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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 659/2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Francesco Alvaro Avv. Cecilia Falletti
appellante contro
Controparte_1
Avv. Silvia Spicchi appellato
e nei confronti di
CP_2
Avv. Micaela Venturi appellante incidentale
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 326/2024 del Tribunale di Pistoia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.09.2024
all'udienza del 17.06.2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– dipendente di e impiegato Controparte_1 Parte_1 nell'appalto in essere con la società – aveva ottenuto dal Tribunale di Pistoia- CP_2
Sezione Lavoro il decreto ingiuntivo n.29/2021 con il quale veniva ingiunto a e alla (quale obbligata in solido ex art.29 D.lvo 276/2003) il Parte_1 CP_2 pagamento della somma di euro 11.527,76, oltre accessori e spese, a titolo di trattamento pagina 1 di 7 di fine rapporto e differenze retributive per il periodo da ottobre 2014 a ottobre 2019, e precisamente:
-A) euro 5.317,00 per spettanze di fine rapporto risultanti dalla busta paga di novembre
2019
-B) euro 6.210,76 (di cui euro 434,15 per t.f.r.) per differenze retributive per ore di lavoro supplementare rispetto alle 5 ore previste per contratto, come stabilite da verbale ispettivo dell'Ispettorato del Lavoro (verbale unico di accertamento del 6.3.2018) che, dopo avere sentito il lavoratore e il datore di lavoro , accertava un Parte_1 orario di lavoro giornaliero, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18,30 con pause non retribuite sino a 2 ore, pertanto 3 ore e mezzo di lavoro supplementare al giorno, per il periodo dall'1.10.2014 al 25.10.2017. Sia che la proponevano opposizione contro il decreto Parte_1 CP_2 ingiuntivo, con difese e domande analoghe, e le due cause venivano riunite. Il Tribunale, sentiti diversi testi, respingeva entrambe le opposizioni confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava le parti opponenti al pagamento delle spese processuali sostenute dal lavoratore. In sintesi:
-quanto al credito sub A), lo riteneva provato grazie al contratto di lavoro e alla busta paga di novembre 2019, dalla quale risultava la sussistenza e l'ammontare delle spettanze di fine rapporto dovute
-quanto al credito sub B), riteneva che la prova del maggiore orario lavorativo osservato dal si desumesse : CP_1
-dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro agli ispettori, dotate di rilievo Parte_1 dirimente
-dalle dichiarazioni dei testi indotti in giudizio dal lavoratore, e Testimone_1
Garden IE, che avevano confermato l'orario dalle 8 alle 18.30 con pause e tempi morti, rispetto al lavoro di preparazione dei carichi per gli autisti, nei quali il ricorrente puliva e sistemava in magazzino
-mentre le dichiarazioni rese dai testi indotti dalle opponenti ( e Testimone_2
, lavoratori dipendenti dell'impresa erano per lo più rese Testimone_3 Parte_1 in forma dubitativa ed erano meno attendibili rispetto a quelle raccolte in sede ispettiva nell'immediatezza degli accertamenti.
ha appellato la sentenza limitatamente alla decisione sul Parte_1 credito sub B), evidenziando che l'ordinanza ingiunzione emessa sulla base del verbale unico di accertamento del 6.3.2018 (n.467 del 21.7.2020) era stata annullata con sentenza del Tribunale di Firenze del 7.10.2024 per la mancanza di prova circa l'orario supplementare osservato dal e lamentando la presenza di un “antitetico CP_1 giudicato” sulla medesima fattispecie, nonché l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali considerate utili ai fini dell'accoglimento della domanda e il travisamento delle stesse testimonianze, anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte nel pagina 2 di 7 giudizio che aveva portato all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, delle quali chiedeva l'acquisizione nel presente giudizio. Più in dettaglio, l'appellante rileva l'esistenza di due giudicati (in senso atecnico) rappresentativi di una realtà opposta quanto all'orario di lavoro osservato da e CP_1 la necessità di una rivisitazione dell'istruttoria esperita in corso di causa anche con riferimento alle testimonianze (da acquisirsi d'ufficio o da assumersi ex novo nel presente giudizio) rese dai testi e nel giudizio avente ad oggetto Tes_4 Tes_5 Tes_6
l'ordinanza-ingiunzione, che avevano convinto il giudice di detta causa ad escludere che l'orario di lavoro di superasse le 5 ore giornaliere, unitamente alle CP_1 testimonianze di e Tes_2 Tes_3
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo nella parte relativa al riconoscimento al CP_1 della somma di euro 6.210,76, con condanna dello stesso alla restituzione di quanto corrisposto nelle more in esecuzione della sentenza e vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
, nel costituirsi in giudizio, ha proposto appello incidentale contro la sentenza CP_2 per gli stessi motivi esposti dall'appellante principale sia per il definitivo Parte_1 accertamento dei fatti da parte della sentenza del Tribunale di Firenze n.3166/2024 del 7.10.2024 del Tribunale di Firenze, che avrebbe una immediata efficacia riflessa nel presente giudizio quale affermazione oggettiva di verità, sia in ragione delle testimonianze di e non adeguatamente valutate dal giudice di Tes_2 Tes_7 Tes_3 primo grado.
ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. Ha evidenziato l'acquiescenza sui capi non impugnati, passati in giudicato, e ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. Ha rilevato l'inopponibilità della sentenza n.3166/2024 per contrarietà all'art.2909 c.c., sia per non essere provato il suo passaggio in giudicato, non risultando quindi definitivamente accertati i fatti storici nella stessa riportati, sia perché il procedimento si era svolto nell'esclusivo contraddittorio di e dell'Ispettorato, senza la Parte_1 partecipazione del (sentito come unico teste dell'ufficio del lavoro), al quale CP_1 pertanto la pronuncia non poteva essere opposta per l'espressa previsione dell'art.2909 c.c. e per violazione delle norme in tema di litisconsorzio processuale, diritto di difesa e giusto processo (Cass.18325/2019). Ha rilevato inoltre la parzialità dell'accertamento eseguito nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nel quale la pronuncia favorevole a non era stata Parte_1 tanto frutto delle prove da questi addotte, quanto piuttosto del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della convenuta, mentre nel presente giudizio la dimostrazione delle ore di lavoro supplementare era stata tratta dall'audizione dei testi a favore del lavoratore (del tutto mancanti nell'altro giudizio) e dalla dichiarazione confessoria resa agli ispettori dallo stesso nell'immediatezza dell'accesso. Parte_1
pagina 3 di 7 Ha evidenziato infine come le testimonianze raccolte nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione siano contraddittorie e rese in forma incerta e dubitativa, opponendosi ad una rinnovazione dell'istruttoria.
***
Gli appelli, principale e incidentale, sono circoscritti alla decisione relativa alla pretesa sub B), con la conseguenza che la decisione relativa alla pretesa sub A) è divenuta definitiva e non più contestabile. E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla Parte_1 difesa del lavoratore, considerato che è sufficientemente specifico e rispondente alle prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., oltre al fatto che si fonda su una eccezione nuova, relativa al sopravvenire di un assunto giudicato dopo la pronuncia della sentenza, che richiede di essere esaminata in via preliminare prima della valutazione del merito. In proposito l'eccezione è del tutto infondata. In primo luogo, non risulta che la sentenza del Tribunale di Firenze n.3166 /2024 pronunciata il 7.10.2024 sia passata in giudicato, né le parti appellanti hanno replicato al rilievo avanzato in proposito dall'appellato. Ne consegue che l'accertamento oggetto di detta sentenza non può neppure essere considerato rilevante come dotato di “efficacia riflessa” nei confronti del CP_1 rimasto estraneo al giudizio de quo, come sostenuto dalla difesa della sulla CP_2 base del principio affermato da Cass.17931/2019, e ugualmente da Cass. 4241/2013, secondo cui “la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”. Si rileva peraltro, in ogni caso, che la decisione di cui alla sentenza n.3166/2024 si fonda sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ispettorato circa il maggiore orario svolto dal che è stato l'unico teste indicato dall'Ispettorato a CP_1 fronte dei plurimi testi indotti dal tutti suoi dipendenti, mentre nel presente Parte_1 giudizio sono stati sentiti anche due testi indotti dal lavoratore oltre ad essere CP_1 state valorizzate le dichiarazioni di valore confessorio rese in sede ispettiva dallo stesso
Parte_1
In secondo luogo, la regola dell'art.2909 c.c. è chiarissima nello stabilire che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato solo tra le parti che hanno partecipato al giudizio, desumendosene a contrario che non può essere opposta a coloro che ne siano rimasti estranei. Ciò posto, secondo il Collegio la sentenza di primo grado va confermata per essere state correttamente valutate le risultanze istruttorie, sia le prove per testi che le dichiarazioni pagina 4 di 7 rese da agli ispettori (sulle quali nulla dicono gli appelli), mentre non Parte_1 aggiungono elementi significativi le testimonianze assunte nel giudizio definito con la sentenza n.3166/2024 che, nell'assenza di opposizione delle parti, possono essere acquisite e valutate nel complessivo materiale istruttorio. Infatti, come rilevato dal primo giudice
-Bucciantini in sede di sopralluogo dichiarò : “ lavora part time, sei ore al CP_1 giorno dal lunedì al venerdì. Preciso che nell'attività ci sono dei tempi morti. La mattina partono i primi camion alle 6; nel pomeriggio arrivano a mandate i camion e alle 18,30 al massimo si chiude l'attività con lo scarico dei furgoni, pertanto è CP_1 presente in magazzino ma resta in attivo nei tempi morti”, dichiarazione dalla quale può desumersi la messa a disposizione continuativa del in favore del datore di CP_1 lavoro per la durata oraria rivendicata
-il teste dipendente di dal 2016 al 2018 ha riferito: Testimone_1 Parte_1
“Quando sono entrato nel 2016, il già lavorava per il “ ”. (..)
