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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/07/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
n.513/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RE IA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di RE IA – Prima sezione civile – riunito in Camera di ConIGlio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 513/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta e divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] – (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Giovanna D'Amora presso il cui studio legale elegge domicilio sito in RE IA al Corso Umberto I, n. 327
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), residente in [...] rapp.to e C.F._2 difeso in virtù di procura allegata al presente atto, dall'avv. Francesco Guarriera e insieme allo stesso elettivamente domiciliato in RE IA alla via Gino Alfani n.60
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di RE IA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione ELl'udienza EL 12.02.2025, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale tra i coniugi ed emettere ogni provvedimento previsto dalla normativa vigente confermando gli accordi già sottoscritti dalle parti e depositati all'atto ELl'iscrizione al ruolo;
Il P.M., in data 11.06.2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento EL ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 13.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito EL passaggio in giudicato ELla detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Trecase in data
28.06.2005, dal quale sono nati due figli, , nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F. ), ad oggi maggiorenne e nato a [...] il C.F._3 Persona_2
26.03.2011 (C.F. ), minorenne;
che l'unione un tempo felice, si è C.F._4 deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione ELla vita in comune.
All'esito ELle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione ELl'udienza di comparizione EL 20.05.2025, il giudice ELegato con ordinanza EL 06.06.2025 ha rimesso la causa al collegio per l'omologa, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento EL ricorso in data 11.06.2025.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, ELla contemporanea proposizione ELla domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi EL procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili EL matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato ELla sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza EL 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi ELl'art 363 bis c.p.c., ELla questione di rito relativa all'ammissibilità EL cumulo oggettivo ELle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza EL 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità EL rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito EL procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili EL matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo ELle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità EL ricorso nel caso EL procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità EL cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione ELla possibilità EL cumulo ELle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa ELle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base ELla previsione ELl'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità ELla crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione ELle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, ELla stessa".
Quanto poi al tema ELl'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi ELl'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti EL loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità ELla contemporanea proposizione ELle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia ELla revoca unilaterale EL consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità ELla domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione ELle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" ELla domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità ELla modifica, nel corso EL procedimento avviato, ELle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito EL procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili EL matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
Dalle allegazioni EL ricorso introduttivo, integrate a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale, è emerso che ha percepito reddito annuale lordo pari ad euro 25.786,00 per Controparte_1
l'anno 2021, euro 26.077,00 per l'anno 2022, ed euro 28.016,00 per l'anno 2023; mentre Pt_1 non ha percepito redditi dall'anno 2021 al 2023.
[...]
In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, va in primo luogo rilevato che nelle more EL procedimento il figlio ELla coppia, , è divenuto maggiorenne e che in ragione di ciò, Persona_1 come già anticipato, nulla va disposto in ordine all'affido, alla collocazione e al regime di visita nei confronti di detto figlio. Tanto premesso, le condizioni concordate - indicate in dispositivo - non essendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi ELla prole, possono essere omologate.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di scioglimento EL matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), ELla legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo EL giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data ELl'udienza di comparizione dei coniugi EL 23.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter c.p.c.
e previa acquisizione ELl'attestazione di passaggio in giudicato ELla presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione ELle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 ELla legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento EL matrimonio.
La determinazione ELle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Controparte_1 di Stabia il 07.05.1970, e , nata a [...] il [...], ai seguenti Parte_1 patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente con obbligo EL reciproco rispetto e, per l'effetto, fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza obbligandosi a darsi reciproco preventivo avviso di ogni eventuale variazione di residenza, domicilio o dimora nell'interesse EL figlio minore;
2. si impegna a trasferire la propria residenza altrove comunicando Controparte_1 tempestivamente il proprio indirizzo;
3. la casa coniugale, sita in RE IA alla Via Traversa Maresca n. 17 verrà assegnata alla IG.ra dove vivrà unitamente ai figli Parte_1 [...]
e ; Persona_1 Per_2
4. si precisa che la casa coniugale suindicata, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura EL 50%, è gravata da mutuo EL quale il IG. continuerà a pagare CP_1 il totale importo mensile sino alla data di estinzione EL mutuo stesso e sino alla data di una eventuale collocazione lavorativa a tempo indeterminato ELla IG.ra , la Pt_1 quale in tal caso provvederà al pagamento EL 50% di detta rata EL mutuo sino all'estinzione;
5. provvederà a versare a titolo di mantenimento per entrambi i Controparte_1 figli la somma pari ad € 250,00 ciascuno, per un ammontare complessivo pari ad €.
