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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
VG 1941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale di RA in composizione collegiale e in persona di: dr. Paolo VADALA' Presidente dr. Alessandra CANULLO Giudice r dr. Anna WEGHER Giudice relatore riunito in camera di consiglio udita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso ai sensi degli artt. 316 e seguenti c.c., 473 bis.11.12. c.p.c. formulato da
, nata a [...]ù) li 25/4/1979, c.f. , res.te in RA Parte_1 C.F._1
v. Marche, 104, rapp.ta e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Leide Polci (c.f.
; fax 0733 261177; pec: , con lei elette.te dom.ta C.F._2 Email_1
presso il suo studio in RA, Galleria del Commercio, 17, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec sopra indicato;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._3
Spalato n. 98, con cittadinanza italiana, rappresentato e difeso, giusta delega separata del 5.10.2023, dagli avv.ti Sante Monti (C.F. ) e Lorella Ricciardi (C.F. ) ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il loro studio a RA, via G. Mameli n. 66, con richiesta di
1 ricevere comunicazioni ai seguenti recapiti: P.E.C. e Email_2
email e , fax n. Email_3 Email_4 Email_5
0733261413,
RESISTENTE
e con l'intervento
Avv. Stefania CORVARO del foro di RA, nata a [...] il [...], cod. fisc.
con domicilio eletto presso il proprio Studio Legale sito in Civitanova Marche C.F._6
(MC), Via Santorre di Santarosa n. 25, pec: nominata con ordinanza Email_6
del 24/04/2024,
-CURATORE SPECIALE DEI MINORI –
e con la partecipazione
PUBBLICO MINISTERO in sede nella persona del Procuratore della Repubblica
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: regolamentazione dell'obbligo di mantenimento e dei tempi di permanenza con ciascun genitore dei minori (C.F. ), nato a [...] il Persona_1 C.F._7
26.11.2013 e residente a [...], con cittadinanza italiana, Controparte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F._8
con cittadinanza italiana
All'udienza del 12 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa in decisione sulla scorta delle precisazione delle conclusioni delle parti come di seguito riportate: per parte ricorrente:
“che i minori siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, allo stato, del minore presso il padre e possibilità per la madre di averlo con sé almeno un fine Per_1
settimana in via alternata, dal sabato appena pranzo, quando la sorella sarà rientrata da CP_2
scuola, fino alla domenica sera alle ore 21,00, quando tornerà dal padre, per metà delle vacanze pasquali e metà delle vacanze natalizie, per una settimana durante le vacanze estive;
disporre, sempre per il minore , un percorso di sostegno psicologico, che coinvolga entrambi i genitori e, non Per_1
appena potranno essere superate le problematiche in corso, che sia disposto il collocamento del
2 minore presso la madre, con determinazione dei periodi in cui potrà stare con il padre, escludendosi, in ogni caso, la ripartizione per “settimane alterne”, mai proposta dalla Pt_1
che la minore sia collocata presso la madre e possibilità per il padre di averla con sé un fine CP_2
settimana in via alternata, insieme al fratello, dal sabato appena pranzo, quando sarà rientrata da scuola, fino alla domenica sera alle ore 21,00; confermarsi per il resto i provvedimenti in essere.
IN VIA ISTRUTTORIA, CHIEDE che sia richiamato lo stesso o altro CTU al fine di vagliare le capacità genitoriali di ciascun genitore mediante la somministrazione di appositi test.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di RA, contrariis rejectis, accertati i fatti di causa, visti in particolare
l'elaborato peritale del CTU, gli aggiornamenti del servizio sociale e le allegazioni agli atti: nel merito, anche in via riconvenzionale ed anche revocando le diverse disposizioni di cui al provvedimento del 30.1.2024:
i. in via principale: respingere le domande della qui ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto;
ii. sempre in via principale: affidamento dei figli minori ed al servizio sociale, Per_1 CP_2
permanendo le attuali circostanze, con collocamento prevalente presso il padre, nell'abitazione familiare ove attualmente vivono padre e figlio, a RA, via Spalato n. 98 e mantenimento della residenza degli stessi al medesimo indirizzo;
- con possibilità per la madre di tenere con sé la figlia a fine settimana alterni, con diritto di CP_2
visita un pomeriggio alla settimana e previsione di chiamate/videochiamate ogni giorno;
- disporre, a cura del servizio sociale, un idoneo percorso per la ripresa degli incontri tra la madre e il figlio;
Per_1
- disporre che il servizio sociale relazioni periodicamente, anche all'esito dell'eventuale accertamento dell'effettivo stato psicologico della delle sue capacità genitoriali;
Pt_1
- previsione di un congruo assegno di mantenimento a carico della madre, previa revoca di quello disposto a carico del padre con il precedente provvedimento del 30.1.2024 e con efficacia dal
20.8.2024, fissato nella misura di euro 200,00 per ciascuno dei due figli e con assegno unico al padre nella mi-sura del 100%;
3 iii. in subordine: nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, fermo re-stando l'affido dei minori al servizio sociale, collocamento prevalente dei figli ed presso il padre, con Per_1 CP_2
mantenimento della residenza al medesimo indirizzo, con una calendarizzazione più corretta e più rispondente alle esigenze dei minori rispetto a quella attuale, con permanenza dei minori, se e quando
sarà disponibile, a settimane alterne nella casa di RA, via Spalato n. 98 con il padre e Per_1
nella casa di RA, via Marche n. 104 con la madre, dalla domenica sera alle 21.00 fino alla dome-nica successiva sempre alle ore 21.00, sempreché questo Tribunale e il ser-vizio sociale ritengano che il minore possa trascorrere tali periodi con la madre senza monitoraggio;
con Per_1
possibilità per l'altro genitore di sen-tirli quotidianamente e di tenerli con sé almeno un pomeriggio durante la settimana non di competenza;
in ogni caso salvo il monitoraggio e le diverse indicazioni del Tribunale e del servizio sociale con relazioni periodiche;
senza previsioni economiche poiché ciascuno dei due genitori provvederà in proprio alle spese di mantenimento per il periodo di competenza del collocamento, con assegno unico al 50% tra i genitori;
iv. in estremo subordine: qualora non venga disposto l'affido dei minori al servizio sociale, affido condiviso ai due genitori, con collocamento presso il padre, con mantenimento della residenza al medesimo indirizzo e con le previsioni della seconda delle ipotesi sopra scritte;
v. - in ogni caso: con effettuazione/prosecuzione del percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori, con monitoraggio del servizio sociale e previsione di relazionare al
Tribunale periodicamente;
- disporre che ciascuno dei genitori provveda al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori, secondo il protocollo del Tribunale, già in atti (v. all. 10 di parte ricorrente) e da intendersi conosciuto ed accettato da entrambi.
Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi compresi rimborso forfettario, iva e cap come per legge”
per la curatrice speciale dei minori:
“Piaccia l'Ill.mo Giudice Tutelare, per le motivazioni esposte in narrativa, mantenere l'affido dei minori al Servizio Sociale come indicato dal CTU, invitare i Sig.ri e ad attivare i percorsi di CP_1 Pt_1
sostegno alla genitorialità ed i percorsi psicologici in favore dei figli, collocare temporaneamente il minore presso il padre invitando la madre a partecipare agli incontri in ambiente neutro Per_1
come richiesto dal Servizio Sociale, mantenere il collocamento di presso la madre e, in tutte le CP_2
giornate in cui si svolge l'educativa (martedì e mercoledì), collocare la minore presso il padre oltre ai
4 fine settimana alternati con entrambi i genitori. Il tutto, con rivalutazione dell'intero nucleo familiare per verificare i progressi svolti rispetto alla relazione madre – figlio ed alla fratria, entro un congruo termine. “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L.
179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cassazione SU 642/2015.
Con ricorso ai sensi dell'art. 316 e seguenti codice civile e 473 bis 12 c.p.c.
[...]
conveniva in giudizio al fine di chiedere la regolamentazione del Parte_1 Controparte_1
mantenimento e dei tempi di permanenza con ciascuno dei genitori dei minori (nato il Per_1
26.11.2013) e (nata il [...]) figli della coppia non coniugata. CP_2
Deduceva la ricorrente 1) di avere intrapreso una relazione affettiva con Controparte_1
nel corso dell'anno 2008 culminata in una convivenza nel corso della quale erano nati i minori sopra indicati;
2) che, nel corso degli anni, la relazione era entrata in crisi a causa di molteplici fattori tra i quali vi era la condizione di persistente inoccupazione di da imputare all'inerzia di Controparte_1
quest'ultimo nel reperire un'occupazione lavorativa e quindi alla necessità, per il nucleo, di potere contare sul solo stipendio di insegnante della ricorrente per potere fare fronte alle proprie necessità economiche;
3) che febbraio del 2023, a seguito di un diverbio scaturito tra le parti, alla presenza anche delle sorelle e di una zia di la medesima richiedeva l'intervento delle forze Controparte_1
dell'ordine all'esito del quale si allontanava dall'abitazione familiare conducendo con sé la minore
, 4) che, dopo un breve periodo di convivenza con i suoi genitori, si trasferiva a vivere in un CP_2
appartamento in regime di locazione e RA;
5) che, stante la impossibilità per le parti di raggiungere un accordo in ordine alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, ai trovava quindi a dovere ricorrere al Tribunale davanti al quale, all'esito del giudizio, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
5 Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto dalla Controparte_1
ricorrente. Eccepiva, in particolare, 2) di avere lavorato sino alla nascita del primogenito e Per_1
che l'organizzazione familiare riportata dalla ricorrente, per la quale egli si occupava dell'accudimento del figlio e di tutte le incombenze della casa e la ricorrente, invece, proseguiva nella sua attività di lavoro, era frutto di una scelta condivisa dalla coppia e non imposta dall'inerzia dello stesso nel reperire un'occupazione; 2) che il diverbio del febbraio del 2023, narrato dalla ricorrente, era scaturito dal fatto che, in data 7.2.2023, , rientrata a casa, aveva chiesto al Parte_1
medesimo di recarsi con lei presso un avvocato per dare corso alle pratiche della separazione e portando con sé 600,00 euro;
a seguito del diniego opposto dallo stesso ne era scaturita una discussione, nel corso della quale, la aveva chiamato in aiuto due nipoti i quali avevano Pt_1
minacciato al telefono il quest'ultimo, quindi, spaventato dal fatto, avevo chiamato, a sua CP_1
volta e in aiuto, le sorelle;
che, nel corso del diverbio che ne era scaturito, la aveva Pt_1
chiamato le forze dell'ordine le quali, all'esito dell'intervento, avevano consigliato ad una delle parti di allontanarsi dall'abitazione familiare;
3) confermava la difficoltà delle parti di raggiungere un accordo con la ricorrente in ordine alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e, al contempo, evidenziava la sussistenza di criticità nella capacità genitoriale della ricorrente
– nella specie la donna avrebbe un temperamento controllante di ogni aspetto della quotidianità e che si manifestava nella necessità della stessa di dare regole che, se non rispettate, davano luogo a punizioni nei confronti dei figli e a discussioni familiari;
4) che nel 2022, stante l'uscita dei figli dalla prima infanzia, il resistente aveva reperito un'occupazione cosicché per le esigenze di accudimento dei figli, che ovviamente sussistevano ancora, era stato accolto l'aiuto offerto dalla sorella e da una zia del 5) sempre nel corso dell'anno 2022, il resistente aveva anche colto un atteggiamento CP_1
sempre più disinteressato della ricorrente nei suoi confronti e da imputare alla nuova relazione intrapresa da quest'ultima con un uomo, residente a [...]e per il quale, in più occasioni, si era allontanata per alcuni giorni dall'abitazione familiare;
6) che era seguito un periodo particolarmente conflittuale per la coppia culminato nel diverbio del 7 febbraio 2023 sopra descritto 7) che vi erano ragioni per mettere in discussione l'idoneità genitoriale della ricorrente in quanto ella si era dedicata poco all'accudimento dei figli ed era affetta da disturbi della personalità; oltre a questo, da quando aveva intrapreso la relazione con il nuovo compagno, condivideva con quest'ultimo telefonate a contenuto sessuale, a suo dire alla presenza dei figli. All'esito del giudizio concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate.
6 osserva
Emerge, all'esito del giudizio, la incapacità delle parti di superare la conflittualità che connota, ancora oggi, l'interazione tra le medesime.
Nonostante lo svolgimento del giudizio, l'esperimento di una consulenza tecnica di ufficio, la nomina di un curatore speciale dei minori, le medesime non sono state in grado di ridurre il conflitto e di operare un cambio di direzione nell'interesse superiore dei minori a vivere e a crescere in condizioni di adeguato accudimento, di serenità, di stabilità affettiva e di pari accesso alle figure genitoriali.
Le ragioni di questa incapacità vanno individuate nelle criticità che affliggono la personalità di e di e nella scarsa, per non dire inesistente, disponibilità Controparte_1 Parte_1
delle stesse ad elaborarle in maniera costruttiva, profonda, matura. Questa scarsa disponibilità si è poi tradotta in un'assenza di consapevolezza della grave sofferenza inflitta ai figli coinvolti, loro malgrado, nel conflitto con ripercussioni negative quanto alla qualità della relazione tra questi ultimi nonché tra questi ultimi e i genitori.
Quanto appena rilevato, oltre che ad emergere dalla lettura degli atti di causa e dalle udienze di comparizione delle parti, è stato rilevato anche in sede della consulenza tecnica di ufficio esperita e consistita in una relazione di natura psicologica effettuata seguendo la metodologia e la procedura acclarata dalla più recente ricerca scientifica in materia di tutela dei minori e del loro rapporto con i genitori, del tutto esente da vizi metodologici. Essa è contraddistinta da linearità d'indagine, chiarezza espositiva ed esaustività d'analisi, nonché connotata da indubbio approfondimento di tutte le questioni sottese ai quesiti conferiti;
il dott. isulta inoltre avere esaminato le relazioni CP_3
versate in atti dai servizi sociali incaricati di organizzare e monitorare gli incontri protetti.
sulla quale non vi è nulla da rilevare quanto alla capacità di Parte_1
accudimento materiale dei figli, ha evidenziato, quanto alle altre competenze della genitorialità, elementi di criticità dei quali non si è bene compreso l'origine né il grado di consapevolezza che la stessa ne abbia. E' emersa, in tutta la sua evidenza, la difficoltà della donna nel relazionarsi con il primogenito del quale ella non riesce ad avere un'immagine positiva tanto da determinare in Per_1
quest'ultimo –anche a causa della condotta del padre di scarsa salvaguardia e valorizzazione della figura dell'altro genitore – la ferma opposizione a vivere con la madre.
La difficoltà della donna a sintonizzarsi sui bisogni affettivi ed emotivi del figlio è emersa, in tutta la sua gravità, nelle modalità con le quali la stessa ha riportato il percorso scolastico del figlio
7 descrivendolo come costellato di difficoltà di apprendimento del minore nonché da difficoltà di socializzazione e di comportamento a scuola che, però, non sono state riferite dalle insegnanti in sede di colloquio con il consulente (CTU foglio 16 e 17). Giova, sul punto, richiamare quanto riportato dal
CTU, al foglio 14 della consulenza laddove osserva che “La (min 05.00 e seguenti dell'audio Pt_1
registrazione del 29/5/24) descrive i fatti dell'aprile 2024 che hanno generato l'istanza del CP_1
(presunti maltrattamenti al figlio ) come derivanti da aspetti caratteriali e comportamentali Per_1
del figlio che sarebbe oppositivo, provocatorio e difficile da trattare soprattutto per quanto riguarda i compiti scolastici a casa. Il figlio avrebbe, secondo le parole della madre, serie difficoltà scolastiche che però il padre non vuole vedere e che lei ha sollecitato più volte negli anni a far a valutare in sede specialistica. Lo scontro con sarebbe avvenuto per motivi di disciplina e rispetto delle regole. Per_1
La signora voleva che si facessero i compiti secondo un certo ordine ed entro un certo tempo e il figlio si ribellava a questa regola. La signora ha ammesso di aver usato un cucchiaio di legno ma senza colpire il figlio, solo per indurre il figlio ad uscire dalla stanza, nella quale tra l'altro era anche e CP_2
ha ammesso che con lei il figlio è provocatorio. Lei non aveva idea che il figlio potesse essere turbato da quanto era accaduto tra di loro, lo vedeva sereno, non si aspettava che lui raccontasse al padre questo episodio e in quel modo
Al di là di come si siano svolti i fatti, al di là delle versioni contrapposte, quello che emerge è la difficoltà di rapporto della signora con il figlio incentrata sull'andamento scolastico Pt_1 Per_2
del figlio, ma non solo. Questa area è sempre stata problematica tra di loro. Infatti, in diversi punti delle sue dichiarazioni la signora riferisce che il compagno svalutava a sua capacità di aiutare il figlio nei compiti, che lei non ci sapeva fare con il figlio e che lei se ne offendeva. Di fatto sarebbe stato il sig.
a seguire il figlio nei compiti quasi esclusivamente. CP_1
La signora ha sempre visto il figlio come gravato da delle difficoltà di apprendimento e di Pt_1
comportamento che avrebbero richiesto interventi educativi e strumenti didattici specifici, ma né il sig. né le insegnanti hanno mai concordato completamente sul suo punto di vista. Del resto le CP_1
insegnanti sentite sul punto danno una visione del minore fortemente dissimile da quella prospettata dalla madre”
Va preso atto dell'ulteriore elemento di criticità dato dal fatto che le dette difficoltà di sintonizzazione non sono colte dalla donna la quale in queste interazioni “pare più interessata a mantenere il punto, a sconfiggere l'opposizione del figlio piuttosto che ad abbassare i toni e trovare altre strade per evitare lo scontro” (CTU foglio 14).
8 Parimenti, nella dimensione afferente allo scambio affettivo tra madre figlio, emerge una certa rigidità e distanza della donna dovuta ad una lettura presumibilmente non rispondente al vero che la medesima dà degli slanci affettivi del figlio. Anche questo aspetto è colto dal consulente laddove, al foglio 15 dell'elaborato peritale, il medesimo riporta che “ in altro punto dei colloqui si parla del fatto che quando abbraccia la madre, la stessa non può fare a meno di pensare che Per_1
sono abbracci interessati, finalizzati ad ottenere qualcosa di materiale da lei (un regalo, una concessione), infine non sinceri.
La riferisce che in alcune occasioni il figlio la abbraccia e poi le dice: “non mi fai paura”, Pt_1
oppure “non mi importa di te”, oppure la vuole picchiare. In altre occasione è lei, la madre a cercare il contatto fisico con il bambino il quale a volte si scansa, la rifiuta. Tuttavia non riesce a verbalizzare nulla che possa far intendere una messa in discussione del proprio modo di agire con il figlio che possa portare ad un superamento di questa manifesta avversità”.
Rileva il collegio, quale elemento da tenere in conto per pervenire ad una decisione in ordine al collocamento del minore che sia il più possibile tutelante della sua serenità psicoaffettiva, la scarsa consapevolezza mostrata dalla donna della gravità del problema costituito dal difficile rapporto con il figlio e dalla conseguente adozione di meccanismi difensivi di negazione verso questo tema.
Eloquente, sul punto, è anche quanto riferito dalla curatrice speciale dei minori (note del
27.1.2025) quanto al rifiuto opposto dalla donna – ad oggi sperabilmente rientrato (cfr. relazione del servizio sociale del 12/12/2024 e del 11.6.2025) – all'attivazione del servizio di educativa domiciliare proposto dal servizio sociale fatto, invero, grave ma sul quale il collegio ritiene di procedere oltre auspicando che la donna voglia, così come pare abbia fatto, mutare direzione e collaborare con l'ente. sul quale parimenti non vi nulla da rilevare quanto alla capacità di Controparte_1
accudimento materiale dei figli, ha evidenziato, dal canto suo, come già detto, scarsa consapevolezza della necessità di preservare e valorizzare la figura dell'altro genitore al cospetto dei figli. In tal modo ha esposto ancora di più i figli al conflitto genitoriale e, quanto al primogenito , ha alimentato Per_1
il sentimento di opposizione di questo alla madre.
Da condividere, in quanto scevre da vizi di logicità, sono pertanto le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico di ufficio laddove, ai fogli 18 e 19 dell'elaborato peritale, ha rilevato: che “la situazione del nucleo familiare è molto grave ed estremamente Persona_3
disfunzionale per quanto riguarda il percorso evolutivo dei minori coinvolti;
la conflittualità resta alta e non accenna ad attenuarsi;
nessuno dei due genitori ha una rappresentazione dell'altro che contenga
9 sufficienti elementi positivi, di fiducia, di benevolenza ed efficacia;
entrambi i genitori, inoltre, non mostrano capacità di mettere da parte le loro rivendicazioni in vista di un fine diverso che dovrebbe essere il benessere dei propri figli e di concedere che i figli accedano alla figura dell'altro genitore e mostrano lacune nella capacità di leggere il comportamento dei figli e al tempo stesso non mostrano segnali di messa in discussione del proprio modo di agire. Il coinvolgimento dei minori nella conflittualità separativa dei genitori è alto e attuato con modalità che determinano nei medesimi una forte tendenza a prendere la parti di un genitore a detrimento della relazione con l'altro. Nella specie nel caso di il bambino assume su di sé la posizione del padre, fa suo il suo dolore, la sua Per_1
perdita e ne fa una colpa alla madre. Come il padre si sente abbandonato dopo essere stato usato, così si sente abbandonato dalla madre. da qui, plausibilmente, i comportamenti oppositivi di Per_1
rifiuto, ma anche i ambigui fatti di improvvise coesistenza tra amore e odio verso la madre. Va da sé che la madre non riesce minimamente ad interpretare queste contraddizioni, vi vede solo il lato oppositivo e reagisce di conseguenza in modo simmetrico e autoritario, peggiorando se possibile le cose. Neanche il padre sembra accorgersi della disfunzionalità del proprio modo di fare, nel mettere a parte del figlio delle proprie sofferenze e rancori verso la madre del minore. L'invischiamento del minore nel vissuto paterno si traduce in comportamenti ed atteggiamenti contraddittori, incoerenti e provocatori verso la madre. Nell'osservazione del gioco libero si vede bene come sia Per_1
dapprima rifiutante verso la madre e verso il gioco, poi si fa “prendere” dalla lettura della madre, per poi tronare ad essere scostante ed ostile verso la madre.
- Per è centrale lo stare con la madre, vicino alla madre di cui ha assorbito le spiegazioni e “il CP_2
senso” della storia familiare recente. Lei è proiettata nel progetto intravisto dalla madre (e nelle parole della madre); investe, infatti, nella figura del compagno , nell'idea di andare a vivere Per_4
a Torino lasciando cadere il padre ed il fratello.
- Per entrambi i figli c'è la necessità di essere leali verso il proprio genitore di riferimento, di credere alle sue spiegazioni, di sposarne la causa, di avversare l'altro genitore con il giudizio e con il comportamento. L'ancorarsi alle posizioni del genitore di riferimento porta a sviluppare un rapporto di dipendenza rigido con esso”.
Prende atto il collegio delle ricadute di segno negativo osservate nel processo di crescita dei minori il cui stato psicologico è di grande sofferenza psichica a causa del loro invischiamento nella conflittualità genitoriale - particolarmente evidente in e meno in la cui posizione di Per_1 CP_2
10 adesione totale al discorso materno può, però, privarla del legame con il padre e con il fratello - e che può avere conseguenze di lunga portata nello sviluppo delle componenti di personalità del bambino.
Ancora prende atto il collegio di quanto evidenziato dal consulente tecnico di ufficio laddove conclude ritenendo la capacità genitoriale di entrambi i genitori fortemente scemata per la incapacità dei medesimi di collegare la sofferenza dei figli, e in particolare di , alle loro Per_1
condotte nonché alla loro incapacità di astenersi dalle proprie rivendicazioni per cecare un diverso modo di relazionarsi con i figli (CTU foglio 21).
Le criticità osservate impongono al collegio di prendere provvedimenti che, pur non avendo la pretesa di essere la soluzione in assoluto più tutelante per il benessere dei minori – una soluzione di tal fatta presupporrebbe, quanto meno, la cessazione del conflitto genitoriale - consentano di contenere il più possibile gli effetti negativi delle criticità osservate.
Va quindi disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento separato dei medesimi così come per altro già disposto, in via di temporanea e urgente, dal giudice che ha istruito il procedimento con ordinanza del 27.5.2024. Va infatti considerata la resistenza manifestata da , alla data del deposito dell'elaborato peritale (11.10.2024) a stare Per_1
con la madre (cfr. sul punto anche relazione del servizio sociale del Comune di RA del
24.11.2024) nonché l'importanza che detta resistenza non venga assecondata ma che su di essa, invece, i genitori vogliano lavorare per consentire al minore il suo superamento così come indicato dal consulente laddove richiama l'attenzione sul fatto che “resta prioritario infatti sciogliere il nodo della sofferenza psichica dei minori e che questi possano accedere ad unna frequentazione pi serena di entrambi i genitori”.
La soluzione del collocamento dei minori dai genitori a settimane alterne non è pertanto, allo stato, praticabile così come altro rilevato anche dalla curatrice speciale dei minori e dal consulente tecnico di ufficio (CTU foglio 25) stante la ferma opposizione manifestata da al Per_1
collocamento presso la madre e la necessità, per quest'ultima, di lavorare su questo conflitto. Le osservazioni svolte dal consulente tecnico di ufficio – per le quali il principio della non separazione della fratria (se non come misura temporanea e straordinaria) è “sacrosanto in astratto” (CTU foglio
23) e deve essere calato e adattato alla situazione specifica – dovrebbe dare la misura alle parti del sacrificio che il loro personale conflitto ha comportato per i figli. Parimenti va ribadita l'osservazione per la quale il pari tempo in relazione al collocamento deve essere considerato nella prospettiva del benessere presente e futuro dei minori.
11 Va, altresì, mantenuto il mandato di vigilanza e di supporto al nucleo al servizio sociale del
Comune di RA, (argomenti in Cassazione ordinanza 32290/2023 nonché Cassazione ordinanza
33185/2023) già disposto con ordinanza del 24.4.2024, della durata di mesi diciotto, affinché attui, nell'ambito di una progettualità specifica, tutti gli interventi di supporto al nucleo. Va preso atto che tra questi vi è già stata l'attivazione, per altro come detto sulle prime rifiutata dalla di un Pt_1
servizio di educativa domiciliare presso entrambe le abitazioni nonché degli incontri in spazio neutro con lo psicologo del consultorio dott. che coinvolgono sia i minori sia i genitori Persona_5
(cfr relazione del servizio sociale del 11.6.2025 con il relativo allegato).
Stante il mancato superamento delle criticità va altresì disposta la trasmissione degli atti al giudice tutelare di questo Tribunale ai fini della apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c..
Quanto agli incontri tra la madre e il primogenito prende atto il collegio del progetto in atto, Per_1
così come elaborato dal servizio sociale e dal consultorio nella relazione del 11.6.2025, – la quale dà conto anche della registrazione di segnali di distensione nella relazione tra madre e figlio nel corso degli ultimi incontri (cfr. relazione dott. acclusa alla relazione del 11.6.2025)- e Persona_5
della necessità che, allo stato, essi avvengano ancora nello spazio neutro onde favorire la reintegrazione della relazione genitoriale. In caso di evoluzione positiva della relazione tra madre e figlio, potrà darsi corso ad una progressiva liberalizzazione degli stessi introducendo, dapprima, un pomeriggio settimanale, da individuarsi a cura del servizio sociale avuto riguardo alla necessità che coincida con la presenza della sorella, presso l'abitazione della madre e di poi, dopo sei mesi dalla data della presente sentenza, con inclusione del pernotto. Sempre decorsi tre mesi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in caso di evoluzione positiva della relazione tra madre e figlio, verranno introdotti i fine settimana alternati tra i due genitori, avendo cura che essi coincidano con quelli della sorella, dapprima senza pernotto, dal sabato dall'uscita da scuola, o dalle ore 10:30 del mattino se non vi è scuola, e sino alle 21.00, quando la madre riaccompagnerà il minore a casa del padre e dalla domenica, dalle ore 10:30. o in altro diverso orario su accordo dei genitori, sino alle ore
21:00; decorsi ulteriori sei mesi verrà introdotto nel fine settimana anche il pernotto. Il servizio avrà cura che la calendarizzazione disposta coincida con quella della sorella.
Quanto alla minore prende atto il collegio che, se pure la stessa abbia manifestato il CP_2
desiderio di essere collocata in via prevalente presso la madre, al contempo non ha manifestato problematiche di ostilità o di rifiuto della figura paterna, cosicché può darsi corso, sin da ora, alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre come indicato nella parte motiva.
12 Durante il periodo estivo, quanto alla madre e a la disposizione vale sempre che la Per_1
relativa relazione progredisca positivamente, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno o, in difetto di accordo, alternando la prima settimana di luglio e di agosto (anni dispari il padre) e la seconda settimana di luglio e di agosto (anni pari il padre);
I figli trascorreranno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza le festività nazionali;
fatto sempre salvo il diverso accordo, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli dal 23 al 30 dicembre (anni dispari il padre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (anni pari il padre); in ogni caso, durante le vacanze natalizie, nel periodo 23-30 dicembre, i figli trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e, nel periodo 31 dicembre-6 gennaio, il 31 di-cembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
durante le vacanze pasquali saranno alternati annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Soltanto per l'anno corrente 2025 il servizio sociale avrà cura di modulare i tempi di permanenza del minore secondo le modalità di cui sopra e avendo cura che il giorno della Per_1
vigilia di Natale, il giorno di Natale e il primo giorno dell'anno il minore li trascorra in alternanza ora con un genitore e ora con l'altro unitamente alla sorella.
Nell'ottica della progettualità proposta dal servizio sociale e dal consultorio i genitori dei minori sono invitati ad accedere, con sollecitudine, ad un percorso di psicoterapia individuale nonché ad un percorso di sostegno alla genitorialità quali interventi incoercibili ma imprescindibili (Cassazione
n.13506/2015) per una reintegrazione familiare. Parimenti dovranno valutare di aderire ad un percorso di mediazione familiare.
Quanto al mantenimento dei minori ritiene il collegio che nulla vada disposto per quello ordinario stante il collocamento dei minori ciascuno presso un genitore tanto più che la condizione reddituale delle parti non dà conto di rilevanti discrepanze. La ricorrente, infatti, è un insegnante ed ha provato la condizione reddituale producendo in atti le dichiarazioni dei redditi (l'ultima disponibile
è quella relativa all'anno 2022 e dà conto di un reddito di € 21.544,00) mentre il resistente in comparsa di costituzione e risposta ha dichiarato di svolgere l'attività di commesso in un esercizio commerciale e percepisce uno stipendio medio di € 1.350,00 come da all.to 15 mentre in sede di colloquio del 28.10.2024 con l'assistente sociale del servizio sociale del Comune di RA ha dichiarato di avere recentemente concluso un corso on line di 1000 ore come sviluppatore di software
13 e di avere avviato dal 18.10.2024 un lavoro full time presso un negozio di elettronica che sarebbe destinato a diventare a tempo parziale a dicembre del 2024 se pure egli non ha prodotto in atti documentazione dalla quale evincere il reddito da ultimo percepito.
L'assegno unico per i figli sarà percepito dai genitori in ragione di un 50% ciascuno.
Quanto alle spese straordinarie esse dovranno essere ripartite tra i genitori in ragione di un
50% ciascuno avendo riguardo, per la relativa regolamentazione, al “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mante-nimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato presso questo Tribunale, onde: «sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la pre-via concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad ecce-zione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strut-ture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese pro-tesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquista-to con l'accordo di entrambi i genitori.
Sono invece spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i geni-tori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
fre-quenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post univer-sitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la prepara-zione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organiz-zati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di babysitter là dove l'esigenza na-sca con la separazione
e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, di-segno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze tra-scorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordi-naria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
14
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatri-che, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnosti-ci, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai fi-gli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dal-la data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta»;
Quanto alle spese di lite ritiene il collegio che, stante la soccombenza reciproca, vada disposta l'integrale compensazione.
Stessa sorte per quanto attiene alla spese di consulenza tecnica di ufficio già liquidata con separato decreto.
Le spese del curatore speciale, anch'esse liquidate con separato decreto, vanno invece poste a carico dei genitori atteso che la nomina dello stesso è da imputare alla persistenza del conflitto genitoriale cosicché non vi è motivo per discostarsi dal principio generale in forza del quale le spese legittimamente dovute in favore dei figli devono essere sostenute innanzitutto dai genitori
(artt. 147, 148, 316, 316 bis, 320 c.c.). Trattasi, quindi, di spesa necessaria nel superiore interesse dei minori per cui il relativo onere va imputato alla parte che con la sua condotta ha dato causa alla necessità della nomina del curatore, nel caso di specie entrambi i genitori.
Esse andranno altresì pagate con distrazione in favore dell'erario ma senza dimidiazione alcuna in applicazione del principio per cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di
15 patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cassazione ord. 22017/2018; Cassazione ord. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, definitivamente pronunciando sulle domande agli atti nel giudizio
1941/2023, così provvede:
1) affida i figli minori ed a entrambi i genitori, con collocamento del Per_1 Controparte_2
primo presso la residenza del padre e della seconda presso la residenza della madre;
2) dà mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale del Comune di RA e al consultorio AST di RA della durata di diciotto mesi affinché attuino, nell'ambito dei una progettualità specifica, tutti gli interventi di vigilanza e di sostegno al nucleo;
3) Il padre potrà tenere con sé la minore nella giornate di martedì, dall'uscita di scuola CP_2
o dalle 15,00, se non vi è scuola, sino alle ore 21,00, cena inclusa, e del giovedì, incluso il pernotto, sino all'indomani allorché la riaccompagnerà a scuola o presso la residenza materna entro le ore 10,00 se non vi è scuola;
a fine settimana alternati dalla giornata del venerdì, dall'uscita di scuola, sino alla domenica sera alle ore 21,00, allorché la riaccompagnerà presso la residenza materna;
4) dispone che gli incontri tra la madre e il minore avvengano nello spazio neutro a Per_1
cura del servizio sociale del Comune di RA e del consultorio AST di RA;
la madre incontrerà il minore nello spazio neutro, con cadenza settimanale, nella Per_1
giornata individuata dal servizio sociale in collaborazione con il consultorio;
decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza, e sempre in caso di evoluzione positiva della relazione tra madre e figlio, potrà darsi corso ad una progressiva liberalizzazione degli stessi introducendo, dapprima, un pomeriggio settimanale, da individuarsi a cura del servizio sociale avuto riguardo alla necessità che coincida con la presenza della sorella, presso l'abitazione della madre e di poi, dopo sei mesi dalla data della presente sentenza, con inclusione del pernotto. Sempre decorsi tre mesi, dalla data di pronuncia della presente sentenza, in caso di evoluzione positiva della relazione tra madre
16 e figlio, verranno introdotti ii fine settimana alternati tra i due genitori, avendo cura che essi coincidano con quelli della sorella, dapprima senza pernotto dal sabato dall'uscita da scuola e sino alle 21.00, quando la madre riaccompagnerà il minore a casa del padre e dalla domenica, dalle ore 10:30. o in altro diverso orario su accordo dei genitori, sino alle ore
21:00; decorsi ulteriori sei mesi verrà introdotto nel fine settimana anche il pernotto.
5) I figli trascorreranno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza le festività nazionali;
fatto sempre salvo il diverso accordo, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli dal 23 al 30 dicembre (anni dispari il padre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (anni pari il padre); in ogni caso, durante le vacanze natalizie, nel periodo 23-30 dicembre, i figli trascorrerà la
Vigilia di Natale con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e, nel periodo
31 dicembre-6 gennaio, il 31 di-cembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
durante le vacanze pasquali saranno alternati annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
6) Soltanto per l'anno corrente 2025 il servizio sociale avrà cura di modulare i tempi di permanenza del minore con la madre secondo le modalità di cui sopra e avendo Per_1
cura che il giorno della vigilia di Natale, il giorno di Natale e il primo giorno dell'anno nuovo il minore li trascorra alternativamente, ora con un genitore, e ora con l'altro unitamente alla sorella;
7) invita i genitori dei minori ad accedere ad un percorso di psicoterapia individuale nonché ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Parimenti i genitori dovranno valutare di aderire ad un percorso di mediazione familiare;
8) nulla è dovuto da un genitore all'altro per le spese ordinare mentre le spese straordinarie, come regolamentate in motivazione, saranno ripartite tra i genitori in ragione di un 50% ciascuno;
9) l'assegno unico verrà percepito dai genitori in ragione di una metà per ciascuno;
10) manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al giudice tutelare di questo Tribunale ai fini della apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c..
11) pone a carico di entrambi i genitori, in via solidale tra loro, le spese del curatore speciale dei minori, liquidate con separato decreto, che i medesimi pagheranno, senza dimidiazione alcuna, con distrazione in favore dell'erario.
17 12) spese di giudizio compensate ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio già liquidate con separato decreto.
Cosi deciso a RA nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il giudice est.
(Anna Wegher) Il Presidente
(Paolo Vadalà)
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale di RA in composizione collegiale e in persona di: dr. Paolo VADALA' Presidente dr. Alessandra CANULLO Giudice r dr. Anna WEGHER Giudice relatore riunito in camera di consiglio udita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso ai sensi degli artt. 316 e seguenti c.c., 473 bis.11.12. c.p.c. formulato da
, nata a [...]ù) li 25/4/1979, c.f. , res.te in RA Parte_1 C.F._1
v. Marche, 104, rapp.ta e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Leide Polci (c.f.
; fax 0733 261177; pec: , con lei elette.te dom.ta C.F._2 Email_1
presso il suo studio in RA, Galleria del Commercio, 17, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec sopra indicato;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._3
Spalato n. 98, con cittadinanza italiana, rappresentato e difeso, giusta delega separata del 5.10.2023, dagli avv.ti Sante Monti (C.F. ) e Lorella Ricciardi (C.F. ) ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il loro studio a RA, via G. Mameli n. 66, con richiesta di
1 ricevere comunicazioni ai seguenti recapiti: P.E.C. e Email_2
email e , fax n. Email_3 Email_4 Email_5
0733261413,
RESISTENTE
e con l'intervento
Avv. Stefania CORVARO del foro di RA, nata a [...] il [...], cod. fisc.
con domicilio eletto presso il proprio Studio Legale sito in Civitanova Marche C.F._6
(MC), Via Santorre di Santarosa n. 25, pec: nominata con ordinanza Email_6
del 24/04/2024,
-CURATORE SPECIALE DEI MINORI –
e con la partecipazione
PUBBLICO MINISTERO in sede nella persona del Procuratore della Repubblica
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: regolamentazione dell'obbligo di mantenimento e dei tempi di permanenza con ciascun genitore dei minori (C.F. ), nato a [...] il Persona_1 C.F._7
26.11.2013 e residente a [...], con cittadinanza italiana, Controparte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F._8
con cittadinanza italiana
All'udienza del 12 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa in decisione sulla scorta delle precisazione delle conclusioni delle parti come di seguito riportate: per parte ricorrente:
“che i minori siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, allo stato, del minore presso il padre e possibilità per la madre di averlo con sé almeno un fine Per_1
settimana in via alternata, dal sabato appena pranzo, quando la sorella sarà rientrata da CP_2
scuola, fino alla domenica sera alle ore 21,00, quando tornerà dal padre, per metà delle vacanze pasquali e metà delle vacanze natalizie, per una settimana durante le vacanze estive;
disporre, sempre per il minore , un percorso di sostegno psicologico, che coinvolga entrambi i genitori e, non Per_1
appena potranno essere superate le problematiche in corso, che sia disposto il collocamento del
2 minore presso la madre, con determinazione dei periodi in cui potrà stare con il padre, escludendosi, in ogni caso, la ripartizione per “settimane alterne”, mai proposta dalla Pt_1
che la minore sia collocata presso la madre e possibilità per il padre di averla con sé un fine CP_2
settimana in via alternata, insieme al fratello, dal sabato appena pranzo, quando sarà rientrata da scuola, fino alla domenica sera alle ore 21,00; confermarsi per il resto i provvedimenti in essere.
IN VIA ISTRUTTORIA, CHIEDE che sia richiamato lo stesso o altro CTU al fine di vagliare le capacità genitoriali di ciascun genitore mediante la somministrazione di appositi test.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di RA, contrariis rejectis, accertati i fatti di causa, visti in particolare
l'elaborato peritale del CTU, gli aggiornamenti del servizio sociale e le allegazioni agli atti: nel merito, anche in via riconvenzionale ed anche revocando le diverse disposizioni di cui al provvedimento del 30.1.2024:
i. in via principale: respingere le domande della qui ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto;
ii. sempre in via principale: affidamento dei figli minori ed al servizio sociale, Per_1 CP_2
permanendo le attuali circostanze, con collocamento prevalente presso il padre, nell'abitazione familiare ove attualmente vivono padre e figlio, a RA, via Spalato n. 98 e mantenimento della residenza degli stessi al medesimo indirizzo;
- con possibilità per la madre di tenere con sé la figlia a fine settimana alterni, con diritto di CP_2
visita un pomeriggio alla settimana e previsione di chiamate/videochiamate ogni giorno;
- disporre, a cura del servizio sociale, un idoneo percorso per la ripresa degli incontri tra la madre e il figlio;
Per_1
- disporre che il servizio sociale relazioni periodicamente, anche all'esito dell'eventuale accertamento dell'effettivo stato psicologico della delle sue capacità genitoriali;
Pt_1
- previsione di un congruo assegno di mantenimento a carico della madre, previa revoca di quello disposto a carico del padre con il precedente provvedimento del 30.1.2024 e con efficacia dal
20.8.2024, fissato nella misura di euro 200,00 per ciascuno dei due figli e con assegno unico al padre nella mi-sura del 100%;
3 iii. in subordine: nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, fermo re-stando l'affido dei minori al servizio sociale, collocamento prevalente dei figli ed presso il padre, con Per_1 CP_2
mantenimento della residenza al medesimo indirizzo, con una calendarizzazione più corretta e più rispondente alle esigenze dei minori rispetto a quella attuale, con permanenza dei minori, se e quando
sarà disponibile, a settimane alterne nella casa di RA, via Spalato n. 98 con il padre e Per_1
nella casa di RA, via Marche n. 104 con la madre, dalla domenica sera alle 21.00 fino alla dome-nica successiva sempre alle ore 21.00, sempreché questo Tribunale e il ser-vizio sociale ritengano che il minore possa trascorrere tali periodi con la madre senza monitoraggio;
con Per_1
possibilità per l'altro genitore di sen-tirli quotidianamente e di tenerli con sé almeno un pomeriggio durante la settimana non di competenza;
in ogni caso salvo il monitoraggio e le diverse indicazioni del Tribunale e del servizio sociale con relazioni periodiche;
senza previsioni economiche poiché ciascuno dei due genitori provvederà in proprio alle spese di mantenimento per il periodo di competenza del collocamento, con assegno unico al 50% tra i genitori;
iv. in estremo subordine: qualora non venga disposto l'affido dei minori al servizio sociale, affido condiviso ai due genitori, con collocamento presso il padre, con mantenimento della residenza al medesimo indirizzo e con le previsioni della seconda delle ipotesi sopra scritte;
v. - in ogni caso: con effettuazione/prosecuzione del percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori, con monitoraggio del servizio sociale e previsione di relazionare al
Tribunale periodicamente;
- disporre che ciascuno dei genitori provveda al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori, secondo il protocollo del Tribunale, già in atti (v. all. 10 di parte ricorrente) e da intendersi conosciuto ed accettato da entrambi.
Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi compresi rimborso forfettario, iva e cap come per legge”
per la curatrice speciale dei minori:
“Piaccia l'Ill.mo Giudice Tutelare, per le motivazioni esposte in narrativa, mantenere l'affido dei minori al Servizio Sociale come indicato dal CTU, invitare i Sig.ri e ad attivare i percorsi di CP_1 Pt_1
sostegno alla genitorialità ed i percorsi psicologici in favore dei figli, collocare temporaneamente il minore presso il padre invitando la madre a partecipare agli incontri in ambiente neutro Per_1
come richiesto dal Servizio Sociale, mantenere il collocamento di presso la madre e, in tutte le CP_2
giornate in cui si svolge l'educativa (martedì e mercoledì), collocare la minore presso il padre oltre ai
4 fine settimana alternati con entrambi i genitori. Il tutto, con rivalutazione dell'intero nucleo familiare per verificare i progressi svolti rispetto alla relazione madre – figlio ed alla fratria, entro un congruo termine. “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L.
179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cassazione SU 642/2015.
Con ricorso ai sensi dell'art. 316 e seguenti codice civile e 473 bis 12 c.p.c.
[...]
