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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/05/2024, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 241/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MARTINEZ ANTONELLO SILVERIO e dell'avv. DI VINCENZO MIRELLA ( ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come da procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a Kinshasa (RDC) in [...] Controparte_1 C.F._3
06/04/1971;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
dichiarare la separazione tra i coniugi i quali vivranno separati nel mutuo rispetto;
Per_
disporre che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Monza (MZ) Via Ettore Fieramosca n. 9 dove vivrà con i figli minori;
riconoscere alla ricorrente l'assegno unico per i figli di circa euro 112,00;
disporre che i minori trascorrano il proprio tempo presso il padre secondo lo schema che segue:
pagina 1 di 6 - tutti i week-end (salvo i turni di lavoro del padre o un diverso miglior accordo tra le parti): dal venerdì all'uscita di scuola fino al venerdì sera entro le ore 21,00, il sabato mattina il padre potrà prelevare i minori presso la casa della madre verso le ore 10,00 e fino al sabato sera con accompagnamento presso la casa materna entro le ore 21,00 e così anche la domenica dalla mattina con prelevamento dei minori presso la casa della madre verso le ore 10,00 e con accompagnamento presso la stessa entro le ore 21,00;
- Le vacanze Natalizie ad anni alterni suddivise nel periodo dal 23.12. al 31.12 e dal 1° gennaio al 6 gennaio. Resta inteso tra le parti che il giorno del Santo Natale e la Vigilia verranno trascorsi dai minori in alternanza con uno o l'altro genitore. Le vacanze di Pasqua e le vacanze di Carnevale ad anni alterni.
- Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli due settimane anche non consecutive nel mese di agosto alternandosi di anno in anno comunicando il piano ferie e il periodo prescelto entro il 30 marzo.
Resta inteso che per tutto il periodo estivo da giugno a settembre i genitori potranno in accordo tra le parti trascorrere ulteriori periodi di vacanza con i figli.
- i minori trascorreranno i ponti scolastici (carnevale, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, e primo novembre) ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
Per_
-disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e in ragione di complessivi € Per_2
350,00 sino a quando non saranno in grado di mantenersi autonomamente, detta somma, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, verrà versata mediante bonifico bancario e sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici sul costo della vita;
Org_1
- disporre che le spese straordinarie siano a carico del padre in ragione del 30% secondo le seguenti modalità che si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e Organizzazione_2 lenti a contatto per uso non cosmetico prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio Sanitario ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
d) farmaci Org_2 Org_3 omeopatici tutte le spese mediche indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino/ricevuta;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento, d) spese per mezzi di trasposto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) assicurazione scolastica obbligatoria e fondo cassa richiesto dalla scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari in Italia ed all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sedi universitarie;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingua, attività sportive, ricreative e ludiche e relative attrezzature tecniche (comprese spese per iscrizioni a gare e tornei) escluso abbigliamento sportivo ordinario (es. calze, pantaloncini, etc.); c) viaggi d'istruzione, stage sportivi e vacanze trascorsi autonomamente senza i genitori;
d) babysitter;
e) spese per il conseguimento della patente di guida, corsi e lezioni;
f) acquisto e manutenzione, comprensivi di bolli ed assicurazioni, per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 2 di 6 Le spese tutte sopra elencate dovranno essere provate documentalmente dal genitore che le ha sostenute ed inviate a mezzo raccomandata o a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento e l'altro genitore dovrà pertanto provvedere nel termine di 15 giorni dalla richiesta, al rimborso della quota di sua competenza e pari al 30% dell'importo complessivo anticipato. Dare atto che i genitori si impegnano ad accordarsi il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle annotazioni ed alle trascrizioni di legge dell'emananda sentenza.
pagina 3 di 6 In via istruttoria Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare al resistente di produrre copia delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, le buste paga dell'ultima annualità, gli estratti conto, il contratto di lavoro. In ogni caso nella denegata e qui contestata ipotesi in cui il giudizio dovesse proseguire, riservata ogni più ampia difesa nei termini di legge, la ricorrente insiste sin d'ora affinché venga pronunciata con sentenza provvisoria la separazione del matrimonio contratto tra le parti.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare e documentare e indicare ulteriori testi e capitoli entro i termini concessi dal Giudice.
Con vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre oneri di legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1 giudizio, nonostante il ricorso gli sia stato regolarmente notificato.
II. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e la cessazione della convivenza da data anteriore all'udienza di comparizione delle parti, evidenziato l'impossibilità della prosecuzione della convivenza e della ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi. III. Dal matrimonio sono nati due figli, ancora minori: nel 2018 e nel 2020. Per_1 Per_2
In ordine alle scelte inerenti i figli, rimasti a vivere insieme alla madre, la ricorrente ha dichiarato che non vi sono problematiche particolari, informando il marito delle esigenze dei minori, senza che vi sia solitamente alcuna opposizione da parte dello stesso al loro soddisfacimento come proposto.
Relativamente alla gestione dei figli la ricorrente ha inoltre dichiarato che lei e il marito si accordano nell'interesse dei figli, tenendo conto dei turni di lavoro svolti dal marito, operatore sociosanitario presso una struttura. Come richiesto dalla stessa ricorrente e in assenza di elementi ostativi, va quindi previsto l'affidamento di e ad entrambi i genitori con loro collocamento presso la madre, con la quale convivono Per_1 Per_2 da quando le parti si sono separate e che provvede alle loro esigenze quotidiane. Attesa la buona interazione tra le parti e lo svolgimento da parte del padre di attività lavorativa su turni, la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre-figli dovrà essere gestita con flessibilità, prevedendo che il padre possa tenere con sé i figli nei giorni di riposo e nei fine settimana liberi da turni lavorativi, nonché nei periodi festivi e di vacanza scolastica secondo il criterio dell'alternanza, previ accordi tra i genitori. IV. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, va assegnata alla medesima nella qualità di genitore collocatario dei figli.
V. Quanto al concorso al mantenimento dei figli da parte del padre, in applicazione del principio di proporzionalità e dei parametri per realizzarlo indicati dall'art. 337 ter c.c., va previsto a carico del resistente il versamento dell'importo di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, oltre il 30% delle spese di carattere straordinario, come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tali importi appaiono congrui, tenuto conto della superiore capacità patrimoniale e reddituale della ricorrente -medico responsabile di una struttura sanitaria con un'entrata mensile netta di circa € 3200,00 mensili e proprietaria dell'immobile ex casa coniugale- rispetto al resistente -operatore sociosanitario con un'entrata mensile netta di circa € 1300,00, senza la titolarità di beni immobili, attualmente coabitante con la sorella. L'assegno unico ed universale per la prole spetterà interamente alla ricorrente che soddisfa in via prevalente le esigenze dei figli. VI. Le spese del giudizio, in considerazione della natura del giudizio, degli interessi coinvolti e dell'assenza di opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1 pagina 4 di 6 I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio nel Comune di Milano il 1.10.17; II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 157 parte II serie A anno 2017); III. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre e rapporti di frequentazione con il padre nei giorni di riposo e nei fine settimana liberi da turni lavorativi, nonché nei periodi festivi e di vacanza scolastica secondo il criterio dell'alternanza (2/3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da comunicare all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno), previo accordo tra i genitori;
IV. Assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Monza, Via Fieramosca, 9 V. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 350,00 mensili con decorrenza dal mese di maggio 2024; detto importo dovrà essere Org_ rivalutato annualmente secondo gli indici a decorrere dal mese di maggio 2025; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
VI. Pone inoltre a carico di il trenta per cento delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi pagina 5 di 6 alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VII. L'assegno unico per la prole erogato dall' spetterà interamente a;
CP_2 Parte_1
VIII. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 9 giugno 2024.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 241/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MARTINEZ ANTONELLO SILVERIO e dell'avv. DI VINCENZO MIRELLA ( ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come da procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a Kinshasa (RDC) in [...] Controparte_1 C.F._3
06/04/1971;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
