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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1617/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento: di separazione giudiziale promosso da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente Controparte_1 C.F._1 in Via Acerbi n. 6 PR LO (SR) rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia Del Monte, come da procura in atti;
contro nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Controparte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Lorena Spada, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 17.11.2022);
pagina 1 di 12 ***
All'udienza del 11.09.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Svolgimento del procedimento.
Con ricorso depositato in data 29.03.2022 , premesso di avere contratto Controparte_1 matrimonio concordatario con in data 20.01.2016 e che dalla loro Controparte_2 unione erano nati i figli (il 29.12.2016) e (il 3.04.2020) chiedeva la Per_1 Per_2 pronuncia della separazione personale dal marito con addebito a carico dello stesso,
l'affidamento esclusivo dei figli minori e la previsione in capo al coniuge di un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi 500,00 euro (250,00 euro a figlio) da versare mensilmente. Chiedeva inoltre di disporre il versamento a carico di controparte della somma di euro 100,00 per il pagamento della metà della rata di finanziamento dalla data della separazione di fatto, al netto di quanto già versato, e il 50% dell'AS CO.
Più specificamente, in ordine alla domanda di addebito, deduceva che il marito il
20.09.2021 del tutto inspiegabilmente, dopo una cena in pizzeria con la moglie e i figli, aveva abbandonato la casa coniugale;
che solo successivamente era venuta a conoscenza che lo stesso intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con una collega di lavoro e che dunque la violazione del dovere di fedeltà e di coabitazione avevano determinato la disgregazione dell'unione coniugale.
Mentre, a giustificazione della richiesta di affidamento esclusivo dei figli evidenziava la scarsa frequentazione degli stessi da parte del padre, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, l'inidoneità dei comportamenti in loro presenza, e la mancata partecipazione agli obblighi di mantenimento (avendo versato dal mese di settembre 2022 al mese di marzo
2022, data di proposizione del ricorso, unicamente la somma di 1.000,00 euro).
Instaurato ritualmente il contraddittorio, all'udienza presidenziale del 20.06.2022
pagina 2 di 12 compariva la sola ricorrente, la quale insisteva in ricorso;
quindi il Presidente, stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione tra le parti, adottava, ex art. 708
c.p.c. i provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, regolamentava le visite padre – figli, nei termini ivi indicati, e disponeva che il versasse alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_2
500,00 euro per il mantenimento dei figli con decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'intero AS CO fosse introitato interamente dalla ricorrente.
Quindi nominava il Giudice istruttore, fissava l'udienza per la comparizione delle parti e trattazione della causa e assegnava al convenuto termine per la costituzione in giudizio, con onere per la parte ricorrente di provvedere alla notifica.
Alla successiva udienza del 5.01.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza al convenuto non costituito, dichiarava la contumacia di CP_2
.
[...]
Solo in data 8.06.2023 si costituiva il , il quale, in via preliminare, rilevando la CP_2 nullità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, chiedeva la rimessione in termini;
e, nel merito, contestando tutto quando richiesto e dedotto da parte ricorrente, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli con diritto di visita paterno;
nonché un obbligo di mantenimento a suo carico nell'interesse dei minori non superiore a complessive 200,00 euro (100,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare il resistente nel contestare la richiesta di addebito della separazione a suo carico rilevava che l'affectio maritalis era cessato da tempo, per cui chiariva che il suo allontanamento da casa a settembre 2021 e l'instaurazione di un nuovo rapporto sentimentale era la conseguenza e non la causa della precedente disgregazione del nucleo familiare.
Inoltre al fine di giustificare la saltuaria contribuzione economica a favore dei figli evidenziava la sua precaria condizione economica negli anni di riferimento e la totale assenza di risorse nel periodo precedente, dal 2016 al 2020, anche in ragione, da ultimo pagina 3 di 12 della crisi da CO 19.
La causa veniva istruita solo a mezzo accertamenti della Guardia di Finanza e veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sull'eccezione preliminare di rimessione in termini.
anche in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito nella Controparte_2 richiesta di rimessione in termini stante la nullità della notifica del ricorso introduttivo e dell'ordinanza presidenziale in quanto il procedimento notificatorio, avrebbe, a suo dire, dovuto essere indirizzato al suo datore di lavoro, conosciuto dalla ex moglie.
La superiore eccezione è stata rigettata dal Giudice istruttore con ordinanza del 9.02.2024 che questo Collegio condivide.
Ed invero dagli atti risulta che la ricorrente ha eseguito la notifica del ricorso introduttivo ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., presso il Comune di PR LO, dopo avere tentato di indirizzare il procedimento notificatorio, ai sensi degli articoli 137 e seguenti c.p.c., presso l'ultima residenza nota del coniuge, ossia via G. Acerbi n. 6 (PR LO).
Anche in questa sede allora deve richiamarsi la giurisprudenza ormai consolidata - proprio con particolare riferimento alla notifica degli atti giudiziari in ipotesi di separazione di fatto dei coniugi- muovendo dal principio che l'ordinaria diligenza cui è chiamato il notificante per vincere l'ignoranza della residenza, del domicilio o della dimora del notificando deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede previsti dall'art 1147 cc e non può tradursi nel dovere di compiere ogni tipo di indagine possibile, comprese quelle che implicano ingenti spese economiche e tempi di attesa assai dilatati, ha chiarito che “ è onere del coniuge che si allontani dalla casa coniugale dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione dell'art 143 cc, in presenza dei pagina 4 di 12 presupposti per l'applicazione della norma”(cfr, ex multis la recente Cass. civ. sez. I
Ordinanza 14.11.2023 n. 31722).
Così come correttamente rilevato dal Giudice Istruttore, nel caso di specie, fin dal ricorso introduttivo la ha dedotto che il marito sarebbe definitivamente andato via da CP_1 casa nel settembre 2021 omettendo di comunicare il nuovo domicilio effettivo;
così nella relata del primo tentativo di notifica eseguito presso la via G. Acerbi n. 6, l'Ufficiale giudiziario ha raccolto le dichiarazioni della , che ha ribadito di non avere CP_1 contezza del luogo di effettivo domicilio del coniuge. Ne discende che secondo parametri di normalità e buona fede, non può ritenersi che la ricorrente avrebbe dovuto utilizzare un grado maggiore di diligenza per superare l'ignoranza del domicilio o della dimora del coniuge;
al contrario era preciso onere del , essendosi allontanato dalla casa CP_2 coniugale, comunicare alla moglie e/o all'ufficio anagrafe la nuova residenza/domicilio/dimora, in modo da consentire il raggiungimento della sua persona o per tutte le comunicazioni con efficacia legale.
Alla luce di quanto sopra l'eccezione in questione va rigettata.
La separazione personale dei coniugi.
Passando al merito della controversia, in primo luogo, la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
Affidamento e collocamento dei figli minori.
Quanto all'affidamento dei figli minori, va accolta la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo dei minori e , con conferma delle statuizioni Per_1 Per_2 provvisorie già assunte in fase Presidenziale.
pagina 5 di 12 Invero sebbene, come è noto, l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisca il regime ordinario di affidamento privilegiato dal legislatore ad esso può derogarsi ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore".
Secondo quanto espresso dalla suprema Corte è legittimo derogare al regime privilegiato di affidamento condiviso dei figli in presenza di un totale inadempimento del genitore all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento e in presenza di un esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”
(Cass.. 26587 del 2009).
Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha consentito di rilevare il disinteresse del padre, sia da un punto di vista morale e affettivo, che materiale, nei confronti del figli, dei quali si è sempre occupata la madre sin dalla separazione di fatto.
Invero il genitore ha, dapprima, provveduto solo saltuariamente si bisogni economici di e : nello specifico dal mese di settembre 2021 al mese di giugno 2022 ha Per_1 Per_2 versato a favore dei figli la somma complessiva di 1.000.00 euro;
nel successivo mese di luglio ha versato la somma di 300,00 euro e ad agosto altre 300,00 euro;
mentre non ha versato più alcunchè dal mese di settembre2022 (come risulta dalla querela del 7.11.2022, dall'atto di precetto notificatogli e dalle specifiche allegazioni della ricorrente non contestate dal ). Per contro il si è limitato a giustificare la sua condotta CP_2 CP_2 inadempiente adducendo gravi difficoltà economiche successive alla pandemia da CO
19.
E, se è vero, che un adempimento discontinuo dell'obbligo di mantenimento di per sé non può costituire da solo motivo per derogare al regime di affidamento condiviso dei figli, non può tuttavia trascurarsi in questa sede come il genitore, oltre a dimostrare delle gravi carenze sul piano del sostegno economico ai minori, risulta essersi disinteressato ai loro bisogni affettivi, di cura ed educazione, di cui si è occupata sempre e solo la madre.
