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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1031/2022 promossa da:
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta individuale (P. VA Parte_1 C.F._1
), con sede in Favria (TO), Via Enrico Fermi 4, elettivamente domiciliato in Torino, L. P.IVA_1
Tirreno 115, presso lo studio dell'avv. Roberto Mancinelli, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLANTE
Contro
nato a [...], in data [...], (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a San Francesco al Campo (TO), in Via Banni n° 16, ed elettivamente domiciliato in Torino, Via
Cibrario n. 6, presso lo studio dell'avv. Giorgio Strambi, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione con appello incidentale
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 646/22 pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data
01.06.2022
Contratto d'appalto – Vizi e difformità – Risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 16 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza appellata, respinta ogni contraria istanza,
Accertare e condannare al pagamento in favore di , in qualità di Controparte_1 Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, della somma di € 51.294,96;
Limitare la condanna di , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.750,00 per il minor valore dell'opera Controparte_1 realizzata mediante impiego di legno di tipo non lamellare e di € 5.158,80 a titolo di risarcimento del danno per un totale di € 6.908,82.
Respingere l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari di questa fase di giudizio.”
Per parte appellata e appellante incidentale:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Con riferimento all'appello principale
In via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal Sig.
, quale titolare della omonima Ditta, ovvero dichiararlo inammissibile, ai sensi Parte_1 dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni tutte indicate in narrativa.
In via principale e nel merito rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dal Sig.
, quale titolare della omonima Ditta respingere conseguentemente l'appello dalla Parte_1
medesima interposto.
In accoglimento dell'appello incidentale
In via istruttoria disporre supplemento di CTU che risponda al quesito formulato in primo grado e rimasto senza risposta che si ripropone nei seguenti termini: “dica il CTU se una o più difformità tra quelle riscontrate [dall'NG. CTU nel primo grado di giudizio] precluda ad oggi il collaudo Per_1 dell'immobile di Via Banni s.n.c. in San Francesco al Campo (TO)”.
In via principale si insta per la riforma della sentenza del Tribunale di Torino [Ivrea] n.646/2022 pubblicata il 01.06.2022 resa nel procedimento inter partes R.G. 4558/2007 nei termini di seguito indicati dando atto che per comodità dell'Illustrissima Corte adita la parte di cui si chiede la riforma del provvedimento gravato è quella evidenziata in corsivo e neretto:
“condanna (C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale (P. VA ) al pagamento in favore di (C.F. P.IVA_1 Controparte_1
) della somma di €.12.897,06 a titolo di risarcimento del danno da ritardo oltre C.F._2 ad un ulteriore risarcimento danni pari al 40% del valore dell'appalto in conseguenza della non collaudabilità ai sensi delle NTC2008 come nuova struttura”
pagina 2 di 16 “condanna (C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale (P. VA ) all'esecuzione dei due pilastri di cemento armato mancanti con le P.IVA_1 seguenti modalità “Puntellamento della trave di copertura - Rimozione delle attuali strutture portanti
(pilastrino e staffa) - Demolizione in traccia nelle pareti per inserimento pilastro - Inserimento di un capitello in legno per allargare la superficie di appoggio - Casseratura, armatura e getto – Ripristini”, all'esecuzione della corretta fasciatura dei pilastri e all'interruzione dei ponti termici, al rivestimento dei pilastri per risolvere il difetto estetico di disassamento e all'irrobustimento dei pilastrini per renderli conformi ai valori di resistenza a favore di (C.F. . Controparte_1 C.F._2
Condanna del sig. all'allestimento dell'area di cantiere per rifare il tetto, alla Parte_1
posa del ponteggio, allo smontaggio del vecchio tetto, al conferimento delle vecchie tegole in discarica, ed alla posa in opera delle nuove tegole fornite dalla ”. CP_2
condanna (C.F. ) al pagamento in favore di Controparte_1 C.F._2 Parte_1
(C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. VA
[...] C.F._1
), della somma di €.42.190,18 [e non di quella erroneamente indicata in € 51.294,96] P.IVA_1 subordinatamente all'esecuzione delle opere di cui al primo capo della sentenza da parte di
[...]
(C.F. ) a titolo di prezzo dell'opera appaltata. Parte_1 C.F._1
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.07.2013 in qualità di committente, stipulava con l'impresa individuale Controparte_1
un contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo edificio Parte_1
residenziale unifamiliare, da erigere su un terreno di proprietà del committente, sito in San Francesco al
Campo (TO), per il corrispettivo di € 193.137,19; nel luglio 2014 la committenza prendeva atto della mancata ultimazione dei lavori, lamentando la scadenza del permesso di costruire, la mancata richiesta e ottenimento dell'agibilità e l'assenza di collaudo delle opere strutturali. Svolte le opportune verifiche, veniva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Ivrea, all'esito del quale, il consulente tecnico nominato accertava i difetti e/o le difformità, quantificando in
€ 40.000,00 il costo per la loro eliminazione. con atto di citazione ritualmente notificato nelle date del 13 e 14/11/2017, Controparte_1 conveniva in giudizio l'impresa appaltatrice, , nonché la geom. in Parte_1 CP_3
qualità di progettista e poi direttrice di lavori per le opere architettoniche, sino al 14.08.2014, quando aveva rassegnato le proprie dimissioni e le era subentrato il Geom. nonché l'ing. CP_4
quale progettista e direttore lavori delle opere strutturali, chiedendo che, in Controparte_5
pagina 3 di 16 aggiunta ai vizi già accertati nel corso dell'ATP, venissero accertati anche i vizi “strutturali” dell'immobile, chiedendo, in particolare, la condanna dell'appaltatore, , ad emendare Parte_1
l'opera, realizzando a regola d'arte tutti gli interventi necessari ad ovviare ai difetti e criticità, nonché, chiedendo, in via alternativa, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma necessaria all'eliminazione dei vizi, pari complessivamente ad € 105.000,00, o altra maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre ad € 6.000,00, ovvero altro maggiore o minore importo, corrispondente al minor valore del perlinato di legno non lamellare impiegato nell'esecuzione dei lavori, rispetto a quello di legno lamellare previsto nel contratto.
si costituiva, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Parte_1 CP_6
fornitrice delle tegole di copertura dell'edificio, e svolgendo domanda riconvenzionale
[...]
diretta ad ottenere il pagamento dell'importo di € 51.294,96, a titolo di saldo delle opere eseguite.
La geom. e l'ing. si costituivano, contestando la loro responsabilità e chiedendo CP_3 CP_5
di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni che assicurava CP_7
entrambi per la responsabilità professionale.
Tutte le richieste di chiamata in causa venivano autorizzate;
i terzi chiamati si costituivano per essere successivamente estromessi dal giudizio in base a due distinti accordi: la in Controparte_6
quanto provvedeva a consegnare nuove tegole in sostituzione di quelle difettose, sottoscrivendo una scrittura di transazione, mentre la Compagnia metteva a disposizione dei propri assicurati, CP_7
e la somma di € 15.000,00, con la quale transavano la controversia con CP_5 CP_3 CP_1
.
[...]
Veniva quindi disposta ed espletata un'ulteriore CTU, che perveniva a quantificare il costo necessario ad eliminare i vizi e difetti costruttivi in € 31.000,00, stabilendo in capo all'appaltatore una percentuale di responsabilità pari al 50%; la CTU accertava altresì che le opere indicate nella fattura n. 9 del
26.05.2014 erano state realizzate per l'importo di € 42.190.08.
Precisate le conclusioni, con sentenza pubblicata in data 01.06.22, il Tribunale di Ivrea così statuiva:
“dichiara cessata la materia del contendere tra (C.F. ) e il Controparte_1 C.F._2
Geom. (C.F. ) per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da CP_3 CodiceFiscale_3
parte dell'attore e accettazione della convenuta a spese di lite compensate e per l'effetto rigetta integralmente la domanda di condanna attorea avanzata nei confronti del Geom. (C.F. CP_3
); C.F._4
dichiara cessata la materia del contendere tra (C.F. ) e l'NG Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte Controparte_5 CodiceFiscale_5
dell'attore e accettazione del convenuto a spese di lite compensate e per l'effetto rigetta integralmente
pagina 4 di 16 la domanda di condanna attorea avanzata nei confronti del l'NG (C.F. Controparte_5
); C.F._6
condanna (C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale (P. VA all'esecuzione dei due pilastri di cemento armato mancanti con le P.IVA_1
seguenti modalità "Puntellamento della trave di copertura - Rimozione delle attuali strutture portanti
(pilastrino e staffa) - Demolizione in traccia nelle pareti per inserimento pilastro - Inserimento di un capitello in legno per allargare la superficie di appoggio - Casseratura, armatura e getto —
Ripristini' all'esecuzione della corretta fasciatura dei pilastri e all'interruzione dei ponti termici, al rivestimento dei pilastri per risolvere il difetto estetico di disassamento e all'irrobustimento dei pilastrini per renderli conformi ai valori di resistenza a favore di (C.F. Controparte_1
); condanna (C.F. ), in qualità di CodiceFiscale_7 Parte_1 C.F._1
titolare dell'omonima ditta individuale (P. VA ) al pagamento in favore di P.IVA_1 CP_1
(C.F. ) della somma di €.3.500,00 per il minor valore dell'opera
[...] C.F._2
realizzata mediante impiego di legno di tipo non lamellare;
condanna (C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale (P. VA al pagamento in favore di (C.F. P.IVA_1 Controparte_1
) della somma di €.12.897,06 a titolo di risarcimento del danno;
C.F._2
condanna (C.F. ) al pagamento in favore di Controparte_1 CodiceFiscale_7 Parte_1
(C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. VA
[...] C.F._1
), della somma di €.51.294,96 subordinatamente all'esecuzione delle opere di cui al P.IVA_1
primo capo della presente sentenza da parte di (C.F. ) a Parte_1 C.F._1
titolo di prezzo dell'opera appaltata; dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
pone definitivamente le spese di
CTU in capo a ) nella misura del 50% e in capo a Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. Parte_1 C.F._1
VA ), nella misura del 50%, come già liquidate con separato decreto del 5 marzo 2022, P.IVA_1
con i conseguenti obblighi restitutori".