500,00, a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN
[...], intestato alla IG.ra entro il 5 Parte_1
(cinque) di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat oltre il pagamento ELle spese straordinarie previste per legge nella misura EL 50%;
6. Atteso che, il IG. , attualmente, percepisce l'importo complessivo CP_1 ELl'assegno unico in favore dei figli, col presente atto rinuncia al 50% ELl'assegno unico in favore ELla IG.ra . Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il IG. Pt_1
dalla data dei provvedimenti presidenziali e fino al perfezionarsi ELla CP_1 pratica burocratica di trasferimento ELl'importo pari al 50% ELl'assegno unico in favore di , corrisponderà alla stessa entro il cinque di ogni mese ed a Pt_1 Pt_1 mezzo bonifico bancario il predetto importo pari al 50% ELl'importo totale;
7. corrisponderà a titolo di mantenimento per la coniuge la somma Controparte_1 pari ad €. 50,00 mensili a mezzo bonifico e/o assegno entro il cinque di ogni mese intestato alla IG.ra detta somma di precisa che si riterrà sospesa fino Parte_1 alla data di estinzione EL mutuo;
8. Entrambi i coniugi sono autorizzati ad usufruire ELle eventuali agevolazioni e relativi bonus governativi legati al rispettivo nuovo nucleo familiare ed attestazione ISEE;
9. il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, che Per_2 esercitano la relativa potestà a termini ELl'art. 155 c.c. come novellato dalla Legge n.
54 EL 2006, con collocazione presso la madre. Pertanto, l'esercizio ELla potestà genitoriale è esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi;
10. ha diritto di vedere e tenere con sé il figlio con estrema libertà Controparte_1 anche tutti i giorni previa preventiva comunicazione (con preavviso di almeno 24h prima) salvo poi l'applicazione EL calendario che qui di seguito si riporta e con le seguenti modalità:
11. Il IG. potrà prelevare e tenere con sé il figlio 2 pomeriggi a settimana CP_1
(martedì e giovedì dalle 16:00 alle 21:00) oltre i weekend alternati dalle ore 9:00 EL sabato alle ore 21:00 ELla domenica con pernottamento presso il padre;
ciò per un totale di due fine settimana al mese a testa tra i coniugi, fermo restando le congiunte volontà degli stessi, di concedersi reciprocamente fine settimana alternativi. A tal proposito si precisa che nei giorni a lui destinati il preleverà il figlio dalla CP_1 casa coniugale e lo riaccompagnerà presso la suddetta abitazione salvo diversi accordi, da definirsi con congruo anticipo, nelle libere intenzioni dei coniugi anche telefonicamente;
12. Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni, con il padre i giorni:
24, 26 dicembre e 1° gennaio e con la madre il giorno 25 e 31 dicembre e 6 gennaio in modo alternato (giorni nei quali il figlio minore starà con il padre dalle ore 9:00 alle ore 23:00) per le festività pasquali, il minore sarà affidato, ad anni alterni, al padre il giorno ELla Santa Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 22:00 ed alla madre il giorno EL
Lunedì in albis, mentre l'anno successivo sarà l'inverso, salvo diversi accordi, da definirsi con congruo anticipo, anche telefonicamente;
13. per il periodo estivo, il figlio minore trascorrerà 15 giorni con il padre in base alle ferie che lo stesso riceverà nel periodo compreso tra luglio e agosto, anche per periodi non consecutivi, con espressa e preventiva comunicazione ELl'indirizzo ELla località prescelta per le vacanze (con espresso preavviso di almeno giorni 15); - le parti comunque concordemente dichiarano che le previsioni EL detto calendario possono essere variate in base alle necessità dei minori e con preventiva comunicazione effettuata anche per le vie brevi.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di Trecase per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 12 parte II, S.A, dei registri di matrimonio ELl'anno 2005);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione EL giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in RE IA, nella camera di conIGlio EL 02.07.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RE IA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di RE IA – Prima sezione civile – riunito in Camera di ConIGlio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 513/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta e divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] – (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Giovanna D'Amora presso il cui studio legale elegge domicilio sito in RE IA al Corso Umberto I, n. 327
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), residente in [...] rapp.to e C.F._2 difeso in virtù di procura allegata al presente atto, dall'avv. Francesco Guarriera e insieme allo stesso elettivamente domiciliato in RE IA alla via Gino Alfani n.60
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di RE IA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione ELl'udienza EL 12.02.2025, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale tra i coniugi ed emettere ogni provvedimento previsto dalla normativa vigente confermando gli accordi già sottoscritti dalle parti e depositati all'atto ELl'iscrizione al ruolo;
Il P.M., in data 11.06.2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento EL ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 13.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito EL passaggio in giudicato ELla detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Trecase in data
28.06.2005, dal quale sono nati due figli, , nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F. ), ad oggi maggiorenne e nato a [...] il C.F._3 Persona_2
26.03.2011 (C.F. ), minorenne;
che l'unione un tempo felice, si è C.F._4 deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione ELla vita in comune.
All'esito ELle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione ELl'udienza di comparizione EL 20.05.2025, il giudice ELegato con ordinanza EL 06.06.2025 ha rimesso la causa al collegio per l'omologa, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento EL ricorso in data 11.06.2025.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, ELla contemporanea proposizione ELla domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi EL procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili EL matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato ELla sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza EL 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi ELl'art 363 bis c.p.c., ELla questione di rito relativa all'ammissibilità EL cumulo oggettivo ELle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza EL 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità EL rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito EL procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili EL matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo ELle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità EL ricorso nel caso EL procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità EL cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione ELla possibilità EL cumulo ELle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa ELle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base ELla previsione ELl'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità ELla crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione ELle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, ELla stessa".
Quanto poi al tema ELl'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi ELl'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti EL loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità ELla contemporanea proposizione ELle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia ELla revoca unilaterale EL consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità ELla domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione ELle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" ELla domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità ELla modifica, nel corso EL procedimento avviato, ELle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito EL procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili EL matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
Dalle allegazioni EL ricorso introduttivo, integrate a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale, è emerso che ha percepito reddito annuale lordo pari ad euro 25.786,00 per Controparte_1
l'anno 2021, euro 26.077,00 per l'anno 2022, ed euro 28.016,00 per l'anno 2023; mentre Pt_1 non ha percepito redditi dall'anno 2021 al 2023.
[...]
In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, va in primo luogo rilevato che nelle more EL procedimento il figlio ELla coppia, , è divenuto maggiorenne e che in ragione di ciò, Persona_1 come già anticipato, nulla va disposto in ordine all'affido, alla collocazione e al regime di visita nei confronti di detto figlio. Tanto premesso, le condizioni concordate - indicate in dispositivo - non essendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi ELla prole, possono essere omologate.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di scioglimento EL matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), ELla legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo EL giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data ELl'udienza di comparizione dei coniugi EL 23.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter c.p.c.
e previa acquisizione ELl'attestazione di passaggio in giudicato ELla presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione ELle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 ELla legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento EL matrimonio.
La determinazione ELle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Controparte_1 di Stabia il 07.05.1970, e , nata a [...] il [...], ai seguenti Parte_1 patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente con obbligo EL reciproco rispetto e, per l'effetto, fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza obbligandosi a darsi reciproco preventivo avviso di ogni eventuale variazione di residenza, domicilio o dimora nell'interesse EL figlio minore;
2. si impegna a trasferire la propria residenza altrove comunicando Controparte_1 tempestivamente il proprio indirizzo;
3. la casa coniugale, sita in RE IA alla Via Traversa Maresca n. 17 verrà assegnata alla IG.ra dove vivrà unitamente ai figli Parte_1 [...]
e ; Persona_1 Per_2
4. si precisa che la casa coniugale suindicata, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura EL 50%, è gravata da mutuo EL quale il IG. continuerà a pagare CP_1 il totale importo mensile sino alla data di estinzione EL mutuo stesso e sino alla data di una eventuale collocazione lavorativa a tempo indeterminato ELla IG.ra , la Pt_1 quale in tal caso provvederà al pagamento EL 50% di detta rata EL mutuo sino all'estinzione;
5. provvederà a versare a titolo di mantenimento per entrambi i Controparte_1 figli la somma pari ad € 250,00 ciascuno, per un ammontare complessivo pari ad €.
500,00, a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN
[...], intestato alla IG.ra entro il 5 Parte_1
(cinque) di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat oltre il pagamento ELle spese straordinarie previste per legge nella misura EL 50%;
6. Atteso che, il IG. , attualmente, percepisce l'importo complessivo CP_1 ELl'assegno unico in favore dei figli, col presente atto rinuncia al 50% ELl'assegno unico in favore ELla IG.ra . Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il IG. Pt_1
dalla data dei provvedimenti presidenziali e fino al perfezionarsi ELla CP_1 pratica burocratica di trasferimento ELl'importo pari al 50% ELl'assegno unico in favore di , corrisponderà alla stessa entro il cinque di ogni mese ed a Pt_1 Pt_1 mezzo bonifico bancario il predetto importo pari al 50% ELl'importo totale;
7. corrisponderà a titolo di mantenimento per la coniuge la somma Controparte_1 pari ad €. 50,00 mensili a mezzo bonifico e/o assegno entro il cinque di ogni mese intestato alla IG.ra detta somma di precisa che si riterrà sospesa fino Parte_1 alla data di estinzione EL mutuo;
8. Entrambi i coniugi sono autorizzati ad usufruire ELle eventuali agevolazioni e relativi bonus governativi legati al rispettivo nuovo nucleo familiare ed attestazione ISEE;
9. il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, che Per_2 esercitano la relativa potestà a termini ELl'art. 155 c.c. come novellato dalla Legge n.
54 EL 2006, con collocazione presso la madre. Pertanto, l'esercizio ELla potestà genitoriale è esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi;
10. ha diritto di vedere e tenere con sé il figlio con estrema libertà Controparte_1 anche tutti i giorni previa preventiva comunicazione (con preavviso di almeno 24h prima) salvo poi l'applicazione EL calendario che qui di seguito si riporta e con le seguenti modalità:
11. Il IG. potrà prelevare e tenere con sé il figlio 2 pomeriggi a settimana CP_1
(martedì e giovedì dalle 16:00 alle 21:00) oltre i weekend alternati dalle ore 9:00 EL sabato alle ore 21:00 ELla domenica con pernottamento presso il padre;
ciò per un totale di due fine settimana al mese a testa tra i coniugi, fermo restando le congiunte volontà degli stessi, di concedersi reciprocamente fine settimana alternativi. A tal proposito si precisa che nei giorni a lui destinati il preleverà il figlio dalla CP_1 casa coniugale e lo riaccompagnerà presso la suddetta abitazione salvo diversi accordi, da definirsi con congruo anticipo, nelle libere intenzioni dei coniugi anche telefonicamente;
12. Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni, con il padre i giorni:
24, 26 dicembre e 1° gennaio e con la madre il giorno 25 e 31 dicembre e 6 gennaio in modo alternato (giorni nei quali il figlio minore starà con il padre dalle ore 9:00 alle ore 23:00) per le festività pasquali, il minore sarà affidato, ad anni alterni, al padre il giorno ELla Santa Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 22:00 ed alla madre il giorno EL
Lunedì in albis, mentre l'anno successivo sarà l'inverso, salvo diversi accordi, da definirsi con congruo anticipo, anche telefonicamente;
13. per il periodo estivo, il figlio minore trascorrerà 15 giorni con il padre in base alle ferie che lo stesso riceverà nel periodo compreso tra luglio e agosto, anche per periodi non consecutivi, con espressa e preventiva comunicazione ELl'indirizzo ELla località prescelta per le vacanze (con espresso preavviso di almeno giorni 15); - le parti comunque concordemente dichiarano che le previsioni EL detto calendario possono essere variate in base alle necessità dei minori e con preventiva comunicazione effettuata anche per le vie brevi.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di Trecase per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 12 parte II, S.A, dei registri di matrimonio ELl'anno 2005);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione EL giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in RE IA, nella camera di conIGlio EL 02.07.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato