TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6728/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CALOI CLAUDIA che la rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) CO C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARAI SILVIA che la rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 PER PARTE RICORRENTE “
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 CO
Comune di CA SE (VR) di procedere alle annotazioni di legge.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Dichiararsi l'addebito della separazione al sig. . CO
4. Assegnare la casa coniugale, sita in CA SE (VR) Via Nogarola n.145 (VR), con arredi e corredi alla sig.ra che continuerà ad abitarla con le figlie Pt_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
5. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un contributo di CP_1
mantenimento mensile per le figlie di Euro 900,00= (di cui Euro 500,00= per ed Per_1
Euro 400,00= per ), da versare alla sig.ra mediante bonifico bancario PE Pt_1
continuativo ed in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, oltre alla rivalutazione ISTAT da ottobre 2024, e oltre al 70% delle spese come specificamente elencate nel vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
6. Disporre che l'assegno unico per la GL venga percepito al 100% dalla sig.ra PE
. Pt_1
7. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un contributo mensile di CP_1 mantenimento per la sig.ra di €200,00 da ottobre 2023 oltre alla rivalutazione Pt_1
ISTAT da ottobre 2024.
8. Disporre l'ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro del sig.
[...]
(Garden delle Rose Srl) del contributo di mantenimento delle figlie e della CO
sig.ra . Pt_1
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese, oltre al rimborso forfettario e accessori di legge.
Si producono gli atti del procedimento penale n.6892/2023 R.G.N.R., n.2624/2023 R.G. a carico del sig. , tuttora in corso, e di cui ci si era riservati la CO
produzione nella memoria ex art.473 bis 17 comma 1 c.p.c. del 17 gennaio 2024. Fino ad ora non é stata possibile la produzione essendo stata la prima udienza testimoniale
(13.06.2024) successiva alla chiusura dell'istruttoria del presente procedimento
(05.06.2024) e la prossima è fissata al 15 ottobre 2024”
PER PARTE RESISTENTE “dichiararsi la separazione personale delle parti;
pagina 2 di 10 - disporsi il mantenimento delle figlie a carico del padre nella misura di euro 200,00 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
- respingersi la richiesta di addebito;
- respingersi la richiesta di mantenimento in favore della moglie;
- spese e competenze di causa interamente rifuse”
CONCLUSIONI DEL PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 21.10.2023 , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 30/08/1997, in CA CO
SE (VR), (regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune), ha proposto domanda di separazione personale con addebito al marito e chiesto l'assegnazione della casa familiare e un contributo di mantenimento per sé e per le figlie, nata [...] e nata il [...]. Per_1 PE
A sostegno delle domande ha esposto che il marito aveva iniziato ad abusare di alcool e diventare violento nei confronti della ricorrente ed aggressivo nei confronti delle figlie dopo essere stato licenziato, all'inizio del 2021, dalla ditta ove aveva prestato attività di giardiere da molti anni e ciò, nonostante avesse velocemente trovato un nuovo lavoro sempre come giardiniere;
il 2.8.2023 la ricorrente, dopo l'ennesiva violenza del marito, aveva chiamato i carabinieri;
da quel momento la convivenza era termina e, a seguito della denuncia presentata, il resistente è stato tratto a giudizio.
Dal punto di vista economico ha allegato di percepire un reddito di € 800 al mese contro i € 2.210 del marito;
oltre alla casa familiare in comproprirità tra i coniugi, ha precisato di essere cointestataria per la quota di 2/9 di un immobile ereditato dal padree ed abitato dalla madre e per la quota di 2/54 di un appezzamento di terreno a seminativo a
CA SE;
il resistente è invece comproprietario per la quota di ½ di due immobili a
Dolcè e intestatario di una polizza vita con Poste Italiane e di un un'auto fuoristrada acquistata per € 33.000.
Dalle Vedove si è costituito in giudizio associandosi alla domanda di CP_1
separazione ma contestando l'avversa ricostruzione sulla causa della crisi coniugali e sui pagina 3 di 10 fatti avvenuti il 2.8.2023. Si è quindi opposto alla domanda di addebito e al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie. In particolare il resistente ha rappresentato che, durante il matrimonio, era la ricorrente ad occuparsi della gestione delle figlie e della casa anche sotto il profilo economico;
che, quando erano venuti a mancare i suoi genitori, la ricorrente non aveva accettato che egli avesse delegato alla sorella la gestione di tutte le pratiche amministrative afferenti l'eredità paterna e, da quel momento, non riuscendo più a gestire e a disporre integralmente dei beni del marito, aveva iniziato a rendergli la vita impossibile;
che il 2 agosto del 2023, durante una lite legata sempre all'eredità del marito, la signora aveva raggiunto il marito in cantina inveendogli Pt_1
contro
; il resistente, privo delle forze per reagire, aveva chiamato la sorella affinché sentisse e a quel punto la ricorrente lo aveva cacciato di casa e chiamato i carabinieri.
Quanto agli aspetti economici, dopo aver contestato l'aumento esponenziale dei prelievi effettuati dalla ricorrente in concomitanza con il deteriorarsi dei rapporti tra le parti, ha precisato che la stessa percepisce uno stipendio di circa 1.000-1.100,00 euro mensili, è intestataria della polizza n. 14751 accesa presso Itas per un controvalore di € 86.970,26, della polizza n. 864817 per un controvalore di € 20.050,00 oltre che dei beni CP_2
immobili indicati anche nel ricorso.
Alla prima udienza di comparizione le parti sono state sentite separatamente e, stante le allegazioni di violenza, non è stato esperito il tentativo di conciliazione;
quindi la causa è proseguita con l'assunzione della prova orale e, all'esito, è stata rimessa alla decisione del
Collegio previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * * *
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale, tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Sull'addebito della separazione
pagina 4 di 10 Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c. "La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
La pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità colposa a un coniuge di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
La giurisprudenza di legittimità ha previsto una deroga a tale principio nei casi in cui venga in contestazione l'adozione di comportamenti violenti, in ragione della gravità di tali condotte. “Le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022;
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018)”(Cass. 11631 del 2024).
La giurisprudenza di merito é altresì concorde nel ritenere anche la violenza psicologica una causa di addebito della separazione, allorquando il coniuge si sia reso colpevole di ripetuti atteggiamenti ostili, insulti, minacce e vessazioni nei confronti dell'altro che abbiano di fatto reso impossibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniugale.
pagina 5 di 10 Nel caso in esame, la circostanza che i contegni minacciosi e offensivi perpetrati dal marito in danno della moglie abbiano comportato l'irreversibile insorgenza della crisi coniugale e determinato la sig.ra a sporgere denuncia contro lo stesso e chiedere la Pt_1
separazione ha trovato riscontro dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalla prova orale assunta e dai verbali di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.c. depositati che assumono la valenza di c.d. “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art 116
c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 13176 del 2024).
La teste GL delle parti, ha confermato di aver visto spesso Testimone_1 il padre in condizioni di ubriachezza, che in più occasioni dagli inizi dell'anno 2021 ha iniziato a rivolgersi alla moglie con parole offensive, quali “troia, puttana, ti venisse un tumore, non fai un cazzo? e a minacciarla con frasi quali “prima o poi ti ammazzo, te taio la testa, ghe do fogo alla casa con voialtre dentro, te taio le gambe” ?; che lei e la sorella tenevano a portata di mano una mazza da baseball per difendere la madre dai comportamenti del padre e, infine, che il 2 agosto all'esterno e all'interno della casa si sentivano le urla del resistente che ha anche sputato addosso alla madre. Ha inoltre confermato che in un'occasione il padre aveva spinto la madre che era caduta ferendosi il ginocchio contro la stufa.
Anche la teste ha riferito di aver assistito a minacce e offese del resistente Testimone_2
verso la moglie confermando le espressioni riportate nel cap.
7. Il teste , pur avendo Tes_3
precisato di non aver assistito ad ulteriori episodi, ha confermato che il 2.8.2023 la ricorrente gli aveva detto che il marito le aveva tirato un secchio di acqua addosso.
Agli atti sono state depositati i verbali assunti in sede di indagini penali. La GL
sentita anche in quella sede, ha riferito che il padre da un paio di anni era solito Per_1
trascorrere i fine settimana fuori di casa a bere e, quando rientrava, era aggressivo, violento e offensivo;
ha riportato vari episodi: una volta il padre ha iniziato a vomitare in salotto e all'invito ad andar in bagno ha risposto che tanto avrebbe pulito la moglie, in un'altra occasione l'ha spinta facendola cadere a terra e le ha procurato un livido al ginocchio;
una sera, che era rientrato, urlando ha iniziato a smontare gli infissi delle finestre per impedire alla moglie di chiudere le finestre;
un'altra volta le ha lanciato un thermos addosso, spruzzato il sapone negli occhi o dato una manata sula schiena. La ragazza ha riferito di temere anche per la propria incolumità.
pagina 6 di 10 Anche la GL , sentita ex art. 351 c.p.p., ha riferito che i litigi tra i genitori PE
erano stati sempre abbastanza frequenti e sempre innescati dal padre ma, dopo il licenziamento, le aggressioni del padre verso la madre si sono fatte più frequenti e violente, ha riportato un episodio in cui, dopo aver profferito alla madre insulti come “troia, puttana” ha continuato ad inveire contro di lei e lei si è dovuta mettere in mezzo;
ha anche lei rievocato l'episodio in cui il padre ha scardinato i telai delle finestre perché tutto il vicinato doveva sentire come pure il medesimo episodio riferito dalla sorella del vomito;
la ragazza ha anche riportato le minacce del padre del tipo “brucio la casa con voi dentro”, “ti ammazzo” “ti taglio le gambe”. Ha infine precisato lei e sua sorella cercavano di non lasciare mai la madre sola in casa e si erano procurate una mazza per difendersi.
Gli elementi probatori sopra riportati confermano l'adozione da parte del CP_1
di condotte lesive della dignità e dell'integrità psico- fisica della moglie;
le dichiarazioni rese dalle teste e per la loro specificità e coerenza Testimone_1 Testimone_2
sono apparse pienamente attendibili, senza evidenti intenti calunnatori e coerenti con quanto già dichiarato in sede di sommarie informazioni e sono altresì coerenti con quanto riferito, in sede di sommarie informazioni, da parte dell'altra GL , della madre e del fratello PE
della ricorrente. Tale quadro probatorio non è smentito dalle dichiarazioni rese dalla teste che si limitata a riportare le abitudini del fratello prima del 2020 e Testimone_4 dopo l'allontanamento dalla casa familiare e a riferire che il fratello era disperato perché la moglie inveiva contro di lui.
La domanda di addebito proposta dalla resistente merita dunque accoglimento.
Sulle questioni economiche
In ordine alla richiesta della ricorrente di porre a carico del coniuge il pagamento, in suo favore, di un assegno di mantenimento, è opportuno rammentare i principi che regolano tale profilo e che sono condivisi dal tribunale.
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore pagina 7 di 10 viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
I "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione - a differenza di quanto accade con l'assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale - solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex plurimis, Cass. 24249 del 2022, Cass. 26890 del 2022, Cass. 5605 del
2020, 16809 del 2019, 12196 del 2017).
Ciò premesso ritiene il Collegio di confermare quanto disposto in via provvisorie ed urgente e riconoscere quindi alla ricorrente un assegno di mantenimento di € 200.
La separazione non è stata addebitata alla moglie e dalla documentazione fiscale e dalle buste paga in atti risulta una evidente disparità reddituale tra i coniugi.
Nel 2022 il resistente ha infatti percepito una retribuzione mensile media di € € 2.217
(comprensiva della 13 mensilità) mentre dalle buste paga relative alle mensilità da gennaio a settembre 2023 prodotte dal risulta una retribuzione media mensile media di CP_1
€ 2.387,00 (cui deve aggiungersi la 13 mensilità).
che nel 2022 ha percepito un reddito mensile medio di € 850, Parte_1
all'udienza del 7.2.2024 ha dichiarato di percepire un reddito mensile di € 1.000 mentre dall'estratto conto risultano accrediti per lo stipendio di luglio e agosto 2023 rispettivamente di € 1.135 e 1.242, importi comunque significativamente inferiori a quelli del marito.
I coniugi non hanno spese abitative ulteriori rispetto al pagamento delle utenze dal momento che sulla casa familiare in comproprietà ove vive la moglie con le figlie non grava alcun mutuo e il resistente abita in un immobile ereditato dai genitori.
Alla luce di quanto sopra è evidente la sperequazione tra le parti in causa che non è elisa dalle polizze intestate alla ricorrente. Se è vero infatti che la ricorrente ha dimesso una scheda cliente di una Polizza Vita con saldo di € 86.970 e che è risultata titolare della polizza n. 864817 per un controvalore di € 20.050,00, non si tratta di liquidità di cui CP_2
pagina 8 di 10 la ricorrente dispone ora e del resto anche il resistente ha buoni fruttiferi per € 30.000 e investimenti per ulteriori € 70.000.
Passando al contributo al mantenimento per le figlie maggiorenni, in giudizio non è contestato che entrambe sono studentesse universitarie non ancora inserite nel mondo del lavoro e dunque economicamente non autonome;
vivono in casa con la madre ove anche la maggiore che studia a Padova rientra periodicamente (cfr. sul punto Cass. 21749 del 2022), sicché non è in discussione l'obbligo, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., del padre genitore non collocatario di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. L'istruttoria ha confermato l'assenza di rapporti significativi con il padre per cui l'onere di mantenimento diretto grava di fatto unicamente sulla madre.
Per tali motivi ritiene il Collegio congruo porre a carico del resistente un contributo di mantenimento di € 300 per ciascuna GL, con rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Verona nell'ultima versione da ritenersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Assegnazione casa familiare
La casa familiare va assegnata alla ricorrente che la abita con le figlie maggiorenni ma non economicamente autonome.
Spese di lite
Quanto alle spese di lite esse seguono il principio della soccombenza che individuata in capo al resistente cui è stata addebitata la separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito a carico di;
CP_1 CO
dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CA
SE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00; assegna la casa coniugale a Parte_1 pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
pagina 9 di 10 ogni mese, la somma mensile di € 200 quale contributo al suo mantenimento con rivalutazione ISTAT annuale;
pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, la somma mensile di € 600 quale contributo al mantenimento delle figlie con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Verona nell'ultima versione da ritenersi qui integralmente richiamato e trascritto. condanna a pagare le spese di lite a favore di CO [...]
, che liquida in euro 5.100 per compensi professionali, oltre al 15% per spese Pt_1
generali oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 28.1.2025
Il Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6728/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CALOI CLAUDIA che la rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) CO C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARAI SILVIA che la rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 PER PARTE RICORRENTE “
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 CO
Comune di CA SE (VR) di procedere alle annotazioni di legge.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Dichiararsi l'addebito della separazione al sig. . CO
4. Assegnare la casa coniugale, sita in CA SE (VR) Via Nogarola n.145 (VR), con arredi e corredi alla sig.ra che continuerà ad abitarla con le figlie Pt_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
5. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un contributo di CP_1
mantenimento mensile per le figlie di Euro 900,00= (di cui Euro 500,00= per ed Per_1
Euro 400,00= per ), da versare alla sig.ra mediante bonifico bancario PE Pt_1
continuativo ed in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, oltre alla rivalutazione ISTAT da ottobre 2024, e oltre al 70% delle spese come specificamente elencate nel vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
6. Disporre che l'assegno unico per la GL venga percepito al 100% dalla sig.ra PE
. Pt_1
7. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un contributo mensile di CP_1 mantenimento per la sig.ra di €200,00 da ottobre 2023 oltre alla rivalutazione Pt_1
ISTAT da ottobre 2024.
8. Disporre l'ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro del sig.
[...]
(Garden delle Rose Srl) del contributo di mantenimento delle figlie e della CO
sig.ra . Pt_1
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese, oltre al rimborso forfettario e accessori di legge.
Si producono gli atti del procedimento penale n.6892/2023 R.G.N.R., n.2624/2023 R.G. a carico del sig. , tuttora in corso, e di cui ci si era riservati la CO
produzione nella memoria ex art.473 bis 17 comma 1 c.p.c. del 17 gennaio 2024. Fino ad ora non é stata possibile la produzione essendo stata la prima udienza testimoniale
(13.06.2024) successiva alla chiusura dell'istruttoria del presente procedimento
(05.06.2024) e la prossima è fissata al 15 ottobre 2024”
PER PARTE RESISTENTE “dichiararsi la separazione personale delle parti;
pagina 2 di 10 - disporsi il mantenimento delle figlie a carico del padre nella misura di euro 200,00 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
- respingersi la richiesta di addebito;
- respingersi la richiesta di mantenimento in favore della moglie;
- spese e competenze di causa interamente rifuse”
CONCLUSIONI DEL PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 21.10.2023 , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 30/08/1997, in CA CO
SE (VR), (regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune), ha proposto domanda di separazione personale con addebito al marito e chiesto l'assegnazione della casa familiare e un contributo di mantenimento per sé e per le figlie, nata [...] e nata il [...]. Per_1 PE
A sostegno delle domande ha esposto che il marito aveva iniziato ad abusare di alcool e diventare violento nei confronti della ricorrente ed aggressivo nei confronti delle figlie dopo essere stato licenziato, all'inizio del 2021, dalla ditta ove aveva prestato attività di giardiere da molti anni e ciò, nonostante avesse velocemente trovato un nuovo lavoro sempre come giardiniere;
il 2.8.2023 la ricorrente, dopo l'ennesiva violenza del marito, aveva chiamato i carabinieri;
da quel momento la convivenza era termina e, a seguito della denuncia presentata, il resistente è stato tratto a giudizio.
Dal punto di vista economico ha allegato di percepire un reddito di € 800 al mese contro i € 2.210 del marito;
oltre alla casa familiare in comproprirità tra i coniugi, ha precisato di essere cointestataria per la quota di 2/9 di un immobile ereditato dal padree ed abitato dalla madre e per la quota di 2/54 di un appezzamento di terreno a seminativo a
CA SE;
il resistente è invece comproprietario per la quota di ½ di due immobili a
Dolcè e intestatario di una polizza vita con Poste Italiane e di un un'auto fuoristrada acquistata per € 33.000.
Dalle Vedove si è costituito in giudizio associandosi alla domanda di CP_1
separazione ma contestando l'avversa ricostruzione sulla causa della crisi coniugali e sui pagina 3 di 10 fatti avvenuti il 2.8.2023. Si è quindi opposto alla domanda di addebito e al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie. In particolare il resistente ha rappresentato che, durante il matrimonio, era la ricorrente ad occuparsi della gestione delle figlie e della casa anche sotto il profilo economico;
che, quando erano venuti a mancare i suoi genitori, la ricorrente non aveva accettato che egli avesse delegato alla sorella la gestione di tutte le pratiche amministrative afferenti l'eredità paterna e, da quel momento, non riuscendo più a gestire e a disporre integralmente dei beni del marito, aveva iniziato a rendergli la vita impossibile;
che il 2 agosto del 2023, durante una lite legata sempre all'eredità del marito, la signora aveva raggiunto il marito in cantina inveendogli Pt_1
contro
; il resistente, privo delle forze per reagire, aveva chiamato la sorella affinché sentisse e a quel punto la ricorrente lo aveva cacciato di casa e chiamato i carabinieri.
Quanto agli aspetti economici, dopo aver contestato l'aumento esponenziale dei prelievi effettuati dalla ricorrente in concomitanza con il deteriorarsi dei rapporti tra le parti, ha precisato che la stessa percepisce uno stipendio di circa 1.000-1.100,00 euro mensili, è intestataria della polizza n. 14751 accesa presso Itas per un controvalore di € 86.970,26, della polizza n. 864817 per un controvalore di € 20.050,00 oltre che dei beni CP_2
immobili indicati anche nel ricorso.
Alla prima udienza di comparizione le parti sono state sentite separatamente e, stante le allegazioni di violenza, non è stato esperito il tentativo di conciliazione;
quindi la causa è proseguita con l'assunzione della prova orale e, all'esito, è stata rimessa alla decisione del
Collegio previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * * *
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale, tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Sull'addebito della separazione
pagina 4 di 10 Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c. "La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
La pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità colposa a un coniuge di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
La giurisprudenza di legittimità ha previsto una deroga a tale principio nei casi in cui venga in contestazione l'adozione di comportamenti violenti, in ragione della gravità di tali condotte. “Le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022;
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018)”(Cass. 11631 del 2024).
La giurisprudenza di merito é altresì concorde nel ritenere anche la violenza psicologica una causa di addebito della separazione, allorquando il coniuge si sia reso colpevole di ripetuti atteggiamenti ostili, insulti, minacce e vessazioni nei confronti dell'altro che abbiano di fatto reso impossibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniugale.
pagina 5 di 10 Nel caso in esame, la circostanza che i contegni minacciosi e offensivi perpetrati dal marito in danno della moglie abbiano comportato l'irreversibile insorgenza della crisi coniugale e determinato la sig.ra a sporgere denuncia contro lo stesso e chiedere la Pt_1
separazione ha trovato riscontro dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalla prova orale assunta e dai verbali di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.c. depositati che assumono la valenza di c.d. “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art 116
c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 13176 del 2024).
La teste GL delle parti, ha confermato di aver visto spesso Testimone_1 il padre in condizioni di ubriachezza, che in più occasioni dagli inizi dell'anno 2021 ha iniziato a rivolgersi alla moglie con parole offensive, quali “troia, puttana, ti venisse un tumore, non fai un cazzo? e a minacciarla con frasi quali “prima o poi ti ammazzo, te taio la testa, ghe do fogo alla casa con voialtre dentro, te taio le gambe” ?; che lei e la sorella tenevano a portata di mano una mazza da baseball per difendere la madre dai comportamenti del padre e, infine, che il 2 agosto all'esterno e all'interno della casa si sentivano le urla del resistente che ha anche sputato addosso alla madre. Ha inoltre confermato che in un'occasione il padre aveva spinto la madre che era caduta ferendosi il ginocchio contro la stufa.
Anche la teste ha riferito di aver assistito a minacce e offese del resistente Testimone_2
verso la moglie confermando le espressioni riportate nel cap.
7. Il teste , pur avendo Tes_3
precisato di non aver assistito ad ulteriori episodi, ha confermato che il 2.8.2023 la ricorrente gli aveva detto che il marito le aveva tirato un secchio di acqua addosso.
Agli atti sono state depositati i verbali assunti in sede di indagini penali. La GL
sentita anche in quella sede, ha riferito che il padre da un paio di anni era solito Per_1
trascorrere i fine settimana fuori di casa a bere e, quando rientrava, era aggressivo, violento e offensivo;
ha riportato vari episodi: una volta il padre ha iniziato a vomitare in salotto e all'invito ad andar in bagno ha risposto che tanto avrebbe pulito la moglie, in un'altra occasione l'ha spinta facendola cadere a terra e le ha procurato un livido al ginocchio;
una sera, che era rientrato, urlando ha iniziato a smontare gli infissi delle finestre per impedire alla moglie di chiudere le finestre;
un'altra volta le ha lanciato un thermos addosso, spruzzato il sapone negli occhi o dato una manata sula schiena. La ragazza ha riferito di temere anche per la propria incolumità.
pagina 6 di 10 Anche la GL , sentita ex art. 351 c.p.p., ha riferito che i litigi tra i genitori PE
erano stati sempre abbastanza frequenti e sempre innescati dal padre ma, dopo il licenziamento, le aggressioni del padre verso la madre si sono fatte più frequenti e violente, ha riportato un episodio in cui, dopo aver profferito alla madre insulti come “troia, puttana” ha continuato ad inveire contro di lei e lei si è dovuta mettere in mezzo;
ha anche lei rievocato l'episodio in cui il padre ha scardinato i telai delle finestre perché tutto il vicinato doveva sentire come pure il medesimo episodio riferito dalla sorella del vomito;
la ragazza ha anche riportato le minacce del padre del tipo “brucio la casa con voi dentro”, “ti ammazzo” “ti taglio le gambe”. Ha infine precisato lei e sua sorella cercavano di non lasciare mai la madre sola in casa e si erano procurate una mazza per difendersi.
Gli elementi probatori sopra riportati confermano l'adozione da parte del CP_1
di condotte lesive della dignità e dell'integrità psico- fisica della moglie;
le dichiarazioni rese dalle teste e per la loro specificità e coerenza Testimone_1 Testimone_2
sono apparse pienamente attendibili, senza evidenti intenti calunnatori e coerenti con quanto già dichiarato in sede di sommarie informazioni e sono altresì coerenti con quanto riferito, in sede di sommarie informazioni, da parte dell'altra GL , della madre e del fratello PE
della ricorrente. Tale quadro probatorio non è smentito dalle dichiarazioni rese dalla teste che si limitata a riportare le abitudini del fratello prima del 2020 e Testimone_4 dopo l'allontanamento dalla casa familiare e a riferire che il fratello era disperato perché la moglie inveiva contro di lui.
