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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11152 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC 51878 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il dott. BE PARZIALE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 51878 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 16 luglio 2025 dopo il deposito delle memorie ex articolo 352 cpc sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 24 maggio 2025 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, viaLE Parte_1 C.F._1
Mazzini n. 140 presso il proprio studio e che si raprpesenta e difende in proprio ai sensi dell'articolo 83 cpc
APPELLANTE
E
(p.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Colli della Serpentara n. 15 presso lo studio dell'avv. Maura Pastone che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Laura
Buzzolani del Foro di Milano, giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello da , procuratore speciale della CP_2
società per atto di , notaio in data 5 marzo 2019 rep. 262 Parte_2
APPELLATA
E
Oggetto: risarcimento danni responsabilità 2043 cc a seguito di prelievo indebito. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate alla udienza del 14 maggio 2025 previo deposito delle memorie di cui all'articolo
352 i.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di pace di Roma la società chiedendo Controparte_1
l'accertamento della responsabilità della stessa per l'indebito prelievo attraverso la sua carta di credito della somma di euro 54,99 e la condanna alla restituzione della somma stessa oltre al risarcimento del danno quantificato nella misura di euro 5.000.
A sostegno della domanda aveva dedotto di aver constatato l'addebito sulla sua carta di credito della somma di euro 54,99 da parte della società DR RI SP . Aveva
contestato il prelievo sia alla società italiana che alla società spagnola, aveva ricevuto un a risposta dalla società italiana nella quale era indicata la loro estraneità alla vicenda dovendo essere investita della vicenda la società spagnola.
Aveva scritto alla società spagnola senza ricevere la restituzione della somma e di conseguenza, ritenendo di essere stato oggetto di furto, aveva introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace per ottenere la restituzione della somma in questione ed il risarcimento del danno conseguente al reato perpetrato nei suoli confronti.
All'atto di citazione aveva allegato la documentazione relativa al prelievo operato dalla società Edreams RI Barcellona SP, con la autorizzazione pervenuta da parte del circuito Mastercard e la documentazione relativa ai solleciti inviati per la restituzione della somma.
Si era costituita la società la quale aveva dedotto la Controparte_1
improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della negoziazione assistita e RGAC 51878 ANNO 2019 Pag. 2 di 7 G.U. BE LE
BE LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
la nullità della citazione per indeterminatezza non essendo contenuti gli elementi necessari per consentire di comprendere il servizio richiesto non essendo stato indicato il numero della carta utilizzata, non risultando alcun servizio nei confronti dell'attore.
Alla prima udienza di comparizione l'attore non si era presentato ed il giudice aveva trattenuto la causa in decisione sulle eccezioni proposte dalla società convenuta.
Con sentenza 18252/2023 il giudice di pace ha dichiarato improcedibile la domanda per il mancato espletamento della negoziazione assistita ritenendo che non essendo presente parte attrice non potesse trovare applicazione la assegnazione del termine perentorio per la introduzione della negoziazione assistita, come previsto dalla legge.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il deducendo che l'assenza era Parte_1
stata conseguenza di un impedimento e chiedendo di essere rimesso in termini senza che il giudice adottasse alcuna decisione. Ha chiesto la riforma della sentenza in quanto il giudice avrebbe dovuto concedere il termine per lo svolgimento della negoziazione assistita indipendentemente dalla sua assenza alla udienza e l'esame nel merito della domanda proposta.
Si è costituita la società evidenziando che dopo la sentenza di Controparte_1
primo grado erano proseguiti i contatti con l'attore per ricostruire la vicenda ed una volta comunicato, da parte di quest'ultimo, il numero della carta di credito sulla quale era stato effettuato l'addebito e dopo che l'attore aveva indicato un nominativo che avrebbe potuto utilizzare la sua carte di credito, pur negando la stessa di aver fatto uso della carta stessa,
era stato accertato che il nominativo fornito dal , , aveva Parte_1 Persona_1
utilizzato la carta di credito del per operare una prenotazione per un biglietto Parte_1
aereo pe Amsterdam, prenotazione effettuata contestualmente anche per Parte_3
.
