Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 675/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PASQUALI FEDERICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … La difesa dei ricorrenti si riporta all'atto introduttivo del giudizio e chiede l'accoglimento delle conclusioni nello stesso contenute che qui si ritrascrivono integralmente:
1) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. all'art. 473 bis.51 c.p.c., da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di rito;
2) la casa coniugale sita in Castiglione delle Stiviere (MN), via Astore, 3/B condotta in locazione rimarrà nella disponibilità del sig. . La Parte_2 sig.ra ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali dalla Parte_1
(MN), viale S. Longhi, 40;
3) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente e residenza dei medesimi presso la madre. La figlia maggiorenne , della quale verrà trasferita la residenza presso la casa della Per_3 madre, continuerà ad essere amministrata dal padre, nella sua qualità di
Amministratore di Sostegno. Il sig. , tuttavia, si impegna a condividere Pt_2 con la sig.ra le scelte di maggiore importanza inerenti alla vita di Parte_1
(percorsi formativi, salute ecc.) e a fornire informazioni sulla Per_3 rendicontazione economica;
4) i diritti di visita e trattenimento dei figli minori e e di Per_1 Per_2 Per_3 sono stati dai ricorrenti così determinati: - i tre figli staranno con il papà dal martedì mattina allorquando saranno dallo stesso prelevati alle ore 7.30 - per accompagnarli a scuola - al mercoledì alle ore 13.45 quando li riaccompagnerà
a casa della mamma, in periodo extrascolastico i ragazzi saranno prelevati entro le ore 9.00; - sulla base dei turni del sig. , o giovedì o venerdì sera dalle Pt_2 ore 20.30 al sabato mattina, allorquando il medesimo li porterà a scuola o a casa della mamma, in periodo extrascolastico entro le ore 9.00, salvo che sia il fine settimana nel quale i ragazzi stanno con lui;
- a fine settimana alternati, dal sabato alle 14.00 al lunedì successivo, allorquando il papà li porterà a scuola o a casa della mamma alle ore 9.00 del mattino. Laddove uno dei due genitori non riuscisse a rispettare tale condizione (salvo che per comprovati motivi di salute) corrisponderà all'altro la somma di € 50,00 per le spese inerenti al week-end ovvero ricorrerà all'ausilio di baby-sitter il cui compenso sarà a suo esclusivo carico;
5) in ordine alle vacanze natalizie i figli minori e trascorreranno la Vigilia Per_3 di Natale sempre con la madre e Natale e Santo Stefano in modo alternato anno per anno tra mamma e papà (con inizio di Natale 2023 assegnato alla mamma), così come alternati tra i genitori saranno il 31 e l'1 di ogni anno (con inizio del 31/12/2023 assegnato alla mamma). Quanto alle vacanze pasquali, i figli minori e trascorreranno per metà dei giorni con la madre e per l'altra metà con il Per_3 padre, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo, e comunque entro il 15.03 di ogni anno, alternando di anno in anno tra loro il giorno di Pasqua e il Lunedì DEEL (con inizio di Pasqua 2024 assegnata alla mamma). Durante le vacanze estive la sig.ra potrà trascorrere Parte_1 con i figli quattro settimane, anche non continuative, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo e comunque non oltre il 31.05 di ogni anno. Relativamente alla posizione di il sig. si impegna Per_3 Pt_2
a presentare ogni anno, entro il mese di maggio, istanza al Giudice Tutelare per essere autorizzato a versare in favore della moglie la somma per le spese necessarie per portarla in vacanza;
6) i coniugi si impegnano a comunicare per iscritto ogni variazione rispetto ai diritti di visita sopra indicati e ciò direttamente tra loro senza coinvolgimento dei figli. Sono sempre fatti salvi diversi accordi che dovessero essere presi dai coniugi, purché nell'interesse preminente dei figli. I coniugi si impegnano a non coinvolgere i figli in eventuali nuove frequentazioni/relazioni fino a quando queste non rivestiranno carattere di stabilità;
2 7) ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto dei figli per il periodo di permanenza presso di sé. Il sig. , in qualità di ADS della figlia , Pt_2 Per_3 entro il giorno 15 di ogni mese verserà alla moglie un contributo per la gestione/mantenimento della ragazza DEimporto di € 250,00 mensili e la stessa somma verrà trattenuta dallo stesso per i medesimi fini. La somma verrà prelevata dal conto corrente intestato a , così come disposto nel decreto di nomina Per_3 del Giudice Tutelare;
8) ciascun genitore percepirà, direttamente e in via autonoma, il 50% DEimporto DEassegno unico;
9) le spese straordinarie dei due figli minori saranno ripartite tra i coniugi al 50% secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste DEistituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta DEasilo nido e delle scuole materne nei limiti DEimporto previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida
(teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra
3 specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Le parti concordano sin da ora che le spese relative al servizio baby-sitter, comprese quelle nel periodo estivo, saranno sempre suddivise al 50% ad eccezione dei periodi in cui i ragazzi saranno presso uno dei due genitori e si rendesse necessario il servizio di baby-sitter (vedi punto 4). In quel caso il costo resterà a esclusivo carico del genitore che usufruirà del servizio. Le parti concordano, altresì, che il calcolo delle spese straordinarie da ciascuno sostenute e il relativo conguaglio sarà effettuato entro il giorno 15 di ogni mese;
10) il sig. si obbliga al pagamento della rata mensile di € 393,25 Pt_2 relativa al finanziamento contratto per le esigenze della famiglia e a non formulare nei confronti della moglie richieste di restituzione della quota di competenza della stessa. Alla scadenza del finanziamento e pertanto a partire dal mese di agosto 2027 il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo Pt_2 nel mantenimento dei figli e , la somma di € 200,00 mensili (€ Per_1 Per_2
100,00 per ciascun figlio). Tale importo che dovrà essere versato mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
11) il sig. dichiara, altresì, di aver provveduto alla definizione di ogni Pt_2 pendenza relativa a tasse/tributi riguardanti il nucleo familiare (in particolare e dichiara di rinunciare espressamente alla richiesta di ripetizione Per_4 DEeventuale quota di competenza della moglie;
12) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e rinunciano a reciproche richieste di contributo nel mantenimento. Dichiarano altresì di aver provveduto a definire e regolare ogni rapporto patrimoniale relativo al rapporto di coniugio e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo;
13) i coniugi si riconoscono reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento di identità o equipollente che si dimostri necessario per i figli minori. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne in ADS e non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di
4 Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in PERO (MI) il
27/09/2003 ed ivi iscritto al numero 5, Parte I del registro dei relativi atti DEanno
2003;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PERO di annotare la presente sentenza a margine DEatto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 20/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
5