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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/11/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice IA SO all'udienza del 11/11/2025 nella causa n. 378/2024 RGL, promossa da:
assistito dall'avv. NOCENT ROBERTO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Controparte_1
DI TO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione lavoro carcerario
Premesso che: con ricorso depositato in data 11.4.2024, detenuto presso la Casa circondariale di Parte_1
Alessandria, ha dedotto di aver prestato attività lavorativa retribuita in favore dell'amministrazione penitenziaria nei periodi e con le mansioni meglio indicati nell'atto introduttivo e risultanti dai cedolini depositati in atti, lamentando la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai CCNL di settore, individuati nel CCNL lavoro domestico, CCNL lavanderia e
[...]
nonché la mancata corresponsione dell'indennità di contingenza, della tredicesima CP_2 mensilità, della indennità di anzianità, della indennità sostitutiva delle festività nazionali, della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e del TFR;
inoltre, ha sostenuto l'illegittimità della trattenuta sulla retribuzione per quote mantenimento.
Egli ha chiesto, quindi, “condannare il , nella persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, al pagamento, della somma pari ad Euro 3590,32 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr , indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed
1 RGL n. 378/2024
accessori di legge , ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo .” oltre che “al versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa”, con vittoria di spese, da distrarsi.
Il , costituendosi in giudizio, ha eccepito, in primo luogo, la prescrizione dei Controparte_3 crediti maturati anteriormente al 22.4.2019 e ha, nel merito, contestato la fondatezza del ricorso, facendo presente che dal 1° ottobre 2017 le mercedi da corrispondere ai detenuti che svolgano attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria sono state rideterminate dalla a ciò deputata e che successivamente, in forza delle previsioni di cui al d.lgs. CP_4
124/2018, la Commissione è stata soppressa e i compensi salariali sono stati nuovamente aggiornati con decorrenza dall'1.7.2019 e poi ancora dall'1.7.2021, sicchè il ricorrente ha sempre percepito dall'1.10.2017 compensi in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato in misura pari a 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL di categoria, da individuarsi nel CCNL turismo pubblici esercizi e CCNL edilizia aziende industriali, secondo le indicazioni contenute nella circolare GDAP n. 13626 del 1.6.2021. L'Amministrazione resistente ha quindi concluso chiedendo la reiezione della domanda, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 14.10.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, a cui parte ricorrente non ha tuttavia provveduto, dichiarando di voler rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e discussa all'odierna udienza, con pronuncia, infine, della presente sentenza.
Considerato che:
- la domanda è infondata;
- il ricorrente ha chiesto il pagamento di asserite differenze retributive, allegando di aver lavorato - da detenuto - con le varie mansioni indicate in ricorso (addetto alle pulizie, addetto alla lavanderia, addetto alla spesa detenuti, assistente alla persona);
- la prova dello svolgimento delle mansioni descritte e dell'orario di lavoro è fornita mediante la produzione dei cedolini paga, non vi è tuttavia prova, né specifica allegazione, della riconducibilità delle suddette mansioni a quelle proprie dei livelli di inquadramento e dei profili indicati come previsti dai CCNL lavoro domestico, CCNL lavanderia e CCNL multiservizi;
né vi è prova della retribuzione spettante in ragione dell'applicabilità di tali
CCNL; ciò in quanto i CCNL richiamati nonché le rispettive tabelle retributive non sono stati prodotti;
- il ricorrente ha pertanto omesso la prova di fatti costitutivi del diritto rivendicato;
- analogamente deve concludersi per quanto concerne le ulteriori voci retributive/indennità
(in relazione a cui non è chiaro se siano state richieste in quanto non erogate o in quanto
2 RGL n. 378/2024
incidenze), poiché nessuna allegazione circa il loro fondamento contrattuale è presente in atti e manca la prova della relativa spettanza;
- come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, seppur ad altri fini, il rapporto di lavoro carcerario, avendo ad oggetto prestazioni svolte - sia pure per il perseguimento dell'obiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, è un rapporto di lavoro privato (Cass., Sez.
6-L, n. 12205 dell'8 maggio 2019; Cass., Sez. L, n. 18309 del 17 agosto 2009; Cass. sez. lav., n.5510 del
2 marzo 2025);
- è noto il principio secondo cui “la conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia"” (Cass., sez. L, ord. 5.3.2019, n.
6394);
- ne deriva per ciò solo l'infondatezza della domanda;
- va in ogni caso osservato che parte resistente ha rappresentato come i CCNL a cui occorre far riferimento e a cui ha fatto riferimento l'Amministrazione per la determinazione dei compensi salariali del ricorrente sono diversi da quelli indicati da parte ricorrente, avuto riguardo alla circolare GDAP n. 13626 del 1.6.2021;
- infine, non può essere accolta la domanda di parte ricorrente finalizzata al recupero delle somme trattenute dall'Amministrazione penitenziaria a titolo di quote di mantenimento, stante il disposto dell'art. 2 della legge n. 354 del 1975, secondo cui “Le spese per
l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale. Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo. Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro
3 RGL n. 378/2024
per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il
Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.”, e quanto previsto dall'art. 145 c.p., in base al quale “[I]. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. [II]. Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine: 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185]; 2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato
[188; 6923 c.p.p.]; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento
[535, 5921, 3, 616, 692-694 c.p.p.; 189 att. c.p.p.]. …”;
- in definitiva, il ricorso deve essere rigettato;
- gravi ed eccezionali ragioni, connesse alla condizione di persona detenuta del ricorrente, giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 11.11.2025.