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
19.07.2022, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di CP_1
al pagamento della somma di € 51.294,96, nonché la riduzione dell'importo dovuto dalla
[...]
ditta individuale, di cui è titolare, in favore del committente, all'importo di € 1.750,00, pari al minor valore dell'opera realizzata per l'impiego di legno non lamellare, e la riduzione ad € 5.185,00 del risarcimento del danno.
pagina 5 di 16 Si è costituito in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello principale, Controparte_1
ex art. 342 c.p.c., o comunque chiedendone la reiezione nel merito, e proponendo appello incidentale, al fine di ottenere un risarcimento per la non collaudabilità dell'opera come nuova struttura e la condanna di all'allestimento dell'area di cantiere per il rifacimento del tetto, con posa Parte_1
del ponteggio, smantellamento del vecchio tetto e conferimento delle vecchie tegole in discarica.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 14/12/2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi all'udienza del 15/11/2023, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Deduce l'appellante principale, , che la sentenza impugnata sia frutto di una parziale, Parte_1
superficiale ed errata lettura degli atti e della consulenza tecnica, oltre ad essere caratterizzata da evidenti vizi logici e da una decisione finale che sarebbe contra legem.
Operate tali premesse, l'atto di appello si articola sulla base di due motivi di gravame, il primo dei quali diretto a censurare il capo con cui è stata emessa una pronuncia di condanna condizionata, chiedendo quindi la riforma di tale capo, con condanna di al pagamento della somma di euro Controparte_1
51.294,96, senza condizionare il versamento di tale importo all'esecuzione delle opere analiticamente indicate nel dispositivo e la cui esecuzione è stata posta a carico della ditta;
con il secondo Parte_1
motivo di gravame viene invece censurata la statuizione con cui l'odierno appellante è stato condannato a corrispondere l'importo di euro 16.397,00, non tenendo conto la pronuncia di come la responsabilità per i lavori non eseguiti a regola d'arte ricada sia sull'appaltatore, sia sui due professionisti, che erano stati convenuti in giudizio, e cioè la geom. e l'ing. , i quali hanno CP_3 Controparte_5
transatto la controversia con il versamento della somma di euro 15.000,00, somma di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, al fine di detrarlo dalla somma complessivamente determinata dal c.t.u., a titolo di costi necessari alla eliminazione dei vizi o quale minor valore delle opere realizzate.
Parte appellata eccepisce anzitutto l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., asserendo che l'appello avversario non "dialoga" con la sentenza impugnata ed aggiungendo come nel caso di specie vengano travisati i principi espressi dal Tribunale di Ivrea, tanto che il primo motivo d'impugnazione non tiene conto che la pronuncia emessa è di condanna condizionata, dunque perfettamente ammissibile;
mentre il secondo motivo equivocherebbe in ordine al fatto che il Tribunale abbia ritenuto che il non intendesse aderire alla transazione intervenuta tra il committente, i Pt_1
professionisti e le loro compagnie di assicurazione, dal momento che il primo Giudice avrebbe, invece,
pagina 6 di 16 perfettamente colto la volontà del che non ha inteso partecipare alla transazione, ai sensi dell'art. Pt_1
1304 c.c., secondo quanto emergerebbe dai verbali delle udienze svoltesi nelle date del 04/03/2020 e
17/02/2021.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello risulta infondata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - nel testo dunque applicabile ratione temporis al presente giudizio - va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, inconsiderazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado»” (Cass.SS.UU sent.,16 novembre 2017, n.27199).
Più specificatamente, la Corte ha precisato come il nuovo testo esiga, pur senza necessità dell'utilizzo di formule sacramentali, che "le questioni e i punti contestati nella sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze" (in senso conforme Cass. n. 7675/2019).
Tali condizioni risultano assolte nel caso di specie, poiché la lettura dell'atto d'appello consente di individuare le censure mosse, sia al dictum del Tribunale, sia alla valutazione operata, alle pagg. 17 e
18 della sentenza impugnata, riguardo alla rilevanza e alla ricaduta dell'intervenuta transazione nei rapporti tra il committente e l'appaltatore.
Con il primo motivo d'impugnazione sostiene l'appellante che il Tribunale, nel subordinare il pagamento dell'importo dovuto, per il saldo dei lavori appaltati, al rifacimento da parte dell'impresa di di alcune opere non eseguite correttamente, avrebbe deciso contra legem, poiché non vi è Parte_1
alcuna norma del codice di procedura civile che preveda che la condanna al pagamento di una somma possa essere subordinata all'obbligo di eseguire delle prestazioni da parte del creditore di quella somma;
inoltre il Tribunale avrebbe emesso una pronuncia, che non ha deciso il merito della causa, in quanto avrebbe lasciato impregiudicato il contrasto tra le parti, dal momento che l'esecuzione di quelle opere richiederebbe una collaborazione da parte di e i rapporti tra le parti, che sono in Controparte_1
lite ormai da sette anni, non consentirebbero ciò, per cui si verrebbe a trovare Parte_1
nell'impossibilità di eseguire quelle opere e dunque di realizzare la condizione cui è subordinata la condanna.
pagina 7 di 16 La prima parte della censura non coglie come il primo Giudice abbia fatto applicazione dell'eccezione d'inadempimento e dunque non censura tale passaggio motivazionale.
Alle pagine da 9 a 13 della sentenza, vengono esaminate, sulla scorta delle risultanze dell'ATP, poi integrate dalla CTU espletata nel giudizio di cognizione, le difettosità delle opere eseguite, per cui la sentenza (v. pag. 16) ritiene fondata la domanda attorea, avente ad oggetto la condanna dell'impresa appaltatrice all'esecuzione ad opera d'arte dei manufatti risultati affetti da vizi. Quindi l'accoglimento della domanda riconvenzionale dell'appaltatore, , ritenuta fondata per l'importo di euro Parte_1
51.304,97 (rectius euro 51.294,96), è stata accolta “subordinatamente al compimento delle suddette opere a favore di , il quale è tenuto al pagamento del corrispettivo solo in esito alla Controparte_1
esecuzione della controprestazione dell'appaltatore, in forza degli accordi pattuiti, che hanno subordinato l'esecuzione della prestazione di pagamento gravante sul committente alla preventiva esecuzione delle opere gravante sull'appaltatore." (v. pag. 17 sentenza impugnata). Il passaggio motivazionale, nello specifico, fa riferimento alla previsione contrattuale in base alla quale i pagamenti erano subordinati ai vari stati di avanzamento lavori e alle verifiche a quelli connessi.
Orbene la Suprema Corte ha più volte affermato, in tema di appalto, “che il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n.
4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ. , attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche
(Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936; Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472)” (v. Cass.
09/03/2023 n. 7041).
L'unico riscontro che deve essere operato concerne la proporzionalità, nel senso che il rifiuto ad adempiere non deve essere contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la pagina 8 di 16 spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione.
Orbene sotto tale profilo la censura mossa – in termini invero del tutto embrionali - non risulta adeguata a sorreggere la richiesta di riforma sul punto, atteso che secondo l'appellante il valore delle opere, che egli dovrebbe eseguire, e a cui è stato subordinato il pagamento del saldo del corrispettivo, sarebbe pari ad € 7.000,00, senza considerare che vista la percentuale di responsabilità a lui attribuita, pari al 50%, quel valore si ridurrebbe a € 3.500,00.
Invero la sentenza, nel condannare all'esecuzione delle opere indicate nel terzo capo del Parte_1
dispositivo, non ha in alcun modo tenuto conto del fatto che la responsabilità per quei vizi/difformità non fosse attribuibile in via esclusiva all'appaltatore e su questo punto non è stato formulato alcun motivo di censura.
Quanto al valore delle opere da eseguire, al di là di non poter con riferimento ad esse, per la ragione appena esposta, essere considerata la riduzione percentuale correlata al grado di responsabilità, si tratta di interventi il cui costo è stato stimato dal c.t.u. in un importo ben maggiore a quello indicato dall'appellante, e cioé: per l'esecuzione dei due pilastri in cemento armato mancanti € 7.000,00; per il rivestimento dei pilastrini, per risolvere il difetto estetico del disassamento, € 3.000,00; per il rinforzo dei pilastrini, € 7.500,00.
La seconda parte della censura si risolve in mere considerazioni di fatto, circa l'atteggiamento non collaborativo che potrebbe avere , che non si riverberano sulla correttezza in diritto Controparte_1
della pronuncia, mentre è del tutto improprio sostenere che una statuizione di condanna condizionata equivalga, nella sostanza, ad una mancata decisione nel merito della controversia, poiché lascerebbe impregiudicati i contrasti tra le parti.
La controversia è infatti stata decisa nel momento in cui è stato stabilito quali sono le rispettive prestazioni poste a carico delle parti.
Il primo motivo d'appello deve quindi essere respinto.
Alle pagg. da 12 a 14 dell'atto d'appello si sofferma poi sul ragionamento compiuto dal Parte_1
primo Giudice per pervenire alla quantificazione, in € 51.294,96, della somma ancora dovuta da
, asserendo che il Tribunale avrebbe completamente travisato i termini della contesa, Controparte_1
e cioè la domanda proposta e le mancate eccezioni da parte del committente.
Ammette tuttavia l'appellante che “Ad ogni buon conto, pur con un ragionamento che segue un percorso del tutto diverso da quello prospettato dalle parti, la somma liquidata è di fatto corretta.” (v. pag. 14 atto d'appello).
pagina 9 di 16 Ne consegue che le argomentazioni, in quanto non dirette ad ottenere una riforma della pronuncia, che si riconosce abbia comunque liquidato la somma corretta, non si sostanziano in un motivo d'impugnazione.
Con il secondo motivo d'appello censura la decisione di primo grado, per avere trascurato Parte_1
di considerare come il avesse ricevuto dagli altri soggetti convenuti in giudizio, in via CP_1
transattiva, l'importo di € 15.000,00; la circostanza che non avesse dichiarato di voler profittare Pt_1
della transazione, ai sensi dell'art. 1304 c.c., perché l'accordo transattivo aveva avuto ad oggetto la sola quota di responsabilità gravante sui progettisti e direttori dei lavori, non escludeva che, avendo la transazione comportato lo scioglimento della solidarietà, egli potesse essere tenuto al risarcimento solo entro i limiti della sua quota.
Il motivo è fondato.
La motivazione espressa al riguardo dal Tribunale è erronea e mostra di non avere compreso il significato delle sentenze di legittimità invocate a suo fondamento, laddove afferma che, nel caso in cui il condebitore in solido non dichiari di profittare della transazione, intervenuta con altri condebitori, sia che la transazione abbia riguardato l'intero debito, sia che abbia riguardato la sola quota del transigente, la sua posizione rimarrebbe “neutra”.
La Suprema Corte ha invero precisato come: “…in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l'art. 1304, primo comma, cod. civ. si applica soltanto se la transazione abbia riguardato
l'intero debito solidale, mentre laddove l'oggetto del negozio transattivo sia limitato alla quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell'importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota." (v. Cass. 08/07/2009 n. 16050; in senso conforme
Cass. n. 25980/2021).
L'art. 1304, co.1, c.c., dunque, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore o dei debitori con i quali è stata stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta - in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti - la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione, pertanto laddove tale comunanza non esista, poiché la transazione non ha riguardato l'intero debito, ma solo la quota, la fattispecie si colloca al di fuori del campo di applicazione dell'art. 1304, comma 1, c.c. (v. Cass. n. 25980/2021).
Ha precisato la sentenza delle SS.UU. n. 30174 del 30/12/2011 come l'effetto della transazione sarà pertanto quello di ridurre, in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto,
pagina 10 di 16 il residuo debito gravante sugli altri condebitori in solido, ma ciò a condizione che costui abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, poiché "se il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri obbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.”
(v. Cass. 30/12/2011 n. 30174; in senso conforme Cass. 20/10/2014 n. 22231; Cass. 27/8/2020 n.
17893).
Sulla scorta di quanto precisato, è dunque inconferente, agli effetti per cui la transazione viene invocata da , che egli abbia manifestato la volontà di volerne profittare, atteso che l'odierno Parte_1
appellante chiede che la condanna sia limitata alla sua quota di responsabilità (del 50% o del 40%, quanto ai costi relativi alla richiesta di un nuovo permesso di costruire), ovvero - con analoghi risultati dal punto di vista economico - che dal complessivo importo sia di € 31.000,00 sia detratta la somma di
€ 15.000,00.
Il motivo d'appello deve quindi essere accolto, dovendosi rideterminare la somma, al cui risarcimento
è tenuto in base alla quota di responsabilità individuata dal c.t.u., nel minor importo di € Parte_1
7.209,00, così composto: € 1.750,00 (pari al 50% di € 3.500,00) per il minor valore dell'opera, dovuta all'impiego di legno di tipo non lamellare per il rivestimento;
€ 1.500,00 (pari al 50% di € 3.000,00) per l'aggiornamento della relazione di calcolo dell'intero fabbricato;
€ 2.800,00 (pari al 40% di €
7.000,00) per i costi professionali da sostenere per il collaudo;
infine, ulteriore voce inserita nel calcolo del risarcimento (v. pag. 13 sentenza impugnata), € 1.159,00 (pari al 40% di € 2.897,06), rappresentato dal costo delle sanzioni.
Non è infatti corretto il computo operato dall'appellante, che condurrebbe al minor importo di €
5.158,82 (v. pag. 23 atto d'appello), poiché trascura di considerare i vari addendi che la sentenza impugnata ha computato nel determinare il risarcimento (v. pagg. 12 e 13 sentenza impugnata) e rispetto alla cui inclusione nel calcolo non sono stati formulati motivi di censura.
L'appello incidentale di Controparte_1
censura con il primo motivo d'impugnazione la sentenza di primo grado per avere
[...]
omesso di pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto il risarcimento per le opere necessarie al rifacimento del tetto, così dimostrando di ritenere che con la transazione raggiunta tra il e la CP_1
società fornitrice delle tegole, che ha condotto alla pronuncia di cessazione Controparte_6
della materia del contendere riguardo alle domande proposte nei confronti di quella, non rimanessero altre questioni su cui pronunciare. La sentenza avrebbe così trascurato di considerare come sia necessario procedere all'allestimento dell'area di cantiere, al montaggio del ponteggio per la pagina 11 di 16 sostituzione delle vecchie tegole con quelle nuove fornite dalla allo Controparte_6
smontaggio delle vecchie tegole e al loro conferimento in discarica.
Sostiene l'appellante incidentale come strettamente correlata alla svolta censura, sia il secondo motivo d'appello incidentale, relativo alla condanna del a pagare all'impresa appaltatrice gli importi, CP_1
di cui alle fatture, relative al noleggio ed installazione del ponteggio (per € 5.754,60, oltre IVA), per l'approntamento del cantiere (€ 2.000,00, oltre IVA) e per il saldo del lavoro di sigillatura del tetto (€
1.000,00, oltre IVA).
Entrambe le doglianze sono infondate.
Nel corso dell'ATP è stato rilevato come le tegole posate presentassero uno “sfogliamento” dello strato superficiale, con la presenza di alcune crepe, difetto che è stato imputato ad un trattamento antichizzato imperfetto delle tegole e dunque ad un difetto di produzione, secondo quanto chiaramente indicato dal c.t.u. nominato nel corso dell'ATP (v. pag. 28 relazione ing. , senza che fosse addebitabile Per_1
qualsivoglia responsabilità per quei difetti all'appaltatore, che si era limitato a posare le tegole.
Ciò posto, è evidente come alcuna pretesa risarcitoria possa essere avanzata a tale titolo nei confronti dell'impresa di . Parte_1
In forza della scrittura di transazione sottoscritta tra e la e Controparte_1 Controparte_6 lo stesso , che aveva chiamato in garanzia la quest'ultima si è Parte_1 Controparte_6
impegnata a fornire una “nuova partita di tegole esenti da vizi e difetti del medesimo tipo di quelle già in precedenza fornite”, assumendosi anche l'onere delle spese di trasporto presso l'abitazione del
. Con l'adempimento di quelle obbligazioni sia il , che il quest'ultimo quanto alle CP_1 CP_1 Pt_1
pretese formulate in via manleva nei confronti della dichiaravano di non Controparte_6 avere null'altro a pretendere nei confronti della terza chiamata.
Nulla le parti prevedevano riguardo ai costi di smantellamento della vecchia copertura e di posa della nuova, i quali costi tuttavia, in assenza di una responsabilità dell'appaltatore per i difetti evidenziatesi nelle tegole, non possono essere posti a carico di . Parte_1
Per le medesime ragioni non può essere escluso il diritto di al compenso per le opere Parte_1
provvisionali (allestimento cantiere, noleggio e installazione del ponteggio, che peraltro non è plausibile siano state funzionali alla sola posa della copertura del tetto, trattandosi di un edificio di nuova costruzione), né a quelle di sigillatura del tetto, trattandosi di prestazioni che sono state eseguite,
e per le quali non può venire meno il diritto al compenso a causa del fatto che la copertura del tetto debba essere rifatta per un difetto di produzione dei materiali impiegati.
Il motivo di censura prosegue poi asserendo (“per inciso”) che il Tribunale avrebbe anche errato nella ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, nella parte in cui afferma che il avrebbe CP_1
pagina 12 di 16 corrisposto a l'importo di € 117.719,32, anziché la maggior somma di € 122.426,99, Parte_1
senza tuttavia che a tale critica si accompagni la richiesta di una modifica della sentenza, non potendosi la critica riferire al precedente passaggio contenuto a pag. 20 della comparsa di costituzione, laddove viene chiesto che sia condannato a corrispondere la minor somma di € 42.190,18, Controparte_1 poiché quell'importo è il risultato del precedente passaggio argomentativo, relativo alla non debenza delle voci relative all'allestimento cantiere, noleggio e posa ponteggio e sigillatura del tetto.
Peraltro, la differenza tra quanto l'appellante incidentale sostiene di avere versato (€ 122.426,99) e quanto ritenuto versato dalla sentenza (€ 117.719,32) è pari a € 4.707,67 e la sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda per € 51.294,96, l'ha accolta per un importo inferiore (per € 7.053.36) a quello a cui si sarebbe pervenuta detraendo dal dovuto quanto il primo Giudice ha ritenuto corrisposto, avendo comunque pronunciato nei limiti della domanda.
Del tutto inammissibile poi è il mutamento della domanda operato in sede di precisazione delle conclusioni, laddove è stata modificata la domanda qualificata come principale, inserendo, come alternativa, la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 56.500,00, ed accompagnando la nota di precisazione delle conclusioni con argomentazioni del tutto nuove, non facenti parte dei motivi d'appello incidentale, tra cui quelle relative al diverso numero di pilastrini che dovrebbero essere rinforzati.
Con il terzo motivo d'appello incidentale, infine, censura che il Tribunale abbia Controparte_1 ritenuto l'immobile collaudabile, così ragionando in termini riduttivi nel quantificare il risarcimento del danno e determinandolo solo nella misura delle spese necessarie al rilascio di un nuovo permesso di costruire in sanatoria.
Sostiene l'appellante che, pur essendo stata la questione della collaudabilità dell'immobile, oggetto di uno specifico quesito posto al c.t.u., questi non avrebbe risposto, poiché il c.t.u. ha affermato che sarebbe stato necessario redigere una nuova relazione di calcolo dell'intero fabbricato, da parte Per_ Per_ dell'ing. con un costo di € 3.000,00, mentre ing. ha precisato come l'edificio non sarebbe stato collaudabile come nuova costruzione, ma solo facendola passare per una vecchia costruzione, il che, oltre ad essere di dubbia legittimità, in ogni caso comporterebbe un deprezzamento dell'immobile.
Orbene la CTU, svolta nel corso del giudizio di merito, ha esaminato le analisi di compressione di carote di calcestruzzo sui pilastrini;
precisando come: “Alla presenza del collaudatore NG. Per_3
e della Società PQRS srl sono stati prelevati ulteriori provini di calcestruzzo mediante carotaggi
[...]
nelle parti della struttura ritenute più significative.
I valori ottenuti di resistenza cilindrica alla compressione sono pari a:
• 58,6 mPa
pagina 13 di 16 • 52,4 mPa
• 58,2 mPa
E sono pienamente compatibili con i valori di Rck previsti a progetto (fck = 0,83 Rck)” (v. pag. 7 relazione CTU). Più oltre il c.t.u., l'ing. precisa come: “Dati i modesti carichi applicati e la Per_1
tipologia di struttura, non si ritiene necessario intervenire con rifacimenti delle opere, quanto piuttosto ad una rimodellazione di calcolo della struttura che possa considerare le opere effettivamente realizzate e dimostrarne la congruità sotto il profilo strutturale.
Tale ipotesi risulta essere condivisibile anche dallo stesso RE NG. .” (v. pag. Persona_3
7 relazione CTU) e ancora aggiunge come: “Per procedere con le operazioni di Collaudo occorre:
- Eseguire gli interventi di cui al paragrafo 7 (consolidamento pilastrini)
- Eseguire un aggiornamento della relazione di calcolo dell'intero fabbricato (situazione per la quale Per_ l'ing. si era reso disponibile in fase di collaudo statico). Si stima un costo di circa € 3.000 per codesta analisi di calcolo.”
È dunque infondato in linea di fatto che il c.t.u. non abbia risposto al quesito sulla collaudabilità dell'edificio, avendo invece specificamente indicato le opere e gli adempimenti tecnici necessari per il collaudo.
In allegato alla CTU (v. pagg. da 17 a 30 dell'elaborato depositato) vi è poi la relazione della società
P.Q.R.S. s.r.l., che ha compiuto le indagini strutturali, per cui non è dato comprendere - visto che l'appellante incidentale in alcun modo lo indica, dato che non fa riferimento a documentazione tecnica, ma si limita a richiamare le osservazioni svolte dal proprio c.t.p., ing. - per quali ragioni Persona_3
l'immobile non sarebbe collaudabile.
Le osservazioni del c.t.p. di non prendono invero in alcuna considerazione gli esiti Controparte_1
delle analisi strutturali condotte sui campioni prelevati, per cui il consulente non dà conto dei motivi per cui quei valori non consentirebbero la collaudabilità della struttura ai sensi delle NTC 2008.
Né, anche ad ammettere che ciò sia fondato, può pervenirsi ad affermare che la collaudabilità in base alle diverse e precedenti Norme Tecniche delle Costruzioni, comporti un deprezzamento – e tanto meno nella rilevante misura indicata dall'appellante incidentale – vista la risposta fornita al riguardo dal c.t.u. (v. pag. 47 CTU). Il fabbricato ricade infatti in zona sismica 4, che è quella, all'interno del territorio nazionale, che presenta il minor rischio sismico, essendo possibili scosse lievi sporadiche, con bassa probabilità di causare danni;
peraltro, la costruzione in oggetto è un fabbricato monopiano, il che ancor più riduce i rischi in caso di fenomeni sismici.
Non è quindi ipotizzabile che quanto prospettato dal c.t.p. di (e cioè la collaudabilità Controparte_1
sulla base di differenti norme tecniche) sia in grado di incidere sul valore commerciale, che è espresso pagina 14 di 16 da numerose e svariate caratteristiche dell'immobile, rispetto alle quali le norme applicate in sede di collaudo non risultano avere uno specifico rilievo, né è stato offerto alcun elemento concreto a comprova del diverso assunto.
L'appello incidentale proposto da deve pertanto essere integralmente respinto. Controparte_1
Le spese del giudizio
L'accoglimento parziale dell'appello principale comporta che debba procedersi ad una rinnovata valutazione delle spese anche del giudizio di primo grado.
Tuttavia la riduzione operata della somma dovuta da a titolo di risarcimento del danno (da Parte_1
€ 12.897,06 a € 7.209,00) non muta sostanzialmente l'assetto sostanziale dell'esito del giudizio, che ha visto riconosciuta la pretesa di al pagamento del saldo del corrispettivo, Parte_1
subordinatamente però all'esecuzione delle opere necessarie ad emendare i vizi, nonché la sua condanna a versare, a titolo risarcitorio, somme pari al minor valore delle opere realizzate e a quanto necessario al collaudo;
dall'altro lato ha visto accolto per un importo considerevole ridotto la domanda proposta da , visto che il costo per l'eliminazione dei vizi e difetti era stato indicato in Controparte_1
primo grado nell'importo di € 105.000,00. Ne consegue che, attesa la reciproca soccombenza, da riguardarsi con riferimento all'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Tenuto conto della reiezione dell'appello incidentale, deve darsi atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013), del versamento da parte di di un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, e su quello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 646/2022 pronunciata in data 01/06/2022 dal Tribunale di Ivrea, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riduce a € 7.209,00 la somma che è tenuto a corrispondere a a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
pagina 15 di 16 respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante incidentale, CP_1
, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato
[...] all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30/10/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1031/2022 promossa da:
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta individuale (P. VA Parte_1 C.F._1
), con sede in Favria (TO), Via Enrico Fermi 4, elettivamente domiciliato in Torino, L. P.IVA_1
Tirreno 115, presso lo studio dell'avv. Roberto Mancinelli, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLANTE
Contro
nato a [...], in data [...], (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a San Francesco al Campo (TO), in Via Banni n° 16, ed elettivamente domiciliato in Torino, Via
Cibrario n. 6, presso lo studio dell'avv. Giorgio Strambi, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione con appello incidentale
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 646/22 pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data
01.06.2022
Contratto d'appalto – Vizi e difformità – Risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 16 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza appellata, respinta ogni contraria istanza,
Accertare e condannare al pagamento in favore di , in qualità di Controparte_1 Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, della somma di € 51.294,96;
Limitare la condanna di , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.750,00 per il minor valore dell'opera Controparte_1 realizzata mediante impiego di legno di tipo non lamellare e di € 5.158,80 a titolo di risarcimento del danno per un totale di € 6.908,82.