dichiarare la separazione tra i coniugi i quali vivranno separati nel mutuo rispetto;
Per_
disporre che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Monza (MZ) Via Ettore Fieramosca n. 9 dove vivrà con i figli minori;
riconoscere alla ricorrente l'assegno unico per i figli di circa euro 112,00;
disporre che i minori trascorrano il proprio tempo presso il padre secondo lo schema che segue:
pagina 1 di 6 - tutti i week-end (salvo i turni di lavoro del padre o un diverso miglior accordo tra le parti): dal venerdì all'uscita di scuola fino al venerdì sera entro le ore 21,00, il sabato mattina il padre potrà prelevare i minori presso la casa della madre verso le ore 10,00 e fino al sabato sera con accompagnamento presso la casa materna entro le ore 21,00 e così anche la domenica dalla mattina con prelevamento dei minori presso la casa della madre verso le ore 10,00 e con accompagnamento presso la stessa entro le ore 21,00;
- Le vacanze Natalizie ad anni alterni suddivise nel periodo dal 23.12. al 31.12 e dal 1° gennaio al 6 gennaio. Resta inteso tra le parti che il giorno del Santo Natale e la Vigilia verranno trascorsi dai minori in alternanza con uno o l'altro genitore. Le vacanze di Pasqua e le vacanze di Carnevale ad anni alterni.
- Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli due settimane anche non consecutive nel mese di agosto alternandosi di anno in anno comunicando il piano ferie e il periodo prescelto entro il 30 marzo.
Resta inteso che per tutto il periodo estivo da giugno a settembre i genitori potranno in accordo tra le parti trascorrere ulteriori periodi di vacanza con i figli.
- i minori trascorreranno i ponti scolastici (carnevale, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, e primo novembre) ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
Per_
-disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e in ragione di complessivi € Per_2
350,00 sino a quando non saranno in grado di mantenersi autonomamente, detta somma, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, verrà versata mediante bonifico bancario e sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici sul costo della vita;
Org_1
- disporre che le spese straordinarie siano a carico del padre in ragione del 30% secondo le seguenti modalità che si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e Organizzazione_2 lenti a contatto per uso non cosmetico prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio Sanitario ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
d) farmaci Org_2 Org_3 omeopatici tutte le spese mediche indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino/ricevuta;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento, d) spese per mezzi di trasposto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) assicurazione scolastica obbligatoria e fondo cassa richiesto dalla scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari in Italia ed all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sedi universitarie;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingua, attività sportive, ricreative e ludiche e relative attrezzature tecniche (comprese spese per iscrizioni a gare e tornei) escluso abbigliamento sportivo ordinario (es. calze, pantaloncini, etc.); c) viaggi d'istruzione, stage sportivi e vacanze trascorsi autonomamente senza i genitori;
d) babysitter;
e) spese per il conseguimento della patente di guida, corsi e lezioni;
f) acquisto e manutenzione, comprensivi di bolli ed assicurazioni, per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 2 di 6 Le spese tutte sopra elencate dovranno essere provate documentalmente dal genitore che le ha sostenute ed inviate a mezzo raccomandata o a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento e l'altro genitore dovrà pertanto provvedere nel termine di 15 giorni dalla richiesta, al rimborso della quota di sua competenza e pari al 30% dell'importo complessivo anticipato. Dare atto che i genitori si impegnano ad accordarsi il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle annotazioni ed alle trascrizioni di legge dell'emananda sentenza.
pagina 3 di 6 In via istruttoria Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare al resistente di produrre copia delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, le buste paga dell'ultima annualità, gli estratti conto, il contratto di lavoro. In ogni caso nella denegata e qui contestata ipotesi in cui il giudizio dovesse proseguire, riservata ogni più ampia difesa nei termini di legge, la ricorrente insiste sin d'ora affinché venga pronunciata con sentenza provvisoria la separazione del matrimonio contratto tra le parti.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare e documentare e indicare ulteriori testi e capitoli entro i termini concessi dal Giudice.
