Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 11714/2024 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________ rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Parte_1
Menallo
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Carolina Palpacelli
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 26/05/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso,
1
68/99 ai fini ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (19/05/2023).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.625,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Francesco Menallo.
Pone a carico dell' le spese della CTU, già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/07/2024, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di avere presentato, in data CP_1
19/05/2023, domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'iscrizione alle liste di collocamento mirato ex L. n.
68/99, lamentava che l' convenuto con provvedimento del 19/01/2024 lo CP_1
aveva valutato “non invalido”, e pertanto chiedeva dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione di una invalidità almeno pari al 46% ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante Ctu medico legale, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'iscrizione alle liste di collocamento mirato ex L. n. 68/99, ritendendo il ricorrente invalido in misura pari al 70%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (19/05/2023) (cfr. relazione in atti).
2 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Può, dunque, concludersi che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla L. n. 68/99 ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa
(19/05/2023).
In ragione della soccombenza, l' va condannato al pagamento delle CP_1
spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, e distratte in favore dell'avv.
Francesco Menallo, dichiaratosi antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 27/05/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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