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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5052/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 15 maggio 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato le Sigg.re (c.f. e la Parte_1 C.F._1 di lei figlia (c.f. convenivano dinanzi a questo Parte_2 C.F._2
Tribunale il Sig. (c.f. ), assumendo che la Sig.ra Parte_3 C.F._3 Parte_1 era diventata comproprietaria per un mezzo di un immobile sito in Stazzema (LU) per atto di Per_ donazione dal padre a rogiti del 5/2/1984, che producevano, restando la Persona_2 metà rimanente in capo al fratello di quest'ultima, l'odierno convenuto Parte_3
Assumevano altresì che con successivo atto a rogiti del 13/11/2019, che parimenti Parte_4 producevano, la Sig.ra , figlia di era divenuta Parte_2 Parte_1 comproprietaria per ½ dello stesso immobile, restandone a l'usufrutto vitalizio. Parte_1
Assumevano, ancora, che nel mese di maggio dell'anno 2002 e Parte_1 Parte_3 avevano sottoscritto un accordo, prodotto in atti, con il quale si impegnavano a sciogliere la comunione per ½ ciascuno sul piano seminterrato in comune, lasciando alla prima la parte verso
Massa e al secondo la parte verso Lucca, obbligandosi a realizzare a sue spese le Parte_1 opere necessarie a chiudere i locali e renderli indipendenti l'uno dall'altro.
Quanto sopra assunto, le attrici lamentavano che il convenuto non avesse eseguito l'accordo stipulato nel 2002, nonostante il tentativo di composizione bonaria presso l'Organismo di Mediazione Forense di Lucca, dinanzi al quale il convenuto nemmeno si presentava, onde domandavano in tesi l'esecuzione dell'accordo dell'anno 2002 e in ipotesi lo scioglimento della comunione esistente con attribuzione in natura ai sensi dell'art. 1114 c.c. stabilendo, se del caso, il relativo conguaglio. In ulteriore ipotesi domandavano lo scioglimento della comunione e divisione ai sensi dell'art. 1111 c.c.
Si costituiva in giudizio il convenuto , eccependo dapprima in rito l'improcedibilità Parte_3 della domanda in ragione del mancato deposito, da parte attrice, della documentazione
1 ipocatastale ovvero della relazione notarile ex art. 567 c.c. al fine di accertare l'effettiva titolarità del diritto e l'assenza di litisconsorti necessari.
Nel merito contestava il valore costitutivo dell'atto del 2002 e ne rilevava altresì la prescrizione, ritenendo che la divisione richiesta dovrebbe seguire le procedure codicistiche. In via riconvenzionale rilevava che le attrici avevano posto in essere plurimi illeciti nei suoi confronti, afferenti la violazione dell'articolo 1102 c.c. sull'uso della cosa comune, dell'articolo 832 c.c. sul diritto di proprietà nonché degli articoli 873 c.c. in materia di distanze dalle costruzioni (metri 3), dell' articolo 907 c.c. in materia di distanza dalle vedute (con particolare riferimento ai tre metri di cui ai commi 1 e 3), degli artt. 33 e 34 del Regolamento Edilizio del Comune di Camaiore, che produceva, in materia di distanze tra i confini e tra i fabbricati.
Specificava il convenuto che le suddette violazioni riguardavano in primo luogo il parcheggio delle auto delle attrici sulla resede comune impedendo pari uso allo stesso convenuto, e di tale area domandava la divisione previo risarcimento del danno. In secondo luogo le violazioni riguardavano, secondo il convenuto, l'installazione di una tenda da parte dell'attrice Pt_1
incastonata nella soletta della terrazza posta al primo piano e di proprietà di
[...] [...]
, che ne domandava, pertanto, la rimozione oltre al risarcimento del danno. In terzo luogo Pt_3 lamentava la realizzazione, sulla resede di di un fabbricato abusivo in legno e Parte_1 plastica, incastonato sulla facciata comune dell'edificio e posto a distanza non regolamentare, onde la domanda di rimozione del fabbricato e di risarcimento del danno. Lamentava inoltre la realizzazione abusiva di ulteriori fabbricati e il passaggio abusivo di tubazioni, meglio descritte in comparsa. Lamentava infine la chiusura abusiva di una terrazza posta sotto la camera del convenuto. Concludeva domandando la divisione con preferenza alla divisione in natura e spiegava le domande riconvenzionali relative a quanto sopra esposto, con vittoria di spese e onorari in distrazione.
Alla prima udienza, del 25 marzo 2022, il precedente Giudice concedeva alle parti i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. Alla seconda udienza, dell'8 luglio 2022, lo stesso Giudice rimetteva la causa al Presidente per la sua riassegnazione ad altro Giudice del primo Collegio in ragione della materia del contendere, trattandosi di divisione giudiziale. Successivamente il convenuto proponeva ricorso possessorio in corso di causa, rubricato al n. 3894/2022, che veniva riunito dal
Presidente della Sezione Civile alla presente causa, avente ad oggetto la domanda di ordine alle signore e della rimozione dei lucchetti al cancello e alla Parte_1 Parte_2 fontana di cui in atti.
La causa di merito proseguiva con l'Ordinanza di nomina di CTU nella persona del geom.
[...] di Viareggio. All'udienza del 17 febbraio 2023 al suddetto CTU veniva posto il seguente Per_3 quesito: “proceda il CTU alla stima e alla descrizione dei cespiti in questione (resede di cui al punto
1 della comparsa di costituzione e risposta;
scantinato di cui in citazione); dica se gli stessi siano comodamente divisibili, formando le relative quote”. Depositata la relazione definitiva, all'udienza del 14 luglio 2023 il Giudice si riservava sulle istanze delle parti e, a scioglimento della riserva, disponeva il rinvio all'udienza del 6 settembre 2023 per rappresentare alle parti un'ipotesi divisionale. In tale udienza il convenuto, tramite il proprio legale, si dichiarava disposto all'acquisto delle quote di controparte al valore fissato dal CTU. Le controparti chiedevano termine per
2 valutare la proposta. Alla successiva udienza del 6 ottobre 2023 le parti davano atto del mancato accordo e il Giudice si riservava, quindi, a scioglimento della riserva, convocava il CTU per un supplemento di perizia con riferimento a quanto richiesto dal convenuto nella domanda riconvenzionale. Depositato il supplemento di perizia, la causa veniva assegnata al sottoscritto Giudice, che convocava il CTU a chiarimenti. In successive udienze erano quindi ammesse ed espletate le prove riguardanti il ricorso possessorio, quindi su richiesta delle parti le stesse precisavano le rispettive conclusioni nelle cause riunite, possessoria e petitoria, e il Giudice fissava udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Passando ora all'esame della controversia alla luce delle depositate e rispettive conclusionali si rileva in primo luogo che non pare di dover rimettere la causa in istruttoria, come richiesto preliminarmente da parte attrice, sul preteso intervenuto accordo tra le parti in ordine alla divisione secondo il progetto dell'anno 2002. Ciò in quanto da un lato l'accordo è evidentemente prescritto, non avendo le parti dato mai inizio alla sua attuazione concreta, e dall'altro lato le prove dedotte non indicano fatti o circostanze tali da ricondurre ad una data precisa e specifica la stipula di un nuovo accordo o la volontà delle parti di mantenerlo per dar esecuzione successiva allo stesso. In ultimo si rileva la necessità di una pronuncia definitiva e non di una rimessione in istruttoria alla luce della data di iscrizione a ruolo della presente causa, risalente all'anno 2021.
Quanto sopra rilevato, si passa ora all'esame della domanda di divisione. Premesso che la stessa è evidentemente fondata, per le sue modalità merita accoglimento l'ipotesi individuata dal CTU nella sua relazione depositata il 27/6/2023, ossia la soluzione che ha preliminarmente ritenuto non comodamente divisibili i beni di proprietà comune, in ragione della classificazione sismica intervenuta nell'anno 2006 e dell'impossibilità di realizzare un secondo accesso indipendente, con costi in ogni caso esorbitanti. La soluzione proposta dal CTU alle pagine 12 e 13 della sua relazione del 27/6/2023, che si richiama espressamente per l'intero quale parte integrante la presente sentenza, con l'attribuzione della resede per l'intero a parte attrice assieme ad una piccola porzione della cantina, salvo il diritto di passo a parte convenuta per l'accesso alla porzione di cantina di sua (futura) proprietà esclusiva, merita viceversa accoglimento in quanto razionale e non importante conguagli ma soltanto le spese di divisione e accatastamento a carico del 50% delle attrici da una parte e del residuo 50% a carico del convenuto dall'altra parte.
Si passa ora all'esame delle domande riconvenzionali svolte dal convenuto, in ordine alle quali è stato svolto il supplemento di perizia depositato dal medesimo CTU in data 28/2/2024 e riguardo alle quali le parti attrici hanno chiesto il loro integrale rigetto.
Iniziando dalla prima domanda, ossia la domanda di divisione della resede, classificata sub “A” nel foglio di precisazione delle conclusioni di parte convenuta, la decisione sulla stessa, nonché sul ricorso possessorio avente ad oggetto la pretesa indebita chiusura della stessa resede, è evidentemente assorbita dalla sopra motivata pronuncia di divisione, dovendo viceversa rigettarsi la domanda di risarcimento danni in quanto non pienamente provata
Riguardo alla domanda sub “B”, ossia alla domanda di arretramento ovvero rimozione della tenda meccanica con annessa domanda risarcitoria si osserva che il CTU non ha riscontrato la presenza di danni alla facciata né alla soletta in ragione della presenza della tenda e che neppure può
3 lamentarsi da parte convenuta la violazione di normative locali, rientrando l'installazione di tende da sole nella casistica di Attività edilizia libera (D.P.R. n.380/2001, art. 6, comma 1, lett. E quinquies) e non necessitando di autorizzazione paesaggistica (punto A.22 allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017,n. 31). Di conseguenza la domanda sub “B” di parte convenuta dovrà essere rigettata.
Riguardo alla domanda sub “C” di parte convenuta, ossia alla domanda di arretramento/rimozione del fabbricato in legno e plastica realizzato sul mappale 488 posto a distanza non regolamentare dal fabbricato principale, imbullonato alla relativa facciata e la cui copertura è posta sopra il livello della soletta del terrazzo del;
con condanna delle convenute al risarcimento del Parte_3 danno, si osserva che il CTU ha riscontrato come la porzione lato mare della copertura interessi il balcone di proprietà del convenuto in quanto supera il livello del piano di calpestio e impedisce la veduta a piombo garantita dall' art. 907 del C.C., onde dovrà ordinarsi l'arretramento sino a distanza regolamentare della stessa opera, dovendo accogliersi, in questo caso, anche la domanda risarcitoria che si stima equitativamente in € 1.000,00 a carico solidale delle attrici.
Riguardo alla domanda di parte convenuta sub “D”, ossia alla domanda di arretramento/rimozione del fabbricato di circa 20 metri quadrati, della adiacente casetta prefabbricata in lego e del bombolone del gas di colore blu realizzati sul mappale 492 e posti a distanza non regolamentare dal confine con il terreno di cui al mappale 491, nonché delle tubazioni di acqua ed elettricità installate su tale mappale 491, con condanna delle convenute al risarcimento del danno, si osserva che il CTU ha riscontrato che i manufatti di cui sopra non risultano accatastati né autorizzati, onde dovrà ordinarsene la rimozione, con risarcimento del danno a carico solidale delle attrici, valutato equitativamente in € 1.000,00.
Riguardo, infine, alla domanda sub “E” delle conclusioni di parte convenuta, ossia alla domanda di arretramento/rimozione del volume ricavato nella parte lato sud-Camaiore del proprio appartamento, e precisamente sotto la finestra della camera dell'appartamento , Parte_3 chiudendo su tutti i lati la precedente terrazza, con condanna delle attrici al risarcimento del danno, si osserva che il CTU ha riscontrato che la copertura di detto volume si trova immediatamente al di sotto della finestra della camera dell'appartamento del convenuto e della terrazza, in violazione - in ambedue i casi - dell' art. 907 del C.C., pur rilevando che nella planimetria catastale datata 19 giugno 1986 era esistente una tettoia, senza tuttavia l'indicazione dell' altezza, e che successivamente è stata dotata di chiusure e vetrate, in assenza di autorizzazioni amministrative, in epoca non conosciuta. Di conseguenza la domanda di parte convenuta relativa a tale capo dovrà essere accolta, ripristinando la situazione di fatto esistente come descritta nella planimetria catastale del 1986, con rispetto delle distanze di legge. Anche in questo caso le attrici saranno condannate al risarcimento del danno, valutato equitativamente in via solidale in complessivi € 1.000,00.
Riguardo alle spese del presente processo, le stesse, considerata la parziale reciproca soccombenza, saranno interamente compensate tra le parti, così come le spese di C.T.U., liquidate come in atti.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, ogni altra istanza e domanda rigettata, così provvede:
1) Accoglie la domanda di divisione di parte attrice, disponendo ai sensi dell'art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione sui beni descritti da parte attrice nella sua citazione secondo le descrizioni effettuate dal C.T.U. nella sua relazione depositata il 27/6/2023 alle pagine 12
e 13 della stessa, che si assumono quale parte integrante della presente sentenza, ordinando alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla relativa trascrizione con esonero di responsabilità del Conservatore;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale sub “C” delle conclusioni di parte convenuta, ordinando l'arretramento sino a distanza regolamentare del fabbricato in legno e plastica realizzato sul mappale 488, e condannando in via solidale le attrici al risarcimento del danno stimato equitativamente in € 1.000,00 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
3) Accoglie la domanda riconvenzionale sub “D” delle conclusioni di parte convenuta, condannando le attrici alla rimozione del fabbricato di circa 20 metri quadrati, della adiacente casetta prefabbricata in legno e del bombolone del gas di colore blu realizzati sul mappale 492 e posti a distanza non regolamentare dal confine con il terreno di cui al mappale 491, nonché delle tubazioni di acqua ed elettricità installate su tale mappale 491, condannando solidalmente le attrici al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in complessivi € 1.000,00 oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
4) Accoglie la domanda riconvenzionale sub “E” delle conclusioni di parte convenuta, ordinando a parte attrice di ripristinare la situazione di fatto esistente come descritta nella planimetria catastale del 1986, con rispetto delle distanze di legge e con condanna in solido delle stesse attrici al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in complessivi €
1.000,00 oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
5) Compensa interamente tra le parti le spese processuali;
6) Pone definitivamente a carico solidale delle attrici e di parte convenuta le spese di C.T.U., liquidate come in atti.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 15 maggio 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato le Sigg.re (c.f. e la Parte_1 C.F._1 di lei figlia (c.f. convenivano dinanzi a questo Parte_2 C.F._2
Tribunale il Sig. (c.f. ), assumendo che la Sig.ra Parte_3 C.F._3 Parte_1 era diventata comproprietaria per un mezzo di un immobile sito in Stazzema (LU) per atto di Per_ donazione dal padre a rogiti del 5/2/1984, che producevano, restando la Persona_2 metà rimanente in capo al fratello di quest'ultima, l'odierno convenuto Parte_3
Assumevano altresì che con successivo atto a rogiti del 13/11/2019, che parimenti Parte_4 producevano, la Sig.ra , figlia di era divenuta Parte_2 Parte_1 comproprietaria per ½ dello stesso immobile, restandone a l'usufrutto vitalizio. Parte_1
Assumevano, ancora, che nel mese di maggio dell'anno 2002 e Parte_1 Parte_3 avevano sottoscritto un accordo, prodotto in atti, con il quale si impegnavano a sciogliere la comunione per ½ ciascuno sul piano seminterrato in comune, lasciando alla prima la parte verso
Massa e al secondo la parte verso Lucca, obbligandosi a realizzare a sue spese le Parte_1 opere necessarie a chiudere i locali e renderli indipendenti l'uno dall'altro.
Quanto sopra assunto, le attrici lamentavano che il convenuto non avesse eseguito l'accordo stipulato nel 2002, nonostante il tentativo di composizione bonaria presso l'Organismo di Mediazione Forense di Lucca, dinanzi al quale il convenuto nemmeno si presentava, onde domandavano in tesi l'esecuzione dell'accordo dell'anno 2002 e in ipotesi lo scioglimento della comunione esistente con attribuzione in natura ai sensi dell'art. 1114 c.c. stabilendo, se del caso, il relativo conguaglio. In ulteriore ipotesi domandavano lo scioglimento della comunione e divisione ai sensi dell'art. 1111 c.c.
