e dell'atto di erogazione e quietanza dello stesso mutuo contenente, fra l'altro, il piano di ammortamento, in quanto detta documentazione avendo natura negoziale costituisce non solo una ricognizione del debito, ma anche una promessa di pagamento “titolata” e, come tale, sufficiente ad attestare l'obbligazione restitutoria ed è assolutamente irrilevante la circostanza che la depositi, o meno, attestazione contabile CP_1
relativa allo svolgimento del rapporto … Viceversa, prosegue il suddetto insegnamento della Suprema Corte, grava sul debitore allegare eventuali fatti modificativi e/o impeditivi e/o estintivi del credito … (principio confermato da
Cass. civ. con Ord. Sez. 1 n. 5373/2024).
Nella fattispecie i debitori opponenti non hanno allegato o provato alcun fatto modificativo e/o impeditivo e/o estintivo del credito, ma con l'unico motivo di opposizione hanno lamentato la carenza della certificazione ex art. 50 TUB che, per quanto sopra dedotto e motivato, risulta essere una facoltà riconosciuta alle
Banche, ovvero una loro prerogativa fondare il ricorso monitorio sulla detta certificazione, che non può tradursi nella violazione dell'art. 633 cpc dedotta dagli opponenti, a fortiori, quando la certificazione è stata prodotta in atti già in fase monitoria. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, si deve pervenire al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo per manifesta infondatezza.
8) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G.
768/2021, promossa dai signori e Parte_1 Parte_2
(attori-opponenti) contro in persona del legale
[...] CP_1 CP_1 rappresentante pro tempore (convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così decide:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo per quanto in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 43/2021 emesso in data 26/01/2021 dal
Tribunale di Potenza;
b) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, in favore dell'opposta, che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza, in data 29/10/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante