Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1205/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI .……….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …………. Giudice dott.ssa Martina BADANO …………. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1205 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.6.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to Federica Boeri che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Imperia, Via XXV Aprile n.106 presso lo studio dell'avv.to Daniela Abbo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...Dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1 e (matrimonio contratto in Ventimiglia, in data 03/10/2015, trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Ventimiglia, anno 2015, n. 25, parte 2 , serie A )…”;
per parte resistente: “...pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1 e ...”;
[...] Parte_1
1
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 28.6.2023 – premettendo di essersi Parte_1 unita in matrimonio in Ventimiglia il 3.10.2015 con e che dall'unione sono CP_1 nati i figli (19 anni, essendo nata il [...]) e (10 anni, essendo nato Per_1 Per_2 il 14.7.2014), la prima ormai maggiorenne ma economicamente non indipendente ed il secondo ancora minorenne;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata stante la violazione dei doveri di assistenza materiale e morale in ragione della sua dipendenza da sostanze psicotrope. Chiedeva, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocazione degli stessi presso di sé, assegnazione della casa coniugale e regime di visita del padre subordinato alle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti. Chiedeva, ancora, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 250,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Avanzava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa, se da un CP_1 lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva rigettarsi la domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie. Chiedeva, inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che il contributo da porsi a proprio carico per il mantenimento della prole fosse fissato in misura non superiore ad € 200,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
All'udienza del 12.6.2025 le parti, allo stato concordata conferma dei provvedimenti stabiliti in sede di separazione e rinviata a miglior istruttoria di causa la definizione delle ulteriori domande, chiedevano pronunziarsi sentenza non definitiva esclusivamente in punto status. Il Tribunale, ritenuta sul punto la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava le parti - ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. - alla discussione orale. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni in punto status ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
Ciò premesso, osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere, limitatamente allo status, la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e di fronte al Presidente nonché dalla domanda di addebito della separazione spiegata dalla ricorrente ed ancora coltivata.
Deve, invece, rinviarsi al prosieguo di causa al fine di provvedere sulle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
2 N. 1205/2023 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il CP_1 14.8.1984 e nata a [...] il [...] unitisi in Parte_1 matrimonio in Ventimiglia il 3.10.2015;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali.
Così deciso in Imperia, il 20.6.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
3