Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 15.1.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25/2024 del Ruolo Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Giovanni Feliciello presso il cui studio, sito in Parte_1
Casalnuovo di Napoli, al C.so Umberto I n.334, è elettivamente domiciliato
Appellante
E
Parte_2
Appellato contumace
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvano Imbriaci e CP_1
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale in Firenze, viale CP_1
Belfiore 28/a
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15.01.2021 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Parte_1
esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze dell' di a partire dal Parte_2 Parte_2
mese di settembre 2016 sino al mese di maggio 2019, privo di regolare contratto di lavoro;
- di aver svolto le mansioni di capo cantiere;
in particolare si occupava di pianificare, organizzare, dirigere e controllare tutto ciò che era presente nel cantiere, valutava i progetti da quando cominciavano a quando venivano completati, rispettando tutte le scadenze e le norme
- che tali mansioni erano inquadrabili nella qualifica di operaio di livello 4 del CCNL Edilizia-
Artigianato;
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 16:30, con un'ora di pausa per il pranzo;
- di aver svolto sporadicamente svolto straordinario il sabato, lavorando dalle ore 7:30 alle ore
13:30;
- di non aver mai ricevuto una retribuzione commisurata alle mansioni realmente svolte, né all'orario di lavoro concretamente effettuato;
- di non aver ricevuto quanto spettante a titolo di 13ma e 14ma mensilità, di ferie, permessi non goduti e straordinari diurni.
Ciò premesso, concludeva chiedendo: Parte_1
“1) accertare e dichiarare: Che il Sig. ha lavorato ininterrottamente ed alle Parte_1
dipendenze della di a partire dal mese di settembre Parte_2 Parte_2
2016 sino al mese di Maggio 2019;
2) condannare: La resistente , al pagamento della Parte_2
somma complessiva dovuta alla ricorrente di:
- € 778,29…, per Retribuzione Maturata e Non Percepita;
- € 4.698,22 …, per le Tredicesime Mensilità;
- € 4.692,45…, per le Quattordicesime Mensilità;
- € 5.227,52 … per Trattamento di Fine Rapporto;
- € 196,89 …, per Differenze di Festività;
- € 4.345,18…, per Differenze;
Parte_3
- € 2.389,85 …, per Permessi Non Goduti;
- € 2.634,83…, per Straordinari Diurni al 35%. come da conteggi allegati, … …
3) condannare: La resistente al pagamento in favore Parte_2 della ricorrente dei contributi non versati all' ” Controparte_2
Con sentenza n. 3381/23 il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo non raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Con ricorso depositato il 3.1.2024, proponeva appello censurando integralmente le Parte_1 conclusioni del giudice di prime cure e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo. Si costituiva l' chiedendo in caso di accoglimento del ricorso in appello “accertarsi il diritto CP_1 dell' al pagamento della contribuzione nell'importo che sarà stabilito in corso di causa con CP_1
riferimento anche agli eventuali diversi emolumenti o indennità che saranno accertati, oltre sanzioni ed interessi al saldo, con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento”.
L' , pur regolarmente citata, rimaneva contumace. Parte_2 Parte_2
All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello eccepiva che il giudice di prime cure aveva Parte_1 erroneamente valutato l'esito della prova testimoniale svolta in primo grado;
ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal G.L., le dichiarazioni rese dal teste dimostravano Testimone_1
pienamente il fatto che aveva lavorato alle dipendenze di . Il infatti, Parte_2 Tes_1
aveva lavorato per entrambi i fratelli ( e ) e inoltre aveva frequentato i suoi Parte_2 Parte_2 Per_1
luoghi lavorativi visto che lo accompagnava al lavoro o vi si recava anche solo per un saluto. Il teste, quindi, aveva piena consapevolezza del suo cantiere, delle sue mansioni lavorative e del suo orario di lavoro.
Evidenziava altresì l'appellante che e erano fratelli, entrambi Persona_2 Parte_2
titolari di Imprese Edili di Costruzione le quali avevano la stessa sede legale e cioè a Casoria (NA) Via
A. Labriola 16-20 ed entrambe le Imprese avevano come oggetto sociale l'attività “Costruzione di
Edifici Residenziali e non Residenziali”, pertanto, nonostante vi fossero due Imprese Edili comunque le stesse collaboravano a tutti i progetti alternandosi nelle commissioni dei lavori
Con un secondo motivo di appello eccepiva che il giudice di primo grado aveva Parte_1 omesso di valutare “il comportamento processuale della resistente, che non costituendosi, nonostante la regolare notificazione, non si opponeva e niente eccepiva nei confronti di quanto dedotto da parte ricorrente andando a cristallizzare pertanto quanto regolarmente prescritto nel Ricorso introduttivo e non contestando la prova testimoniale che a differenza di quanto valutato dal Giudice di Prime Cure se valutata in modo corretto e secondo le richieste fatte in ricorso introduttivo da parte ricorrente forniscono l'apporto probatorio necessario all'accoglimento della domanda”.
… … …
L'appello è infondato.
Occorre innanzitutto esaminare il secondo motivo di appello, che richiama il principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115 c.p.c.
Il principio dell'onere della prova (contenuto agli artt. 2697e 2698 c.c.) comporta che chi vuole far valere un diritto nel processo deve dare prova dei fatti che ne sono a fondamento . Fa da corollario a questa norma il principio secondo cui non occorre provare i fatti pacifici (per tali intendendosi quei fatti che le parti ammettono quali esistenti concordemente): essi saranno considerati dal giudice come direttamente provati. L'art. 115 c.p.c., infatti, prevede: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.”.
La norma indica chiaramente che si ritengono provati i fatti non contestati dalla parte costituita. La
Cassazione ha chiarito: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1,
c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente "thema decidendum" e "thema probandum"…” (Cass. civ. n.
22461/2015).
La mera contumacia, pertanto, non equivale a non contestazione dei fatti allegati dal ricorrente.
Tanto precisato, occorre esaminare l'esito dell'attività istruttoria svolta, al fine di verificare se risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e l' Pt_1 Parte_2
Parte_2
L'unico teste escusso, , ha dichiarato: “Conosco il ricorrente in quanto abbiamo Testimone_1
entrambi lavorato alle dipendenze di . Anzi preciso che io ho lavorato per Parte_2
, fratello di , dal 2007 al 2012 con le mansioni di operaio specializzato. Persona_2 Parte_2
ADR: il ricorrente ha dapprima lavorato per e poi per , con Persona_2 Parte_2 quest'ultimo nel periodo da settembre 2016 fino a maggio 2019
ADR: il sig. svolgeva le mansioni di operaio specializzato Pt_1
ADR: il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato dalle 7,30 alle 16,30 con un'ora di pausa dalle 12 alle 13. Il sabato invece si lavorava dalle 7,30 alle 13,30
ADR: il ricorrente ha lavorato per tre anni presso un cantiere edile in via Nazionale delle Puglie. Io lavoravo presso altri cantieri edili. Talvolta accompagnavo il ricorrente sul cantiere o andavo a salutarlo.
ADR: il sig. era capo cantiere Pt_1
ADR: non so quanti erano i dipendenti dell'impresa di Parte_2
ADR: durante l'anno il ricorrente godeva di due settimane di ferie ad agosto e due a Natale
ADR: talvolta ho svolto qualche giornata lavorativa presso il cantiere di ”. Parte_2
Sono state riportate integralmente le dichiarazioni del teste per evidenziare che, al di là delle valutazioni svolte dall'appellante in ordine alle dichiarazioni testimoniali, il teste non ha Testimone_1
offerto alcun elemento utile di prova. Innanzitutto, il non riferisce quale era la sua attività Tes_1
lavorativa nel periodo dedotto in giudizio, settembre 2016 - maggio 2019, ed infatti egli aveva lavorato per l'azienda edile di FF Rapullino, fratello di , molti anni prima, ossia dal 2007 al 2012. Parte_2
Le circostanze riferite nel corso dell'esame testimoniale riguardanti l'attività lavorativa svolta da nel periodo innanzi indicato, il le avrebbe conosciute in quanto in quei Parte_1 Tes_1 tre anni “Talvolta accompagnavo il ricorrente sul cantiere o andavo a salutarlo.”. Tuttavia,
[...]
non dice con quale frequenza ha accompagnato o visitato il se in tali occasioni entrava Tes_1 Pt_1
sul cantiere e qui si tratteneva, chi rinveniva sul cantiere, che attività si svolgeva, quali o almeno quanti altri lavoratori erano presenti, se ha mai incontrato . In mancanza di tali indicazioni Parte_2
non è possibile stabilire come il teste abbia appreso i fatti circostanziati riferiti. Va inoltre evidenziato che il teste non ha riferito nulla circa l'esercizio del potere direttivo esercitato dal r.l. della ditta appellata nei confronti del . Ugualmente non è dato comprendere come con una Pt_4 Tes_1
frequentazione del tipo indicato, possa aver conosciuto nel dettaglio gli orari di lavoro del Pt_1 descritti durante l'esame.
Il teste riferisce anche che “talvolta ho svolto qualche giornata lavorativa presso il cantiere di
”, ma anche questa affermazione è completamente decontestualizzata, Parte_2
temporalmente e spazialmente. Il teste, infatti, non indica quando ha svolto tale attività né presso quale cantiere.
In conclusione, le dichiarazioni rese dal teste non sono in alcun modo idonee a Testimone_1
dimostrare che nel periodo che va da settembre 2016 sino al mese di maggio 2019 ha Parte_1 lavorato alle dipendenze dell'azienda edile facente capo a . Parte_2
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Nulla per le spese di lite nei confronti dell' , considerata Parte_2 la contumacia dell'appellato.
Vanno invece compensate le spese del grado tra l'appellante e l' . CP_1
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del presente grado nei confronti dell' Parte_2
;
[...] compensa le spese di lite tra e l' Parte_1 [...]
15.1.2025 CP_3
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa