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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lunari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 14 dell'anno 2016 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
Pattarozzi, presso il cui studio, sito in Olbia (SS) alla Via Salviati n.5, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti.
Attore-opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, (Partita IVA , con sede CP_1 P.IVA_1 in Milano, alla Via Caldera n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo
Giarratana, giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marina
Tamponi, sito in Tempio Pausania (SS), alla Via Poerio n. 5/1.
Convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 842/2015 del Tribunale di Tempio Pausania
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.05.2025 – svoltasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. -, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 19.11.2024, in forza della variazione tabellare prot. N. 3489/2024 con la quale è stata operata una redistribuzione dei fascicoli ultradecennali da definire entro il 31.12.2024. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, c. 3, d.lgs. 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 08.01.2016, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania la società n
[...] CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 1037871 nella parte in cui prevede interessi usurari ex art. 1815, comma II, c.p.c.; per l'effetto: b) revocare e/o annullare e o, comunque, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 842/2015, emesso al Tribunale di Tempio Pausania in data 02.12.2025; c) accertare e dichiarare che il capitale residuo dovuto dall'attore-opponente , dedotte le n. 35 rate già versate per complessivi € 12.358,50, ammonta ad € 2.641,50, oltre imposte di bollo, o a quel diverso importo ritenuto di giustizia;
d) disporre che l'attore-opponente provveda alla restituzione del capitale residuo pari a
€ 2.641,50, oltre imposta di bollo, o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, in n. 37 rate di € 71,39 ciascuna da corrispondersi alle scadenze mensili previste nel contratto di prestito personale n. 10378710 a partire dal 30.11.2024, o secondo quel diverso piano di ammortamento ritenuto equo;
e) condannare la convenuta-opposta al risarcimento dei danni ex art. 644 c.p. e per avere illegittimamente segnalato il nominativo dell'attore-opponente alla Centrale Rischi;
f) condannare la convenuta-opposta al pagamento delle spese esenti ex art. 15 D.P.R. n. 633/72, del compenso ex D.M. 20.07.2012,
n.140, oltre C.P.A. e I.V.A., come per legge”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: 1) di aver stipulato con la società CP_1 per il tramite dell'intermediario finanziario LA GRECA ROSARIO, un contratto di prestito personale
(n. 10378710) per l'erogazione di una somma pari a € 15.000,00; 2) di essere stato indotto, al momento della conclusione del contratto di finanziamento ed al fine di ottenere il prestito medesimo, alla stipula di due polizze assicurative finalizzate alla garanzia del rimborso del prestito, per un complessivo ulteriore costo di € 2.376,00; 3) di essere tenuto, in forza del contratto in parola ed a fronte dell'erogazione di un prestito per € 15.000,00, alla restituzione in favore di i un importo complessivamente CP_1 pari a € 25.449,67 – da rimborsare “mediante n. 72 rate mensili (sei anni) dell'importo di € 351,10 ciascuna, decorrenti dal 30.12.2011 sino al 30.11.2017 – di cui e 2.376,00 per premi assicurativi ed € 7.903,20 per interessi, oltre € 14,62 per imposta di bollo, € 144,00 per spese di incasso di ciascuna rata, € 2,80 per spese di invio delle comunicazioni periodiche ed € 9,05 per imposta di bollo applicata sulle comunicazioni periodiche”; 4) che il TAEG indicato in contratto – pari al 14,39% - era stato calcolato omettendo di considerare il costo delle due polizze assicurative, e ciò in contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale, ad avviso del quale “in tema di usura (…) anche il costo delle polizze assicurative, gravanti sul prestito richiesto dal cliente, deve essere conteggiato nel Tasso Effettivo Globale Medio (TAEG) per verificare se il tasso di interesse applicato dalla finanziaria superi o meno la soglia dell'usura”; 6) che, alla luce del ricalcolo effettuato in ossequio al principio giurisprudenziale richiamato, il TAEG applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa era pari al 21,16%, con consequenziale usurarietà dello stesso per superamento del tasso soglia ratione temporis applicabile (periodo di validità 01.10.2011 – 31.12.2011) ed altrettanto consequenziale gratuità del prestito ex art. 1815, comma 2, c.c.; 7) di aver pertanto onorato il pagamento di n. 35 rate scadute fino al
30.10.2014 e di aver poi legittimamente sospeso il pagamento delle restanti somme, stante la sussistenza del tasso usurario, dandone comunicazione alla 8) che la convenuta-opposta CP_1 respingeva la domanda e segnalava il nominativo dell'odierno attore alla Centrale Rischi quale debitore insolvente “causandogli ulteriori danni per avergli impedito l'accesso a crediti bancari e/o finanziari di cui aveva bisogno”;
9) stante l'operatività dell'art. 1815, comma 2, c.p.c., dal quale discende la non debenza degli interessi, la somma effettivamente dovuta dal è pari a € 15.000,00, da corrispondersi in “n. 72 rate mensili Pt_1 di € 208,00 ciascuna, oltre le imposte di bollo, come accertato nella consulenza tecnica redatta dal Dott. Persona_1
; 10) che, conseguentemente, alla data della proposizione del ricorso per ingiunzione (02.09.2015)
[...]
– sfociato nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 342/2015 del Tribunale di Tempio Pausania, oggetto dell'odierna impugnazione – la somma residua dovuta alla era pari a € 9.791,51 (€ CP_1
208,33 moltiplicati per n. 47 rate, a quella data regolarmente pagate dal ), con conseguente Pt_1 insorgere di un credito pari a € 2.841,33 in favore dell'odierno attore-opponente, avendo come detto quest'ultimo a quella data già corrisposto alla na somma pari a € 12.632,84. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.05.2016 - in vista della prima udienza del
23.05.2016 - si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 eccependo l'infondatezza e dilatorietà dell'avversa opposizione e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare subordinata: qualora le doglianze mosse da controparte dovessero muovere l'Autorità Adita a non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si chiede sin d'ora – in via subordinata – di pronunciarsi ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per la somma di € 5.002,88 pari alla differenza tra l'importo finanziato con il contratto n.
10378710, di € 17.376,00, e la somma di € 12.373,12 versata dall'odierno opponente a titolo di rimborso rate. Tale somma risulta, infatti, incontestabilmente dovuta, demandando alla sentenza la valutazione della debenza di somme a titolo di interessi;
Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e comunque, accertare e dichiarare che il signor risulta debitore di per la somma di € 11.547,11 e per Pt_1 CP_1
l'effetto condannare l'attore opponente a pagare la suddetta somma a favore di Con riserva di capitolare e dedurre CP_1 prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA. Con ogni maggiore riserva di legge”. A tal fine, la convenuta-opposta adduceva: 1) la regolare sottoscrizione, da parte del , del Pt_1 contratto di finanziamento n. 10378710 ed il discendente obbligo per lo stesso di rimborsare l'intero importo finanziato (€ 15.000,00), maggiorato degli interessi pattuiti, a mezzo di rate mensili;
2) l'avvenuta erogazione delle somme oggetto di contratto sul conto corrente indicato dal cliente (odierno attore) al momento della stipula;
3) l'arbitraria interruzione dei pagamenti mensili ad opera del contraente finanziato, cui hanno fatto seguito, nell'ordine, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine
(ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali di contratto) e l'azione monitoria nei confronti del Pt_1
4) che “l'importo richiesto con il procedimento monitorio, pari a € 11.547,11, non è altro che il risultato della
[...] somma delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo all'epoca dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, delle spese di notifica della decadenza dal beneficio del termine pari ad € 50,00 (…), nonché degli interessi legali calcolati sul capitale residuo e sulla quota capitale rate scadute e non pagate come stabilito ex art. 1284 c.c. sino al 19/06/2015”;
5) di aver dato, in fase monitoria, piena prova della sussistenza, da un lato, della propria ragione creditoria e, dall'altro, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, documentalmente dimostrato;
6) la genericità, inconferenza ed infondatezza delle avverse eccezioni in punto di usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento n. 10378710, non essendosi mai verificato durante la vigenza del contratto il superamento del tasso-soglia (da individuarsi, con riguardo al caso di specie, in riferimento al
D.M. avente vigenza dal 10.10.2011 al 31.12.2011, dal momento che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 25.11.2011; 7) che emerge documentalmente che già al momento della stipula del contratto di finanziamento tra le odierne parti il TAN (13,25%), il TAEG (14,39%) ed il TEG (14,33%) applicati da si collocavano di molto al di sotto del tasso soglia, con consequenziale CP_1 piena legittimità dei tassi applicati e validità delle clausole contrattuali con cui gli stessi erano stati pattuiti;
8) che l'insussistenza di tassi usurari preclude l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1815, comma 2, c.c.;
9) la natura facoltativa delle coperture assicurative sottoscritte dall'opponente e la loro consequenziale irrilevanza nel calcolo del TAEG ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia ai fini di usura, potendo a tal fine assumere rilevanza unicamente “le spese per assicurazioni e garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte” (cfr. pag. 15 comparsa di costituzione e risposta); 10) che l'odierna convenuta-opposta, alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si avvaleva di sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi aventi natura privata e, dunque, diversi dalla
Centrale Rischi;
11) che in ogni caso, stante il pacifico e non contestato inadempimento contrattuale dell'attore-opponente, qualunque segnalazione dello stesso come debitore insolvente ad opera della arebbe comunque stata pienamente legittima, con consequenziale infondatezza della CP_1 domanda di risarcimento del danno a tale titolo formulata dal . Pt_1 Con ordinanza di data 04.07.2016, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.05.2016, il
Giudice, ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 648 e 186 bis c.p.c., concedeva “l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 5.002,88” e fissava l'udienza del
19.12.2016 per la prosecuzione della causa ex art. 184 c.p.c., concedendo alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante prova testimoniale e con l'espletamento di CTU contabile.