Respingere l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari di questa fase di giudizio.”
Per parte appellata e appellante incidentale:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Con riferimento all'appello principale
In via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal Sig.
, quale titolare della omonima Ditta, ovvero dichiararlo inammissibile, ai sensi Parte_1 dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni tutte indicate in narrativa.
In via principale e nel merito rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dal Sig.
, quale titolare della omonima Ditta respingere conseguentemente l'appello dalla Parte_1
medesima interposto.
In accoglimento dell'appello incidentale
In via istruttoria disporre supplemento di CTU che risponda al quesito formulato in primo grado e rimasto senza risposta che si ripropone nei seguenti termini: “dica il CTU se una o più difformità tra quelle riscontrate [dall'NG. CTU nel primo grado di giudizio] precluda ad oggi il collaudo Per_1 dell'immobile di Via Banni s.n.c. in San Francesco al Campo (TO)”.
In via principale si insta per la riforma della sentenza del Tribunale di Torino [Ivrea] n.646/2022 pubblicata il 01.06.2022 resa nel procedimento inter partes R.G. 4558/2007 nei termini di seguito indicati dando atto che per comodità dell'Illustrissima Corte adita la parte di cui si chiede la riforma del provvedimento gravato è quella evidenziata in corsivo e neretto:
“condanna (C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale (P. VA ) al pagamento in favore di (C.F. P.IVA_1 Controparte_1
) della somma di €.12.897,06 a titolo di risarcimento del danno da ritardo oltre C.F._2 ad un ulteriore risarcimento danni pari al 40% del valore dell'appalto in conseguenza della non collaudabilità ai sensi delle NTC2008 come nuova struttura”
pagina 2 di 16 “condanna (C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale (P. VA ) all'esecuzione dei due pilastri di cemento armato mancanti con le P.IVA_1 seguenti modalità “Puntellamento della trave di copertura - Rimozione delle attuali strutture portanti
(pilastrino e staffa) - Demolizione in traccia nelle pareti per inserimento pilastro - Inserimento di un capitello in legno per allargare la superficie di appoggio - Casseratura, armatura e getto – Ripristini”, all'esecuzione della corretta fasciatura dei pilastri e all'interruzione dei ponti termici, al rivestimento dei pilastri per risolvere il difetto estetico di disassamento e all'irrobustimento dei pilastrini per renderli conformi ai valori di resistenza a favore di (C.F. . Controparte_1 C.F._2
Condanna del sig. all'allestimento dell'area di cantiere per rifare il tetto, alla Parte_1
posa del ponteggio, allo smontaggio del vecchio tetto, al conferimento delle vecchie tegole in discarica, ed alla posa in opera delle nuove tegole fornite dalla ”. CP_2
condanna (C.F. ) al pagamento in favore di Controparte_1 C.F._2 Parte_1
(C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. VA
[...] C.F._1
), della somma di €.42.190,18 [e non di quella erroneamente indicata in € 51.294,96] P.IVA_1 subordinatamente all'esecuzione delle opere di cui al primo capo della sentenza da parte di
[...]
(C.F. ) a titolo di prezzo dell'opera appaltata. Parte_1 C.F._1
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.07.2013 in qualità di committente, stipulava con l'impresa individuale Controparte_1
un contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo edificio Parte_1
residenziale unifamiliare, da erigere su un terreno di proprietà del committente, sito in San Francesco al
Campo (TO), per il corrispettivo di € 193.137,19; nel luglio 2014 la committenza prendeva atto della mancata ultimazione dei lavori, lamentando la scadenza del permesso di costruire, la mancata richiesta e ottenimento dell'agibilità e l'assenza di collaudo delle opere strutturali. Svolte le opportune verifiche, veniva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Ivrea, all'esito del quale, il consulente tecnico nominato accertava i difetti e/o le difformità, quantificando in
€ 40.000,00 il costo per la loro eliminazione. con atto di citazione ritualmente notificato nelle date del 13 e 14/11/2017, Controparte_1 conveniva in giudizio l'impresa appaltatrice, , nonché la geom. in Parte_1 CP_3
qualità di progettista e poi direttrice di lavori per le opere architettoniche, sino al 14.08.2014, quando aveva rassegnato le proprie dimissioni e le era subentrato il Geom. nonché l'ing. CP_4
quale progettista e direttore lavori delle opere strutturali, chiedendo che, in Controparte_5
pagina 3 di 16 aggiunta ai vizi già accertati nel corso dell'ATP, venissero accertati anche i vizi “strutturali” dell'immobile, chiedendo, in particolare, la condanna dell'appaltatore, , ad emendare Parte_1
l'opera, realizzando a regola d'arte tutti gli interventi necessari ad ovviare ai difetti e criticità, nonché, chiedendo, in via alternativa, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma necessaria all'eliminazione dei vizi, pari complessivamente ad € 105.000,00, o altra maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre ad € 6.000,00, ovvero altro maggiore o minore importo, corrispondente al minor valore del perlinato di legno non lamellare impiegato nell'esecuzione dei lavori, rispetto a quello di legno lamellare previsto nel contratto.
si costituiva, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Parte_1 CP_6
fornitrice delle tegole di copertura dell'edificio, e svolgendo domanda riconvenzionale
[...]
diretta ad ottenere il pagamento dell'importo di € 51.294,96, a titolo di saldo delle opere eseguite.
La geom. e l'ing. si costituivano, contestando la loro responsabilità e chiedendo CP_3 CP_5
di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni che assicurava CP_7
entrambi per la responsabilità professionale.
Tutte le richieste di chiamata in causa venivano autorizzate;
i terzi chiamati si costituivano per essere successivamente estromessi dal giudizio in base a due distinti accordi: la in Controparte_6
quanto provvedeva a consegnare nuove tegole in sostituzione di quelle difettose, sottoscrivendo una scrittura di transazione, mentre la Compagnia metteva a disposizione dei propri assicurati, CP_7
e la somma di € 15.000,00, con la quale transavano la controversia con CP_5 CP_3 CP_1
.
[...]
Veniva quindi disposta ed espletata un'ulteriore CTU, che perveniva a quantificare il costo necessario ad eliminare i vizi e difetti costruttivi in € 31.000,00, stabilendo in capo all'appaltatore una percentuale di responsabilità pari al 50%; la CTU accertava altresì che le opere indicate nella fattura n. 9 del
26.05.2014 erano state realizzate per l'importo di € 42.190.08.
Precisate le conclusioni, con sentenza pubblicata in data 01.06.22, il Tribunale di Ivrea così statuiva:
“dichiara cessata la materia del contendere tra (C.F. ) e il Controparte_1 C.F._2
Geom. (C.F. ) per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da CP_3 CodiceFiscale_3
parte dell'attore e accettazione della convenuta a spese di lite compensate e per l'effetto rigetta integralmente la domanda di condanna attorea avanzata nei confronti del Geom. (C.F. CP_3
); C.F._4
dichiara cessata la materia del contendere tra (C.F. ) e l'NG Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte Controparte_5 CodiceFiscale_5
dell'attore e accettazione del convenuto a spese di lite compensate e per l'effetto rigetta integralmente
pagina 4 di 16 la domanda di condanna attorea avanzata nei confronti del l'NG (C.F. Controparte_5
); C.F._6
condanna (C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale (P. VA all'esecuzione dei due pilastri di cemento armato mancanti con le P.IVA_1
seguenti modalità "Puntellamento della trave di copertura - Rimozione delle attuali strutture portanti
(pilastrino e staffa) - Demolizione in traccia nelle pareti per inserimento pilastro - Inserimento di un capitello in legno per allargare la superficie di appoggio - Casseratura, armatura e getto —
Ripristini' all'esecuzione della corretta fasciatura dei pilastri e all'interruzione dei ponti termici, al rivestimento dei pilastri per risolvere il difetto estetico di disassamento e all'irrobustimento dei pilastrini per renderli conformi ai valori di resistenza a favore di (C.F. Controparte_1
); condanna (C.F. ), in qualità di CodiceFiscale_7 Parte_1 C.F._1
titolare dell'omonima ditta individuale (P. VA ) al pagamento in favore di P.IVA_1 CP_1
(C.F. ) della somma di €.3.500,00 per il minor valore dell'opera
[...] C.F._2
realizzata mediante impiego di legno di tipo non lamellare;
condanna (C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale (P. VA al pagamento in favore di (C.F. P.IVA_1 Controparte_1
) della somma di €.12.897,06 a titolo di risarcimento del danno;
C.F._2
condanna (C.F. ) al pagamento in favore di Controparte_1 CodiceFiscale_7 Parte_1
(C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. VA
[...] C.F._1
), della somma di €.51.294,96 subordinatamente all'esecuzione delle opere di cui al P.IVA_1
primo capo della presente sentenza da parte di (C.F. ) a Parte_1 C.F._1
titolo di prezzo dell'opera appaltata; dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
pone definitivamente le spese di
CTU in capo a ) nella misura del 50% e in capo a Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. Parte_1 C.F._1
VA ), nella misura del 50%, come già liquidate con separato decreto del 5 marzo 2022, P.IVA_1
con i conseguenti obblighi restitutori".