conveniva in giudizio al fine di chiedere la regolamentazione del Parte_1 Controparte_1
mantenimento e dei tempi di permanenza con ciascuno dei genitori dei minori (nato il Per_1
26.11.2013) e (nata il [...]) figli della coppia non coniugata. CP_2
Deduceva la ricorrente 1) di avere intrapreso una relazione affettiva con Controparte_1
nel corso dell'anno 2008 culminata in una convivenza nel corso della quale erano nati i minori sopra indicati;
2) che, nel corso degli anni, la relazione era entrata in crisi a causa di molteplici fattori tra i quali vi era la condizione di persistente inoccupazione di da imputare all'inerzia di Controparte_1
quest'ultimo nel reperire un'occupazione lavorativa e quindi alla necessità, per il nucleo, di potere contare sul solo stipendio di insegnante della ricorrente per potere fare fronte alle proprie necessità economiche;
3) che febbraio del 2023, a seguito di un diverbio scaturito tra le parti, alla presenza anche delle sorelle e di una zia di la medesima richiedeva l'intervento delle forze Controparte_1
dell'ordine all'esito del quale si allontanava dall'abitazione familiare conducendo con sé la minore
, 4) che, dopo un breve periodo di convivenza con i suoi genitori, si trasferiva a vivere in un CP_2
appartamento in regime di locazione e RA;
5) che, stante la impossibilità per le parti di raggiungere un accordo in ordine alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, ai trovava quindi a dovere ricorrere al Tribunale davanti al quale, all'esito del giudizio, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
5 Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto dalla Controparte_1
ricorrente. Eccepiva, in particolare, 2) di avere lavorato sino alla nascita del primogenito e Per_1
che l'organizzazione familiare riportata dalla ricorrente, per la quale egli si occupava dell'accudimento del figlio e di tutte le incombenze della casa e la ricorrente, invece, proseguiva nella sua attività di lavoro, era frutto di una scelta condivisa dalla coppia e non imposta dall'inerzia dello stesso nel reperire un'occupazione; 2) che il diverbio del febbraio del 2023, narrato dalla ricorrente, era scaturito dal fatto che, in data 7.2.2023, , rientrata a casa, aveva chiesto al Parte_1
medesimo di recarsi con lei presso un avvocato per dare corso alle pratiche della separazione e portando con sé 600,00 euro;
a seguito del diniego opposto dallo stesso ne era scaturita una discussione, nel corso della quale, la aveva chiamato in aiuto due nipoti i quali avevano Pt_1
minacciato al telefono il quest'ultimo, quindi, spaventato dal fatto, avevo chiamato, a sua CP_1
volta e in aiuto, le sorelle;
che, nel corso del diverbio che ne era scaturito, la aveva Pt_1
chiamato le forze dell'ordine le quali, all'esito dell'intervento, avevano consigliato ad una delle parti di allontanarsi dall'abitazione familiare;
3) confermava la difficoltà delle parti di raggiungere un accordo con la ricorrente in ordine alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e, al contempo, evidenziava la sussistenza di criticità nella capacità genitoriale della ricorrente
– nella specie la donna avrebbe un temperamento controllante di ogni aspetto della quotidianità e che si manifestava nella necessità della stessa di dare regole che, se non rispettate, davano luogo a punizioni nei confronti dei figli e a discussioni familiari;
4) che nel 2022, stante l'uscita dei figli dalla prima infanzia, il resistente aveva reperito un'occupazione cosicché per le esigenze di accudimento dei figli, che ovviamente sussistevano ancora, era stato accolto l'aiuto offerto dalla sorella e da una zia del 5) sempre nel corso dell'anno 2022, il resistente aveva anche colto un atteggiamento CP_1
sempre più disinteressato della ricorrente nei suoi confronti e da imputare alla nuova relazione intrapresa da quest'ultima con un uomo, residente a [...]e per il quale, in più occasioni, si era allontanata per alcuni giorni dall'abitazione familiare;
6) che era seguito un periodo particolarmente conflittuale per la coppia culminato nel diverbio del 7 febbraio 2023 sopra descritto 7) che vi erano ragioni per mettere in discussione l'idoneità genitoriale della ricorrente in quanto ella si era dedicata poco all'accudimento dei figli ed era affetta da disturbi della personalità; oltre a questo, da quando aveva intrapreso la relazione con il nuovo compagno, condivideva con quest'ultimo telefonate a contenuto sessuale, a suo dire alla presenza dei figli. All'esito del giudizio concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate.
6 osserva
Emerge, all'esito del giudizio, la incapacità delle parti di superare la conflittualità che connota, ancora oggi, l'interazione tra le medesime.
Nonostante lo svolgimento del giudizio, l'esperimento di una consulenza tecnica di ufficio, la nomina di un curatore speciale dei minori, le medesime non sono state in grado di ridurre il conflitto e di operare un cambio di direzione nell'interesse superiore dei minori a vivere e a crescere in condizioni di adeguato accudimento, di serenità, di stabilità affettiva e di pari accesso alle figure genitoriali.
Le ragioni di questa incapacità vanno individuate nelle criticità che affliggono la personalità di e di e nella scarsa, per non dire inesistente, disponibilità Controparte_1 Parte_1
delle stesse ad elaborarle in maniera costruttiva, profonda, matura. Questa scarsa disponibilità si è poi tradotta in un'assenza di consapevolezza della grave sofferenza inflitta ai figli coinvolti, loro malgrado, nel conflitto con ripercussioni negative quanto alla qualità della relazione tra questi ultimi nonché tra questi ultimi e i genitori.
Quanto appena rilevato, oltre che ad emergere dalla lettura degli atti di causa e dalle udienze di comparizione delle parti, è stato rilevato anche in sede della consulenza tecnica di ufficio esperita e consistita in una relazione di natura psicologica effettuata seguendo la metodologia e la procedura acclarata dalla più recente ricerca scientifica in materia di tutela dei minori e del loro rapporto con i genitori, del tutto esente da vizi metodologici. Essa è contraddistinta da linearità d'indagine, chiarezza espositiva ed esaustività d'analisi, nonché connotata da indubbio approfondimento di tutte le questioni sottese ai quesiti conferiti;
il dott. isulta inoltre avere esaminato le relazioni CP_3
versate in atti dai servizi sociali incaricati di organizzare e monitorare gli incontri protetti.
sulla quale non vi è nulla da rilevare quanto alla capacità di Parte_1
accudimento materiale dei figli, ha evidenziato, quanto alle altre competenze della genitorialità, elementi di criticità dei quali non si è bene compreso l'origine né il grado di consapevolezza che la stessa ne abbia. E' emersa, in tutta la sua evidenza, la difficoltà della donna nel relazionarsi con il primogenito del quale ella non riesce ad avere un'immagine positiva tanto da determinare in Per_1
quest'ultimo –anche a causa della condotta del padre di scarsa salvaguardia e valorizzazione della figura dell'altro genitore – la ferma opposizione a vivere con la madre.
La difficoltà della donna a sintonizzarsi sui bisogni affettivi ed emotivi del figlio è emersa, in tutta la sua gravità, nelle modalità con le quali la stessa ha riportato il percorso scolastico del figlio
7 descrivendolo come costellato di difficoltà di apprendimento del minore nonché da difficoltà di socializzazione e di comportamento a scuola che, però, non sono state riferite dalle insegnanti in sede di colloquio con il consulente (CTU foglio 16 e 17). Giova, sul punto, richiamare quanto riportato dal
CTU, al foglio 14 della consulenza laddove osserva che “La (min 05.00 e seguenti dell'audio Pt_1
registrazione del 29/5/24) descrive i fatti dell'aprile 2024 che hanno generato l'istanza del CP_1
(presunti maltrattamenti al figlio ) come derivanti da aspetti caratteriali e comportamentali Per_1
del figlio che sarebbe oppositivo, provocatorio e difficile da trattare soprattutto per quanto riguarda i compiti scolastici a casa. Il figlio avrebbe, secondo le parole della madre, serie difficoltà scolastiche che però il padre non vuole vedere e che lei ha sollecitato più volte negli anni a far a valutare in sede specialistica. Lo scontro con sarebbe avvenuto per motivi di disciplina e rispetto delle regole. Per_1
La signora voleva che si facessero i compiti secondo un certo ordine ed entro un certo tempo e il figlio si ribellava a questa regola. La signora ha ammesso di aver usato un cucchiaio di legno ma senza colpire il figlio, solo per indurre il figlio ad uscire dalla stanza, nella quale tra l'altro era anche e CP_2
ha ammesso che con lei il figlio è provocatorio. Lei non aveva idea che il figlio potesse essere turbato da quanto era accaduto tra di loro, lo vedeva sereno, non si aspettava che lui raccontasse al padre questo episodio e in quel modo
Al di là di come si siano svolti i fatti, al di là delle versioni contrapposte, quello che emerge è la difficoltà di rapporto della signora con il figlio incentrata sull'andamento scolastico Pt_1 Per_2
del figlio, ma non solo. Questa area è sempre stata problematica tra di loro. Infatti, in diversi punti delle sue dichiarazioni la signora riferisce che il compagno svalutava a sua capacità di aiutare il figlio nei compiti, che lei non ci sapeva fare con il figlio e che lei se ne offendeva. Di fatto sarebbe stato il sig.
a seguire il figlio nei compiti quasi esclusivamente. CP_1
La signora ha sempre visto il figlio come gravato da delle difficoltà di apprendimento e di Pt_1
comportamento che avrebbero richiesto interventi educativi e strumenti didattici specifici, ma né il sig. né le insegnanti hanno mai concordato completamente sul suo punto di vista. Del resto le CP_1
insegnanti sentite sul punto danno una visione del minore fortemente dissimile da quella prospettata dalla madre”
Va preso atto dell'ulteriore elemento di criticità dato dal fatto che le dette difficoltà di sintonizzazione non sono colte dalla donna la quale in queste interazioni “pare più interessata a mantenere il punto, a sconfiggere l'opposizione del figlio piuttosto che ad abbassare i toni e trovare altre strade per evitare lo scontro” (CTU foglio 14).
8 Parimenti, nella dimensione afferente allo scambio affettivo tra madre figlio, emerge una certa rigidità e distanza della donna dovuta ad una lettura presumibilmente non rispondente al vero che la medesima dà degli slanci affettivi del figlio. Anche questo aspetto è colto dal consulente laddove, al foglio 15 dell'elaborato peritale, il medesimo riporta che “ in altro punto dei colloqui si parla del fatto che quando abbraccia la madre, la stessa non può fare a meno di pensare che Per_1
sono abbracci interessati, finalizzati ad ottenere qualcosa di materiale da lei (un regalo, una concessione), infine non sinceri.
La riferisce che in alcune occasioni il figlio la abbraccia e poi le dice: “non mi fai paura”, Pt_1
oppure “non mi importa di te”, oppure la vuole picchiare. In altre occasione è lei, la madre a cercare il contatto fisico con il bambino il quale a volte si scansa, la rifiuta. Tuttavia non riesce a verbalizzare nulla che possa far intendere una messa in discussione del proprio modo di agire con il figlio che possa portare ad un superamento di questa manifesta avversità”.
Rileva il collegio, quale elemento da tenere in conto per pervenire ad una decisione in ordine al collocamento del minore che sia il più possibile tutelante della sua serenità psicoaffettiva, la scarsa consapevolezza mostrata dalla donna della gravità del problema costituito dal difficile rapporto con il figlio e dalla conseguente adozione di meccanismi difensivi di negazione verso questo tema.
Eloquente, sul punto, è anche quanto riferito dalla curatrice speciale dei minori (note del
27.1.2025) quanto al rifiuto opposto dalla donna – ad oggi sperabilmente rientrato (cfr. relazione del servizio sociale del 12/12/2024 e del 11.6.2025) – all'attivazione del servizio di educativa domiciliare proposto dal servizio sociale fatto, invero, grave ma sul quale il collegio ritiene di procedere oltre auspicando che la donna voglia, così come pare abbia fatto, mutare direzione e collaborare con l'ente. sul quale parimenti non vi nulla da rilevare quanto alla capacità di Controparte_1
accudimento materiale dei figli, ha evidenziato, dal canto suo, come già detto, scarsa consapevolezza della necessità di preservare e valorizzare la figura dell'altro genitore al cospetto dei figli. In tal modo ha esposto ancora di più i figli al conflitto genitoriale e, quanto al primogenito , ha alimentato Per_1
il sentimento di opposizione di questo alla madre.
Da condividere, in quanto scevre da vizi di logicità, sono pertanto le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico di ufficio laddove, ai fogli 18 e 19 dell'elaborato peritale, ha rilevato: che “la situazione del nucleo familiare è molto grave ed estremamente Persona_3
disfunzionale per quanto riguarda il percorso evolutivo dei minori coinvolti;
la conflittualità resta alta e non accenna ad attenuarsi;
nessuno dei due genitori ha una rappresentazione dell'altro che contenga
9 sufficienti elementi positivi, di fiducia, di benevolenza ed efficacia;
entrambi i genitori, inoltre, non mostrano capacità di mettere da parte le loro rivendicazioni in vista di un fine diverso che dovrebbe essere il benessere dei propri figli e di concedere che i figli accedano alla figura dell'altro genitore e mostrano lacune nella capacità di leggere il comportamento dei figli e al tempo stesso non mostrano segnali di messa in discussione del proprio modo di agire. Il coinvolgimento dei minori nella conflittualità separativa dei genitori è alto e attuato con modalità che determinano nei medesimi una forte tendenza a prendere la parti di un genitore a detrimento della relazione con l'altro. Nella specie nel caso di il bambino assume su di sé la posizione del padre, fa suo il suo dolore, la sua Per_1
perdita e ne fa una colpa alla madre. Come il padre si sente abbandonato dopo essere stato usato, così si sente abbandonato dalla madre. da qui, plausibilmente, i comportamenti oppositivi di Per_1
rifiuto, ma anche i ambigui fatti di improvvise coesistenza tra amore e odio verso la madre. Va da sé che la madre non riesce minimamente ad interpretare queste contraddizioni, vi vede solo il lato oppositivo e reagisce di conseguenza in modo simmetrico e autoritario, peggiorando se possibile le cose. Neanche il padre sembra accorgersi della disfunzionalità del proprio modo di fare, nel mettere a parte del figlio delle proprie sofferenze e rancori verso la madre del minore. L'invischiamento del minore nel vissuto paterno si traduce in comportamenti ed atteggiamenti contraddittori, incoerenti e provocatori verso la madre. Nell'osservazione del gioco libero si vede bene come sia Per_1
dapprima rifiutante verso la madre e verso il gioco, poi si fa “prendere” dalla lettura della madre, per poi tronare ad essere scostante ed ostile verso la madre.
- Per è centrale lo stare con la madre, vicino alla madre di cui ha assorbito le spiegazioni e “il CP_2
senso” della storia familiare recente. Lei è proiettata nel progetto intravisto dalla madre (e nelle parole della madre); investe, infatti, nella figura del compagno , nell'idea di andare a vivere Per_4
a Torino lasciando cadere il padre ed il fratello.
- Per entrambi i figli c'è la necessità di essere leali verso il proprio genitore di riferimento, di credere alle sue spiegazioni, di sposarne la causa, di avversare l'altro genitore con il giudizio e con il comportamento. L'ancorarsi alle posizioni del genitore di riferimento porta a sviluppare un rapporto di dipendenza rigido con esso”.
Prende atto il collegio delle ricadute di segno negativo osservate nel processo di crescita dei minori il cui stato psicologico è di grande sofferenza psichica a causa del loro invischiamento nella conflittualità genitoriale - particolarmente evidente in e meno in la cui posizione di Per_1 CP_2
10 adesione totale al discorso materno può, però, privarla del legame con il padre e con il fratello - e che può avere conseguenze di lunga portata nello sviluppo delle componenti di personalità del bambino.
Ancora prende atto il collegio di quanto evidenziato dal consulente tecnico di ufficio laddove conclude ritenendo la capacità genitoriale di entrambi i genitori fortemente scemata per la incapacità dei medesimi di collegare la sofferenza dei figli, e in particolare di , alle loro Per_1
condotte nonché alla loro incapacità di astenersi dalle proprie rivendicazioni per cecare un diverso modo di relazionarsi con i figli (CTU foglio 21).
Le criticità osservate impongono al collegio di prendere provvedimenti che, pur non avendo la pretesa di essere la soluzione in assoluto più tutelante per il benessere dei minori – una soluzione di tal fatta presupporrebbe, quanto meno, la cessazione del conflitto genitoriale - consentano di contenere il più possibile gli effetti negativi delle criticità osservate.
Va quindi disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento separato dei medesimi così come per altro già disposto, in via di temporanea e urgente, dal giudice che ha istruito il procedimento con ordinanza del 27.5.2024. Va infatti considerata la resistenza manifestata da , alla data del deposito dell'elaborato peritale (11.10.2024) a stare Per_1
con la madre (cfr. sul punto anche relazione del servizio sociale del Comune di RA del
24.11.2024) nonché l'importanza che detta resistenza non venga assecondata ma che su di essa, invece, i genitori vogliano lavorare per consentire al minore il suo superamento così come indicato dal consulente laddove richiama l'attenzione sul fatto che “resta prioritario infatti sciogliere il nodo della sofferenza psichica dei minori e che questi possano accedere ad unna frequentazione pi serena di entrambi i genitori”.
La soluzione del collocamento dei minori dai genitori a settimane alterne non è pertanto, allo stato, praticabile così come altro rilevato anche dalla curatrice speciale dei minori e dal consulente tecnico di ufficio (CTU foglio 25) stante la ferma opposizione manifestata da al Per_1
collocamento presso la madre e la necessità, per quest'ultima, di lavorare su questo conflitto. Le osservazioni svolte dal consulente tecnico di ufficio – per le quali il principio della non separazione della fratria (se non come misura temporanea e straordinaria) è “sacrosanto in astratto” (CTU foglio
23) e deve essere calato e adattato alla situazione specifica – dovrebbe dare la misura alle parti del sacrificio che il loro personale conflitto ha comportato per i figli. Parimenti va ribadita l'osservazione per la quale il pari tempo in relazione al collocamento deve essere considerato nella prospettiva del benessere presente e futuro dei minori.
11 Va, altresì, mantenuto il mandato di vigilanza e di supporto al nucleo al servizio sociale del
Comune di RA, (argomenti in Cassazione ordinanza 32290/2023 nonché Cassazione ordinanza
33185/2023) già disposto con ordinanza del 24.4.2024, della durata di mesi diciotto, affinché attui, nell'ambito di una progettualità specifica, tutti gli interventi di supporto al nucleo. Va preso atto che tra questi vi è già stata l'attivazione, per altro come detto sulle prime rifiutata dalla di un Pt_1
servizio di educativa domiciliare presso entrambe le abitazioni nonché degli incontri in spazio neutro con lo psicologo del consultorio dott. che coinvolgono sia i minori sia i genitori Persona_5
(cfr relazione del servizio sociale del 11.6.2025 con il relativo allegato).
Stante il mancato superamento delle criticità va altresì disposta la trasmissione degli atti al giudice tutelare di questo Tribunale ai fini della apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c..
Quanto agli incontri tra la madre e il primogenito prende atto il collegio del progetto in atto, Per_1
così come elaborato dal servizio sociale e dal consultorio nella relazione del 11.6.2025, – la quale dà conto anche della registrazione di segnali di distensione nella relazione tra madre e figlio nel corso degli ultimi incontri (cfr. relazione dott. acclusa alla relazione del 11.6.2025)- e Persona_5
della necessità che, allo stato, essi avvengano ancora nello spazio neutro onde favorire la reintegrazione della relazione genitoriale. In caso di evoluzione positiva della relazione tra madre e figlio, potrà darsi corso ad una progressiva liberalizzazione degli stessi introducendo, dapprima, un pomeriggio settimanale, da individuarsi a cura del servizio sociale avuto riguardo alla necessità che coincida con la presenza della sorella, presso l'abitazione della madre e di poi, dopo sei mesi dalla data della presente sentenza, con inclusione del pernotto. Sempre decorsi tre mesi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in caso di evoluzione positiva della relazione tra madre e figlio, verranno introdotti i fine settimana alternati tra i due genitori, avendo cura che essi coincidano con quelli della sorella, dapprima senza pernotto, dal sabato dall'uscita da scuola, o dalle ore 10:30 del mattino se non vi è scuola, e sino alle 21.00, quando la madre riaccompagnerà il minore a casa del padre e dalla domenica, dalle ore 10:30. o in altro diverso orario su accordo dei genitori, sino alle ore
21:00; decorsi ulteriori sei mesi verrà introdotto nel fine settimana anche il pernotto. Il servizio avrà cura che la calendarizzazione disposta coincida con quella della sorella.
Quanto alla minore prende atto il collegio che, se pure la stessa abbia manifestato il CP_2
desiderio di essere collocata in via prevalente presso la madre, al contempo non ha manifestato problematiche di ostilità o di rifiuto della figura paterna, cosicché può darsi corso, sin da ora, alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre come indicato nella parte motiva.
12 Durante il periodo estivo, quanto alla madre e a la disposizione vale sempre che la Per_1
relativa relazione progredisca positivamente, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno o, in difetto di accordo, alternando la prima settimana di luglio e di agosto (anni dispari il padre) e la seconda settimana di luglio e di agosto (anni pari il padre);
I figli trascorreranno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza le festività nazionali;
fatto sempre salvo il diverso accordo, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli dal 23 al 30 dicembre (anni dispari il padre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (anni pari il padre); in ogni caso, durante le vacanze natalizie, nel periodo 23-30 dicembre, i figli trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e, nel periodo 31 dicembre-6 gennaio, il 31 di-cembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
durante le vacanze pasquali saranno alternati annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Soltanto per l'anno corrente 2025 il servizio sociale avrà cura di modulare i tempi di permanenza del minore secondo le modalità di cui sopra e avendo cura che il giorno della Per_1
vigilia di Natale, il giorno di Natale e il primo giorno dell'anno il minore li trascorra in alternanza ora con un genitore e ora con l'altro unitamente alla sorella.
Nell'ottica della progettualità proposta dal servizio sociale e dal consultorio i genitori dei minori sono invitati ad accedere, con sollecitudine, ad un percorso di psicoterapia individuale nonché ad un percorso di sostegno alla genitorialità quali interventi incoercibili ma imprescindibili (Cassazione
n.13506/2015) per una reintegrazione familiare. Parimenti dovranno valutare di aderire ad un percorso di mediazione familiare.
Quanto al mantenimento dei minori ritiene il collegio che nulla vada disposto per quello ordinario stante il collocamento dei minori ciascuno presso un genitore tanto più che la condizione reddituale delle parti non dà conto di rilevanti discrepanze. La ricorrente, infatti, è un insegnante ed ha provato la condizione reddituale producendo in atti le dichiarazioni dei redditi (l'ultima disponibile
è quella relativa all'anno 2022 e dà conto di un reddito di € 21.544,00) mentre il resistente in comparsa di costituzione e risposta ha dichiarato di svolgere l'attività di commesso in un esercizio commerciale e percepisce uno stipendio medio di € 1.350,00 come da all.to 15 mentre in sede di colloquio del 28.10.2024 con l'assistente sociale del servizio sociale del Comune di RA ha dichiarato di avere recentemente concluso un corso on line di 1000 ore come sviluppatore di software
13 e di avere avviato dal 18.10.2024 un lavoro full time presso un negozio di elettronica che sarebbe destinato a diventare a tempo parziale a dicembre del 2024 se pure egli non ha prodotto in atti documentazione dalla quale evincere il reddito da ultimo percepito.
L'assegno unico per i figli sarà percepito dai genitori in ragione di un 50% ciascuno.
Quanto alle spese straordinarie esse dovranno essere ripartite tra i genitori in ragione di un
50% ciascuno avendo riguardo, per la relativa regolamentazione, al “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mante-nimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato presso questo Tribunale, onde: «sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la pre-via concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad ecce-zione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strut-ture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese pro-tesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquista-to con l'accordo di entrambi i genitori.
Sono invece spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i geni-tori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
fre-quenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post univer-sitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la prepara-zione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organiz-zati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di babysitter là dove l'esigenza na-sca con la separazione
e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, di-segno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze tra-scorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordi-naria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
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4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatri-che, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnosti-ci, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai fi-gli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dal-la data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta»;
Quanto alle spese di lite ritiene il collegio che, stante la soccombenza reciproca, vada disposta l'integrale compensazione.
Stessa sorte per quanto attiene alla spese di consulenza tecnica di ufficio già liquidata con separato decreto.
Le spese del curatore speciale, anch'esse liquidate con separato decreto, vanno invece poste a carico dei genitori atteso che la nomina dello stesso è da imputare alla persistenza del conflitto genitoriale cosicché non vi è motivo per discostarsi dal principio generale in forza del quale le spese legittimamente dovute in favore dei figli devono essere sostenute innanzitutto dai genitori
(artt. 147, 148, 316, 316 bis, 320 c.c.). Trattasi, quindi, di spesa necessaria nel superiore interesse dei minori per cui il relativo onere va imputato alla parte che con la sua condotta ha dato causa alla necessità della nomina del curatore, nel caso di specie entrambi i genitori.
Esse andranno altresì pagate con distrazione in favore dell'erario ma senza dimidiazione alcuna in applicazione del principio per cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di
15 patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cassazione ord. 22017/2018; Cassazione ord. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, definitivamente pronunciando sulle domande agli atti nel giudizio
1941/2023, così provvede:
1) affida i figli minori ed a entrambi i genitori, con collocamento del Per_1 Controparte_2
primo presso la residenza del padre e della seconda presso la residenza della madre;
2) dà mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale del Comune di RA e al consultorio AST di RA della durata di diciotto mesi affinché attuino, nell'ambito dei una progettualità specifica, tutti gli interventi di vigilanza e di sostegno al nucleo;
3) Il padre potrà tenere con sé la minore nella giornate di martedì, dall'uscita di scuola CP_2
o dalle 15,00, se non vi è scuola, sino alle ore 21,00, cena inclusa, e del giovedì, incluso il pernotto, sino all'indomani allorché la riaccompagnerà a scuola o presso la residenza materna entro le ore 10,00 se non vi è scuola;
a fine settimana alternati dalla giornata del venerdì, dall'uscita di scuola, sino alla domenica sera alle ore 21,00, allorché la riaccompagnerà presso la residenza materna;
4) dispone che gli incontri tra la madre e il minore avvengano nello spazio neutro a Per_1
cura del servizio sociale del Comune di RA e del consultorio AST di RA;
la madre incontrerà il minore nello spazio neutro, con cadenza settimanale, nella Per_1
giornata individuata dal servizio sociale in collaborazione con il consultorio;
decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza, e sempre in caso di evoluzione positiva della relazione tra madre e figlio, potrà darsi corso ad una progressiva liberalizzazione degli stessi introducendo, dapprima, un pomeriggio settimanale, da individuarsi a cura del servizio sociale avuto riguardo alla necessità che coincida con la presenza della sorella, presso l'abitazione della madre e di poi, dopo sei mesi dalla data della presente sentenza, con inclusione del pernotto. Sempre decorsi tre mesi, dalla data di pronuncia della presente sentenza, in caso di evoluzione positiva della relazione tra madre
16 e figlio, verranno introdotti ii fine settimana alternati tra i due genitori, avendo cura che essi coincidano con quelli della sorella, dapprima senza pernotto dal sabato dall'uscita da scuola e sino alle 21.00, quando la madre riaccompagnerà il minore a casa del padre e dalla domenica, dalle ore 10:30. o in altro diverso orario su accordo dei genitori, sino alle ore
21:00; decorsi ulteriori sei mesi verrà introdotto nel fine settimana anche il pernotto.
5) I figli trascorreranno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza le festività nazionali;
fatto sempre salvo il diverso accordo, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli dal 23 al 30 dicembre (anni dispari il padre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (anni pari il padre); in ogni caso, durante le vacanze natalizie, nel periodo 23-30 dicembre, i figli trascorrerà la
Vigilia di Natale con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e, nel periodo
31 dicembre-6 gennaio, il 31 di-cembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
durante le vacanze pasquali saranno alternati annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
6) Soltanto per l'anno corrente 2025 il servizio sociale avrà cura di modulare i tempi di permanenza del minore con la madre secondo le modalità di cui sopra e avendo Per_1
cura che il giorno della vigilia di Natale, il giorno di Natale e il primo giorno dell'anno nuovo il minore li trascorra alternativamente, ora con un genitore, e ora con l'altro unitamente alla sorella;
7) invita i genitori dei minori ad accedere ad un percorso di psicoterapia individuale nonché ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Parimenti i genitori dovranno valutare di aderire ad un percorso di mediazione familiare;
8) nulla è dovuto da un genitore all'altro per le spese ordinare mentre le spese straordinarie, come regolamentate in motivazione, saranno ripartite tra i genitori in ragione di un 50% ciascuno;
9) l'assegno unico verrà percepito dai genitori in ragione di una metà per ciascuno;
10) manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al giudice tutelare di questo Tribunale ai fini della apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c..
11) pone a carico di entrambi i genitori, in via solidale tra loro, le spese del curatore speciale dei minori, liquidate con separato decreto, che i medesimi pagheranno, senza dimidiazione alcuna, con distrazione in favore dell'erario.
17 12) spese di giudizio compensate ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio già liquidate con separato decreto.
Cosi deciso a RA nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il giudice est.
(Anna Wegher) Il Presidente
(Paolo Vadalà)
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