Con vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre oneri di legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1 giudizio, nonostante il ricorso gli sia stato regolarmente notificato.
II. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e la cessazione della convivenza da data anteriore all'udienza di comparizione delle parti, evidenziato l'impossibilità della prosecuzione della convivenza e della ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi. III. Dal matrimonio sono nati due figli, ancora minori: nel 2018 e nel 2020. Per_1 Per_2
In ordine alle scelte inerenti i figli, rimasti a vivere insieme alla madre, la ricorrente ha dichiarato che non vi sono problematiche particolari, informando il marito delle esigenze dei minori, senza che vi sia solitamente alcuna opposizione da parte dello stesso al loro soddisfacimento come proposto.
Relativamente alla gestione dei figli la ricorrente ha inoltre dichiarato che lei e il marito si accordano nell'interesse dei figli, tenendo conto dei turni di lavoro svolti dal marito, operatore sociosanitario presso una struttura. Come richiesto dalla stessa ricorrente e in assenza di elementi ostativi, va quindi previsto l'affidamento di e ad entrambi i genitori con loro collocamento presso la madre, con la quale convivono Per_1 Per_2 da quando le parti si sono separate e che provvede alle loro esigenze quotidiane. Attesa la buona interazione tra le parti e lo svolgimento da parte del padre di attività lavorativa su turni, la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre-figli dovrà essere gestita con flessibilità, prevedendo che il padre possa tenere con sé i figli nei giorni di riposo e nei fine settimana liberi da turni lavorativi, nonché nei periodi festivi e di vacanza scolastica secondo il criterio dell'alternanza, previ accordi tra i genitori. IV. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, va assegnata alla medesima nella qualità di genitore collocatario dei figli.
V. Quanto al concorso al mantenimento dei figli da parte del padre, in applicazione del principio di proporzionalità e dei parametri per realizzarlo indicati dall'art. 337 ter c.c., va previsto a carico del resistente il versamento dell'importo di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, oltre il 30% delle spese di carattere straordinario, come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tali importi appaiono congrui, tenuto conto della superiore capacità patrimoniale e reddituale della ricorrente -medico responsabile di una struttura sanitaria con un'entrata mensile netta di circa € 3200,00 mensili e proprietaria dell'immobile ex casa coniugale- rispetto al resistente -operatore sociosanitario con un'entrata mensile netta di circa € 1300,00, senza la titolarità di beni immobili, attualmente coabitante con la sorella. L'assegno unico ed universale per la prole spetterà interamente alla ricorrente che soddisfa in via prevalente le esigenze dei figli. VI. Le spese del giudizio, in considerazione della natura del giudizio, degli interessi coinvolti e dell'assenza di opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1 pagina 4 di 6 I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio nel Comune di Milano il 1.10.17; II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 157 parte II serie A anno 2017); III. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre e rapporti di frequentazione con il padre nei giorni di riposo e nei fine settimana liberi da turni lavorativi, nonché nei periodi festivi e di vacanza scolastica secondo il criterio dell'alternanza (2/3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da comunicare all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno), previo accordo tra i genitori;
IV. Assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Monza, Via Fieramosca, 9 V. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 350,00 mensili con decorrenza dal mese di maggio 2024; detto importo dovrà essere Org_ rivalutato annualmente secondo gli indici a decorrere dal mese di maggio 2025; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
VI. Pone inoltre a carico di il trenta per cento delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi pagina 5 di 6 alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VII. L'assegno unico per la prole erogato dall' spetterà interamente a;
CP_2 Parte_1
VIII. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 9 giugno 2024.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
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