Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 389/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente
d.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 15/05/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv.ti ONNEMBO GIANLUCA e Parte_1
, elettivamente domiciliato come in atti;
Controparte_1
-appellante-
e
, non costituita in giudizio;
Controparte_2
-appellata-
Oggetto: categoria e qualifica. Appello avverso la sentenza n. 23/2024 del 23/01/2024 -
04/07/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15/05/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16/09/2024 la unipersonale ha impugnato la sentenza Parte_1
indicata in oggetto, pronunciata il 23/01/2024, depositata il 04/07/2024 e non notificata, con la quale -in parziale accoglimento del ricorso proposto in data 28/09/2019 da Controparte_2
già propria dipendente fino al 12/01/2019 quale impiegata con inquadramento nel livello I del
CCNL Telecomunicazioni ed orario di lavoro di 30 ore settimanali, in base a contratto del
Giornalistico, orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 18,00, e la domenica dalle ore 13,00 alle ore 23,00, detratta la somma di € 30.974,00 già percepita, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: come emerso dall'istruttore svolta, il rapporto di lavoro tra le parti era di fatto iniziato il 01/10/2016, e la aveva svolto, nella redazione CP_2 dell'emittente televisiva Infomedia News, edita dalla datrice di lavoro, mansioni di natura giornalistica (redazione di articoli e conduzione del telegiornale, redazione della rassegna delle notizie sportive, telecronache e servizi di eventi sportivi, co-conduzione della trasmissione sportiva domenicale “Zona Goal”), con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 18,00, e la domenica dalle ore 13,00 alle ore 23,00; dette mansioni, in base al
CCNL Giornalistico, andavano qualificate come di redattore con meno di 30 mesi di anzianità; essendo la lavoratrice iscritta all'albo dei giornalisti pubblicisti ma non a quello dei giornalisti professionisti, il rapporto di lavoro era nullo per violazione dell'art. 45 l. n.
69/1963, ma ex art. 2126 c.c. ella aveva diritto alle retribuzioni maturate nel periodo in cui il rapporto aveva avuto esecuzione.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e della valutazione delle prove e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., poiché:
1. l'appellata, al momento dell'assunzione, non aveva alcuna esperienza in campo di giornalismo televisivo, ed aveva svolto le sue prestazioni quale giornalista pubblicista, con il compito di svolgere attività di redazione semplice di articoli giornalistici e servizi giornalisti video, senza potere decisionale e sotto le indicazioni fornite dal Direttore Responsabile della
, laddove le mansioni di redattore presuppongono il possesso di Controparte_3
maggiore esperienza e professionalità, e la relativa qualifica può essere attribuita solo al giornalista professionista;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, all'appellata non poteva essere riconosciuta la qualifica di redattore, e l'inquadramento attribuitole era corretto;
2. la teste aveva dichiarato di avere collaborato con essa appellante dal 2017 al Tes_1
2019 solo la domenica, per la trasmissione sportiva “Zona Goal”, sicché non poteva riferire delle attività svolte dall'appellante nelle altre giornate lavorative, ed aveva riferito di avere assistito a richiami del responsabile nei confronti dell'appellante; il teste Testimone_2 , conduttore della trasmissione sportiva stessa, aveva riferito che il programma era Tes_3 andato in onda nella sola stagione sportiva 2017/2018 e l'appellata vi aveva fatto parte dalla quarta o quinta puntatala teste aveva riferito che il e il direttore Tes_4 Tes_2 responsabile davano indicazioni e disposizioni all'appellante; la teste CP_3 CP_3
aveva riferito di avere impartito disposizioni agli altri collaboratori all'interno della redazione e svolto azioni di controllo e coordinamento del personale, fornendo all'appellata istruzioni e controllandone l'operato, non avendo lei autonomia decisionale;
il teste aveva Tes_2
riferito che la quale direttore, organizzava il lavoro e controllava gli altri dipendenti;
CP_3
l'appellata non aveva esperienza professionale e non era giornalista professionista;
nella contrattazione collettiva, per quanto previsto dall'art. 23 del CCNL Telecomunicazioni, applicato al rapporto di lavoro tra le parti, non vi sono riferimenti pratici o concreti alla natura giornalistica dei rapporti lavorativi inquadrabili all'interno della declaratoria di classificazione del personale;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non era stata raggiunta la prova dello svolgimento da parte dell'appellata di mansioni superiori;
3a. i testi escussi relativamente all'orario di lavoro non avevano precisato in quali e quanti turni settimanali vi era stata coincidenza dei propri turni con quelli dell'appellata, e dalle timbrature del badge in uso all'appellata risultava un orario di lavoro dalle 8.00 alle 17.00 comprensivo della pausa pranzo, dal lunedì al venerdì, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non vi era prova dello svolgimento di maggiore orario in tali giornate e di prestazione di attività lavorativa nella giornata del sabato;
3b. la trasmissione sportiva domenicale “Zona Goal” era stata ideata da , il Parte_2
quale, come riferito, aveva gestito autonomamente contenuti, ospiti e collaboratori, mentre essa appellante aveva solo fornito attrezzature, supporto tecnico, regia e messa in onda sul proprio canale Info Media News, gratuitamente, e l'appellata aveva partecipato alla trasmissione, dalla quarta o quinta puntata, perché convocata direttamente dal , a Tes_3
titolo esclusivamente gratuito;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non vi era prova dello svolgimento di attività lavorativa nella giornata della domenica;
3c. in ogni caso, l'impugnata sentenza non aveva erroneamente tenuto conto, relativamente all'orario di lavoro, dei periodi di assenza dell'appellata per ferie e per malattia (dal
04/06/2018 al 09/01/2019);
3d. relativamente alla data di inizio delle prestazioni lavorative dell'appellante, la teste aveva dichiarato, genericamente, di avere iniziato a lavorare una settimana dopo di Tes_4
lei, e gli altri testi non avevano riferito nulla, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non vi era prova dell'instaurazione del rapporto di lavoro in data antecedente la formale assunzione.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'esecuzione o dell'esecutività di essa, il rigetto delle domande proposte dall'appellata in primo grado. si è costituita in giudizio per la sola fase dell'inibitoria, chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'istanza.
Instauratosi il contraddittorio, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensiva, all'udienza ex art. 435 c.p.c. fissata per il 17/04/2025 nessuna delle parti è comparsa, sicché questa Corte ha disposto rinvio all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c..
L'ordinanza di rinvio è stata comunicata telematicamente al procuratore dell'appellante in data
17/04/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso.
Motivi della decisione
L'appello va dichiarato improcedibile ex art. 348 c. 2 c.p.c., non essendo l'appellante comparso né all'udienza del 17/04/2025 fissata ex art. 435 c.p.c. con decreto del 02/10/2024, regolarmente comunicatogli il 03/10/2024 come risulta dagli atti del fascicolo informatico, né all'odierna udienza, nonostante regolare comunicazione dell'ordinanza di rinvio pronunciata all'udienza del 17/04/2025, come risulta dagli atti del fascicolo informatico.
Non deve pronunciarsi sulle spese di lite del grado, non essendosi l'appellata costituito.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 23/2024 in data 23/01/2024-04/07/2024 del Tribunale di Avezzano in funzione di
Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 15/05/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -