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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANARA Parte_1 P.IVA_1
DANIELE ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAMERINI RUGGERO ( e dell'avv. CAVICCHI C.F._2
STEFANO ( ) C.F._3 appellata
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Parte_1 reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, ed in particolare della nullità e/o comunque dell'inefficacia della clausola 19 delle Condizioni generali del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. if 214527 in data
15.05.2001, in annullamento e/o riforma della sentenza del Tribunale di
Firenze, Sez. III Civile, 28 luglio 2022, n. 2290, resa nel giudizio R.G. n.
3628/2020, notificata in data 12.12.2022:
I. In via principale:
1) Accertare e dichiarare il diritto della TÀ , in persona del Pt_1 legale rappresentante pro tempore, in qualità di cessionaria della TÀ
ad ottenere la restituzione dei canoni corrisposti in forza del CP_2 contratto di leasing stipulato in data 18.05.2001, e quindi della somma di
Euro 402.974,00 oltre IVA, nei confronti della TÀ e/o CP_3 della TÀ ognuna per quanto di sua spettanza, per le Controparte_1 ragioni di cui in narrativa;
2) Conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la TÀ
e/o la TÀ , in persona dei rispettivi legali CP_3 CP_1 rappresentanti pro tempore, ognuna per quanto di sua spettanza, a restituire i canoni percepiti in forza del contratto di leasing stipulato in data
18.05.2001, quantificati nella somma di Euro 402.974,00
(quattrocentoduemilanovecentosettantaquattro) oltre IVA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
II. In via subordinata e salvo gravame:
3) Accertare e dichiarare il diritto della TÀ , in persona del Pt_1 legale rappresentante pro tempore, alla riduzione ex art. 1526 c.c., e/o comunque ex art. 1384 c.c., dell'indennità convenuta, in caso di risoluzione per inadempimento, di cui alla clausola 19.1 delle condizioni generali di contratto;
4) Conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la TÀ
e/o la TÀ , in persona dei rispettivi legali CP_3 CP_1 rappresentanti pro tempore, ognuna per quanto di sua spettanza, a pag. 2/13 restituire tutti e/o parte dei canoni percepiti in forza del contratto di leasing stipulato in data 18.05.2001, nella misura che emergerà in corso di causa, anche con ricorso ai criteri equitativi, tenuto conto del valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing, pari ad un importo ricompreso tra la forbice di Euro 335.696,98 (prezzo di acquisto pagato dalla concedente) ed Euro
445.801,38 (totale dei canoni stabiliti nel contratto di leasing traslativo) di cui 33.356,69 a titolo di corrispettivo per l'esercizio dell'opzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio»; per «Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Rigettare l'appello proposto da con atto notificato in data 11 gennaio 2023 avverso la Parte_1 sentenza n. 2290/23 depositata dal Tribunale di Firenze in data 28 luglio
2023; 2. Per la non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, determinare la somma eventualmente dovuta a tenendo conto che , Pt_1 CP_1 considerando tutto quanto già percetto da ha tuttora titolo per CP_2 ricevere euro 34.607,97, compensando, in tutto o in parte, le relative partite dare-avere. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado del giudizio».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto appello avverso la Parte_1 Pt_1 sentenza n. 2290 del 2022 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata respinta la domanda da essa svolta nei confronti di e di CP_3 [...]
Contr (in prosieguo ) ed è stata condannata alla refusione delle CP_1 spese di lite.
assumendo di essersi resa cessionaria dei crediti contenziosi Pt_1 vantati da in relazione al contratto di leasing immobiliare CP_4
IF214527 stipulato nel maggio del 2001 e originariamente intercorso tra
Mercantile Leasing s.p.a., quale concedente, e Parte_2
pag. 3/13 quale utilizzatrice, ha agito, ai sensi dell'art. 1526 c.c., onde ottenere, all'esito della risoluzione del contratto, la restituzione delle rate riscosse, detratto l'equo compenso, o, in subordine, la riduzione dell'indennità convenuta, con restituzione di quanto versato in eccedenza.