[...]
RGAC 51878 ANNO 2019 Pag. 3 di 7 G.U. BE LE
BE LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Era stato segnalato al che nel caso fosse stato utilizzato il sito, utilizzando la Parte_1
opzione RI, la stessa se non cancellata, avrebbe comportato il rinnovo della iscrizione nel novembre del 2023 con conseguente insorgenza dell'obbligo di pagare il premio per la assoziazione.
Ed infatti nel novembre del 2023 il aveva inviato una ulteriore segnalazione di un Parte_1
ulteriore addebito non autorizzato sulla sua carta di credito per il rinnovo della adesione al servizio RI che consentiva di avere uno sconto sul servizio di prenotazione dei biglietti aerei.
Di conseguenza era stato accertato che il 31 ottobre 2022 era stata utilizzata la carta di credito del dalla per la prenotazione di un biglietto aereo per Amsterdam Parte_1 Per_1
servizio sul quale, quale aderente alla opzione RI. era stato applicato uno sconto di euro 60,93.
Nel corso del giudizio di appello è stata disposta ed espletata la negoziazione assistita e sulla base di quanto emerso dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, che aveva consentito di specificare meglio u fatti di causa, sanando anche la eccessiva genericità
della citazione, sono state invitate le parti a verificare la possibilità di una conciliazione anche in considerazione della esigua entità dell'addebito in contestazione e della insussistenza di una ipotesi di appropriazione indebita o di furto difettando sulla base degli elementi emersi in modo certo la condotta dolosa.
Le parti non hanno raggiunto la conciliazione e la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 luglio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 14 maggio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in quanto erroneamente il giudice di pace aveva ritenuto improcedibile la domanda per non essere stata svolta la negoziazione assistita senza, però, assegnare
RGAC 51878 ANNO 2019 Pag. 4 di 7 G.U. BE LE
BE LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
alla parte il prescritto termine per sanare la carenza, ritenendo incongruamente che tale sanatoria non fosse possibile nel caso che l'attore non fosse stato presente per qualsiasi ragione alla prima udienza di comparizione.
Effettuata senza esito la negoziazione assistita in appello si è accertato che nel corso del periodo intercorso tra la pronunzia della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, le parti si erano scambiate delle informazioni al fine di ricostruire la domanda ed in particolare l'attore aveva indicato il numero della propria carta di credito, non risultando alla società convenuta il suo nominativo nella banca dati a giustificazione dell'addebito e lo stesso aveva fornito anche il nominativo di una persona che avrebbe avuto la possibilità di utilizzare la sua carta di credito, precisando che la stessa aveva negato di averlo fatto.
La società convenuta aveva anche avvertito l'attore che nel caso attraverso la carta di credito il 31 ottobre 2022 fosse stata eseguita una prenotazione aerea con adesione alla opzione RI, avrebbe dovuto cancellare o far cancellare detta adesione da parte del soggetto che aveva utilizzato a sua carta di credito per l'addebito, per l'anno 2023 al fine di evitare un nuovo addebito per un uteriore anno.
Attraverso il numero della carta di credito ed il nominativo della la società aveva Per_1
riscontrato che la stessa aveva eseguito una prenotazione aerea per Amsterdam il 31
ottobre 2022 per lei e per tale , aderendo all'opzione RI con Parte_3
consentiva un risparmio nella prenotazione aerea di euro 60,95.
Non essendo stata cancellata la adesione alla opzione RI del 1 novembre 2023, come tempestivamente segnalato, era stato effettuato un ulteriore addebito per l'anno 2023 e il aveva introdotto il presente appello. Parte_1
RGAC 51878 ANNO 2019 Pag. 5 di 7 G.U. BE LE
BE LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Le informazioni in questione scambiate tra le parti, specie il numero della carta di credito ed il nominativo della persona che poi si era rivelata come il soggetto che aveva fatto uso del servizio utilizzando la carta di credito dell'attore ha consentito la integrazione della delle informazioni contenute nella citazione consentendo di operare, alla società appellata, la verifica della situazione lamentata.
Nel caso di specie non risulta un addebito non autorizzato della carta di credito con un prelievo fatto al dine di addebitare allo stesso un servizio mai richiesto in quanto è stato accertato che la adesione al servizio RI era stata posta in essere da Persona_1
che aveva fatto uso della carta di credito del per effettuale la
[...] Parte_1
prenotazione di due posti su di un volo per Amsterdam, uno per lei ed uno per tale Parte_3
.
[...]
Di conseguenza il problema appare essersi trasformato in un problema di mancata custodia della carta di credito da parte dell'appellante con utilizzo della stessa da parte di un soggetto che per essere stato indicato, aveva accesso alla carta di credito, anche se poi avrebbe negato di averlo fatto.
Deve, pertanto escludersi che nel fatto possa essere individuata una condotta dolosa da parte della società appellata che si è limitata ad addebitare l'importo annuale previsto per la adesione alla opzione premium da parte della che aveva a disposizione la carta e gli Per_1
elementi necessari per far addebitare alla stessa la spesa.
Deve, pertanto essere respinta la domanda attrice.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
RGAC 51878 ANNO 2019 Pag. 6 di 7 G.U. BE LE
BE LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in grado di appello definitivamente provvedendo accoglie l'appello proposto da nei confronti della sentenza del Giudice di pace n. Parte_1
18252/2023 ed in riforma della stessa
* rigetta la domanda proposta dall'attore;
* condanna a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.000 oltre accessori come per legge e la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
* compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Così deciso in Roma il 20 luglio 2025.
Il Giudice
(BE LE)
RGAC 51878 ANNO 2019 Pag. 7 di 7 G.U. BE LE
BE LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il dott. BE PARZIALE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 51878 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 16 luglio 2025 dopo il deposito delle memorie ex articolo 352 cpc sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 24 maggio 2025 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, viaLE Parte_1 C.F._1
Mazzini n. 140 presso il proprio studio e che si raprpesenta e difende in proprio ai sensi dell'articolo 83 cpc
APPELLANTE
E
(p.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Colli della Serpentara n. 15 presso lo studio dell'avv. Maura Pastone che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Laura
Buzzolani del Foro di Milano, giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello da , procuratore speciale della CP_2
società per atto di , notaio in data 5 marzo 2019 rep. 262 Parte_2
APPELLATA
E
Oggetto: risarcimento danni responsabilità 2043 cc a seguito di prelievo indebito. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate alla udienza del 14 maggio 2025 previo deposito delle memorie di cui all'articolo
352 i.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di pace di Roma la società chiedendo Controparte_1
l'accertamento della responsabilità della stessa per l'indebito prelievo attraverso la sua carta di credito della somma di euro 54,99 e la condanna alla restituzione della somma stessa oltre al risarcimento del danno quantificato nella misura di euro 5.000.
A sostegno della domanda aveva dedotto di aver constatato l'addebito sulla sua carta di credito della somma di euro 54,99 da parte della società DR RI SP . Aveva
contestato il prelievo sia alla società italiana che alla società spagnola, aveva ricevuto un a risposta dalla società italiana nella quale era indicata la loro estraneità alla vicenda dovendo essere investita della vicenda la società spagnola.
Aveva scritto alla società spagnola senza ricevere la restituzione della somma e di conseguenza, ritenendo di essere stato oggetto di furto, aveva introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace per ottenere la restituzione della somma in questione ed il risarcimento del danno conseguente al reato perpetrato nei suoli confronti.
All'atto di citazione aveva allegato la documentazione relativa al prelievo operato dalla società Edreams RI Barcellona SP, con la autorizzazione pervenuta da parte del circuito Mastercard e la documentazione relativa ai solleciti inviati per la restituzione della somma.
Si era costituita la società la quale aveva dedotto la Controparte_1
improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della negoziazione assistita e RGAC 51878 ANNO 2019 Pag. 2 di 7 G.U. BE LE
BE LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
la nullità della citazione per indeterminatezza non essendo contenuti gli elementi necessari per consentire di comprendere il servizio richiesto non essendo stato indicato il numero della carta utilizzata, non risultando alcun servizio nei confronti dell'attore.
Alla prima udienza di comparizione l'attore non si era presentato ed il giudice aveva trattenuto la causa in decisione sulle eccezioni proposte dalla società convenuta.
Con sentenza 18252/2023 il giudice di pace ha dichiarato improcedibile la domanda per il mancato espletamento della negoziazione assistita ritenendo che non essendo presente parte attrice non potesse trovare applicazione la assegnazione del termine perentorio per la introduzione della negoziazione assistita, come previsto dalla legge.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il deducendo che l'assenza era Parte_1
stata conseguenza di un impedimento e chiedendo di essere rimesso in termini senza che il giudice adottasse alcuna decisione. Ha chiesto la riforma della sentenza in quanto il giudice avrebbe dovuto concedere il termine per lo svolgimento della negoziazione assistita indipendentemente dalla sua assenza alla udienza e l'esame nel merito della domanda proposta.
Si è costituita la società evidenziando che dopo la sentenza di Controparte_1
primo grado erano proseguiti i contatti con l'attore per ricostruire la vicenda ed una volta comunicato, da parte di quest'ultimo, il numero della carta di credito sulla quale era stato effettuato l'addebito e dopo che l'attore aveva indicato un nominativo che avrebbe potuto utilizzare la sua carte di credito, pur negando la stessa di aver fatto uso della carta stessa,
era stato accertato che il nominativo fornito dal , , aveva Parte_1 Persona_1
utilizzato la carta di credito del per operare una prenotazione per un biglietto Parte_1
aereo pe Amsterdam, prenotazione effettuata contestualmente anche per Parte_3
.
[...]
RGAC 51878 ANNO 2019 Pag. 3 di 7 G.U. BE LE
BE LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Era stato segnalato al che nel caso fosse stato utilizzato il sito, utilizzando la Parte_1
opzione RI, la stessa se non cancellata, avrebbe comportato il rinnovo della iscrizione nel novembre del 2023 con conseguente insorgenza dell'obbligo di pagare il premio per la assoziazione.
Ed infatti nel novembre del 2023 il aveva inviato una ulteriore segnalazione di un Parte_1
ulteriore addebito non autorizzato sulla sua carta di credito per il rinnovo della adesione al servizio RI che consentiva di avere uno sconto sul servizio di prenotazione dei biglietti aerei.
Di conseguenza era stato accertato che il 31 ottobre 2022 era stata utilizzata la carta di credito del dalla per la prenotazione di un biglietto aereo per Amsterdam Parte_1 Per_1
servizio sul quale, quale aderente alla opzione RI. era stato applicato uno sconto di euro 60,93.
Nel corso del giudizio di appello è stata disposta ed espletata la negoziazione assistita e sulla base di quanto emerso dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, che aveva consentito di specificare meglio u fatti di causa, sanando anche la eccessiva genericità
della citazione, sono state invitate le parti a verificare la possibilità di una conciliazione anche in considerazione della esigua entità dell'addebito in contestazione e della insussistenza di una ipotesi di appropriazione indebita o di furto difettando sulla base degli elementi emersi in modo certo la condotta dolosa.