Si costituiva in giudizio il convenuto , eccependo dapprima in rito l'improcedibilità Parte_3 della domanda in ragione del mancato deposito, da parte attrice, della documentazione
1 ipocatastale ovvero della relazione notarile ex art. 567 c.c. al fine di accertare l'effettiva titolarità del diritto e l'assenza di litisconsorti necessari.
Nel merito contestava il valore costitutivo dell'atto del 2002 e ne rilevava altresì la prescrizione, ritenendo che la divisione richiesta dovrebbe seguire le procedure codicistiche. In via riconvenzionale rilevava che le attrici avevano posto in essere plurimi illeciti nei suoi confronti, afferenti la violazione dell'articolo 1102 c.c. sull'uso della cosa comune, dell'articolo 832 c.c. sul diritto di proprietà nonché degli articoli 873 c.c. in materia di distanze dalle costruzioni (metri 3), dell' articolo 907 c.c. in materia di distanza dalle vedute (con particolare riferimento ai tre metri di cui ai commi 1 e 3), degli artt. 33 e 34 del Regolamento Edilizio del Comune di Camaiore, che produceva, in materia di distanze tra i confini e tra i fabbricati.
Specificava il convenuto che le suddette violazioni riguardavano in primo luogo il parcheggio delle auto delle attrici sulla resede comune impedendo pari uso allo stesso convenuto, e di tale area domandava la divisione previo risarcimento del danno. In secondo luogo le violazioni riguardavano, secondo il convenuto, l'installazione di una tenda da parte dell'attrice Pt_1
incastonata nella soletta della terrazza posta al primo piano e di proprietà di
[...] [...]
, che ne domandava, pertanto, la rimozione oltre al risarcimento del danno. In terzo luogo Pt_3 lamentava la realizzazione, sulla resede di di un fabbricato abusivo in legno e Parte_1 plastica, incastonato sulla facciata comune dell'edificio e posto a distanza non regolamentare, onde la domanda di rimozione del fabbricato e di risarcimento del danno. Lamentava inoltre la realizzazione abusiva di ulteriori fabbricati e il passaggio abusivo di tubazioni, meglio descritte in comparsa. Lamentava infine la chiusura abusiva di una terrazza posta sotto la camera del convenuto. Concludeva domandando la divisione con preferenza alla divisione in natura e spiegava le domande riconvenzionali relative a quanto sopra esposto, con vittoria di spese e onorari in distrazione.
Alla prima udienza, del 25 marzo 2022, il precedente Giudice concedeva alle parti i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. Alla seconda udienza, dell'8 luglio 2022, lo stesso Giudice rimetteva la causa al Presidente per la sua riassegnazione ad altro Giudice del primo Collegio in ragione della materia del contendere, trattandosi di divisione giudiziale. Successivamente il convenuto proponeva ricorso possessorio in corso di causa, rubricato al n. 3894/2022, che veniva riunito dal
Presidente della Sezione Civile alla presente causa, avente ad oggetto la domanda di ordine alle signore e della rimozione dei lucchetti al cancello e alla Parte_1 Parte_2 fontana di cui in atti.
La causa di merito proseguiva con l'Ordinanza di nomina di CTU nella persona del geom.