Adito in riassunzione a seguito della declinazione della competenza da parte del Tribunale di Genova, il Tribunale di Firenze, escluso il difetto di Contr legittimazione passiva di , che ha incorporato per fusione CP_3 ritenuta la validità della clausola n. 19 del contratto di leasing, di ritenzione dei canoni, ha rigettato la domanda di restituzione, detratto l'equo compenso, al contempo respingendo quella di riduzione a equità dell'importo dovuto, con restituzione dell'eccedenza.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Erroneità della sentenza per omessa rilevazione della nullità della clausola di cui al punto 19 delle Condizioni Generali allegate al contratto per contrasto con l'art. 1526 c.c. Contraddittorietà ed
Illogicità della motivazione»;
2. «Erroneità della sentenza per omesso esercizio del potere di riduzione giudiziale della clausola di confisca di cui agli artt. 1384 e 1526 c.c.
Inesistente, apparente, insufficiente ed oscura motivazione. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma II, n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.». Contr Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza dell'appello.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 28 novembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
pag. 4/13 1. Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che il Tribunale Pt_1 non abbia considerato invalida per contrarietà all'art. 1526, secondo comma,
c.c. la clausola n. 19 del contratto di leasing, che rivestirebbe il contenuto della cosiddetta clausola di confisca, in quanto, unitariamente considerata, manterrebbe in capo alla concedente sia i canoni che la proprietà dell'immobile, rimettendo alla sua insindacabile volontà la vendita del bene e la determinazione del prezzo.
Il motivo è destituito di fondamento.
Occorre anzitutto premettere che al presente leasing, di tipo traslativo alla stregua della qualificazione fornita dal Tribunale e non contestata, non può applicarsi la disciplina dettata dalla legge n. 124 del 2017, priva di efficacia retroattiva, bensì, piuttosto, il dettato dell'art. 1526 c.c.
(diversamente da quanto, peraltro solo apparentemente, affermato dal giudice di prime cure, il quale ha poi fatto applicazione della citata disposizione codicistica), atteso che nella specie, come ormai definitivamente accertato (si veda la sentenza del Tribunale di Genova del 25/28 agosto
2012, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Genova del 27/30 ottobre 2015, definitiva a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n.
17603 del 2018), i presupposti della risoluzione si sono verificati in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 124 del 2017.
Giova rammentare che, secondo la Corte di cassazione, «[i]n tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526
c.c.» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, in massima).
pag. 5/13 In occasione della citata pronuncia nomofilattica la Corte regolatrice ha evidenziato «l'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso (tra le molte, Cass., 4 luglio 1997, n. 6034). Ed è questa l'esigenza che, del pari, costituisce la ragione giustificativa della complessiva disciplina recata dall'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà, come del resto si evince già dalla Relazione del Ministro
Guardasigilli al codice civile del 1942, ivi declinandosi chiaramente l'intento di ovviare, nella fase patologica del rapporto, agli abusi della prassi commerciale nei confronti della posizione del compratore e, al tempo stesso,
a fornire equilibrata tutela pure al venditore, attraverso la previsione dell'equo compenso e del risarcimento del danno, anche in quest'ultimo caso, però, avendo di mira, attraverso la previsione dell'istituto della riduzione della penale eccessiva, l'equità contrattuale e il contrasto ad ogni indebita locupletazione ingenerata dall'autonomia privata» (Cass., sez. un.,
n. 2061 del 2021, cit., in motivazione).
Prosegue la Corte di cassazione nella medesima occasione: «Il risarcimento del danno del concedente può, però, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo “contratto di leasing”, come risulta dalla stessa casistica oggetto di cognizione giudiziale, anche da parte di questa Corte di legittimità. In tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio, già contemplato dall'art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della pag. 6/13 penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). Ecco, dunque, che la complessiva operazione – originatasi in seno all'autonomia privata e sussunta, attraverso l'analogia, nell'art. 1526 c.c. – trova la sua compiuta regolamentazione attraverso la peculiare rilevanza che viene ad assumere il comma secondo dello stesso art. 1526 c.c., ossia la norma che disciplina la clausola penale (c.d. clausola di confisca) e, quindi, il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedente in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore. Ed è attraverso lo spettro filtrante di detta disposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha potuto selezionare quali delle clausole standardizzate dall'autonomia privata fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente e rispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali. Pertanto, si è ritenuto manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene
(tra le molte, Cass., 27 settembre 2011, n. 19732, nonché la citata Cass. n.
1581 del 2020). È stata, invece, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del
2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e
Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031). […] Se, invece, il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva (acquisizione dei canoni riscossi e pag. 7/13 mantenimento della proprietà del bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. andrà ridotta dal giudice, anche d'ufficio (ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione – in senso stretto – nel rispetto delle preclusioni di rito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272), nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass., S.U., n. 18128 del
2005, citata) e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (tra le altre, Cass. n. 4969 del 2007, citata, e Cass., 21 agosto
2018, n. 20840)» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, cit., in motivazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono possono trarsi le seguenti conclusioni.
Anzitutto, un'eventuale locupletazione – rischio a cui l'art. 1526 c.c. mira a ovviare – non conduce alla nullità della clausola, ma consente esclusivamente al giudice di attivare il potere-dovere di riduzione per manifesta eccessività della penale, in coerenza con quanto in generale previsto dall'art. 1384 c.c., di cui l'art. 1526, secondo comma, c.c. costituisce specificazione.
In secondo luogo, la ridetta locupletazione si verifica qualora il concedente ottenga più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto, al contempo rammentandosi che «[g]li artt. 1526, comma secondo e 1384 cod. civ. – applicabili anche alla locazione finanziaria – i quali prevedono, rispettivamente, il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta, in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento del compratore, e la penale determinata nell'ammontare dei pag. 8/13 canoni ancora da pagare, non impongono una rigida correlazione all'entità del danno subito dal creditore» (Cass. n. 4969 del 2007, in massima;
analogamente, Cass. n. 4208 del 2001, sempre in massima).
Tale risultato, infine, si rinviene nel caso in cui alla spettanza dei canoni si aggiunga il mantenimento della proprietà del bene, mentre è scongiurato dalla necessità di portare in diffalco l'importo ricavato dalla futura ricollocazione sul mercato.
Tenuto presente quanto precede, non può ritenersi che la clausola penale n. 19 sia invalida – la questione della sua vessatorietà, pure esclusa dal Tribunale, non è stata riproposta in appello con uno specifico motivo di doglianza – e dia luogo a un assetto di interessi sbilanciato a danno dell'utilizzatore.
La clausola reca il seguente contenuto:
Segnatamente, essa attribuisce alla concedente le somme già pagate, quelle maturate a debito e ancora non versate, oltre un canone a titolo di indennizzo forfettario.
pag. 9/13 La pur prevista restituzione del bene non è concepita come finalizzata al mantenimento dello stesso in proprietà alla concedente bensì funzionale alla collocazione sul mercato in vendita o in locazione – sempre che ci si riesca con «insindacabili trattative», ossia con trattative che non sono preventivamente procedimentalizzate, senza che possa esserle imputato il loro fallimento ove oggettivamente giustificabile (è significativo, al riguardo,
l'utilizzo del termine «riesca») – ciò che non è affatto rimesso alla sua discrezionale e arbitraria volontà (sono le trattative a essere «insindacabili»), come risulta chiaro dall'impiego dell'indicativo futuro «verserà» – il che esclude in radice la configurabilità di una condizione meramente potestativa
– e il cui ricavato andrà destinato alla restituzione a beneficio dell'utilizzatrice, al netto delle spese e dei canoni a scadere attualizzati alla data della risoluzione e al corrispettivo previsto per l'opzione d'acquisto, oltre interessi di mora.
Appare dunque evidente come il regime contrattuale in considerazione sia praticamente volto ad assicurare alla concedente un risultato concreto corrispondente a quello che le sarebbe derivato nel caso in cui l'operazione avesse avuto il suo fisiologico svolgimento.
Si evidenzia che, secondo la Corte regolatrice, «[n]el caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l.
n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384
c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto “equa” – e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2,
c.c. – la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari
pag. 10/13 all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione
d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore)» (Cass. n. 26518 del 2024, in massima).
Nessun rilievo può poi rivestire la circostanza che la clausola in considerazione non faccia riferimento al valore del bene, ciò che tuttavia non significa che il prezzo di vendita sia rimesso alla discrezionalità della concedente, considerato che «nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa “dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c.” (così ancora Cass. n. 15202 del 2018)» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, cit., in motivazione).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza per contraddittorietà, in quanto avrebbe a più riprese ricondotto la pretesa azionata anche alla restituzione del bene, salvo poi concludere in senso contrario onde negarne la fondatezza, senza che, peraltro, la riconsegna abbia alcun rilievo al fine dell'accoglimento della domanda subordinata di riduzione giudiziale della penale per manifesta eccessività, fondata esclusivamente sulla previsione contrattuale del mantenimento della proprietà dell'immobile unitamente al pagamento dei canoni, che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto, senza esplicitare la ragione.
Il motivo è destituito di fondamento.
Il Tribunale ha respinto la domanda di riduzione della penale, ritenendo che da essa la concedente non ritraesse vantaggi maggiori da quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (in tal senso dovendosi intendere i richiami giurisprudenziali operati a conforto a pag. 9 della sentenza gravata).
Il giudice di prime cure ha poi fatto riferimento alla restituzione e alla ritenuta rivendita del bene – che l'appellante nega essere stata pag. 11/13 adeguatamente documentata e poi, in memoria di replica, assume tardivamente allegata – sostanzialmente evidenziando, seppur a tratti in maniera poco chiara, che tale evenienza è ininfluente ai fini dello scrutinio delle domande avanzate dall'utilizzatrice, che non sono affatto fondate sulle conseguenze e gli effetti della risoluzione del contratto nei rapporti tra le parti, regolati appunto dalla clausola 19, e segnatamente sui rapporti di debito-credito derivanti dalla rivendita.
Tale soluzione, a ben vedere, appare condivisa dalla medesima appellante, che giudica rilevante al fine dell'accoglimento della domanda subordinata di riduzione della penale esclusivamente il regime pattizio di cumulo di canoni e proprietà del bene, da considerare al valore di mercato.
Tale asserito cumulo, tuttavia, non trova riscontro alla stregua di quanto illustrato al punto precedente, con la conseguenza che non v'è spazio per la riduzione della penale invocata da Pt_1
3. In conclusione, l'appello proposto dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata, sia pur alla luce delle integrazioni motivazionali ritraibili da quanto illustrato.
4. Le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 260.000,00 – euro 520.000,00), identificato alla stregua della domanda, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi in appello, con riduzione nei limiti di cui alla nota spese depositata.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
pag. 12/13 L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2290 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in euro 7.120,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
5 marzo 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANARA Parte_1 P.IVA_1
DANIELE ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAMERINI RUGGERO ( e dell'avv. CAVICCHI C.F._2
STEFANO ( ) C.F._3 appellata
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Parte_1 reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, ed in particolare della nullità e/o comunque dell'inefficacia della clausola 19 delle Condizioni generali del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. if 214527 in data
15.05.2001, in annullamento e/o riforma della sentenza del Tribunale di
Firenze, Sez. III Civile, 28 luglio 2022, n. 2290, resa nel giudizio R.G. n.
3628/2020, notificata in data 12.12.2022:
I. In via principale:
1) Accertare e dichiarare il diritto della TÀ , in persona del Pt_1 legale rappresentante pro tempore, in qualità di cessionaria della TÀ
ad ottenere la restituzione dei canoni corrisposti in forza del CP_2 contratto di leasing stipulato in data 18.05.2001, e quindi della somma di
Euro 402.974,00 oltre IVA, nei confronti della TÀ e/o CP_3 della TÀ ognuna per quanto di sua spettanza, per le Controparte_1 ragioni di cui in narrativa;
2) Conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la TÀ
e/o la TÀ , in persona dei rispettivi legali CP_3 CP_1 rappresentanti pro tempore, ognuna per quanto di sua spettanza, a restituire i canoni percepiti in forza del contratto di leasing stipulato in data
18.05.2001, quantificati nella somma di Euro 402.974,00
(quattrocentoduemilanovecentosettantaquattro) oltre IVA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
II. In via subordinata e salvo gravame:
3) Accertare e dichiarare il diritto della TÀ , in persona del Pt_1 legale rappresentante pro tempore, alla riduzione ex art. 1526 c.c., e/o comunque ex art. 1384 c.c., dell'indennità convenuta, in caso di risoluzione per inadempimento, di cui alla clausola 19.1 delle condizioni generali di contratto;
4) Conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la TÀ
e/o la TÀ , in persona dei rispettivi legali CP_3 CP_1 rappresentanti pro tempore, ognuna per quanto di sua spettanza, a pag. 2/13 restituire tutti e/o parte dei canoni percepiti in forza del contratto di leasing stipulato in data 18.05.2001, nella misura che emergerà in corso di causa, anche con ricorso ai criteri equitativi, tenuto conto del valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing, pari ad un importo ricompreso tra la forbice di Euro 335.696,98 (prezzo di acquisto pagato dalla concedente) ed Euro
445.801,38 (totale dei canoni stabiliti nel contratto di leasing traslativo) di cui 33.356,69 a titolo di corrispettivo per l'esercizio dell'opzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio»; per «Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Rigettare l'appello proposto da con atto notificato in data 11 gennaio 2023 avverso la Parte_1 sentenza n. 2290/23 depositata dal Tribunale di Firenze in data 28 luglio
2023; 2. Per la non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, determinare la somma eventualmente dovuta a tenendo conto che , Pt_1 CP_1 considerando tutto quanto già percetto da ha tuttora titolo per CP_2 ricevere euro 34.607,97, compensando, in tutto o in parte, le relative partite dare-avere. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado del giudizio».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto appello avverso la Parte_1 Pt_1 sentenza n. 2290 del 2022 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata respinta la domanda da essa svolta nei confronti di e di CP_3 [...]
Contr (in prosieguo ) ed è stata condannata alla refusione delle CP_1 spese di lite.
assumendo di essersi resa cessionaria dei crediti contenziosi Pt_1 vantati da in relazione al contratto di leasing immobiliare CP_4
IF214527 stipulato nel maggio del 2001 e originariamente intercorso tra
Mercantile Leasing s.p.a., quale concedente, e Parte_2
pag. 3/13 quale utilizzatrice, ha agito, ai sensi dell'art. 1526 c.c., onde ottenere, all'esito della risoluzione del contratto, la restituzione delle rate riscosse, detratto l'equo compenso, o, in subordine, la riduzione dell'indennità convenuta, con restituzione di quanto versato in eccedenza.
Adito in riassunzione a seguito della declinazione della competenza da parte del Tribunale di Genova, il Tribunale di Firenze, escluso il difetto di Contr legittimazione passiva di , che ha incorporato per fusione CP_3 ritenuta la validità della clausola n. 19 del contratto di leasing, di ritenzione dei canoni, ha rigettato la domanda di restituzione, detratto l'equo compenso, al contempo respingendo quella di riduzione a equità dell'importo dovuto, con restituzione dell'eccedenza.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Erroneità della sentenza per omessa rilevazione della nullità della clausola di cui al punto 19 delle Condizioni Generali allegate al contratto per contrasto con l'art. 1526 c.c. Contraddittorietà ed
Illogicità della motivazione»;
2. «Erroneità della sentenza per omesso esercizio del potere di riduzione giudiziale della clausola di confisca di cui agli artt. 1384 e 1526 c.c.
Inesistente, apparente, insufficiente ed oscura motivazione. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma II, n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.». Contr Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza dell'appello.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 28 novembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
pag. 4/13 1. Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che il Tribunale Pt_1 non abbia considerato invalida per contrarietà all'art. 1526, secondo comma,
c.c. la clausola n. 19 del contratto di leasing, che rivestirebbe il contenuto della cosiddetta clausola di confisca, in quanto, unitariamente considerata, manterrebbe in capo alla concedente sia i canoni che la proprietà dell'immobile, rimettendo alla sua insindacabile volontà la vendita del bene e la determinazione del prezzo.
Il motivo è destituito di fondamento.
Occorre anzitutto premettere che al presente leasing, di tipo traslativo alla stregua della qualificazione fornita dal Tribunale e non contestata, non può applicarsi la disciplina dettata dalla legge n. 124 del 2017, priva di efficacia retroattiva, bensì, piuttosto, il dettato dell'art. 1526 c.c.
(diversamente da quanto, peraltro solo apparentemente, affermato dal giudice di prime cure, il quale ha poi fatto applicazione della citata disposizione codicistica), atteso che nella specie, come ormai definitivamente accertato (si veda la sentenza del Tribunale di Genova del 25/28 agosto
2012, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Genova del 27/30 ottobre 2015, definitiva a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n.
17603 del 2018), i presupposti della risoluzione si sono verificati in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 124 del 2017.
Giova rammentare che, secondo la Corte di cassazione, «[i]n tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526
c.c.» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, in massima).
pag. 5/13 In occasione della citata pronuncia nomofilattica la Corte regolatrice ha evidenziato «l'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso (tra le molte, Cass., 4 luglio 1997, n. 6034). Ed è questa l'esigenza che, del pari, costituisce la ragione giustificativa della complessiva disciplina recata dall'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà, come del resto si evince già dalla Relazione del Ministro
Guardasigilli al codice civile del 1942, ivi declinandosi chiaramente l'intento di ovviare, nella fase patologica del rapporto, agli abusi della prassi commerciale nei confronti della posizione del compratore e, al tempo stesso,
a fornire equilibrata tutela pure al venditore, attraverso la previsione dell'equo compenso e del risarcimento del danno, anche in quest'ultimo caso, però, avendo di mira, attraverso la previsione dell'istituto della riduzione della penale eccessiva, l'equità contrattuale e il contrasto ad ogni indebita locupletazione ingenerata dall'autonomia privata» (Cass., sez. un.,
n. 2061 del 2021, cit., in motivazione).
Prosegue la Corte di cassazione nella medesima occasione: «Il risarcimento del danno del concedente può, però, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo “contratto di leasing”, come risulta dalla stessa casistica oggetto di cognizione giudiziale, anche da parte di questa Corte di legittimità. In tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio, già contemplato dall'art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della pag. 6/13 penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). Ecco, dunque, che la complessiva operazione – originatasi in seno all'autonomia privata e sussunta, attraverso l'analogia, nell'art. 1526 c.c. – trova la sua compiuta regolamentazione attraverso la peculiare rilevanza che viene ad assumere il comma secondo dello stesso art. 1526 c.c., ossia la norma che disciplina la clausola penale (c.d. clausola di confisca) e, quindi, il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedente in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore. Ed è attraverso lo spettro filtrante di detta disposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha potuto selezionare quali delle clausole standardizzate dall'autonomia privata fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente e rispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali. Pertanto, si è ritenuto manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene
(tra le molte, Cass., 27 settembre 2011, n. 19732, nonché la citata Cass. n.
1581 del 2020). È stata, invece, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del
2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e
Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031). […] Se, invece, il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva (acquisizione dei canoni riscossi e pag. 7/13 mantenimento della proprietà del bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. andrà ridotta dal giudice, anche d'ufficio (ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione – in senso stretto – nel rispetto delle preclusioni di rito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272), nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass., S.U., n. 18128 del
2005, citata) e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (tra le altre, Cass. n. 4969 del 2007, citata, e Cass., 21 agosto
2018, n. 20840)» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, cit., in motivazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono possono trarsi le seguenti conclusioni.
Anzitutto, un'eventuale locupletazione – rischio a cui l'art. 1526 c.c. mira a ovviare – non conduce alla nullità della clausola, ma consente esclusivamente al giudice di attivare il potere-dovere di riduzione per manifesta eccessività della penale, in coerenza con quanto in generale previsto dall'art. 1384 c.c., di cui l'art. 1526, secondo comma, c.c. costituisce specificazione.
In secondo luogo, la ridetta locupletazione si verifica qualora il concedente ottenga più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto, al contempo rammentandosi che «[g]li artt. 1526, comma secondo e 1384 cod. civ. – applicabili anche alla locazione finanziaria – i quali prevedono, rispettivamente, il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta, in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento del compratore, e la penale determinata nell'ammontare dei pag. 8/13 canoni ancora da pagare, non impongono una rigida correlazione all'entità del danno subito dal creditore» (Cass. n. 4969 del 2007, in massima;
analogamente, Cass. n. 4208 del 2001, sempre in massima).
Tale risultato, infine, si rinviene nel caso in cui alla spettanza dei canoni si aggiunga il mantenimento della proprietà del bene, mentre è scongiurato dalla necessità di portare in diffalco l'importo ricavato dalla futura ricollocazione sul mercato.
Tenuto presente quanto precede, non può ritenersi che la clausola penale n. 19 sia invalida – la questione della sua vessatorietà, pure esclusa dal Tribunale, non è stata riproposta in appello con uno specifico motivo di doglianza – e dia luogo a un assetto di interessi sbilanciato a danno dell'utilizzatore.
La clausola reca il seguente contenuto:
Segnatamente, essa attribuisce alla concedente le somme già pagate, quelle maturate a debito e ancora non versate, oltre un canone a titolo di indennizzo forfettario.
pag. 9/13 La pur prevista restituzione del bene non è concepita come finalizzata al mantenimento dello stesso in proprietà alla concedente bensì funzionale alla collocazione sul mercato in vendita o in locazione – sempre che ci si riesca con «insindacabili trattative», ossia con trattative che non sono preventivamente procedimentalizzate, senza che possa esserle imputato il loro fallimento ove oggettivamente giustificabile (è significativo, al riguardo,
l'utilizzo del termine «riesca») – ciò che non è affatto rimesso alla sua discrezionale e arbitraria volontà (sono le trattative a essere «insindacabili»), come risulta chiaro dall'impiego dell'indicativo futuro «verserà» – il che esclude in radice la configurabilità di una condizione meramente potestativa
– e il cui ricavato andrà destinato alla restituzione a beneficio dell'utilizzatrice, al netto delle spese e dei canoni a scadere attualizzati alla data della risoluzione e al corrispettivo previsto per l'opzione d'acquisto, oltre interessi di mora.
Appare dunque evidente come il regime contrattuale in considerazione sia praticamente volto ad assicurare alla concedente un risultato concreto corrispondente a quello che le sarebbe derivato nel caso in cui l'operazione avesse avuto il suo fisiologico svolgimento.
Si evidenzia che, secondo la Corte regolatrice, «[n]el caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l.
n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384
c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto “equa” – e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2,
c.c. – la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari
pag. 10/13 all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione
d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore)» (Cass. n. 26518 del 2024, in massima).
Nessun rilievo può poi rivestire la circostanza che la clausola in considerazione non faccia riferimento al valore del bene, ciò che tuttavia non significa che il prezzo di vendita sia rimesso alla discrezionalità della concedente, considerato che «nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa “dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c.” (così ancora Cass. n. 15202 del 2018)» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, cit., in motivazione).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza per contraddittorietà, in quanto avrebbe a più riprese ricondotto la pretesa azionata anche alla restituzione del bene, salvo poi concludere in senso contrario onde negarne la fondatezza, senza che, peraltro, la riconsegna abbia alcun rilievo al fine dell'accoglimento della domanda subordinata di riduzione giudiziale della penale per manifesta eccessività, fondata esclusivamente sulla previsione contrattuale del mantenimento della proprietà dell'immobile unitamente al pagamento dei canoni, che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto, senza esplicitare la ragione.
Il motivo è destituito di fondamento.
Il Tribunale ha respinto la domanda di riduzione della penale, ritenendo che da essa la concedente non ritraesse vantaggi maggiori da quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (in tal senso dovendosi intendere i richiami giurisprudenziali operati a conforto a pag. 9 della sentenza gravata).
Il giudice di prime cure ha poi fatto riferimento alla restituzione e alla ritenuta rivendita del bene – che l'appellante nega essere stata pag. 11/13 adeguatamente documentata e poi, in memoria di replica, assume tardivamente allegata – sostanzialmente evidenziando, seppur a tratti in maniera poco chiara, che tale evenienza è ininfluente ai fini dello scrutinio delle domande avanzate dall'utilizzatrice, che non sono affatto fondate sulle conseguenze e gli effetti della risoluzione del contratto nei rapporti tra le parti, regolati appunto dalla clausola 19, e segnatamente sui rapporti di debito-credito derivanti dalla rivendita.
Tale soluzione, a ben vedere, appare condivisa dalla medesima appellante, che giudica rilevante al fine dell'accoglimento della domanda subordinata di riduzione della penale esclusivamente il regime pattizio di cumulo di canoni e proprietà del bene, da considerare al valore di mercato.
Tale asserito cumulo, tuttavia, non trova riscontro alla stregua di quanto illustrato al punto precedente, con la conseguenza che non v'è spazio per la riduzione della penale invocata da Pt_1
3. In conclusione, l'appello proposto dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata, sia pur alla luce delle integrazioni motivazionali ritraibili da quanto illustrato.
4. Le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 260.000,00 – euro 520.000,00), identificato alla stregua della domanda, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi in appello, con riduzione nei limiti di cui alla nota spese depositata.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
pag. 12/13 L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2290 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in euro 7.120,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
5 marzo 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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