Invero la ricorrente ha dedotto che dal periodo successivo alla separazione il padre ha nel tempo diminuito drasticamente la frequentazione con i figli (se subito dopo la separazione pagina 6 di 12 di fatto li incontrava due volte a settimana, in seguito li prelevava al massimo due volte al mese), fino a disinteressarsi completamente a loro, con grave sofferenza per i bambini.
Dal canto suo, il resistente si è limitato a giustificare l'assenza di un rapporto con i figli rilevando (in modo generico) una condotta ostacolante della madre, senza tuttavia, chiarire in che modo e in quali occasioni la gli avesse impedito di coltivare il rapporto CP_1 con e . Né ha contestato quanto ostenuto dalla ricorrente in merito alle Per_1 Per_2 condotte inappropriate da lui assunte nei confronti della donna alla presenza dei figli, con pregiudizio per gli stessi (il era solito “abbandonarsi a intemperanze verbali CP_2 nei confronti della sig.ra , utilizzando appellativi ingiuriosi e denigranti e CP_1 mostrando una rabbia del tutto ingiustificata e sproporzionata per una circostanza da lui stesso creata e voluta. A titolo meramente esemplificativo in data 22.03.2022 il sig.
mancava di riaccompagnare i propri figli a casa all'orario stabilito e li CP_2 riportava ben due ore più tardi precisamente a mezzanotte. Una volta arrivato sotto casa della ricorrente, il marito si rifiutava di lasciare i bambini al nonno e metteva in piedi una scenata penosa mandando messaggi minacciosi alla ricorrente, insultandola poiché non si trovava in casa a quell'ora, messaggi che la signora si riserva di produrre in giudizio.
Per mero scrupolo, si intende specificare che la sig.ra si trovava in casa ma che non aveva piacere di incontrare l'ex marito e pertanto aveva chiesto al padre, che abita nell'appartamento sotto il suo, di scendere per accogliere i bambini. Inutile dire che i piccoli si sono molto spaventati a causa del comportamento aggressivo e del tutto fuori controllo del padre che dà prova ogni giorno di più, di aver totalmente perso il lume della ragione, sotto ogni punto di vista); ovvero in ordine alle dedotte mancanze nella gestione dei bisogni e delle problematiche di salute dei minori (in particolare di che ha Per_2 dovuto affrontare un percorso di sostegno per un ritardo nel linguaggio). Invero il resistente nelle sue difese si è concentrato tutt'al più sulle questioni economiche, al fine di sostenere le sue difficoltà, mentre nulla ha chiarito né provato rispetto al contestato disinteresse e alle mancanze affettive e accuditive nei confronti dei figli.
Considerato allora che l'affidamento condiviso dei figli si fonda sulla costante collaborazione dei genitori nella loro crescita, il comportamento superficiale assunto dal pagina 7 di 12 resistente che ha contribuito solo in maniera saltuaria alle molteplici esigenze economiche dei figli, costringendo la madre a sopperire a tali mancanze, unitamente alla condotta inappropriata nei confronti della moglie, alla presenza dei bambini, e al disinteresse rispetto ai loro bisogni affettivi, morali e accuditivi, dimostra l'inidoneità del a CP_2 fungere da figura di supporto per i figli e ad occuparsi stabilmente di loro e dunque legittima una deroga all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sui minori.
I minori rimarranno collocati presso la madre, con la quale hanno da sempre vissuto.
Il diritto di visita paterno.
La regolamentazione della presenza del padre va prioritariamente rimessa ai liberi accordi tra le parti, che devono tener conto delle esigenze dei minori, sia scolastiche che extrascolastiche.
In mancanza di diversi accordi, e tenuto conto della disponibilità (minima) data dal resistente agli incontri con i minori, il padre potrà tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì pomeriggio e, a fine settimana alterni, dalle 16:00 alle 18.00 del sabato e della domenica (senza pernottamento, non richiesto dal genitore); durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo
(alternando i periodi negli anni); giorno del compleanno, alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre.
4. L'addebito della separazione.
Passando alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, è bene ricordare, in via generale, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza pagina 8 di 12 morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr. fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
La ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito la violazione del dovere di coabitazione da parte del , per l'abbandono ingiustificato e improvviso, il 20 CP_2 settembre 2021 del tetto coniugale, nonché la violazione del dovere di fedeltà per avere intrapreso una relazione extraconiugale con una collega di lavoro.
