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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11271 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg19825 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19825 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FELUCA
VA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via
Ponte di Tappia n.82,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. ASPRONE MADDALENA presso cui elettivamente domicilia in Acerra alla via Palestro n.4,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 04/11/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1) Stabilire Che la casa coniugale sita in portici (NA) alla via
Dalbono n.15, è assegnata alla madre presso cui è collocato il minore e Per_1
che anche i figli maggiorenni continueranno ad abitare la casa familiare, insieme alla madre, con tutti gli arredi che la compongono, mentre il sig. Parte_1
fisserà la propria residenza altrove, comunicando l'indirizzo della nuova
[...]
abitazione alla sig.ra Parte_1
2 • 2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
• 3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minorenne, relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, ed al tempo libero, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà sul figlio minore la potestà separatamente nelle questioni di Per_1
ordinaria amministrazione, comunicando all'altro genitore episodi importanti per
l'educazione ed i suoi bisogni.
• 4) Considerata l'età del figlio minore il padre potrà vederlo ogni qual volta lo vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e del tempo libero in genere, previo accordo, anche per le vie brevi, con la madre.
• 5) In caso di disaccordo: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, nei week-end alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21,00; nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenerlo con sé un pomeriggio a settimana all'uscita da scuola sino alle ore 21,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio minore ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal Per_1
30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio minore Per_1
trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e peri il giorno del compleanno del minore seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
• 6) Il ricorrente corrisponderà, per il mantenimento dei figli e della resistente, l'importo mensile complessivo di € 2.000,00 (euro duemila/00), di cui
€ 800,00 a titolo di mantenimento della moglie ed € 1.200,00 a titolo di mantenimento dei tre figli, da versare quanto ad € 800,00 + € 400,00,
3 direttamente alla sig.ra (per lei e per il figlio minore ), CP_1 Per_1
quanto ad € 400,00 + € 400,00, direttamente a favore di ciascun figlio maggiorenne. Tale contributo, verrà aggiornato annualmente in base agli indici
ISTAT dell'aumento del costo della vita per le famiglie.
• 7) Il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 100%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate e successivamente documentate.
• 8) Riguardo alla casa familiare in Portici (NA) alla Via Dalbono
n. 15, gravata da mutuo, il ricorrente si accolla il pagamento integrale degli oneri condominiali ordinari e straordinari, purché opportunamente documentati, oltre al pagamento integrale delle rate di mutuo, fino alla naturale estinzione dello stesso;
il ricorrente si accolla altresì il pagamento delle utenze necessarie relative all'abitabilità dell'immobile (forniture di acqua, luce, gas, telefono, internet), se opportunamente documentate, ma sino al limite massimo medio mensile di €
450,00, nonché gli oneri gravanti sull'immobile per tributi vari (tari, imu, ecc.).
• 9) Il si obbliga altresì a lasciare nella disponibilità della Parte_1
sig.ra e dei figli la vettura Audi Al a lui intestata nonché il motoveicolo CP_1
Yamaha XMAX di proprietà del accollandosi le spese di Parte_1
assicurazione e tassa di possesso.
• 10) L'assegno unico andrà interamente a favore della resistente, nella misura del 100%.
• 11) Ciascun coniuge, si obbliga u prestare il proprio consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per
4 l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n.6 parte II, Parte_2
s. B, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Portici per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19825 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FELUCA
VA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via
Ponte di Tappia n.82,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. ASPRONE MADDALENA presso cui elettivamente domicilia in Acerra alla via Palestro n.4,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 04/11/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1) Stabilire Che la casa coniugale sita in portici (NA) alla via
Dalbono n.15, è assegnata alla madre presso cui è collocato il minore e Per_1
che anche i figli maggiorenni continueranno ad abitare la casa familiare, insieme alla madre, con tutti gli arredi che la compongono, mentre il sig. Parte_1
fisserà la propria residenza altrove, comunicando l'indirizzo della nuova
[...]
abitazione alla sig.ra Parte_1
2 • 2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
• 3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minorenne, relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, ed al tempo libero, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà sul figlio minore la potestà separatamente nelle questioni di Per_1
ordinaria amministrazione, comunicando all'altro genitore episodi importanti per
l'educazione ed i suoi bisogni.
• 4) Considerata l'età del figlio minore il padre potrà vederlo ogni qual volta lo vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e del tempo libero in genere, previo accordo, anche per le vie brevi, con la madre.
• 5) In caso di disaccordo: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, nei week-end alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21,00; nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenerlo con sé un pomeriggio a settimana all'uscita da scuola sino alle ore 21,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio minore ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal Per_1
30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio minore Per_1
trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e peri il giorno del compleanno del minore seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
• 6) Il ricorrente corrisponderà, per il mantenimento dei figli e della resistente, l'importo mensile complessivo di € 2.000,00 (euro duemila/00), di cui
€ 800,00 a titolo di mantenimento della moglie ed € 1.200,00 a titolo di mantenimento dei tre figli, da versare quanto ad € 800,00 + € 400,00,
3 direttamente alla sig.ra (per lei e per il figlio minore ), CP_1 Per_1
quanto ad € 400,00 + € 400,00, direttamente a favore di ciascun figlio maggiorenne. Tale contributo, verrà aggiornato annualmente in base agli indici
ISTAT dell'aumento del costo della vita per le famiglie.
• 7) Il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 100%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate e successivamente documentate.
• 8) Riguardo alla casa familiare in Portici (NA) alla Via Dalbono
n. 15, gravata da mutuo, il ricorrente si accolla il pagamento integrale degli oneri condominiali ordinari e straordinari, purché opportunamente documentati, oltre al pagamento integrale delle rate di mutuo, fino alla naturale estinzione dello stesso;
il ricorrente si accolla altresì il pagamento delle utenze necessarie relative all'abitabilità dell'immobile (forniture di acqua, luce, gas, telefono, internet), se opportunamente documentate, ma sino al limite massimo medio mensile di €
450,00, nonché gli oneri gravanti sull'immobile per tributi vari (tari, imu, ecc.).
• 9) Il si obbliga altresì a lasciare nella disponibilità della Parte_1
sig.ra e dei figli la vettura Audi Al a lui intestata nonché il motoveicolo CP_1
Yamaha XMAX di proprietà del accollandosi le spese di Parte_1
assicurazione e tassa di possesso.
• 10) L'assegno unico andrà interamente a favore della resistente, nella misura del 100%.
• 11) Ciascun coniuge, si obbliga u prestare il proprio consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per
4 l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n.6 parte II, Parte_2
s. B, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Portici per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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