Le parti non hanno raggiunto la conciliazione e la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 luglio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 14 maggio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in quanto erroneamente il giudice di pace aveva ritenuto improcedibile la domanda per non essere stata svolta la negoziazione assistita senza, però, assegnare
RGAC 51878 ANNO 2019 Pag. 4 di 7 G.U. BE LE
BE LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
alla parte il prescritto termine per sanare la carenza, ritenendo incongruamente che tale sanatoria non fosse possibile nel caso che l'attore non fosse stato presente per qualsiasi ragione alla prima udienza di comparizione.
Effettuata senza esito la negoziazione assistita in appello si è accertato che nel corso del periodo intercorso tra la pronunzia della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, le parti si erano scambiate delle informazioni al fine di ricostruire la domanda ed in particolare l'attore aveva indicato il numero della propria carta di credito, non risultando alla società convenuta il suo nominativo nella banca dati a giustificazione dell'addebito e lo stesso aveva fornito anche il nominativo di una persona che avrebbe avuto la possibilità di utilizzare la sua carta di credito, precisando che la stessa aveva negato di averlo fatto.
La società convenuta aveva anche avvertito l'attore che nel caso attraverso la carta di credito il 31 ottobre 2022 fosse stata eseguita una prenotazione aerea con adesione alla opzione RI, avrebbe dovuto cancellare o far cancellare detta adesione da parte del soggetto che aveva utilizzato a sua carta di credito per l'addebito, per l'anno 2023 al fine di evitare un nuovo addebito per un uteriore anno.
Attraverso il numero della carta di credito ed il nominativo della la società aveva Per_1
riscontrato che la stessa aveva eseguito una prenotazione aerea per Amsterdam il 31
ottobre 2022 per lei e per tale , aderendo all'opzione RI con Parte_3
consentiva un risparmio nella prenotazione aerea di euro 60,95.
Non essendo stata cancellata la adesione alla opzione RI del 1 novembre 2023, come tempestivamente segnalato, era stato effettuato un ulteriore addebito per l'anno 2023 e il aveva introdotto il presente appello. Parte_1
RGAC 51878 ANNO 2019 Pag. 5 di 7 G.U. BE LE
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Le informazioni in questione scambiate tra le parti, specie il numero della carta di credito ed il nominativo della persona che poi si era rivelata come il soggetto che aveva fatto uso del servizio utilizzando la carta di credito dell'attore ha consentito la integrazione della delle informazioni contenute nella citazione consentendo di operare, alla società appellata, la verifica della situazione lamentata.
Nel caso di specie non risulta un addebito non autorizzato della carta di credito con un prelievo fatto al dine di addebitare allo stesso un servizio mai richiesto in quanto è stato accertato che la adesione al servizio RI era stata posta in essere da Persona_1
che aveva fatto uso della carta di credito del per effettuale la
[...] Parte_1
prenotazione di due posti su di un volo per Amsterdam, uno per lei ed uno per tale Parte_3
.
[...]
Di conseguenza il problema appare essersi trasformato in un problema di mancata custodia della carta di credito da parte dell'appellante con utilizzo della stessa da parte di un soggetto che per essere stato indicato, aveva accesso alla carta di credito, anche se poi avrebbe negato di averlo fatto.
Deve, pertanto escludersi che nel fatto possa essere individuata una condotta dolosa da parte della società appellata che si è limitata ad addebitare l'importo annuale previsto per la adesione alla opzione premium da parte della che aveva a disposizione la carta e gli Per_1
elementi necessari per far addebitare alla stessa la spesa.
Deve, pertanto essere respinta la domanda attrice.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
RGAC 51878 ANNO 2019 Pag. 6 di 7 G.U. BE LE
BE LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in grado di appello definitivamente provvedendo accoglie l'appello proposto da nei confronti della sentenza del Giudice di pace n. Parte_1
18252/2023 ed in riforma della stessa
* rigetta la domanda proposta dall'attore;
* condanna a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.000 oltre accessori come per legge e la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
* compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Così deciso in Roma il 20 luglio 2025.
Il Giudice
(BE LE)
RGAC 51878 ANNO 2019 Pag. 7 di 7 G.U. BE LE
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