E' noto come, l 'abbandono del tetto coniugale, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr., fra tante, Cass. 11793/2021, 12241/2020,
1451/2018, 2539/2014, 1696/2014, 27923/2013 e 10719/2013).
Orbene, nel caso di specie risulta incontestato, perché lo stesso resistente lo ha confermato, che il il 20.09.2021 ha lasciato la casa familiare. CP_2
La ricorrente ha sostenuto che tale allontanamento, peraltro intervenuto la stessa sera in cui la famiglia era andata a cena, fosse stato improvviso e, nell'imminenza dei fatti, non giustificato, salvo poi averne trovato, a suo dire, la ragione nella relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con altra donna.
D'altro canto, il resistente, nel confermare di aver lasciato la casa familiare e di aver intrapreso già a tale data una nuova relazione sentimentale, si è limitato a sostenere che la crisi matrimoniale fosse pregressa, senza tuttavia, non solo dare prova, ma nemmeno accennare e argomentare sulle ragioni della asserita pregressa disgregazione del vincolo matrimoniale.
pagina 9 di 12 Ne consegue che non avendo il resistente fornito elementi, neppure argomentativi, per consentire al Collegio di valutare che la crisi coniugale fosse già in atto prima dell'abbandono della casa familiare e della relazione con altra donna, deve ritenersi che tali comportamenti abbiano costituito la causa della rottura del rapporto e dell'intollerabilità della convivenza. Ne consegue che la domanda di addebito proposta dalla ricorrente risulta fondata e deve essere accolta.
Mantenimento dei figli
Quanto al mantenimento dei figli, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze dei minori;
2) il tenore di vita goduto dalle medesime in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Passando al vaglio della complessiva situazione professionale, patrimoniale e reddituale dei coniugi, dall'audizione delle parti e dalla documentazione in atti è emerso che di professione impiegata, ha lavorato presso diverse strutture Controparte_1 alberghiere, percependo circa 1.100,00 euro al mese nell'anno 2022 (v. dichiarazioni rese all'udienza presidenziale) e che in seguito è stata assunta con contratto a tempo indeterminato.
Per contro risulta, come da lui stesso confermato, aver sempre lavorato Controparte_2 nel settore della ristorazione, in qualità di cuoco, percependo nell'anno d'imposta 2021 redditi pari a circa 5.000,00 euro annui, nell'anno 2022 di 3.083,00 (come da relazione della Guardia di Finanza) e nel 2023 di 10.400,00 euro, circostanza quest'ultima dichiarata dallo stesso resistente nelle note del 8.01.2025.
Inoltre, dall'estratto conto previdenziale prodotto dalla ricorrente risulta che nel CP_3
2020 ha percepito complessivamente circa 5.712,00 euro.
Pertanto, alla luce della accertata condizione economica delle parti, della permanenza pagina 10 di 12 esclusiva dei figli presso la madre, nonché delle loro esigenze in ragione dell'età, appare equo porre a carico del padre un assegno di euro 150,00 a figlio (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ), oltre al 50% delle spese da versare alla coniuge entro giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della Controparte_1 presente sentenza.
L'AS CO dovrà essere interamente percepito dalla madre.
Le domande ulteriori domande.
Nulla deve pronunciarsi sulla originaria domanda della ricorrente, in quanto non reiterata, ed in ogni caso inammissibile in questa sede, di versamento a carico di controparte della somma di euro 100,00 per il pagamento della metà della rata di finanziamento dalla data della separazione di fatto, al netto di quanto già versato.
Spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, il va condannato a pagare le CP_2 spese di lite in favore della ricorrente, con versamento all'Erario, essendo la stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (dati dalla media aritmetica tra il valore minimo e quello medio) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa, con addebito a CP_2
.
[...] dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, con Per_2 Per_1
pagina 11 di 12 collocamento presso la stessa. regolamenta la presenza del padre con i figli come in parte motiva;
dispone che provveda al mantenimento dei figli minori versando alla Controparte_2 ricorrente, entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 150,00 – da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda.
Dispone che l'AS CO sia interamene versato a favore della ricorrente.
Condanna a corrispondere in favore della ricorrente, con versamento Controparte_2 all'Erario, le spese di lite, liquidate nella somma di €. 4.986,00 per compensi oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento: di separazione giudiziale promosso da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente Controparte_1 C.F._1 in Via Acerbi n. 6 PR LO (SR) rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia Del Monte, come da procura in atti;
contro nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Controparte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Lorena Spada, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 17.11.2022);
pagina 1 di 12 ***
All'udienza del 11.09.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Svolgimento del procedimento.
Con ricorso depositato in data 29.03.2022 , premesso di avere contratto Controparte_1 matrimonio concordatario con in data 20.01.2016 e che dalla loro Controparte_2 unione erano nati i figli (il 29.12.2016) e (il 3.04.2020) chiedeva la Per_1 Per_2 pronuncia della separazione personale dal marito con addebito a carico dello stesso,
l'affidamento esclusivo dei figli minori e la previsione in capo al coniuge di un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi 500,00 euro (250,00 euro a figlio) da versare mensilmente. Chiedeva inoltre di disporre il versamento a carico di controparte della somma di euro 100,00 per il pagamento della metà della rata di finanziamento dalla data della separazione di fatto, al netto di quanto già versato, e il 50% dell'AS CO.
Più specificamente, in ordine alla domanda di addebito, deduceva che il marito il
20.09.2021 del tutto inspiegabilmente, dopo una cena in pizzeria con la moglie e i figli, aveva abbandonato la casa coniugale;
che solo successivamente era venuta a conoscenza che lo stesso intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con una collega di lavoro e che dunque la violazione del dovere di fedeltà e di coabitazione avevano determinato la disgregazione dell'unione coniugale.
Mentre, a giustificazione della richiesta di affidamento esclusivo dei figli evidenziava la scarsa frequentazione degli stessi da parte del padre, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, l'inidoneità dei comportamenti in loro presenza, e la mancata partecipazione agli obblighi di mantenimento (avendo versato dal mese di settembre 2022 al mese di marzo
2022, data di proposizione del ricorso, unicamente la somma di 1.000,00 euro).
Instaurato ritualmente il contraddittorio, all'udienza presidenziale del 20.06.2022
pagina 2 di 12 compariva la sola ricorrente, la quale insisteva in ricorso;
quindi il Presidente, stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione tra le parti, adottava, ex art. 708
c.p.c. i provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, regolamentava le visite padre – figli, nei termini ivi indicati, e disponeva che il versasse alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_2
500,00 euro per il mantenimento dei figli con decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'intero AS CO fosse introitato interamente dalla ricorrente.
Quindi nominava il Giudice istruttore, fissava l'udienza per la comparizione delle parti e trattazione della causa e assegnava al convenuto termine per la costituzione in giudizio, con onere per la parte ricorrente di provvedere alla notifica.
Alla successiva udienza del 5.01.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza al convenuto non costituito, dichiarava la contumacia di CP_2
.
[...]
Solo in data 8.06.2023 si costituiva il , il quale, in via preliminare, rilevando la CP_2 nullità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, chiedeva la rimessione in termini;
e, nel merito, contestando tutto quando richiesto e dedotto da parte ricorrente, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli con diritto di visita paterno;
nonché un obbligo di mantenimento a suo carico nell'interesse dei minori non superiore a complessive 200,00 euro (100,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare il resistente nel contestare la richiesta di addebito della separazione a suo carico rilevava che l'affectio maritalis era cessato da tempo, per cui chiariva che il suo allontanamento da casa a settembre 2021 e l'instaurazione di un nuovo rapporto sentimentale era la conseguenza e non la causa della precedente disgregazione del nucleo familiare.
Inoltre al fine di giustificare la saltuaria contribuzione economica a favore dei figli evidenziava la sua precaria condizione economica negli anni di riferimento e la totale assenza di risorse nel periodo precedente, dal 2016 al 2020, anche in ragione, da ultimo pagina 3 di 12 della crisi da CO 19.
La causa veniva istruita solo a mezzo accertamenti della Guardia di Finanza e veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sull'eccezione preliminare di rimessione in termini.
anche in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito nella Controparte_2 richiesta di rimessione in termini stante la nullità della notifica del ricorso introduttivo e dell'ordinanza presidenziale in quanto il procedimento notificatorio, avrebbe, a suo dire, dovuto essere indirizzato al suo datore di lavoro, conosciuto dalla ex moglie.
La superiore eccezione è stata rigettata dal Giudice istruttore con ordinanza del 9.02.2024 che questo Collegio condivide.
Ed invero dagli atti risulta che la ricorrente ha eseguito la notifica del ricorso introduttivo ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., presso il Comune di PR LO, dopo avere tentato di indirizzare il procedimento notificatorio, ai sensi degli articoli 137 e seguenti c.p.c., presso l'ultima residenza nota del coniuge, ossia via G. Acerbi n. 6 (PR LO).
Anche in questa sede allora deve richiamarsi la giurisprudenza ormai consolidata - proprio con particolare riferimento alla notifica degli atti giudiziari in ipotesi di separazione di fatto dei coniugi- muovendo dal principio che l'ordinaria diligenza cui è chiamato il notificante per vincere l'ignoranza della residenza, del domicilio o della dimora del notificando deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede previsti dall'art 1147 cc e non può tradursi nel dovere di compiere ogni tipo di indagine possibile, comprese quelle che implicano ingenti spese economiche e tempi di attesa assai dilatati, ha chiarito che “ è onere del coniuge che si allontani dalla casa coniugale dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione dell'art 143 cc, in presenza dei pagina 4 di 12 presupposti per l'applicazione della norma”(cfr, ex multis la recente Cass. civ. sez. I
Ordinanza 14.11.2023 n. 31722).
Così come correttamente rilevato dal Giudice Istruttore, nel caso di specie, fin dal ricorso introduttivo la ha dedotto che il marito sarebbe definitivamente andato via da CP_1 casa nel settembre 2021 omettendo di comunicare il nuovo domicilio effettivo;
così nella relata del primo tentativo di notifica eseguito presso la via G. Acerbi n. 6, l'Ufficiale giudiziario ha raccolto le dichiarazioni della , che ha ribadito di non avere CP_1 contezza del luogo di effettivo domicilio del coniuge. Ne discende che secondo parametri di normalità e buona fede, non può ritenersi che la ricorrente avrebbe dovuto utilizzare un grado maggiore di diligenza per superare l'ignoranza del domicilio o della dimora del coniuge;
al contrario era preciso onere del , essendosi allontanato dalla casa CP_2 coniugale, comunicare alla moglie e/o all'ufficio anagrafe la nuova residenza/domicilio/dimora, in modo da consentire il raggiungimento della sua persona o per tutte le comunicazioni con efficacia legale.
Alla luce di quanto sopra l'eccezione in questione va rigettata.
La separazione personale dei coniugi.
Passando al merito della controversia, in primo luogo, la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
Affidamento e collocamento dei figli minori.
Quanto all'affidamento dei figli minori, va accolta la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo dei minori e , con conferma delle statuizioni Per_1 Per_2 provvisorie già assunte in fase Presidenziale.
pagina 5 di 12 Invero sebbene, come è noto, l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisca il regime ordinario di affidamento privilegiato dal legislatore ad esso può derogarsi ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore".
Secondo quanto espresso dalla suprema Corte è legittimo derogare al regime privilegiato di affidamento condiviso dei figli in presenza di un totale inadempimento del genitore all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento e in presenza di un esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”
(Cass.. 26587 del 2009).
Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha consentito di rilevare il disinteresse del padre, sia da un punto di vista morale e affettivo, che materiale, nei confronti del figli, dei quali si è sempre occupata la madre sin dalla separazione di fatto.
Invero il genitore ha, dapprima, provveduto solo saltuariamente si bisogni economici di e : nello specifico dal mese di settembre 2021 al mese di giugno 2022 ha Per_1 Per_2 versato a favore dei figli la somma complessiva di 1.000.00 euro;
nel successivo mese di luglio ha versato la somma di 300,00 euro e ad agosto altre 300,00 euro;
mentre non ha versato più alcunchè dal mese di settembre2022 (come risulta dalla querela del 7.11.2022, dall'atto di precetto notificatogli e dalle specifiche allegazioni della ricorrente non contestate dal ). Per contro il si è limitato a giustificare la sua condotta CP_2 CP_2 inadempiente adducendo gravi difficoltà economiche successive alla pandemia da CO
19.
E, se è vero, che un adempimento discontinuo dell'obbligo di mantenimento di per sé non può costituire da solo motivo per derogare al regime di affidamento condiviso dei figli, non può tuttavia trascurarsi in questa sede come il genitore, oltre a dimostrare delle gravi carenze sul piano del sostegno economico ai minori, risulta essersi disinteressato ai loro bisogni affettivi, di cura ed educazione, di cui si è occupata sempre e solo la madre.
Invero la ricorrente ha dedotto che dal periodo successivo alla separazione il padre ha nel tempo diminuito drasticamente la frequentazione con i figli (se subito dopo la separazione pagina 6 di 12 di fatto li incontrava due volte a settimana, in seguito li prelevava al massimo due volte al mese), fino a disinteressarsi completamente a loro, con grave sofferenza per i bambini.
Dal canto suo, il resistente si è limitato a giustificare l'assenza di un rapporto con i figli rilevando (in modo generico) una condotta ostacolante della madre, senza tuttavia, chiarire in che modo e in quali occasioni la gli avesse impedito di coltivare il rapporto CP_1 con e . Né ha contestato quanto ostenuto dalla ricorrente in merito alle Per_1 Per_2 condotte inappropriate da lui assunte nei confronti della donna alla presenza dei figli, con pregiudizio per gli stessi (il era solito “abbandonarsi a intemperanze verbali CP_2 nei confronti della sig.ra , utilizzando appellativi ingiuriosi e denigranti e CP_1 mostrando una rabbia del tutto ingiustificata e sproporzionata per una circostanza da lui stesso creata e voluta. A titolo meramente esemplificativo in data 22.03.2022 il sig.
mancava di riaccompagnare i propri figli a casa all'orario stabilito e li CP_2 riportava ben due ore più tardi precisamente a mezzanotte. Una volta arrivato sotto casa della ricorrente, il marito si rifiutava di lasciare i bambini al nonno e metteva in piedi una scenata penosa mandando messaggi minacciosi alla ricorrente, insultandola poiché non si trovava in casa a quell'ora, messaggi che la signora si riserva di produrre in giudizio.
Per mero scrupolo, si intende specificare che la sig.ra si trovava in casa ma che non aveva piacere di incontrare l'ex marito e pertanto aveva chiesto al padre, che abita nell'appartamento sotto il suo, di scendere per accogliere i bambini. Inutile dire che i piccoli si sono molto spaventati a causa del comportamento aggressivo e del tutto fuori controllo del padre che dà prova ogni giorno di più, di aver totalmente perso il lume della ragione, sotto ogni punto di vista); ovvero in ordine alle dedotte mancanze nella gestione dei bisogni e delle problematiche di salute dei minori (in particolare di che ha Per_2 dovuto affrontare un percorso di sostegno per un ritardo nel linguaggio). Invero il resistente nelle sue difese si è concentrato tutt'al più sulle questioni economiche, al fine di sostenere le sue difficoltà, mentre nulla ha chiarito né provato rispetto al contestato disinteresse e alle mancanze affettive e accuditive nei confronti dei figli.
Considerato allora che l'affidamento condiviso dei figli si fonda sulla costante collaborazione dei genitori nella loro crescita, il comportamento superficiale assunto dal pagina 7 di 12 resistente che ha contribuito solo in maniera saltuaria alle molteplici esigenze economiche dei figli, costringendo la madre a sopperire a tali mancanze, unitamente alla condotta inappropriata nei confronti della moglie, alla presenza dei bambini, e al disinteresse rispetto ai loro bisogni affettivi, morali e accuditivi, dimostra l'inidoneità del a CP_2 fungere da figura di supporto per i figli e ad occuparsi stabilmente di loro e dunque legittima una deroga all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sui minori.
I minori rimarranno collocati presso la madre, con la quale hanno da sempre vissuto.
Il diritto di visita paterno.
La regolamentazione della presenza del padre va prioritariamente rimessa ai liberi accordi tra le parti, che devono tener conto delle esigenze dei minori, sia scolastiche che extrascolastiche.
In mancanza di diversi accordi, e tenuto conto della disponibilità (minima) data dal resistente agli incontri con i minori, il padre potrà tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì pomeriggio e, a fine settimana alterni, dalle 16:00 alle 18.00 del sabato e della domenica (senza pernottamento, non richiesto dal genitore); durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo
(alternando i periodi negli anni); giorno del compleanno, alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre.
4. L'addebito della separazione.
Passando alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, è bene ricordare, in via generale, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza pagina 8 di 12 morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr. fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
La ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito la violazione del dovere di coabitazione da parte del , per l'abbandono ingiustificato e improvviso, il 20 CP_2 settembre 2021 del tetto coniugale, nonché la violazione del dovere di fedeltà per avere intrapreso una relazione extraconiugale con una collega di lavoro.
E' noto come, l 'abbandono del tetto coniugale, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr., fra tante, Cass. 11793/2021, 12241/2020,
1451/2018, 2539/2014, 1696/2014, 27923/2013 e 10719/2013).
Orbene, nel caso di specie risulta incontestato, perché lo stesso resistente lo ha confermato, che il il 20.09.2021 ha lasciato la casa familiare. CP_2
La ricorrente ha sostenuto che tale allontanamento, peraltro intervenuto la stessa sera in cui la famiglia era andata a cena, fosse stato improvviso e, nell'imminenza dei fatti, non giustificato, salvo poi averne trovato, a suo dire, la ragione nella relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con altra donna.
D'altro canto, il resistente, nel confermare di aver lasciato la casa familiare e di aver intrapreso già a tale data una nuova relazione sentimentale, si è limitato a sostenere che la crisi matrimoniale fosse pregressa, senza tuttavia, non solo dare prova, ma nemmeno accennare e argomentare sulle ragioni della asserita pregressa disgregazione del vincolo matrimoniale.
pagina 9 di 12 Ne consegue che non avendo il resistente fornito elementi, neppure argomentativi, per consentire al Collegio di valutare che la crisi coniugale fosse già in atto prima dell'abbandono della casa familiare e della relazione con altra donna, deve ritenersi che tali comportamenti abbiano costituito la causa della rottura del rapporto e dell'intollerabilità della convivenza. Ne consegue che la domanda di addebito proposta dalla ricorrente risulta fondata e deve essere accolta.
Mantenimento dei figli
Quanto al mantenimento dei figli, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze dei minori;
2) il tenore di vita goduto dalle medesime in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Passando al vaglio della complessiva situazione professionale, patrimoniale e reddituale dei coniugi, dall'audizione delle parti e dalla documentazione in atti è emerso che di professione impiegata, ha lavorato presso diverse strutture Controparte_1 alberghiere, percependo circa 1.100,00 euro al mese nell'anno 2022 (v. dichiarazioni rese all'udienza presidenziale) e che in seguito è stata assunta con contratto a tempo indeterminato.
Per contro risulta, come da lui stesso confermato, aver sempre lavorato Controparte_2 nel settore della ristorazione, in qualità di cuoco, percependo nell'anno d'imposta 2021 redditi pari a circa 5.000,00 euro annui, nell'anno 2022 di 3.083,00 (come da relazione della Guardia di Finanza) e nel 2023 di 10.400,00 euro, circostanza quest'ultima dichiarata dallo stesso resistente nelle note del 8.01.2025.
Inoltre, dall'estratto conto previdenziale prodotto dalla ricorrente risulta che nel CP_3
2020 ha percepito complessivamente circa 5.712,00 euro.
Pertanto, alla luce della accertata condizione economica delle parti, della permanenza pagina 10 di 12 esclusiva dei figli presso la madre, nonché delle loro esigenze in ragione dell'età, appare equo porre a carico del padre un assegno di euro 150,00 a figlio (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ), oltre al 50% delle spese da versare alla coniuge entro giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della Controparte_1 presente sentenza.
L'AS CO dovrà essere interamente percepito dalla madre.
Le domande ulteriori domande.
Nulla deve pronunciarsi sulla originaria domanda della ricorrente, in quanto non reiterata, ed in ogni caso inammissibile in questa sede, di versamento a carico di controparte della somma di euro 100,00 per il pagamento della metà della rata di finanziamento dalla data della separazione di fatto, al netto di quanto già versato.
Spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, il va condannato a pagare le CP_2 spese di lite in favore della ricorrente, con versamento all'Erario, essendo la stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (dati dalla media aritmetica tra il valore minimo e quello medio) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
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Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa, con addebito a CP_2
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[...] dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, con Per_2 Per_1
pagina 11 di 12 collocamento presso la stessa. regolamenta la presenza del padre con i figli come in parte motiva;
dispone che provveda al mantenimento dei figli minori versando alla Controparte_2 ricorrente, entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 150,00 – da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda.
Dispone che l'AS CO sia interamene versato a favore della ricorrente.
Condanna a corrispondere in favore della ricorrente, con versamento Controparte_2 all'Erario, le spese di lite, liquidate nella somma di €. 4.986,00 per compensi oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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