Il Giudice
IA SO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice IA SO all'udienza del 11/11/2025 nella causa n. 378/2024 RGL, promossa da:
assistito dall'avv. NOCENT ROBERTO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Controparte_1
DI TO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione lavoro carcerario
Premesso che: con ricorso depositato in data 11.4.2024, detenuto presso la Casa circondariale di Parte_1
Alessandria, ha dedotto di aver prestato attività lavorativa retribuita in favore dell'amministrazione penitenziaria nei periodi e con le mansioni meglio indicati nell'atto introduttivo e risultanti dai cedolini depositati in atti, lamentando la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai CCNL di settore, individuati nel CCNL lavoro domestico, CCNL lavanderia e
[...]
nonché la mancata corresponsione dell'indennità di contingenza, della tredicesima CP_2 mensilità, della indennità di anzianità, della indennità sostitutiva delle festività nazionali, della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e del TFR;
inoltre, ha sostenuto l'illegittimità della trattenuta sulla retribuzione per quote mantenimento.
Egli ha chiesto, quindi, “condannare il , nella persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, al pagamento, della somma pari ad Euro 3590,32 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr , indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed
1 RGL n. 378/2024
accessori di legge , ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo .” oltre che “al versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa”, con vittoria di spese, da distrarsi.
Il , costituendosi in giudizio, ha eccepito, in primo luogo, la prescrizione dei Controparte_3 crediti maturati anteriormente al 22.4.2019 e ha, nel merito, contestato la fondatezza del ricorso, facendo presente che dal 1° ottobre 2017 le mercedi da corrispondere ai detenuti che svolgano attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria sono state rideterminate dalla a ciò deputata e che successivamente, in forza delle previsioni di cui al d.lgs. CP_4
124/2018, la Commissione è stata soppressa e i compensi salariali sono stati nuovamente aggiornati con decorrenza dall'1.7.2019 e poi ancora dall'1.7.2021, sicchè il ricorrente ha sempre percepito dall'1.10.2017 compensi in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato in misura pari a 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL di categoria, da individuarsi nel CCNL turismo pubblici esercizi e CCNL edilizia aziende industriali, secondo le indicazioni contenute nella circolare GDAP n. 13626 del 1.6.2021. L'Amministrazione resistente ha quindi concluso chiedendo la reiezione della domanda, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 14.10.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, a cui parte ricorrente non ha tuttavia provveduto, dichiarando di voler rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e discussa all'odierna udienza, con pronuncia, infine, della presente sentenza.
Considerato che:
- la domanda è infondata;
- il ricorrente ha chiesto il pagamento di asserite differenze retributive, allegando di aver lavorato - da detenuto - con le varie mansioni indicate in ricorso (addetto alle pulizie, addetto alla lavanderia, addetto alla spesa detenuti, assistente alla persona);
- la prova dello svolgimento delle mansioni descritte e dell'orario di lavoro è fornita mediante la produzione dei cedolini paga, non vi è tuttavia prova, né specifica allegazione, della riconducibilità delle suddette mansioni a quelle proprie dei livelli di inquadramento e dei profili indicati come previsti dai CCNL lavoro domestico, CCNL lavanderia e CCNL multiservizi;
né vi è prova della retribuzione spettante in ragione dell'applicabilità di tali
CCNL; ciò in quanto i CCNL richiamati nonché le rispettive tabelle retributive non sono stati prodotti;
- il ricorrente ha pertanto omesso la prova di fatti costitutivi del diritto rivendicato;
- analogamente deve concludersi per quanto concerne le ulteriori voci retributive/indennità
(in relazione a cui non è chiaro se siano state richieste in quanto non erogate o in quanto
2 RGL n. 378/2024
incidenze), poiché nessuna allegazione circa il loro fondamento contrattuale è presente in atti e manca la prova della relativa spettanza;
- come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, seppur ad altri fini, il rapporto di lavoro carcerario, avendo ad oggetto prestazioni svolte - sia pure per il perseguimento dell'obiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, è un rapporto di lavoro privato (Cass., Sez.
6-L, n. 12205 dell'8 maggio 2019; Cass., Sez. L, n. 18309 del 17 agosto 2009; Cass. sez. lav., n.5510 del
2 marzo 2025);
- è noto il principio secondo cui “la conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia"” (Cass., sez. L, ord. 5.3.2019, n.
6394);
- ne deriva per ciò solo l'infondatezza della domanda;
- va in ogni caso osservato che parte resistente ha rappresentato come i CCNL a cui occorre far riferimento e a cui ha fatto riferimento l'Amministrazione per la determinazione dei compensi salariali del ricorrente sono diversi da quelli indicati da parte ricorrente, avuto riguardo alla circolare GDAP n. 13626 del 1.6.2021;
- infine, non può essere accolta la domanda di parte ricorrente finalizzata al recupero delle somme trattenute dall'Amministrazione penitenziaria a titolo di quote di mantenimento, stante il disposto dell'art. 2 della legge n. 354 del 1975, secondo cui “Le spese per
l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale. Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo. Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro
3 RGL n. 378/2024
per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il
Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.”, e quanto previsto dall'art. 145 c.p., in base al quale “[I]. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. [II]. Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine: 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185]; 2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato
[188; 6923 c.p.p.]; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento
[535, 5921, 3, 616, 692-694 c.p.p.; 189 att. c.p.p.]. …”;
- in definitiva, il ricorso deve essere rigettato;
- gravi ed eccezionali ragioni, connesse alla condizione di persona detenuta del ricorrente, giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 11.11.2025.
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