La domanda di addebito proposta dalla resistente merita dunque accoglimento.
Sulle questioni economiche
In ordine alla richiesta della ricorrente di porre a carico del coniuge il pagamento, in suo favore, di un assegno di mantenimento, è opportuno rammentare i principi che regolano tale profilo e che sono condivisi dal tribunale.
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore pagina 7 di 10 viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
I "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione - a differenza di quanto accade con l'assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale - solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex plurimis, Cass. 24249 del 2022, Cass. 26890 del 2022, Cass. 5605 del
2020, 16809 del 2019, 12196 del 2017).
Ciò premesso ritiene il Collegio di confermare quanto disposto in via provvisorie ed urgente e riconoscere quindi alla ricorrente un assegno di mantenimento di € 200.
La separazione non è stata addebitata alla moglie e dalla documentazione fiscale e dalle buste paga in atti risulta una evidente disparità reddituale tra i coniugi.
Nel 2022 il resistente ha infatti percepito una retribuzione mensile media di € € 2.217
(comprensiva della 13 mensilità) mentre dalle buste paga relative alle mensilità da gennaio a settembre 2023 prodotte dal risulta una retribuzione media mensile media di CP_1
€ 2.387,00 (cui deve aggiungersi la 13 mensilità).
che nel 2022 ha percepito un reddito mensile medio di € 850, Parte_1
all'udienza del 7.2.2024 ha dichiarato di percepire un reddito mensile di € 1.000 mentre dall'estratto conto risultano accrediti per lo stipendio di luglio e agosto 2023 rispettivamente di € 1.135 e 1.242, importi comunque significativamente inferiori a quelli del marito.
I coniugi non hanno spese abitative ulteriori rispetto al pagamento delle utenze dal momento che sulla casa familiare in comproprietà ove vive la moglie con le figlie non grava alcun mutuo e il resistente abita in un immobile ereditato dai genitori.
Alla luce di quanto sopra è evidente la sperequazione tra le parti in causa che non è elisa dalle polizze intestate alla ricorrente. Se è vero infatti che la ricorrente ha dimesso una scheda cliente di una Polizza Vita con saldo di € 86.970 e che è risultata titolare della polizza n. 864817 per un controvalore di € 20.050,00, non si tratta di liquidità di cui CP_2
pagina 8 di 10 la ricorrente dispone ora e del resto anche il resistente ha buoni fruttiferi per € 30.000 e investimenti per ulteriori € 70.000.
Passando al contributo al mantenimento per le figlie maggiorenni, in giudizio non è contestato che entrambe sono studentesse universitarie non ancora inserite nel mondo del lavoro e dunque economicamente non autonome;
vivono in casa con la madre ove anche la maggiore che studia a Padova rientra periodicamente (cfr. sul punto Cass. 21749 del 2022), sicché non è in discussione l'obbligo, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., del padre genitore non collocatario di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. L'istruttoria ha confermato l'assenza di rapporti significativi con il padre per cui l'onere di mantenimento diretto grava di fatto unicamente sulla madre.
Per tali motivi ritiene il Collegio congruo porre a carico del resistente un contributo di mantenimento di € 300 per ciascuna GL, con rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Verona nell'ultima versione da ritenersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Assegnazione casa familiare
La casa familiare va assegnata alla ricorrente che la abita con le figlie maggiorenni ma non economicamente autonome.
Spese di lite
Quanto alle spese di lite esse seguono il principio della soccombenza che individuata in capo al resistente cui è stata addebitata la separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito a carico di;
CP_1 CO
dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CA
SE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00; assegna la casa coniugale a Parte_1 pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
pagina 9 di 10 ogni mese, la somma mensile di € 200 quale contributo al suo mantenimento con rivalutazione ISTAT annuale;
pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, la somma mensile di € 600 quale contributo al mantenimento delle figlie con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Verona nell'ultima versione da ritenersi qui integralmente richiamato e trascritto. condanna a pagare le spese di lite a favore di CO [...]
, che liquida in euro 5.100 per compensi professionali, oltre al 15% per spese Pt_1
generali oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 28.1.2025
Il Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 10 di 10