CP_1 Pt_2 CP_1 faceva di tutto e faceva il magazziniere e oltre che fare le gite faceva anche di tutto puliva e metteva a posto. Quando io ero al nero all'inizio non facevo caso all'orario che faceva il e non mi ricordo neppure il mio orario. Dopo invece ho visto che
CP_1 era al lavoro alle 8 del mattino e fino alla pausa pranzo che era alle 12 per
CP_1 un'oretta un'ora e mezzo poi si riprendeva al lavoro verso le 14 e si finiva di lavorare quando erano finite tutte le gite. Non vi era un orario preciso di fine lavoro. (..) Non so dire l'orario che finiva le gite. Però il ed anche io si rimaneva di più verso le
CP_1
17/17:30 perché dopo le gite si rimaneva per pulire. Io sono andato via nel 2018 per cui non so dire cosa sia successo nel 2020. (..) Anche io facevo l'orario che faceva CP_1
e quindi dalle 8 alle 12 e dalle 1 alle 17/17:30 come ho sopra descritto”;
- il teste Garden IE, cugino del ricorrente e dipendente di dal 2014 al Parte_1
2016-17 ha dichiarato: faceva il magazziniere e faceva il mio stesso lavoro. Si CP_1 faceva lo stesso orario con per cui si entrava alle 8 del mattino fino alle 17:30 CP_1 circa con pausa pranzo che era per mezz'ora un'ora a seconda delle esigenze di lavoro. Si lavorava dal lunedì al venerdì facevamo gli stessi orari. (..) Non è possibile che abbia lavorato per 5 ore al giorno”. CP_1
I testi sono particolarmente attendibili, avendo una conoscenza diretta e approfondita dei fatti per avere svolto le medesime attività del nello stesso contesto ambientale CP_1 del magazzino e per un arco di tempo prolungato, oltre al fatto che non erano dipendenti di quando sono stati sentiti in qualità di testi. Parte_1
Le dichiarazioni, lineari, concordanti ed univoche, confermano quanto riferito dal agli ispettori, con la messa a disposizione delle energie lavorative per l'arco Parte_1 temporale indicato, per svolgere l'attività di predisposizione dei carichi per le “gite” degli autisti, nonché l'attività di pulizia del magazzino e sistemazione. Per contro le dichiarazioni dei testi di parte datoriale, tutti all'epoca dipendenti di con i conseguenti possibili condizionamenti, non hanno lo stesso grado di Parte_1 credibilità e non dimostrano una sicura e completa conoscenza delle circostanze, risultando talvolta dubitative o generiche. Infatti :
pagina 5 di 7 ME (sentito in questo giudizio), magazziniere (ma secondo il teste IE padroncino che lavorava fuori) ha detto di non ricordare il periodo in cui ha lavorato insieme a sull'orario “penso che facesse 5 ore ed era segnato per 5 ore”, ha CP_1 riferito che lo vedeva la mattina alle 8 e che poi lavorava quanto bastava per CP_1
“totalizzare” le 5 ore
IN (sentito in questo giudizio), operaio-magazziniere, ha confermato i capitoli della difesa secondo cui lavorava 2 ore al mattino e 3 nel Parte_1 CP_1 pomeriggio o viceversa, ha detto che arrivava al lavoro al mattino tra le 9 e le 10 – in contrasto con tutti i testi che hanno invece detto che iniziava alle 8 – ha precisato che la pausa pranzo poteva durare anche 2-3 ore e che si riprendeva solo quando venivano dati nuovi ordini, non ha saputo ricordare cosa facesse nella pausa pranzo, né ha CP_1 saputo dire quando riprendesse a lavorare nel pomeriggio
(sentito in questo giudizio), socio di che apriva il magazzino alle 6 e poi Tes_7 CP_2 vi restava la mattina per il controllo delle gite, ha detto di ricordare il che era CP_1 uno dei 5/6 operai di che preparavano le gite arrivando alle 8 del mattino, Parte_1 non sapendo però riferire su quale fosse il suo orario complessivo
-N (sentito nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione), autista e pertanto presente in magazzino solo per il carico della merce, ha più volte ripetuto di non sapere quali fossero gli orari di lavoro di quale fosse la sua fascia oraria, quale fosse CP_1 il suo orario di entrata, sapeva solo che il contratto di prevedeva una durata CP_1 giornaliera dell'attività di 5 ore
SO (sentito nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione), magazziniere e poi autista, ha confermato tutti i capitoli della difesa compreso che Parte_1 CP_1 entrava al lavoro alle 9.30, in contrasto con l'orario delle 8
RA (sentito nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione), autista con orario di sei ore al giorno, ha detto di non sapere quante ore lavorasse e a che ora CP_1 iniziasse, ma solo che lo vedeva la mattina oppure il pomeriggio.
Si conferma pertanto la sentenza di primo grado e l'appello, sia principale che incidentale, va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo le tariffe del valore della causa, con onere solidale a carico degli appellanti e distrazione a favore del procuratore antistatario.
Stante il rigetto degli appelli, principale e incidentale, deve darsi atto della presenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
pagina 6 di 7 -respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-condanna e in solido a rifondere a Parte_1 CP_2 Controparte_1 le spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in
[...] euro 3.966, oltre rimborso spese generali, iva e cap, con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. Silvia Spicchi;
-dichiara che a carico degli appellanti principale e incidentale sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 17.06.2025
La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait
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