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
19.07.2022, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di CP_1
al pagamento della somma di € 51.294,96, nonché la riduzione dell'importo dovuto dalla
[...]
ditta individuale, di cui è titolare, in favore del committente, all'importo di € 1.750,00, pari al minor valore dell'opera realizzata per l'impiego di legno non lamellare, e la riduzione ad € 5.185,00 del risarcimento del danno.
pagina 5 di 16 Si è costituito in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello principale, Controparte_1
ex art. 342 c.p.c., o comunque chiedendone la reiezione nel merito, e proponendo appello incidentale, al fine di ottenere un risarcimento per la non collaudabilità dell'opera come nuova struttura e la condanna di all'allestimento dell'area di cantiere per il rifacimento del tetto, con posa Parte_1
del ponteggio, smantellamento del vecchio tetto e conferimento delle vecchie tegole in discarica.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 14/12/2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi all'udienza del 15/11/2023, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Deduce l'appellante principale, , che la sentenza impugnata sia frutto di una parziale, Parte_1
superficiale ed errata lettura degli atti e della consulenza tecnica, oltre ad essere caratterizzata da evidenti vizi logici e da una decisione finale che sarebbe contra legem.
Operate tali premesse, l'atto di appello si articola sulla base di due motivi di gravame, il primo dei quali diretto a censurare il capo con cui è stata emessa una pronuncia di condanna condizionata, chiedendo quindi la riforma di tale capo, con condanna di al pagamento della somma di euro Controparte_1
51.294,96, senza condizionare il versamento di tale importo all'esecuzione delle opere analiticamente indicate nel dispositivo e la cui esecuzione è stata posta a carico della ditta;
con il secondo Parte_1
motivo di gravame viene invece censurata la statuizione con cui l'odierno appellante è stato condannato a corrispondere l'importo di euro 16.397,00, non tenendo conto la pronuncia di come la responsabilità per i lavori non eseguiti a regola d'arte ricada sia sull'appaltatore, sia sui due professionisti, che erano stati convenuti in giudizio, e cioè la geom. e l'ing. , i quali hanno CP_3 Controparte_5
transatto la controversia con il versamento della somma di euro 15.000,00, somma di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, al fine di detrarlo dalla somma complessivamente determinata dal c.t.u., a titolo di costi necessari alla eliminazione dei vizi o quale minor valore delle opere realizzate.
Parte appellata eccepisce anzitutto l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., asserendo che l'appello avversario non "dialoga" con la sentenza impugnata ed aggiungendo come nel caso di specie vengano travisati i principi espressi dal Tribunale di Ivrea, tanto che il primo motivo d'impugnazione non tiene conto che la pronuncia emessa è di condanna condizionata, dunque perfettamente ammissibile;
mentre il secondo motivo equivocherebbe in ordine al fatto che il Tribunale abbia ritenuto che il non intendesse aderire alla transazione intervenuta tra il committente, i Pt_1
professionisti e le loro compagnie di assicurazione, dal momento che il primo Giudice avrebbe, invece,
pagina 6 di 16 perfettamente colto la volontà del che non ha inteso partecipare alla transazione, ai sensi dell'art. Pt_1
1304 c.c., secondo quanto emergerebbe dai verbali delle udienze svoltesi nelle date del 04/03/2020 e
17/02/2021.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello risulta infondata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - nel testo dunque applicabile ratione temporis al presente giudizio - va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, inconsiderazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado»” (Cass.SS.UU sent.,16 novembre 2017, n.27199).
Più specificatamente, la Corte ha precisato come il nuovo testo esiga, pur senza necessità dell'utilizzo di formule sacramentali, che "le questioni e i punti contestati nella sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze" (in senso conforme Cass. n. 7675/2019).
Tali condizioni risultano assolte nel caso di specie, poiché la lettura dell'atto d'appello consente di individuare le censure mosse, sia al dictum del Tribunale, sia alla valutazione operata, alle pagg. 17 e
18 della sentenza impugnata, riguardo alla rilevanza e alla ricaduta dell'intervenuta transazione nei rapporti tra il committente e l'appaltatore.
Con il primo motivo d'impugnazione sostiene l'appellante che il Tribunale, nel subordinare il pagamento dell'importo dovuto, per il saldo dei lavori appaltati, al rifacimento da parte dell'impresa di di alcune opere non eseguite correttamente, avrebbe deciso contra legem, poiché non vi è Parte_1
alcuna norma del codice di procedura civile che preveda che la condanna al pagamento di una somma possa essere subordinata all'obbligo di eseguire delle prestazioni da parte del creditore di quella somma;
inoltre il Tribunale avrebbe emesso una pronuncia, che non ha deciso il merito della causa, in quanto avrebbe lasciato impregiudicato il contrasto tra le parti, dal momento che l'esecuzione di quelle opere richiederebbe una collaborazione da parte di e i rapporti tra le parti, che sono in Controparte_1
lite ormai da sette anni, non consentirebbero ciò, per cui si verrebbe a trovare Parte_1
nell'impossibilità di eseguire quelle opere e dunque di realizzare la condizione cui è subordinata la condanna.
pagina 7 di 16 La prima parte della censura non coglie come il primo Giudice abbia fatto applicazione dell'eccezione d'inadempimento e dunque non censura tale passaggio motivazionale.
Alle pagine da 9 a 13 della sentenza, vengono esaminate, sulla scorta delle risultanze dell'ATP, poi integrate dalla CTU espletata nel giudizio di cognizione, le difettosità delle opere eseguite, per cui la sentenza (v. pag. 16) ritiene fondata la domanda attorea, avente ad oggetto la condanna dell'impresa appaltatrice all'esecuzione ad opera d'arte dei manufatti risultati affetti da vizi. Quindi l'accoglimento della domanda riconvenzionale dell'appaltatore, , ritenuta fondata per l'importo di euro Parte_1
51.304,97 (rectius euro 51.294,96), è stata accolta “subordinatamente al compimento delle suddette opere a favore di , il quale è tenuto al pagamento del corrispettivo solo in esito alla Controparte_1
esecuzione della controprestazione dell'appaltatore, in forza degli accordi pattuiti, che hanno subordinato l'esecuzione della prestazione di pagamento gravante sul committente alla preventiva esecuzione delle opere gravante sull'appaltatore." (v. pag. 17 sentenza impugnata). Il passaggio motivazionale, nello specifico, fa riferimento alla previsione contrattuale in base alla quale i pagamenti erano subordinati ai vari stati di avanzamento lavori e alle verifiche a quelli connessi.
Orbene la Suprema Corte ha più volte affermato, in tema di appalto, “che il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n.
4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ. , attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche
(Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936; Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472)” (v. Cass.
09/03/2023 n. 7041).
L'unico riscontro che deve essere operato concerne la proporzionalità, nel senso che il rifiuto ad adempiere non deve essere contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la pagina 8 di 16 spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione.
Orbene sotto tale profilo la censura mossa – in termini invero del tutto embrionali - non risulta adeguata a sorreggere la richiesta di riforma sul punto, atteso che secondo l'appellante il valore delle opere, che egli dovrebbe eseguire, e a cui è stato subordinato il pagamento del saldo del corrispettivo, sarebbe pari ad € 7.000,00, senza considerare che vista la percentuale di responsabilità a lui attribuita, pari al 50%, quel valore si ridurrebbe a € 3.500,00.