[...] di Viareggio. All'udienza del 17 febbraio 2023 al suddetto CTU veniva posto il seguente Per_3 quesito: “proceda il CTU alla stima e alla descrizione dei cespiti in questione (resede di cui al punto
1 della comparsa di costituzione e risposta;
scantinato di cui in citazione); dica se gli stessi siano comodamente divisibili, formando le relative quote”. Depositata la relazione definitiva, all'udienza del 14 luglio 2023 il Giudice si riservava sulle istanze delle parti e, a scioglimento della riserva, disponeva il rinvio all'udienza del 6 settembre 2023 per rappresentare alle parti un'ipotesi divisionale. In tale udienza il convenuto, tramite il proprio legale, si dichiarava disposto all'acquisto delle quote di controparte al valore fissato dal CTU. Le controparti chiedevano termine per
2 valutare la proposta. Alla successiva udienza del 6 ottobre 2023 le parti davano atto del mancato accordo e il Giudice si riservava, quindi, a scioglimento della riserva, convocava il CTU per un supplemento di perizia con riferimento a quanto richiesto dal convenuto nella domanda riconvenzionale. Depositato il supplemento di perizia, la causa veniva assegnata al sottoscritto Giudice, che convocava il CTU a chiarimenti. In successive udienze erano quindi ammesse ed espletate le prove riguardanti il ricorso possessorio, quindi su richiesta delle parti le stesse precisavano le rispettive conclusioni nelle cause riunite, possessoria e petitoria, e il Giudice fissava udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Passando ora all'esame della controversia alla luce delle depositate e rispettive conclusionali si rileva in primo luogo che non pare di dover rimettere la causa in istruttoria, come richiesto preliminarmente da parte attrice, sul preteso intervenuto accordo tra le parti in ordine alla divisione secondo il progetto dell'anno 2002. Ciò in quanto da un lato l'accordo è evidentemente prescritto, non avendo le parti dato mai inizio alla sua attuazione concreta, e dall'altro lato le prove dedotte non indicano fatti o circostanze tali da ricondurre ad una data precisa e specifica la stipula di un nuovo accordo o la volontà delle parti di mantenerlo per dar esecuzione successiva allo stesso. In ultimo si rileva la necessità di una pronuncia definitiva e non di una rimessione in istruttoria alla luce della data di iscrizione a ruolo della presente causa, risalente all'anno 2021.
Quanto sopra rilevato, si passa ora all'esame della domanda di divisione. Premesso che la stessa è evidentemente fondata, per le sue modalità merita accoglimento l'ipotesi individuata dal CTU nella sua relazione depositata il 27/6/2023, ossia la soluzione che ha preliminarmente ritenuto non comodamente divisibili i beni di proprietà comune, in ragione della classificazione sismica intervenuta nell'anno 2006 e dell'impossibilità di realizzare un secondo accesso indipendente, con costi in ogni caso esorbitanti. La soluzione proposta dal CTU alle pagine 12 e 13 della sua relazione del 27/6/2023, che si richiama espressamente per l'intero quale parte integrante la presente sentenza, con l'attribuzione della resede per l'intero a parte attrice assieme ad una piccola porzione della cantina, salvo il diritto di passo a parte convenuta per l'accesso alla porzione di cantina di sua (futura) proprietà esclusiva, merita viceversa accoglimento in quanto razionale e non importante conguagli ma soltanto le spese di divisione e accatastamento a carico del 50% delle attrici da una parte e del residuo 50% a carico del convenuto dall'altra parte.
Si passa ora all'esame delle domande riconvenzionali svolte dal convenuto, in ordine alle quali è stato svolto il supplemento di perizia depositato dal medesimo CTU in data 28/2/2024 e riguardo alle quali le parti attrici hanno chiesto il loro integrale rigetto.
Iniziando dalla prima domanda, ossia la domanda di divisione della resede, classificata sub “A” nel foglio di precisazione delle conclusioni di parte convenuta, la decisione sulla stessa, nonché sul ricorso possessorio avente ad oggetto la pretesa indebita chiusura della stessa resede, è evidentemente assorbita dalla sopra motivata pronuncia di divisione, dovendo viceversa rigettarsi la domanda di risarcimento danni in quanto non pienamente provata
Riguardo alla domanda sub “B”, ossia alla domanda di arretramento ovvero rimozione della tenda meccanica con annessa domanda risarcitoria si osserva che il CTU non ha riscontrato la presenza di danni alla facciata né alla soletta in ragione della presenza della tenda e che neppure può
3 lamentarsi da parte convenuta la violazione di normative locali, rientrando l'installazione di tende da sole nella casistica di Attività edilizia libera (D.P.R. n.380/2001, art. 6, comma 1, lett. E quinquies) e non necessitando di autorizzazione paesaggistica (punto A.22 allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017,n. 31). Di conseguenza la domanda sub “B” di parte convenuta dovrà essere rigettata.
Riguardo alla domanda sub “C” di parte convenuta, ossia alla domanda di arretramento/rimozione del fabbricato in legno e plastica realizzato sul mappale 488 posto a distanza non regolamentare dal fabbricato principale, imbullonato alla relativa facciata e la cui copertura è posta sopra il livello della soletta del terrazzo del;
con condanna delle convenute al risarcimento del Parte_3 danno, si osserva che il CTU ha riscontrato come la porzione lato mare della copertura interessi il balcone di proprietà del convenuto in quanto supera il livello del piano di calpestio e impedisce la veduta a piombo garantita dall' art. 907 del C.C., onde dovrà ordinarsi l'arretramento sino a distanza regolamentare della stessa opera, dovendo accogliersi, in questo caso, anche la domanda risarcitoria che si stima equitativamente in € 1.000,00 a carico solidale delle attrici.
Riguardo alla domanda di parte convenuta sub “D”, ossia alla domanda di arretramento/rimozione del fabbricato di circa 20 metri quadrati, della adiacente casetta prefabbricata in lego e del bombolone del gas di colore blu realizzati sul mappale 492 e posti a distanza non regolamentare dal confine con il terreno di cui al mappale 491, nonché delle tubazioni di acqua ed elettricità installate su tale mappale 491, con condanna delle convenute al risarcimento del danno, si osserva che il CTU ha riscontrato che i manufatti di cui sopra non risultano accatastati né autorizzati, onde dovrà ordinarsene la rimozione, con risarcimento del danno a carico solidale delle attrici, valutato equitativamente in € 1.000,00.
Riguardo, infine, alla domanda sub “E” delle conclusioni di parte convenuta, ossia alla domanda di arretramento/rimozione del volume ricavato nella parte lato sud-Camaiore del proprio appartamento, e precisamente sotto la finestra della camera dell'appartamento , Parte_3 chiudendo su tutti i lati la precedente terrazza, con condanna delle attrici al risarcimento del danno, si osserva che il CTU ha riscontrato che la copertura di detto volume si trova immediatamente al di sotto della finestra della camera dell'appartamento del convenuto e della terrazza, in violazione - in ambedue i casi - dell' art. 907 del C.C., pur rilevando che nella planimetria catastale datata 19 giugno 1986 era esistente una tettoia, senza tuttavia l'indicazione dell' altezza, e che successivamente è stata dotata di chiusure e vetrate, in assenza di autorizzazioni amministrative, in epoca non conosciuta. Di conseguenza la domanda di parte convenuta relativa a tale capo dovrà essere accolta, ripristinando la situazione di fatto esistente come descritta nella planimetria catastale del 1986, con rispetto delle distanze di legge. Anche in questo caso le attrici saranno condannate al risarcimento del danno, valutato equitativamente in via solidale in complessivi € 1.000,00.
Riguardo alle spese del presente processo, le stesse, considerata la parziale reciproca soccombenza, saranno interamente compensate tra le parti, così come le spese di C.T.U., liquidate come in atti.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, ogni altra istanza e domanda rigettata, così provvede:
1) Accoglie la domanda di divisione di parte attrice, disponendo ai sensi dell'art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione sui beni descritti da parte attrice nella sua citazione secondo le descrizioni effettuate dal C.T.U. nella sua relazione depositata il 27/6/2023 alle pagine 12
e 13 della stessa, che si assumono quale parte integrante della presente sentenza, ordinando alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla relativa trascrizione con esonero di responsabilità del Conservatore;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale sub “C” delle conclusioni di parte convenuta, ordinando l'arretramento sino a distanza regolamentare del fabbricato in legno e plastica realizzato sul mappale 488, e condannando in via solidale le attrici al risarcimento del danno stimato equitativamente in € 1.000,00 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
3) Accoglie la domanda riconvenzionale sub “D” delle conclusioni di parte convenuta, condannando le attrici alla rimozione del fabbricato di circa 20 metri quadrati, della adiacente casetta prefabbricata in legno e del bombolone del gas di colore blu realizzati sul mappale 492 e posti a distanza non regolamentare dal confine con il terreno di cui al mappale 491, nonché delle tubazioni di acqua ed elettricità installate su tale mappale 491, condannando solidalmente le attrici al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in complessivi € 1.000,00 oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
4) Accoglie la domanda riconvenzionale sub “E” delle conclusioni di parte convenuta, ordinando a parte attrice di ripristinare la situazione di fatto esistente come descritta nella planimetria catastale del 1986, con rispetto delle distanze di legge e con condanna in solido delle stesse attrici al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in complessivi €
1.000,00 oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
5) Compensa interamente tra le parti le spese processuali;
6) Pone definitivamente a carico solidale delle attrici e di parte convenuta le spese di C.T.U., liquidate come in atti.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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