All'udienza cartolare del 13.05.2022 parte attrice-opponente dava atto di aver pagato alla CP_1
nelle more del giudizio di opposizione, l'ulteriore somma di € 7.619,94 (di cui € 5.002,88 a titolo
[...] di capitale, € 34,28 a titolo di interessi ed € 2.582,78 per spese legali). Secondo la prospettazione attorea
“Sommando alla predetta somma la somma precedentemente corrisposta di € 12.373,12 risulta che ha Parte_1 corrisposto alla a complessiva somma di € 17.376,00, corrispondente all'importo finanziato” (cfr. CP_1 pag. note trattazione scritta parte attrice-opponente del 03.05.2022).
Ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione respinta: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 10378710 nella parte in cui prevede interessi usurari ex art. 1815, comma II, c.p.c.; per l'effetto: b) revocare e/o annullare e/o, comunque, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 842/2015, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 02.12.2015; c) condannare la convenuta – opposta al risarcimento dei danni ex art. 644 c.p. e per avere illegittimamente segnalato il nominativo dell'attore – opponente alla Centrale Rischi;
d) condannare la convenuta - opposta al pagamento delle spese esenti ex art. 15 D.P.R. n. 633/72, del compenso ex D.M. 20.07.2012, n. 140, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
Alla medesima udienza, parte convenuta precisava che l'importo versato dall'attore in favore di fosse pari a € 6.449,84 – ossia l'importo precettato – e rassegnava le seguenti CP_1 conclusioni: “Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione n. 734/2016 – R.G. 1631/2016. In ogni caso: accertare e dichiarare che il signor risulta debitore della Compass Banca Spa e per l'effetto condannare Pt_1
l'attore opponente al pagamento di quanto dovuto;
Con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre spese generali 15% - IVA e CPA. Con ogni maggiore riserva di legge”.
All'esito di diversi rinvii d'ufficio, in data 19.11.2024 il fascicolo veniva assegnato a questo Giudice, il quale, con decreto del 24.04.2025, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 28.05.2025, disponendo che la stessa si svolgesse mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, assegnava altresì alle parti termine per il deposito di sintetiche memorie conclusionali, ritualmente e tempestivamente depositate dalle parti. L'eccezione sollevata dall'opponente in merito all'asserita usurarietà della pattuizione sugli interessi contenuta nel contratto è infondata, in quanto basata su un calcolo che include anche il tasso di interesse corrispettivo delle polizze assicurative (v. la ctu in atti).
Ai fini della verifica sull'usurarietà del mutuo vanno conteggiate le spese di assicurazione necessarie per ottenere la concessione del credito ovvero stipulate a garanzia di un eventuale rischio di incapacità ad estinguere il prestito, connotate dal carattere dell'obbligatorietà. La Suprema Corte ha recentemente ribadito che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Sez. 1, n. 8806, 05/04/2017, Rv. 643727)” (Cass.
17466/2020); “Il costo della polizza assicurativa a tutela della restituzione del finanziamento è da includere nel computo del tasso di usura qualora sostanzialmente imposta dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato.
La natura obbligatoria e la imposizione del relativo costo al cliente al fine di pervenire alla stipulazione del contratto di finanziamento escludono che si tratti di una garanzia accessoria autonoma rispetto al contratto stesso – unica condizione per sottrarne il relativo costo dal computo del tasso di usura” (Cass. 9298/2018). Nel caso di specie le polizze assicurative stipulate hanno ad oggetto la copertura sanitaria (polizza
“Personal Protection” (22584) e la copertura assicurativa in caso di morte o invalidità, con beneficiario lo stesso assicurato (polizza “lifestyle terzi” (CL/11/005).
Dall'analisi delle polizze emerge come le stesse siano state stipulate al fine di tutelare l'interesse dell'assicurato a ricevere una somma di denaro non parametrata al finanziamento, al verificarsi di una serie di eventi non destinati tutti a incidere sulla sua capacità di rimborso del debito.
A ciò si aggiunga che il beneficiario dell'assicurazione non sia la banca, bensì il sottoscrittore della polizza, pertanto il debitore/sottoscrittore rimane libero di disporre dell'indennità ricevuta, potendo, in altri termini, anche non destinare l'indennizzo al rimborso del debito, bensì anche alla soddisfazione di ogni altra allocazione di spesa.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i premi delle polizze assicurative facoltative stipulate nel caso di specie non sono computabili con gli interessi corrispettivi del prestito ai fini del calcolo della soglia usuraria, poiché tali coperture non risultano essere state stipulate per ottenere la concessione del credito né a garanzia di un eventuale rischio di incapacità ad estinguere il prestito, connotate dal carattere dell'obbligatorietà. Una volta escluse le polizze assicurative dal calcolo, deve rilevarsi come gli interessi pattuiti non superino il tasso soglia, così come indicato dal ctu nella propria consulenza (cfr. pag. 7).
Giova in proposito rammentare che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando – e nella misura in cui – i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata
(v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass.
25862/2011).
Non può infine trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dagli attori, che appare del tutto generica e comunque infondata, in mancanza di qualsivoglia allegazione specifica e prova della tipologia ed entità dei danni in ipotesi dagli stessi subiti.
Per tutti i motivi sopra esposti, le domande attoree vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono quindi liquidate a carico dell'opponente, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M.
55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.000,00 a € 26.000,01), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rimborsare in favore di le spese processuali, che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Sentenza resa e letta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tempio Pausania, lì 9 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Federica Lunari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lunari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 14 dell'anno 2016 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
Pattarozzi, presso il cui studio, sito in Olbia (SS) alla Via Salviati n.5, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti.
Attore-opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, (Partita IVA , con sede CP_1 P.IVA_1 in Milano, alla Via Caldera n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo
Giarratana, giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marina
Tamponi, sito in Tempio Pausania (SS), alla Via Poerio n. 5/1.
Convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 842/2015 del Tribunale di Tempio Pausania
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.05.2025 – svoltasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. -, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 19.11.2024, in forza della variazione tabellare prot. N. 3489/2024 con la quale è stata operata una redistribuzione dei fascicoli ultradecennali da definire entro il 31.12.2024. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, c. 3, d.lgs. 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 08.01.2016, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania la società n
[...] CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 1037871 nella parte in cui prevede interessi usurari ex art. 1815, comma II, c.p.c.; per l'effetto: b) revocare e/o annullare e o, comunque, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 842/2015, emesso al Tribunale di Tempio Pausania in data 02.12.2025; c) accertare e dichiarare che il capitale residuo dovuto dall'attore-opponente , dedotte le n. 35 rate già versate per complessivi € 12.358,50, ammonta ad € 2.641,50, oltre imposte di bollo, o a quel diverso importo ritenuto di giustizia;
d) disporre che l'attore-opponente provveda alla restituzione del capitale residuo pari a
€ 2.641,50, oltre imposta di bollo, o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, in n. 37 rate di € 71,39 ciascuna da corrispondersi alle scadenze mensili previste nel contratto di prestito personale n. 10378710 a partire dal 30.11.2024, o secondo quel diverso piano di ammortamento ritenuto equo;
e) condannare la convenuta-opposta al risarcimento dei danni ex art. 644 c.p. e per avere illegittimamente segnalato il nominativo dell'attore-opponente alla Centrale Rischi;
f) condannare la convenuta-opposta al pagamento delle spese esenti ex art. 15 D.P.R. n. 633/72, del compenso ex D.M. 20.07.2012,
n.140, oltre C.P.A. e I.V.A., come per legge”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: 1) di aver stipulato con la società CP_1 per il tramite dell'intermediario finanziario LA GRECA ROSARIO, un contratto di prestito personale
(n. 10378710) per l'erogazione di una somma pari a € 15.000,00; 2) di essere stato indotto, al momento della conclusione del contratto di finanziamento ed al fine di ottenere il prestito medesimo, alla stipula di due polizze assicurative finalizzate alla garanzia del rimborso del prestito, per un complessivo ulteriore costo di € 2.376,00; 3) di essere tenuto, in forza del contratto in parola ed a fronte dell'erogazione di un prestito per € 15.000,00, alla restituzione in favore di i un importo complessivamente CP_1 pari a € 25.449,67 – da rimborsare “mediante n. 72 rate mensili (sei anni) dell'importo di € 351,10 ciascuna, decorrenti dal 30.12.2011 sino al 30.11.2017 – di cui e 2.376,00 per premi assicurativi ed € 7.903,20 per interessi, oltre € 14,62 per imposta di bollo, € 144,00 per spese di incasso di ciascuna rata, € 2,80 per spese di invio delle comunicazioni periodiche ed € 9,05 per imposta di bollo applicata sulle comunicazioni periodiche”; 4) che il TAEG indicato in contratto – pari al 14,39% - era stato calcolato omettendo di considerare il costo delle due polizze assicurative, e ciò in contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale, ad avviso del quale “in tema di usura (…) anche il costo delle polizze assicurative, gravanti sul prestito richiesto dal cliente, deve essere conteggiato nel Tasso Effettivo Globale Medio (TAEG) per verificare se il tasso di interesse applicato dalla finanziaria superi o meno la soglia dell'usura”; 6) che, alla luce del ricalcolo effettuato in ossequio al principio giurisprudenziale richiamato, il TAEG applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa era pari al 21,16%, con consequenziale usurarietà dello stesso per superamento del tasso soglia ratione temporis applicabile (periodo di validità 01.10.2011 – 31.12.2011) ed altrettanto consequenziale gratuità del prestito ex art. 1815, comma 2, c.c.; 7) di aver pertanto onorato il pagamento di n. 35 rate scadute fino al
30.10.2014 e di aver poi legittimamente sospeso il pagamento delle restanti somme, stante la sussistenza del tasso usurario, dandone comunicazione alla 8) che la convenuta-opposta CP_1 respingeva la domanda e segnalava il nominativo dell'odierno attore alla Centrale Rischi quale debitore insolvente “causandogli ulteriori danni per avergli impedito l'accesso a crediti bancari e/o finanziari di cui aveva bisogno”;
9) stante l'operatività dell'art. 1815, comma 2, c.p.c., dal quale discende la non debenza degli interessi, la somma effettivamente dovuta dal è pari a € 15.000,00, da corrispondersi in “n. 72 rate mensili Pt_1 di € 208,00 ciascuna, oltre le imposte di bollo, come accertato nella consulenza tecnica redatta dal Dott. Persona_1
; 10) che, conseguentemente, alla data della proposizione del ricorso per ingiunzione (02.09.2015)
[...]
– sfociato nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 342/2015 del Tribunale di Tempio Pausania, oggetto dell'odierna impugnazione – la somma residua dovuta alla era pari a € 9.791,51 (€ CP_1
208,33 moltiplicati per n. 47 rate, a quella data regolarmente pagate dal ), con conseguente Pt_1 insorgere di un credito pari a € 2.841,33 in favore dell'odierno attore-opponente, avendo come detto quest'ultimo a quella data già corrisposto alla na somma pari a € 12.632,84. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.05.2016 - in vista della prima udienza del
23.05.2016 - si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 eccependo l'infondatezza e dilatorietà dell'avversa opposizione e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare subordinata: qualora le doglianze mosse da controparte dovessero muovere l'Autorità Adita a non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si chiede sin d'ora – in via subordinata – di pronunciarsi ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per la somma di € 5.002,88 pari alla differenza tra l'importo finanziato con il contratto n.
10378710, di € 17.376,00, e la somma di € 12.373,12 versata dall'odierno opponente a titolo di rimborso rate. Tale somma risulta, infatti, incontestabilmente dovuta, demandando alla sentenza la valutazione della debenza di somme a titolo di interessi;
Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e comunque, accertare e dichiarare che il signor risulta debitore di per la somma di € 11.547,11 e per Pt_1 CP_1
l'effetto condannare l'attore opponente a pagare la suddetta somma a favore di Con riserva di capitolare e dedurre CP_1 prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA. Con ogni maggiore riserva di legge”. A tal fine, la convenuta-opposta adduceva: 1) la regolare sottoscrizione, da parte del , del Pt_1 contratto di finanziamento n. 10378710 ed il discendente obbligo per lo stesso di rimborsare l'intero importo finanziato (€ 15.000,00), maggiorato degli interessi pattuiti, a mezzo di rate mensili;
2) l'avvenuta erogazione delle somme oggetto di contratto sul conto corrente indicato dal cliente (odierno attore) al momento della stipula;
3) l'arbitraria interruzione dei pagamenti mensili ad opera del contraente finanziato, cui hanno fatto seguito, nell'ordine, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine
(ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali di contratto) e l'azione monitoria nei confronti del Pt_1
4) che “l'importo richiesto con il procedimento monitorio, pari a € 11.547,11, non è altro che il risultato della
[...] somma delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo all'epoca dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, delle spese di notifica della decadenza dal beneficio del termine pari ad € 50,00 (…), nonché degli interessi legali calcolati sul capitale residuo e sulla quota capitale rate scadute e non pagate come stabilito ex art. 1284 c.c. sino al 19/06/2015”;
5) di aver dato, in fase monitoria, piena prova della sussistenza, da un lato, della propria ragione creditoria e, dall'altro, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, documentalmente dimostrato;
6) la genericità, inconferenza ed infondatezza delle avverse eccezioni in punto di usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento n. 10378710, non essendosi mai verificato durante la vigenza del contratto il superamento del tasso-soglia (da individuarsi, con riguardo al caso di specie, in riferimento al
D.M. avente vigenza dal 10.10.2011 al 31.12.2011, dal momento che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 25.11.2011; 7) che emerge documentalmente che già al momento della stipula del contratto di finanziamento tra le odierne parti il TAN (13,25%), il TAEG (14,39%) ed il TEG (14,33%) applicati da si collocavano di molto al di sotto del tasso soglia, con consequenziale CP_1 piena legittimità dei tassi applicati e validità delle clausole contrattuali con cui gli stessi erano stati pattuiti;
8) che l'insussistenza di tassi usurari preclude l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1815, comma 2, c.c.;
9) la natura facoltativa delle coperture assicurative sottoscritte dall'opponente e la loro consequenziale irrilevanza nel calcolo del TAEG ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia ai fini di usura, potendo a tal fine assumere rilevanza unicamente “le spese per assicurazioni e garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte” (cfr. pag. 15 comparsa di costituzione e risposta); 10) che l'odierna convenuta-opposta, alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si avvaleva di sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi aventi natura privata e, dunque, diversi dalla
Centrale Rischi;
11) che in ogni caso, stante il pacifico e non contestato inadempimento contrattuale dell'attore-opponente, qualunque segnalazione dello stesso come debitore insolvente ad opera della arebbe comunque stata pienamente legittima, con consequenziale infondatezza della CP_1 domanda di risarcimento del danno a tale titolo formulata dal . Pt_1 Con ordinanza di data 04.07.2016, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.05.2016, il
Giudice, ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 648 e 186 bis c.p.c., concedeva “l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 5.002,88” e fissava l'udienza del
19.12.2016 per la prosecuzione della causa ex art. 184 c.p.c., concedendo alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante prova testimoniale e con l'espletamento di CTU contabile.
All'udienza cartolare del 13.05.2022 parte attrice-opponente dava atto di aver pagato alla CP_1
nelle more del giudizio di opposizione, l'ulteriore somma di € 7.619,94 (di cui € 5.002,88 a titolo
[...] di capitale, € 34,28 a titolo di interessi ed € 2.582,78 per spese legali). Secondo la prospettazione attorea
“Sommando alla predetta somma la somma precedentemente corrisposta di € 12.373,12 risulta che ha Parte_1 corrisposto alla a complessiva somma di € 17.376,00, corrispondente all'importo finanziato” (cfr. CP_1 pag. note trattazione scritta parte attrice-opponente del 03.05.2022).
Ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione respinta: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 10378710 nella parte in cui prevede interessi usurari ex art. 1815, comma II, c.p.c.; per l'effetto: b) revocare e/o annullare e/o, comunque, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 842/2015, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 02.12.2015; c) condannare la convenuta – opposta al risarcimento dei danni ex art. 644 c.p. e per avere illegittimamente segnalato il nominativo dell'attore – opponente alla Centrale Rischi;
d) condannare la convenuta - opposta al pagamento delle spese esenti ex art. 15 D.P.R. n. 633/72, del compenso ex D.M. 20.07.2012, n. 140, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
Alla medesima udienza, parte convenuta precisava che l'importo versato dall'attore in favore di fosse pari a € 6.449,84 – ossia l'importo precettato – e rassegnava le seguenti CP_1 conclusioni: “Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione n. 734/2016 – R.G. 1631/2016. In ogni caso: accertare e dichiarare che il signor risulta debitore della Compass Banca Spa e per l'effetto condannare Pt_1
l'attore opponente al pagamento di quanto dovuto;
Con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre spese generali 15% - IVA e CPA. Con ogni maggiore riserva di legge”.
All'esito di diversi rinvii d'ufficio, in data 19.11.2024 il fascicolo veniva assegnato a questo Giudice, il quale, con decreto del 24.04.2025, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 28.05.2025, disponendo che la stessa si svolgesse mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, assegnava altresì alle parti termine per il deposito di sintetiche memorie conclusionali, ritualmente e tempestivamente depositate dalle parti. L'eccezione sollevata dall'opponente in merito all'asserita usurarietà della pattuizione sugli interessi contenuta nel contratto è infondata, in quanto basata su un calcolo che include anche il tasso di interesse corrispettivo delle polizze assicurative (v. la ctu in atti).
Ai fini della verifica sull'usurarietà del mutuo vanno conteggiate le spese di assicurazione necessarie per ottenere la concessione del credito ovvero stipulate a garanzia di un eventuale rischio di incapacità ad estinguere il prestito, connotate dal carattere dell'obbligatorietà. La Suprema Corte ha recentemente ribadito che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Sez. 1, n. 8806, 05/04/2017, Rv. 643727)” (Cass.
17466/2020); “Il costo della polizza assicurativa a tutela della restituzione del finanziamento è da includere nel computo del tasso di usura qualora sostanzialmente imposta dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato.
La natura obbligatoria e la imposizione del relativo costo al cliente al fine di pervenire alla stipulazione del contratto di finanziamento escludono che si tratti di una garanzia accessoria autonoma rispetto al contratto stesso – unica condizione per sottrarne il relativo costo dal computo del tasso di usura” (Cass. 9298/2018). Nel caso di specie le polizze assicurative stipulate hanno ad oggetto la copertura sanitaria (polizza
“Personal Protection” (22584) e la copertura assicurativa in caso di morte o invalidità, con beneficiario lo stesso assicurato (polizza “lifestyle terzi” (CL/11/005).
Dall'analisi delle polizze emerge come le stesse siano state stipulate al fine di tutelare l'interesse dell'assicurato a ricevere una somma di denaro non parametrata al finanziamento, al verificarsi di una serie di eventi non destinati tutti a incidere sulla sua capacità di rimborso del debito.
A ciò si aggiunga che il beneficiario dell'assicurazione non sia la banca, bensì il sottoscrittore della polizza, pertanto il debitore/sottoscrittore rimane libero di disporre dell'indennità ricevuta, potendo, in altri termini, anche non destinare l'indennizzo al rimborso del debito, bensì anche alla soddisfazione di ogni altra allocazione di spesa.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i premi delle polizze assicurative facoltative stipulate nel caso di specie non sono computabili con gli interessi corrispettivi del prestito ai fini del calcolo della soglia usuraria, poiché tali coperture non risultano essere state stipulate per ottenere la concessione del credito né a garanzia di un eventuale rischio di incapacità ad estinguere il prestito, connotate dal carattere dell'obbligatorietà. Una volta escluse le polizze assicurative dal calcolo, deve rilevarsi come gli interessi pattuiti non superino il tasso soglia, così come indicato dal ctu nella propria consulenza (cfr. pag. 7).
Giova in proposito rammentare che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando – e nella misura in cui – i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata
(v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass.
25862/2011).
Non può infine trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dagli attori, che appare del tutto generica e comunque infondata, in mancanza di qualsivoglia allegazione specifica e prova della tipologia ed entità dei danni in ipotesi dagli stessi subiti.
Per tutti i motivi sopra esposti, le domande attoree vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono quindi liquidate a carico dell'opponente, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M.
55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.000,00 a € 26.000,01), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rimborsare in favore di le spese processuali, che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Sentenza resa e letta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tempio Pausania, lì 9 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Federica Lunari