Invero la sentenza, nel condannare all'esecuzione delle opere indicate nel terzo capo del Parte_1
dispositivo, non ha in alcun modo tenuto conto del fatto che la responsabilità per quei vizi/difformità non fosse attribuibile in via esclusiva all'appaltatore e su questo punto non è stato formulato alcun motivo di censura.
Quanto al valore delle opere da eseguire, al di là di non poter con riferimento ad esse, per la ragione appena esposta, essere considerata la riduzione percentuale correlata al grado di responsabilità, si tratta di interventi il cui costo è stato stimato dal c.t.u. in un importo ben maggiore a quello indicato dall'appellante, e cioé: per l'esecuzione dei due pilastri in cemento armato mancanti € 7.000,00; per il rivestimento dei pilastrini, per risolvere il difetto estetico del disassamento, € 3.000,00; per il rinforzo dei pilastrini, € 7.500,00.
La seconda parte della censura si risolve in mere considerazioni di fatto, circa l'atteggiamento non collaborativo che potrebbe avere , che non si riverberano sulla correttezza in diritto Controparte_1
della pronuncia, mentre è del tutto improprio sostenere che una statuizione di condanna condizionata equivalga, nella sostanza, ad una mancata decisione nel merito della controversia, poiché lascerebbe impregiudicati i contrasti tra le parti.
La controversia è infatti stata decisa nel momento in cui è stato stabilito quali sono le rispettive prestazioni poste a carico delle parti.
Il primo motivo d'appello deve quindi essere respinto.
Alle pagg. da 12 a 14 dell'atto d'appello si sofferma poi sul ragionamento compiuto dal Parte_1
primo Giudice per pervenire alla quantificazione, in € 51.294,96, della somma ancora dovuta da
, asserendo che il Tribunale avrebbe completamente travisato i termini della contesa, Controparte_1
e cioè la domanda proposta e le mancate eccezioni da parte del committente.
Ammette tuttavia l'appellante che “Ad ogni buon conto, pur con un ragionamento che segue un percorso del tutto diverso da quello prospettato dalle parti, la somma liquidata è di fatto corretta.” (v. pag. 14 atto d'appello).
pagina 9 di 16 Ne consegue che le argomentazioni, in quanto non dirette ad ottenere una riforma della pronuncia, che si riconosce abbia comunque liquidato la somma corretta, non si sostanziano in un motivo d'impugnazione.
Con il secondo motivo d'appello censura la decisione di primo grado, per avere trascurato Parte_1
di considerare come il avesse ricevuto dagli altri soggetti convenuti in giudizio, in via CP_1
transattiva, l'importo di € 15.000,00; la circostanza che non avesse dichiarato di voler profittare Pt_1
della transazione, ai sensi dell'art. 1304 c.c., perché l'accordo transattivo aveva avuto ad oggetto la sola quota di responsabilità gravante sui progettisti e direttori dei lavori, non escludeva che, avendo la transazione comportato lo scioglimento della solidarietà, egli potesse essere tenuto al risarcimento solo entro i limiti della sua quota.
Il motivo è fondato.
La motivazione espressa al riguardo dal Tribunale è erronea e mostra di non avere compreso il significato delle sentenze di legittimità invocate a suo fondamento, laddove afferma che, nel caso in cui il condebitore in solido non dichiari di profittare della transazione, intervenuta con altri condebitori, sia che la transazione abbia riguardato l'intero debito, sia che abbia riguardato la sola quota del transigente, la sua posizione rimarrebbe “neutra”.
La Suprema Corte ha invero precisato come: “…in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l'art. 1304, primo comma, cod. civ. si applica soltanto se la transazione abbia riguardato
l'intero debito solidale, mentre laddove l'oggetto del negozio transattivo sia limitato alla quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell'importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota." (v. Cass. 08/07/2009 n. 16050; in senso conforme
Cass. n. 25980/2021).
L'art. 1304, co.1, c.c., dunque, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore o dei debitori con i quali è stata stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta - in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti - la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione, pertanto laddove tale comunanza non esista, poiché la transazione non ha riguardato l'intero debito, ma solo la quota, la fattispecie si colloca al di fuori del campo di applicazione dell'art. 1304, comma 1, c.c. (v. Cass. n. 25980/2021).
Ha precisato la sentenza delle SS.UU. n. 30174 del 30/12/2011 come l'effetto della transazione sarà pertanto quello di ridurre, in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto,
pagina 10 di 16 il residuo debito gravante sugli altri condebitori in solido, ma ciò a condizione che costui abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, poiché "se il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri obbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.”
(v. Cass. 30/12/2011 n. 30174; in senso conforme Cass. 20/10/2014 n. 22231; Cass. 27/8/2020 n.
17893).
Sulla scorta di quanto precisato, è dunque inconferente, agli effetti per cui la transazione viene invocata da , che egli abbia manifestato la volontà di volerne profittare, atteso che l'odierno Parte_1
appellante chiede che la condanna sia limitata alla sua quota di responsabilità (del 50% o del 40%, quanto ai costi relativi alla richiesta di un nuovo permesso di costruire), ovvero - con analoghi risultati dal punto di vista economico - che dal complessivo importo sia di € 31.000,00 sia detratta la somma di
€ 15.000,00.
Il motivo d'appello deve quindi essere accolto, dovendosi rideterminare la somma, al cui risarcimento
è tenuto in base alla quota di responsabilità individuata dal c.t.u., nel minor importo di € Parte_1
7.209,00, così composto: € 1.750,00 (pari al 50% di € 3.500,00) per il minor valore dell'opera, dovuta all'impiego di legno di tipo non lamellare per il rivestimento;
€ 1.500,00 (pari al 50% di € 3.000,00) per l'aggiornamento della relazione di calcolo dell'intero fabbricato;
€ 2.800,00 (pari al 40% di €
7.000,00) per i costi professionali da sostenere per il collaudo;
infine, ulteriore voce inserita nel calcolo del risarcimento (v. pag. 13 sentenza impugnata), € 1.159,00 (pari al 40% di € 2.897,06), rappresentato dal costo delle sanzioni.
Non è infatti corretto il computo operato dall'appellante, che condurrebbe al minor importo di €
5.158,82 (v. pag. 23 atto d'appello), poiché trascura di considerare i vari addendi che la sentenza impugnata ha computato nel determinare il risarcimento (v. pagg. 12 e 13 sentenza impugnata) e rispetto alla cui inclusione nel calcolo non sono stati formulati motivi di censura.
L'appello incidentale di Controparte_1
censura con il primo motivo d'impugnazione la sentenza di primo grado per avere
[...]
omesso di pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto il risarcimento per le opere necessarie al rifacimento del tetto, così dimostrando di ritenere che con la transazione raggiunta tra il e la CP_1
società fornitrice delle tegole, che ha condotto alla pronuncia di cessazione Controparte_6
della materia del contendere riguardo alle domande proposte nei confronti di quella, non rimanessero altre questioni su cui pronunciare. La sentenza avrebbe così trascurato di considerare come sia necessario procedere all'allestimento dell'area di cantiere, al montaggio del ponteggio per la pagina 11 di 16 sostituzione delle vecchie tegole con quelle nuove fornite dalla allo Controparte_6
smontaggio delle vecchie tegole e al loro conferimento in discarica.
Sostiene l'appellante incidentale come strettamente correlata alla svolta censura, sia il secondo motivo d'appello incidentale, relativo alla condanna del a pagare all'impresa appaltatrice gli importi, CP_1
di cui alle fatture, relative al noleggio ed installazione del ponteggio (per € 5.754,60, oltre IVA), per l'approntamento del cantiere (€ 2.000,00, oltre IVA) e per il saldo del lavoro di sigillatura del tetto (€
1.000,00, oltre IVA).
Entrambe le doglianze sono infondate.
Nel corso dell'ATP è stato rilevato come le tegole posate presentassero uno “sfogliamento” dello strato superficiale, con la presenza di alcune crepe, difetto che è stato imputato ad un trattamento antichizzato imperfetto delle tegole e dunque ad un difetto di produzione, secondo quanto chiaramente indicato dal c.t.u. nominato nel corso dell'ATP (v. pag. 28 relazione ing. , senza che fosse addebitabile Per_1
qualsivoglia responsabilità per quei difetti all'appaltatore, che si era limitato a posare le tegole.
Ciò posto, è evidente come alcuna pretesa risarcitoria possa essere avanzata a tale titolo nei confronti dell'impresa di . Parte_1
In forza della scrittura di transazione sottoscritta tra e la e Controparte_1 Controparte_6 lo stesso , che aveva chiamato in garanzia la quest'ultima si è Parte_1 Controparte_6
impegnata a fornire una “nuova partita di tegole esenti da vizi e difetti del medesimo tipo di quelle già in precedenza fornite”, assumendosi anche l'onere delle spese di trasporto presso l'abitazione del
. Con l'adempimento di quelle obbligazioni sia il , che il quest'ultimo quanto alle CP_1 CP_1 Pt_1
pretese formulate in via manleva nei confronti della dichiaravano di non Controparte_6 avere null'altro a pretendere nei confronti della terza chiamata.
Nulla le parti prevedevano riguardo ai costi di smantellamento della vecchia copertura e di posa della nuova, i quali costi tuttavia, in assenza di una responsabilità dell'appaltatore per i difetti evidenziatesi nelle tegole, non possono essere posti a carico di . Parte_1
Per le medesime ragioni non può essere escluso il diritto di al compenso per le opere Parte_1
provvisionali (allestimento cantiere, noleggio e installazione del ponteggio, che peraltro non è plausibile siano state funzionali alla sola posa della copertura del tetto, trattandosi di un edificio di nuova costruzione), né a quelle di sigillatura del tetto, trattandosi di prestazioni che sono state eseguite,
e per le quali non può venire meno il diritto al compenso a causa del fatto che la copertura del tetto debba essere rifatta per un difetto di produzione dei materiali impiegati.
Il motivo di censura prosegue poi asserendo (“per inciso”) che il Tribunale avrebbe anche errato nella ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, nella parte in cui afferma che il avrebbe CP_1
pagina 12 di 16 corrisposto a l'importo di € 117.719,32, anziché la maggior somma di € 122.426,99, Parte_1
senza tuttavia che a tale critica si accompagni la richiesta di una modifica della sentenza, non potendosi la critica riferire al precedente passaggio contenuto a pag. 20 della comparsa di costituzione, laddove viene chiesto che sia condannato a corrispondere la minor somma di € 42.190,18, Controparte_1 poiché quell'importo è il risultato del precedente passaggio argomentativo, relativo alla non debenza delle voci relative all'allestimento cantiere, noleggio e posa ponteggio e sigillatura del tetto.
Peraltro, la differenza tra quanto l'appellante incidentale sostiene di avere versato (€ 122.426,99) e quanto ritenuto versato dalla sentenza (€ 117.719,32) è pari a € 4.707,67 e la sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda per € 51.294,96, l'ha accolta per un importo inferiore (per € 7.053.36) a quello a cui si sarebbe pervenuta detraendo dal dovuto quanto il primo Giudice ha ritenuto corrisposto, avendo comunque pronunciato nei limiti della domanda.
Del tutto inammissibile poi è il mutamento della domanda operato in sede di precisazione delle conclusioni, laddove è stata modificata la domanda qualificata come principale, inserendo, come alternativa, la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 56.500,00, ed accompagnando la nota di precisazione delle conclusioni con argomentazioni del tutto nuove, non facenti parte dei motivi d'appello incidentale, tra cui quelle relative al diverso numero di pilastrini che dovrebbero essere rinforzati.
Con il terzo motivo d'appello incidentale, infine, censura che il Tribunale abbia Controparte_1 ritenuto l'immobile collaudabile, così ragionando in termini riduttivi nel quantificare il risarcimento del danno e determinandolo solo nella misura delle spese necessarie al rilascio di un nuovo permesso di costruire in sanatoria.
Sostiene l'appellante che, pur essendo stata la questione della collaudabilità dell'immobile, oggetto di uno specifico quesito posto al c.t.u., questi non avrebbe risposto, poiché il c.t.u. ha affermato che sarebbe stato necessario redigere una nuova relazione di calcolo dell'intero fabbricato, da parte Per_ Per_ dell'ing. con un costo di € 3.000,00, mentre ing. ha precisato come l'edificio non sarebbe stato collaudabile come nuova costruzione, ma solo facendola passare per una vecchia costruzione, il che, oltre ad essere di dubbia legittimità, in ogni caso comporterebbe un deprezzamento dell'immobile.
Orbene la CTU, svolta nel corso del giudizio di merito, ha esaminato le analisi di compressione di carote di calcestruzzo sui pilastrini;
precisando come: “Alla presenza del collaudatore NG. Per_3
e della Società PQRS srl sono stati prelevati ulteriori provini di calcestruzzo mediante carotaggi
[...]
nelle parti della struttura ritenute più significative.
I valori ottenuti di resistenza cilindrica alla compressione sono pari a:
• 58,6 mPa
pagina 13 di 16 • 52,4 mPa
• 58,2 mPa
E sono pienamente compatibili con i valori di Rck previsti a progetto (fck = 0,83 Rck)” (v. pag. 7 relazione CTU). Più oltre il c.t.u., l'ing. precisa come: “Dati i modesti carichi applicati e la Per_1
tipologia di struttura, non si ritiene necessario intervenire con rifacimenti delle opere, quanto piuttosto ad una rimodellazione di calcolo della struttura che possa considerare le opere effettivamente realizzate e dimostrarne la congruità sotto il profilo strutturale.
Tale ipotesi risulta essere condivisibile anche dallo stesso RE NG. .” (v. pag. Persona_3
7 relazione CTU) e ancora aggiunge come: “Per procedere con le operazioni di Collaudo occorre:
- Eseguire gli interventi di cui al paragrafo 7 (consolidamento pilastrini)
- Eseguire un aggiornamento della relazione di calcolo dell'intero fabbricato (situazione per la quale Per_ l'ing. si era reso disponibile in fase di collaudo statico). Si stima un costo di circa € 3.000 per codesta analisi di calcolo.”
È dunque infondato in linea di fatto che il c.t.u. non abbia risposto al quesito sulla collaudabilità dell'edificio, avendo invece specificamente indicato le opere e gli adempimenti tecnici necessari per il collaudo.
In allegato alla CTU (v. pagg. da 17 a 30 dell'elaborato depositato) vi è poi la relazione della società
P.Q.R.S. s.r.l., che ha compiuto le indagini strutturali, per cui non è dato comprendere - visto che l'appellante incidentale in alcun modo lo indica, dato che non fa riferimento a documentazione tecnica, ma si limita a richiamare le osservazioni svolte dal proprio c.t.p., ing. - per quali ragioni Persona_3
l'immobile non sarebbe collaudabile.
Le osservazioni del c.t.p. di non prendono invero in alcuna considerazione gli esiti Controparte_1
delle analisi strutturali condotte sui campioni prelevati, per cui il consulente non dà conto dei motivi per cui quei valori non consentirebbero la collaudabilità della struttura ai sensi delle NTC 2008.
Né, anche ad ammettere che ciò sia fondato, può pervenirsi ad affermare che la collaudabilità in base alle diverse e precedenti Norme Tecniche delle Costruzioni, comporti un deprezzamento – e tanto meno nella rilevante misura indicata dall'appellante incidentale – vista la risposta fornita al riguardo dal c.t.u. (v. pag. 47 CTU). Il fabbricato ricade infatti in zona sismica 4, che è quella, all'interno del territorio nazionale, che presenta il minor rischio sismico, essendo possibili scosse lievi sporadiche, con bassa probabilità di causare danni;
peraltro, la costruzione in oggetto è un fabbricato monopiano, il che ancor più riduce i rischi in caso di fenomeni sismici.
Non è quindi ipotizzabile che quanto prospettato dal c.t.p. di (e cioè la collaudabilità Controparte_1
sulla base di differenti norme tecniche) sia in grado di incidere sul valore commerciale, che è espresso pagina 14 di 16 da numerose e svariate caratteristiche dell'immobile, rispetto alle quali le norme applicate in sede di collaudo non risultano avere uno specifico rilievo, né è stato offerto alcun elemento concreto a comprova del diverso assunto.
L'appello incidentale proposto da deve pertanto essere integralmente respinto. Controparte_1
Le spese del giudizio
L'accoglimento parziale dell'appello principale comporta che debba procedersi ad una rinnovata valutazione delle spese anche del giudizio di primo grado.
Tuttavia la riduzione operata della somma dovuta da a titolo di risarcimento del danno (da Parte_1
€ 12.897,06 a € 7.209,00) non muta sostanzialmente l'assetto sostanziale dell'esito del giudizio, che ha visto riconosciuta la pretesa di al pagamento del saldo del corrispettivo, Parte_1
subordinatamente però all'esecuzione delle opere necessarie ad emendare i vizi, nonché la sua condanna a versare, a titolo risarcitorio, somme pari al minor valore delle opere realizzate e a quanto necessario al collaudo;
dall'altro lato ha visto accolto per un importo considerevole ridotto la domanda proposta da , visto che il costo per l'eliminazione dei vizi e difetti era stato indicato in Controparte_1
primo grado nell'importo di € 105.000,00. Ne consegue che, attesa la reciproca soccombenza, da riguardarsi con riferimento all'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Tenuto conto della reiezione dell'appello incidentale, deve darsi atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013), del versamento da parte di di un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, e su quello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 646/2022 pronunciata in data 01/06/2022 dal Tribunale di Ivrea, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riduce a € 7.209,00 la somma che è tenuto a corrispondere a a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
pagina 15 di 16 respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante incidentale, CP_1
, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato
[...] all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30/10/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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